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Posizione organizzativa
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RAL613 – Orientamenti Applicativi
Il dipendente incaricato di una posizione organizzativa può gestire il proprio orario di lavoro in modo flessibile, come i dirigenti, o è tenuto a rispettare le regole stabilite per tutti i dipendenti? In particolare, per posticipare il suo orario d’entrata deve farsi autorizzare?
Il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore (mentre, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del CCNL del 31.3.1999 e salvo quanto previsto dall’art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 e dall’art. 16 del CCNL del 5.10.2001, non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, senza diritto ad eventuali recuperi, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire). L’orario minimo settimanale deve essere soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell’ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. Il vigente CCNL non attribuisce, in particolare, né al datore di lavoro né al dipendente il potere o il diritto all’autogestione dell’orario settimanale, consentita, invece, al solo personale con qualifica dirigenziale. Pertanto, nel caso segnalato da codesto Comune, il dipendente potrà saltuariamente posticipare l’orario di entrata solo nei limiti consentiti dalla flessibilità oraria eventualmente vigente presso l’ente o chiedendo uno dei permessi brevi previsti dall’art. 20 del CCNL del 6.7.1995
Un responsabile di area tecnica contratto p.t. può' avere il decreto di P.O.?
RAL613 – Orientamenti Applicativi
Il dipendente incaricato di una posizione organizzativa può gestire il proprio orario di lavoro in modo flessibile, come i dirigenti, o è tenuto a rispettare le regole stabilite per tutti i dipendenti? In particolare, per posticipare il suo orario d’entrata deve farsi autorizzare?
Il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore (mentre, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del CCNL del 31.3.1999 e salvo quanto previsto dall’art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 e dall’art. 16 del CCNL del 5.10.2001, non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, senza diritto ad eventuali recuperi, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire). L’orario minimo settimanale deve essere soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell’ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. Il vigente CCNL non attribuisce, in particolare, né al datore di lavoro né al dipendente il potere o il diritto all’autogestione dell’orario settimanale, consentita, invece, al solo personale con qualifica dirigenziale. Pertanto, nel caso segnalato da codesto Comune, il dipendente potrà saltuariamente posticipare l’orario di entrata solo nei limiti consentiti dalla flessibilità oraria eventualmente vigente presso l’ente o chiedendo uno dei permessi brevi previsti dall’art. 20 del CCNL del 6.7.1995
Un responsabile di area tecnica contratto p.t. può' avere il decreto di P.O.?
tapiro- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 23.11.12
Re: Posizione organizzativa
CCNL 22.1.2004
Art.11
Posizioni organizzative e tempo parziale
1. All’art. 4 del CCNL del 14.9.2000, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2.bis I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”.
Art.11
Posizioni organizzative e tempo parziale
1. All’art. 4 del CCNL del 14.9.2000, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2.bis I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”.
RMonti- Messaggi : 474
Data d'iscrizione : 09.09.13
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