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Calcolo dei giorni di astensione facoltativa
Sono una dipendente di un ente locale,collocata in congedo per maternità obbligatoria fino al 12/05/2014, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs n. 151/01
Che con nota del 08/05/2014 ha presentato richiesta di ferie fino al 30 giugno e congedo parentale (ex astensione facoltativa) dal 01/07/2014 per mesi tre,
Intendendo ovviamente i mesi di luglio- agosto- settembre- e rientro al primo ottobre.
L'ente invece con determinazione dirigenziale stabilisce quanto segue:
- Di autorizzare il pagamento della retribuzione per il periodo dal 01/07/2014 al 30/07/2014 al
100%.
- Di ridurre alla stessa, ai sensi dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/01, il trattamento
economico in godimento del 70% per ulteriori mesi due decorrenti dal 31/07/2014 al
28/09/2014.
Vorrei sapere se è giusto il calcolo dei 3 mesi. Ovvero se al di la dei trenta giorni, e della retribuzione i tre mesi terminano il 30 settembre, considerando comunque i mesi cosi' come sono con luglio agosto di 31 giorni e settembre di 30.
Vi ringrazio per la collaborazione.
Che con nota del 08/05/2014 ha presentato richiesta di ferie fino al 30 giugno e congedo parentale (ex astensione facoltativa) dal 01/07/2014 per mesi tre,
Intendendo ovviamente i mesi di luglio- agosto- settembre- e rientro al primo ottobre.
L'ente invece con determinazione dirigenziale stabilisce quanto segue:
- Di autorizzare il pagamento della retribuzione per il periodo dal 01/07/2014 al 30/07/2014 al
100%.
- Di ridurre alla stessa, ai sensi dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/01, il trattamento
economico in godimento del 70% per ulteriori mesi due decorrenti dal 31/07/2014 al
28/09/2014.
Vorrei sapere se è giusto il calcolo dei 3 mesi. Ovvero se al di la dei trenta giorni, e della retribuzione i tre mesi terminano il 30 settembre, considerando comunque i mesi cosi' come sono con luglio agosto di 31 giorni e settembre di 30.
Vi ringrazio per la collaborazione.
lina.competiello- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 04.07.12
Re: Calcolo dei giorni di astensione facoltativa
Carissima Lina
ti consiglio di segnalare all’ufficio personale il problema.
Il periodo massimo di congedo parentale è pari a 6 mesi (180 giorni), continuativo o frazionato.
Tu hai chiesto tre mesi di congedo dal 1° luglio al 30 settembre.
Pertanto per i primi 30 giorni (1° luglio - 30 luglio) ti spetta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Mentre dal 31 luglio fino al 30 settembre ti spetterà un’indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
Se non dovessi riuscire a risolvere il problema fammelo sapere.
Riferimenti normativi:
Congedi dei genitori
(Art.17 c. 5 CCNL 14/9/2000)
Congedi dei genitori
(Art.17 c. 5 CCNL 14/9/2000)
5. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Art. 32 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
((1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresi', al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.))
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e'elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, ((e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo)).
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
((4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva)).
Art. 34. DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso. Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5961
Quartarone Giovanni- Messaggi : 433
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