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si riparte ... proroga per le centrali uniche di committenza
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31/07/2014 - Il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone ha presentato in una conferenza stampa di ieri i nuovi componenti dell’Organo collegiale, Michele Corradino, Francesco Merloni, Ida Angela Nicotra, Nicoletta Parisi illustrando ai giornalisti la riorganizzazione complessiva dell’Autorità e le iniziative che intende adottare per rispondere alle istanze del paese ed alle richieste del Parlamento sui temi della corruzione, della trasparenza e della corretta gestione degli appalti pubblici.
Con un comunicato sempre di ieri, l’Anac, in riferimento al problema del rilascio del Codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia, ha precisato che, nelle more della conversione in legge del decreto legge n. 90/2014, che prevede il rinvio dei termini dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 9 comma 4, del decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, rilascerà il Codice Identificativo di Gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia.
Ricordiamo che proprio ieri l’Assemblea della Camera dei deputati ha approvato, con voto di fiducia, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 90/2014 in cui con l’inserimento dei due nuovi articoli 23-bis e 23-ter viene, di fatto, disposto il rinvio delle centrali uniche di committenza all’1 gennaio 2015 relativamente all’acquisizione di beni e servizi ed all’1 luglio 2015 relativamente all’acquisizione di lavori.
31/07/2014 - Il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone ha presentato in una conferenza stampa di ieri i nuovi componenti dell’Organo collegiale, Michele Corradino, Francesco Merloni, Ida Angela Nicotra, Nicoletta Parisi illustrando ai giornalisti la riorganizzazione complessiva dell’Autorità e le iniziative che intende adottare per rispondere alle istanze del paese ed alle richieste del Parlamento sui temi della corruzione, della trasparenza e della corretta gestione degli appalti pubblici.
Con un comunicato sempre di ieri, l’Anac, in riferimento al problema del rilascio del Codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia, ha precisato che, nelle more della conversione in legge del decreto legge n. 90/2014, che prevede il rinvio dei termini dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 9 comma 4, del decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, rilascerà il Codice Identificativo di Gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia.
Ricordiamo che proprio ieri l’Assemblea della Camera dei deputati ha approvato, con voto di fiducia, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 90/2014 in cui con l’inserimento dei due nuovi articoli 23-bis e 23-ter viene, di fatto, disposto il rinvio delle centrali uniche di committenza all’1 gennaio 2015 relativamente all’acquisizione di beni e servizi ed all’1 luglio 2015 relativamente all’acquisizione di lavori.
Re: si riparte ... proroga per le centrali uniche di committenza
questo il testo approvato il 31-07-2014 alla camera in prima lettura
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014.
CONVERSIONE PRIMA LETTURA ALLA CAMERA
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Articolo 23-bis.
(Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni).
1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione».
Articolo 23-ter.
(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici).
1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
ORA AL SENATO
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44600.htm
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014.
CONVERSIONE PRIMA LETTURA ALLA CAMERA
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Articolo 23-bis.
(Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni).
1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione».
Articolo 23-ter.
(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici).
1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
ORA AL SENATO
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