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http://www.irpef.info/indagine di mercato aspettando la centrale unica di committenza
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indagine di mercato aspettando la centrale unica di committenza
In questi giorni abbiamo pubblicato un'indagine di mercato per individuare operatori da invitare a un cottimo fiduciario. Abbiamo specificato che tale indagine nn vincola in alcun modo l'ente il quale in qualunque momento può revocare la procedura. Abbiamo pensato di fare in questo modo data l'urgenza di affidare all'esterno un servizio e considerata anche l'incertezza normativa che, in ogni caso, nn ci da possibilità di proceder all'invio delle lettere di invito a coloro che risponderanno all'indagine. In breve: se ci sarà 1 deroga per importi inferiori ai € 40.000 noi abbiamo già fatto l'indagine di mercato e guadagnato tempo; se la deroga nn ci sarà nn daremo seguito al cottimo.
Fermo restando che nn avendo costituito 1 centrale unica di committenza nn sappiamo come fare se a breve nn ci sarà la deroga. Che ne pensate? Voi come vi state gestendo? Quando avremo certezze? Qui si rischia il blocco totale!!!!
Fermo restando che nn avendo costituito 1 centrale unica di committenza nn sappiamo come fare se a breve nn ci sarà la deroga. Che ne pensate? Voi come vi state gestendo? Quando avremo certezze? Qui si rischia il blocco totale!!!!
giodan- Messaggi : 214
Data d'iscrizione : 05.06.13
Re: indagine di mercato aspettando la centrale unica di committenza
Quindi mi confermi che nn possiamo andare avanti con l'invio delle lettere di invito?
giodan- Messaggi : 214
Data d'iscrizione : 05.06.13
Re: indagine di mercato aspettando la centrale unica di committenza
Centralizzazione degli acquisti dei comuni con proroga
Di Matteo Barbero
Un emendamento al decreto sulla pa per rinviare l’obbligo di centralizzazione degli acquisti imposto ai comuni non capoluogo. Con due nuove scadenze: 1° gennaio 2015 per i beni e i servizi e 30 giugno 2015 per i lavori.
È questa la soluzione al momento più gettonata per ovviare al caos creato dall’art. 9 del dl 66/2014, che, a decorrere dal 1° luglio scorso, ha imposto a tutti i comuni, tranne quelli capoluogo di provincia, di approvvigionarsi esclusivamente facendo ricorso ad una centrale di committenza (da istituire all’interno delle unioni o mediante accordo consortile) ovvero ad un soggetto aggregatore. La norma, al momento, non fa sconti, avendo anche cancellato la deroga (introdotta dalla l 147/2013) per gli acquisiti in economia o per importi inferiori a 40.000 euro.Come denunciato dall’Anci, la maggior parte dei comuni non è pronta ad adeguarsi, anche perché, in base alla normativa previgente, l’obbligo riguardava solo quelli con meno di 5.000 abitanti. Per alcune categorie di lavori e servizi (si pensi alle manutenzioni edilizie o ai servizi sociali), non è neppure possibile fare ricorso a Consip, trattandosi di prodotti non standardizzabili.Da qui la richiesta di una proroga, su cui fin da subito il Governo si è dimostrato favorevole. Delle due soluzioni disponibili sul piano tecnico – ossia un emendamento ad uno dei decreti-legge in via di conversione oppure l’adozione di un nuovo provvedimento d’urgenza – al momento sembra favorita la prima. Il correttivo dovrebbe confluire nella legge di conversione del dl 90/2014 (quello sulla riforma della pa, al momento all’esame della Camera) e prevedere due scadenze differenziate per beni e servizi (1° gennaio 2015) e per i lavori (30 giugno 2015). Nelle more del perfezionamento della norma, comunque, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora soppressa e incorporata nell’Autorità anticorruzione) sarebbe disponibile a rilasciare comunque il codice identificativo di gara (Cig), in deroga al divieto previsto dallo stesso dl 66.
Di Matteo Barbero
Un emendamento al decreto sulla pa per rinviare l’obbligo di centralizzazione degli acquisti imposto ai comuni non capoluogo. Con due nuove scadenze: 1° gennaio 2015 per i beni e i servizi e 30 giugno 2015 per i lavori.
È questa la soluzione al momento più gettonata per ovviare al caos creato dall’art. 9 del dl 66/2014, che, a decorrere dal 1° luglio scorso, ha imposto a tutti i comuni, tranne quelli capoluogo di provincia, di approvvigionarsi esclusivamente facendo ricorso ad una centrale di committenza (da istituire all’interno delle unioni o mediante accordo consortile) ovvero ad un soggetto aggregatore. La norma, al momento, non fa sconti, avendo anche cancellato la deroga (introdotta dalla l 147/2013) per gli acquisiti in economia o per importi inferiori a 40.000 euro.Come denunciato dall’Anci, la maggior parte dei comuni non è pronta ad adeguarsi, anche perché, in base alla normativa previgente, l’obbligo riguardava solo quelli con meno di 5.000 abitanti. Per alcune categorie di lavori e servizi (si pensi alle manutenzioni edilizie o ai servizi sociali), non è neppure possibile fare ricorso a Consip, trattandosi di prodotti non standardizzabili.Da qui la richiesta di una proroga, su cui fin da subito il Governo si è dimostrato favorevole. Delle due soluzioni disponibili sul piano tecnico – ossia un emendamento ad uno dei decreti-legge in via di conversione oppure l’adozione di un nuovo provvedimento d’urgenza – al momento sembra favorita la prima. Il correttivo dovrebbe confluire nella legge di conversione del dl 90/2014 (quello sulla riforma della pa, al momento all’esame della Camera) e prevedere due scadenze differenziate per beni e servizi (1° gennaio 2015) e per i lavori (30 giugno 2015). Nelle more del perfezionamento della norma, comunque, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora soppressa e incorporata nell’Autorità anticorruzione) sarebbe disponibile a rilasciare comunque il codice identificativo di gara (Cig), in deroga al divieto previsto dallo stesso dl 66.
Re: indagine di mercato aspettando la centrale unica di committenza
All'indagine di mercato hanno risposto solo 2 operatori. È regolare invitare solo 2operatori alla successiva gara attraverso la procedura di cottimo fiduciario???
giodan- Messaggi : 214
Data d'iscrizione : 05.06.13
Re: indagine di mercato aspettando la centrale unica di committenza
La centrale unica di acquisto slitta al 1 gennaio 2015
E’ stata pubblicata il 1 luglio u.s. la deliberazione n. 144/2014 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte (http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2014/delibera_144_2014_SRCPIE_PAR.pdf ) che sancisce l’obbligo di centralizzazione degli acquisti prevista dall’art. 9 del decreto Irpef.
La Corte ha sancito che, in assenza di deroghe legislative, deve ritenersi che i Comuni non capoluogo di provincia non possano procedere ad acquisire autonomamente neppure lavori, servizi e forniture d’importo inferiore ad euro 40.000 mediante affidamento diretto, poiché la nuova disposizione di finanza pubblica di cui all’art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha novellato il comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, assume nell’ordinamento carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto alla norma generale di cui all’art. 125, commi 8 e 11, dello stesso Codice.
Quindi, non sono ammesse deroghe a favore dell’affidamento diretto e si conferma l’aggregazione obbligatoria per i comuni non capoluogo di provincia, per le procedure contrattuali relative all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture. I comuni interessati sono tenuti a costituire la centrale di committenza nell’ambito delle unioni di comuni, se ve ne sono, oppure devono sottoscrivere un accordo consortile avvalendosi dei propri uffici.
E' però importante segnalare che la Conferenza Stato-Città e autonomie locali svoltasi il 10 luglio scorso, ha dato il via libera alla proroga al 1 gennaio 2015 dell’obbligo di ricorrere alla centrale unica, Unioni di Comuni, accordi consortili o Consip per l’acquisto di beni e servizi e al 1 luglio 2015 per quanto riguarda gli appalti di lavori. Il correttivo verrà inserito nella legge di conversione del Dl n. 90/2014 (sulla riforma della PA). Pertanto, la modifica non entrerà subito in vigore.
Ad ogni modo, l’accordo raggiunto tra Governo e enti locali, al fine di evitare la paralisi degli acquisti/appalti negli ottomila Comuni non capoluogo, fornisce anche indicazioni all’Autorità di vigilanza sugli appalti di ricominciare a distribuire i codici identificativi di gara, attività interrotta a partire dal 1 luglio scorso come previsto dal Dl 66/2014.
Fonte InnovatoriPA
E’ stata pubblicata il 1 luglio u.s. la deliberazione n. 144/2014 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte (http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2014/delibera_144_2014_SRCPIE_PAR.pdf ) che sancisce l’obbligo di centralizzazione degli acquisti prevista dall’art. 9 del decreto Irpef.
La Corte ha sancito che, in assenza di deroghe legislative, deve ritenersi che i Comuni non capoluogo di provincia non possano procedere ad acquisire autonomamente neppure lavori, servizi e forniture d’importo inferiore ad euro 40.000 mediante affidamento diretto, poiché la nuova disposizione di finanza pubblica di cui all’art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha novellato il comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, assume nell’ordinamento carattere di specialità, e quindi di prevalenza, rispetto alla norma generale di cui all’art. 125, commi 8 e 11, dello stesso Codice.
Quindi, non sono ammesse deroghe a favore dell’affidamento diretto e si conferma l’aggregazione obbligatoria per i comuni non capoluogo di provincia, per le procedure contrattuali relative all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture. I comuni interessati sono tenuti a costituire la centrale di committenza nell’ambito delle unioni di comuni, se ve ne sono, oppure devono sottoscrivere un accordo consortile avvalendosi dei propri uffici.
E' però importante segnalare che la Conferenza Stato-Città e autonomie locali svoltasi il 10 luglio scorso, ha dato il via libera alla proroga al 1 gennaio 2015 dell’obbligo di ricorrere alla centrale unica, Unioni di Comuni, accordi consortili o Consip per l’acquisto di beni e servizi e al 1 luglio 2015 per quanto riguarda gli appalti di lavori. Il correttivo verrà inserito nella legge di conversione del Dl n. 90/2014 (sulla riforma della PA). Pertanto, la modifica non entrerà subito in vigore.
Ad ogni modo, l’accordo raggiunto tra Governo e enti locali, al fine di evitare la paralisi degli acquisti/appalti negli ottomila Comuni non capoluogo, fornisce anche indicazioni all’Autorità di vigilanza sugli appalti di ricominciare a distribuire i codici identificativi di gara, attività interrotta a partire dal 1 luglio scorso come previsto dal Dl 66/2014.
Fonte InnovatoriPA
gustav71- Messaggi : 79
Data d'iscrizione : 30.07.12
MEPA
Dubbio, ma gli acquisti effettuati tramite MEPA possono essere effettuati anche senza la costituzione della centrale unica di committenza?
Grazie
Grazie
geofa- Messaggi : 109
Data d'iscrizione : 09.11.12
Re: indagine di mercato aspettando la centrale unica di committenza
Pertanto non possiamo affidare nè tramite MEPA nè tramite Consip fino a quando non vi sarà la conversione in legge del decreto con recepimento della proroga al 01.01.2015?
geofa- Messaggi : 109
Data d'iscrizione : 09.11.12
Re: indagine di mercato aspettando la centrale unica di committenza
ritengo si possa provvedere autonomamente in considerazione del disposto
"In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A MEPA è strumento elettronico gestito da consip
Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
(art. 11, dir. 2004/18; art. 29, dir. 2004/17; art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)
3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi così sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014)
(la norma si applica per le gare bandite dopo il 30 giugno 2014 ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge n. 214 del 2011, poi prorogato dall'art. 3, comma 1-bis, legge n. 15 del 2014)
"In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A MEPA è strumento elettronico gestito da consip
Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
(art. 11, dir. 2004/18; art. 29, dir. 2004/17; art. 19 co. 3, legge n. 109/1994)
3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi così sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014)
(la norma si applica per le gare bandite dopo il 30 giugno 2014 ai sensi dell'art. 23, comma 5, legge n. 214 del 2011, poi prorogato dall'art. 3, comma 1-bis, legge n. 15 del 2014)
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