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http://www.irpef.info/indovinello : contratto di lavoro obbligo di informare il dipendente
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indovinello : contratto di lavoro obbligo di informare il dipendente
Oggetto: contratto di lavoro obbligo di informare il dipendente
Nel nostro (antico) regolamento degli uffici e dei servizi troviamo il passaggio che segue:
(circa l’obbligo di consegnare copia del contratto di lavoro subordinato al dipendente)
tale obbligo non trovi applicazione nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali.
Esiste qualche norma ancora in vigore che supporti tale enunciato?
Grazie!!!!
Ciao
Anto
per rispetto evito di scrivere "indovinala grillo!" ma confesso che lo sto pensando... forza datemi una mano!!!
Nel nostro (antico) regolamento degli uffici e dei servizi troviamo il passaggio che segue:
(circa l’obbligo di consegnare copia del contratto di lavoro subordinato al dipendente)
tale obbligo non trovi applicazione nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali.
Esiste qualche norma ancora in vigore che supporti tale enunciato?
Grazie!!!!
Ciao
Anto
per rispetto evito di scrivere "indovinala grillo!" ma confesso che lo sto pensando... forza datemi una mano!!!
ANTONELLA BORTOLAMAI- Messaggi : 107
Data d'iscrizione : 25.10.12
approfondimento su comunicazione contratto al dipendete
L’Art. 1 del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 152 stabilisce che:
1. Il datore di lavoro pubblico e privato e' tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data
dell'assunzione, le seguenti informazioni:
a) l'identita' delle parti;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore e' occupato
in luoghi diversi, nonche' la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
e) la durata del periodo di prova se previsto;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria
del lavoro;
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalita' di determinazione e di fruizione delle ferie;
i) l'orario di lavoro;
l) i termini del preavviso in caso di recesso.
2. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere assolto:
a) nel contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto, da consegnarsi
al lavoratore entro trenta giorni dalla data dell'assunzione;
b) nella dichiarazione di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, per i soggetti cui si applica la predetta disposizione.
In seguito, l’art. 40 - Legge 6 agosto 2008, n. 133 ha integrato la normativa anticipando le tempistiche:
2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della
attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si
intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa,
copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165».
Infine, la Legge 4 novembre 2010 n. 183 (collegato Lavoro) stabilisce il termine nel ventesimo giorno del mese
successivo dalla data di assunzione. In particolare, l’art.5 comma 3 prevede che:
3. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche: a)
le parole: «All'atto della assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «All'atto dell'instaurazione del rapporto di
lavoro»; b) le parole: «pubblici e» sono soppresse; c) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro
pubblico puo' assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la
consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale
di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Non ci risultano altri riferimenti o eccezioni.
Infine, abbiamo rilevato che le casistiche riportate nel nostro regolamento sono presenti nel “Codice delle
Obbligazioni” svizzero, all’art.330b.
Tuttavia ora alla luce di quanto sopra la domanda diventa:
si può nell'ambito del regolamento citato normare le modalità di consegna del contratto di lavoro al lavoratore e decidere magari appunto che per brevi importi tale comunicazione non sia dovuta?
mandate opinioni!!!!!
ciao!!!
1. Il datore di lavoro pubblico e privato e' tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data
dell'assunzione, le seguenti informazioni:
a) l'identita' delle parti;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore e' occupato
in luoghi diversi, nonche' la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
e) la durata del periodo di prova se previsto;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria
del lavoro;
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalita' di determinazione e di fruizione delle ferie;
i) l'orario di lavoro;
l) i termini del preavviso in caso di recesso.
2. L'obbligo di cui al comma 1 puo' essere assolto:
a) nel contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto, da consegnarsi
al lavoratore entro trenta giorni dalla data dell'assunzione;
b) nella dichiarazione di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, per i soggetti cui si applica la predetta disposizione.
In seguito, l’art. 40 - Legge 6 agosto 2008, n. 133 ha integrato la normativa anticipando le tempistiche:
2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della
attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si
intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa,
copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165».
Infine, la Legge 4 novembre 2010 n. 183 (collegato Lavoro) stabilisce il termine nel ventesimo giorno del mese
successivo dalla data di assunzione. In particolare, l’art.5 comma 3 prevede che:
3. Al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche: a)
le parole: «All'atto della assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «All'atto dell'instaurazione del rapporto di
lavoro»; b) le parole: «pubblici e» sono soppresse; c) l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro
pubblico puo' assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la
consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale
di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Non ci risultano altri riferimenti o eccezioni.
Infine, abbiamo rilevato che le casistiche riportate nel nostro regolamento sono presenti nel “Codice delle
Obbligazioni” svizzero, all’art.330b.
Tuttavia ora alla luce di quanto sopra la domanda diventa:
si può nell'ambito del regolamento citato normare le modalità di consegna del contratto di lavoro al lavoratore e decidere magari appunto che per brevi importi tale comunicazione non sia dovuta?
mandate opinioni!!!!!
ciao!!!
ANTONELLA BORTOLAMAI- Messaggi : 107
Data d'iscrizione : 25.10.12
nuovo contratto di lavoro per personale trasferito dai comuni all'unione
Dal primo di ottobre tutto il personale dei comuni facenti parte di una Unione verrà giuridicamente trasferito all'Unione stessa.
Per il "nuovo" personale è necessario stipulare un nuovo contratto di lavoro in prosecuzione a quello attuale dato che cambia il datore di lavoro dal comune all'Unione?
Per il "nuovo" personale è necessario stipulare un nuovo contratto di lavoro in prosecuzione a quello attuale dato che cambia il datore di lavoro dal comune all'Unione?
BERTO MARTA- Messaggi : 45
Data d'iscrizione : 04.09.12
Re: indovinello : contratto di lavoro obbligo di informare il dipendente
ANTONELLA BORTOLAMAI ha scritto:
si può nell'ambito del regolamento citato normare le modalità di consegna del contratto di lavoro al lavoratore e decidere magari appunto che per brevi importi tale comunicazione non sia dovuta?
Sarebbe una violazione di legge. Nei fatti, la legge assolve il datore di lavoro agli obblighi di cui al comma 1 solo nei casi specifici previsti dalla stessa legge.
Normativa
2. L'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto:
a) nel contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto, da consegnarsi al lavoratore entro trenta giorni dalla data dell'assunzione;
b) nella dichiarazione di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, per i soggetti cui si applica la predetta disposizione.
Art. 5 DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 152
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli obblighi di informazione previsti dal presente decreto non trovano applicazione:
a) nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali;
b) nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi;
c) nei confronti del personale assegnato per i posti funzione delle rappresentanze diplomatiche ed uffici dipendenti all'estero relativamente alla disposizione dell'articolo 2.
2. Per i rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto il lavoratore può richiedere, per iscritto, le informazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3. Il datore di lavoro fornisce le predette informazioni con comunicazione scritta da consegnarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Quartarone Giovanni- Messaggi : 433
Data d'iscrizione : 23.06.14
Età : 61
Località : Torino
ancora sul contratto di lavoro
Salve! riprendo la di discussione sul contratto di lavoro. Alla domana se per effetto del passaggio dei dipendenti di tre Comuni da questi all'Unione che li comprende è necessario stipulare un "nuovo" contratto di lavoro, mi veniva risposto "ovviamente si".
C'è però chi mi sottopone una "visione" diversa:
In base agli artt. 1321 e 1322 del CC Art. 1322 (Art. 1321 Nozione:Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1322.
Autonomia contrattuale.
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico)
Riportati i due articoli la diversa visione è:
non essendo il trasferimento del personale dai Comuni all'Unione "libero" ma imposto al dipendente come conseguenza del passaggio di altre funzioni fondamentali, si ritiene che il contratto "ovviamente" non serva in quanto non sarebbe un'accordo libero e bilaterale.
Dunque il nuovo rapporto di lavoro si perfeziona a mezzo di una comunicazione che discende da un atto deliberativo sia dei Comuni che dell'Unione.
Che ne pensate?
C'è però chi mi sottopone una "visione" diversa:
In base agli artt. 1321 e 1322 del CC Art. 1322 (Art. 1321 Nozione:Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1322.
Autonomia contrattuale.
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico)
Riportati i due articoli la diversa visione è:
non essendo il trasferimento del personale dai Comuni all'Unione "libero" ma imposto al dipendente come conseguenza del passaggio di altre funzioni fondamentali, si ritiene che il contratto "ovviamente" non serva in quanto non sarebbe un'accordo libero e bilaterale.
Dunque il nuovo rapporto di lavoro si perfeziona a mezzo di una comunicazione che discende da un atto deliberativo sia dei Comuni che dell'Unione.
Che ne pensate?
BERTO MARTA- Messaggi : 45
Data d'iscrizione : 04.09.12
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