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IMU e TASI: due quesiti
Premesso che l’IMU NON si applica più alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Mi chiedo, ma se la casa è di categoria A1, A8 e A9, cioè unità immobiliare ancora soggetta ad IMU come prima casa, il coniuge assegnatario resta COMUNQUE esentato ?
Per i comuni che non hanno ancora stabilito le aliquote TASI e che provvederanno nelle prossime settimane, la Legge fissa solo la scadenza della prima rata al 16 ottobre (pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base della deliberazione concernente le aliquote e le detrazioni, ferma restando la pubblicazione entro il 18 ottobre…). Il Comune può/deve in questo caso stabilire LIBERAMENTE la scadenza della seconda rata (in questo caso sarebbe pari al 50% a saldo) ? Può prevederne addirittura anche tre (in questo caso potrebbe stabilire sia la scadenza che l’ammontare) ?
Grazie
Per i comuni che non hanno ancora stabilito le aliquote TASI e che provvederanno nelle prossime settimane, la Legge fissa solo la scadenza della prima rata al 16 ottobre (pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base della deliberazione concernente le aliquote e le detrazioni, ferma restando la pubblicazione entro il 18 ottobre…). Il Comune può/deve in questo caso stabilire LIBERAMENTE la scadenza della seconda rata (in questo caso sarebbe pari al 50% a saldo) ? Può prevederne addirittura anche tre (in questo caso potrebbe stabilire sia la scadenza che l’ammontare) ?
Grazie
bttf- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 22.10.12
Re: IMU e TASI: due quesiti
Scusami Paolo, per la TASI ha perfettamente ragione perché "Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23."... E' la Legge di stabilità che lo dice...
Invece per l'ex coniuge, la legge dice semplicemente che NON si applica sulla "casa". Punto. Da dove ricavi l'obbligo per l'A1, A8 e A9 ?
Grazie ancora
Invece per l'ex coniuge, la legge dice semplicemente che NON si applica sulla "casa". Punto. Da dove ricavi l'obbligo per l'A1, A8 e A9 ?
Grazie ancora
bttf- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 22.10.12
re
cerchiamo di capirci , nel post iniziale scrivi: il coniuge assegnatarionella risposta mi citi che ...per l'ex coniuge, la legge dice semplicemente che NON si applica sulla "casa". Punto..
chiariamo se si tratta di ex coniuge anche assegnatario
Il coniuge che si è visto assegnare la casa familiare nella separazione deve pagare l'Imu. In linea di principio infatti il pagamento dell'Imu sulla casa ricade sul coniuge, marito o moglie, che risieda effettivamente nell'immobile della casa coniugale dopo la separazione o il divorzio
Con l'Imu sono cambiate molte cose, compreso chi deve pagare questa nuova tassa sul bene immobiliare in caso di separazione e divorzio. Se prima con la vecchia Ici si faceva carico delle spese colui che risultava legalmente proprietario del bene, adesso l'imposta ricade su chi la casa la abita realmente ma magari non ne é il titolare
chiariamo se si tratta di ex coniuge anche assegnatario
Il coniuge che si è visto assegnare la casa familiare nella separazione deve pagare l'Imu. In linea di principio infatti il pagamento dell'Imu sulla casa ricade sul coniuge, marito o moglie, che risieda effettivamente nell'immobile della casa coniugale dopo la separazione o il divorzio
Con l'Imu sono cambiate molte cose, compreso chi deve pagare questa nuova tassa sul bene immobiliare in caso di separazione e divorzio. Se prima con la vecchia Ici si faceva carico delle spese colui che risultava legalmente proprietario del bene, adesso l'imposta ricade su chi la casa la abita realmente ma magari non ne é il titolare
Re: IMU e TASI: due quesiti
per le scadenze è la legge che lo dice
- Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - pertanto 16-06 e 16-12 (la data della prima rata è stata posticipata al 16-10 e resta ferma la data del saldo)
per la casa coniugale
COMMA 2 – ART. 13 DL 201/2011 - stralcio
L’imposta municipale propria non si applica, altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”;
- Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - pertanto 16-06 e 16-12 (la data della prima rata è stata posticipata al 16-10 e resta ferma la data del saldo)
per la casa coniugale
COMMA 2 – ART. 13 DL 201/2011 - stralcio
L’imposta municipale propria non si applica, altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”;
Re: IMU e TASI: due quesiti
Per ex coniuge intendo ovviamente (nel contesto del quesito) quello assegnatario.
[i]Con l'Imu sono cambiate molte cose, compreso chi deve pagare questa nuova tassa sul bene immobiliare in caso di separazione e divorzio. Se prima con la vecchia Ici si faceva carico delle spese colui che risultava legalmente proprietario del bene, adesso l'imposta ricade su chi la casa la abita realmente ma magari non ne é il titolare.[/i]
[justify]L’esenzione introdotta dalla legge di stabilità 2014, richiamata da Lucio, sembra di natura oggettiva in quanto riferita, testualmente, “alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. E noi sappiamo l’importanza delle parole nel diritto tributario (talvolta a prescindere da più ragionevoli e condivisibili interpretazioni…).
In tal modo è stato tacitamente abrogato il comma 12-quinquies dell'articolo 4 del Dl 16/2012 che prevedeva il ben noto principio, valido solo per l’IMU, secondo il quale “l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.”.
Probabilmente, quando è stata scritta la norma, è stato seguito questo ragionamento: la prima casa è ormai esente da imu, l’ex coniuge (assegnatario) è già soggetto passivo: il gioco è fatto, non si applica imposta.
Senonché mi chiedo: se l’immobile assegnato e prima casa è classificato in A1, A8 o A9 e come tale ancora tenuto al pagamento dell’IMU, chi paga ? Risposta ….
A voler essere più ragionevoli, la previsione di esenzione introdotta dalla Legge di stabilità si potrebbe interpretare come “sottolineatura” del principio di cui al comma 12-quinquies dell'articolo 4 del Dl 16/2012.
Cioè, l’IMU non si applica sulle case assegnate al coniuge soltanto perché soggetto passivo resta proprio quest’ultimo. Ma se è così, che bisogno c’era di precisare nuovamente nella legge di stabilità che l’IMU non si applica su questi immobili ?[/justify]
[i]Con l'Imu sono cambiate molte cose, compreso chi deve pagare questa nuova tassa sul bene immobiliare in caso di separazione e divorzio. Se prima con la vecchia Ici si faceva carico delle spese colui che risultava legalmente proprietario del bene, adesso l'imposta ricade su chi la casa la abita realmente ma magari non ne é il titolare.[/i]
[justify]L’esenzione introdotta dalla legge di stabilità 2014, richiamata da Lucio, sembra di natura oggettiva in quanto riferita, testualmente, “alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. E noi sappiamo l’importanza delle parole nel diritto tributario (talvolta a prescindere da più ragionevoli e condivisibili interpretazioni…).
In tal modo è stato tacitamente abrogato il comma 12-quinquies dell'articolo 4 del Dl 16/2012 che prevedeva il ben noto principio, valido solo per l’IMU, secondo il quale “l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.”.
Probabilmente, quando è stata scritta la norma, è stato seguito questo ragionamento: la prima casa è ormai esente da imu, l’ex coniuge (assegnatario) è già soggetto passivo: il gioco è fatto, non si applica imposta.
Senonché mi chiedo: se l’immobile assegnato e prima casa è classificato in A1, A8 o A9 e come tale ancora tenuto al pagamento dell’IMU, chi paga ? Risposta ….
A voler essere più ragionevoli, la previsione di esenzione introdotta dalla Legge di stabilità si potrebbe interpretare come “sottolineatura” del principio di cui al comma 12-quinquies dell'articolo 4 del Dl 16/2012.
Cioè, l’IMU non si applica sulle case assegnate al coniuge soltanto perché soggetto passivo resta proprio quest’ultimo. Ma se è così, che bisogno c’era di precisare nuovamente nella legge di stabilità che l’IMU non si applica su questi immobili ?[/justify]
bttf- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 22.10.12
Re: IMU e TASI: due quesiti
la legge mi sembra chiara
L’imposta municipale propria non si applica, altresì:
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
no ha rilevanza che questa sia in questa o in quella categoria, non si applica e basta
continuerà ad applicarsi per le uiu A1-A8-A9 non espressamente esentate dalla legge
L’imposta municipale propria non si applica, altresì:
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
no ha rilevanza che questa sia in questa o in quella categoria, non si applica e basta
continuerà ad applicarsi per le uiu A1-A8-A9 non espressamente esentate dalla legge
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