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Calcolo dei giorni di astensione facoltativa

2 partecipanti

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Calcolo dei giorni di astensione facoltativa Empty Calcolo dei giorni di astensione facoltativa

Messaggio  lina.competiello Ven 5 Set 2014 - 10:44

Sono una dipendente di un ente locale,collocata in congedo per maternità obbligatoria fino al  12/05/2014, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs n. 151/01
Che con nota del 08/05/2014 ha presentato richiesta di  ferie fino al 30 giugno e congedo parentale (ex astensione facoltativa) dal 01/07/2014 per mesi tre,
Intendendo ovviamente i mesi di luglio- agosto- settembre- e rientro al primo ottobre.

L'ente invece con determinazione  dirigenziale stabilisce quanto segue:
- Di autorizzare il pagamento della retribuzione per il periodo dal 01/07/2014 al 30/07/2014 al
100%.
-  Di ridurre alla stessa, ai sensi dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/01, il trattamento
economico in godimento del 70% per ulteriori mesi due decorrenti dal 31/07/2014 al
28/09/2014.
Vorrei sapere se è giusto il calcolo dei 3 mesi. Ovvero se al di la dei trenta giorni, e della retribuzione  i tre mesi terminano il 30 settembre, considerando comunque i mesi cosi' come sono con luglio agosto di 31 giorni e settembre di 30.
Vi ringrazio per la collaborazione.

lina.competiello

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Calcolo dei giorni di astensione facoltativa Empty Re: Calcolo dei giorni di astensione facoltativa

Messaggio  Quartarone Giovanni Ven 5 Set 2014 - 14:33


Carissima Lina
ti consiglio di segnalare all’ufficio personale il problema.

Il periodo massimo di congedo parentale è pari a 6 mesi (180 giorni), continuativo o frazionato.
Tu hai chiesto tre mesi di congedo dal 1° luglio al 30 settembre.
Pertanto per i primi 30 giorni (1° luglio - 30 luglio) ti spetta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Mentre dal 31 luglio fino al 30 settembre ti spetterà un’indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.

Se non dovessi riuscire a risolvere il problema fammelo sapere.

Riferimenti normativi:

Congedi dei genitori
(Art.17 c. 5 CCNL 14/9/2000)

5. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

Art. 32 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi  1, 2 e 3)

 1. Per ogni bambino, nei primi suoi  otto  anni  di  vita,  ciascun genitore ha diritto di astenersi  dal  lavoro  secondo  le  modalità stabilite dal presente articolo. I  relativi  congedi  parentali  dei genitori non possono complessivamente eccedere  il  limite  di  dieci mesi, fatto salvo il disposto  del  comma  2  del  presente  articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi  dal  lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il  periodo  di  congedo  di maternità di  cui  al  Capo  III,  per  un  periodo  continuativo  o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un  periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
 ((1-bis. La contrattazione  collettiva  di  settore  stabilisce  le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base  oraria, nonche' i criteri di calcolo della base oraria e  l'equiparazione  di un determinato monte ore alla singola  giornata  lavorativa.  Per  il personale del comparto sicurezza e difesa di quello  dei  vigili  del fuoco  e  soccorso  pubblico,  la  disciplina   collettiva   prevede, altresi', al  fine  di  tenere  conto  delle  peculiari  esigenze  di funzionalità  connesse   all'espletamento   dei   relativi   servizi istituzionali, specifiche e  diverse  modalità  di  fruizione  e  di differimento del congedo.))
 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore  a  tre mesi, il limite complessivo dei congedi  parentali  dei  genitori  e'elevato a undici mesi.
 3. Ai fini dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al  comma  1,  il genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilità,  a preavvisare il datore di lavoro secondo  le  modalità  e  i  criteri definiti dai contratti collettivi, ((e comunque  con  un  termine  di preavviso  non  inferiore  a  quindici   giorni   con   l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo)).
 4. Il  congedo  parentale  spetta  al  genitore  richiedente  anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
 ((4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e  il  datore di lavoro concordano, ove  necessario,  adeguate  misure  di  ripresa dell'attività lavorativa,  tenendo  conto  di  quanto  eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva)).


Art. 34. DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)
1.  Per  i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici  e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino,  un'indennita'  pari al 30 per cento della retribuzione, per un   periodo   massimo  complessivo  tra  i  genitori  di  sei  mesi. L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.  
2.  Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.  
3.  Per  i  periodi  di  congedo  parentale  di cui all'articolo 32 ulteriori  rispetto  a  quanto  previsto  ai  commi  1  e 2 e' dovuta un'indennita'  pari  al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo    del    trattamento   minimo   di   pensione   a   carico dell'assicurazione  generale  obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo  i  criteri  previsti  in  materia  di  limiti reddituali per l'integrazione al minimo.  
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 2.  
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio,  esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.  
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.  

http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5961

Quartarone Giovanni

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