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Messaggio  Raggio84 Mar 9 Set 2014 - 4:05

Salve a tutti i colleghi: (comune 4.000 ab. privo dirigenza)
Il Resp. Area Tencica - LL.PP. deve procedere alla nomina dei membri esterni di una commissione per l'aggiudicazione di una gara di appalto per lavori di costruzione di un depuratore. Fonte finanziamento dell'opera (€ 1.291.000): FESR (Fondo europeo sviluppo regionale). Non abbiamo alcuna Regolamentazione a monte per il funzionamento ed i compensi di commissioni di questo tipo. Il più volte (nel forum) citato DPCM del 23.05.95 è relativo a Commissioni di concorso di altra natura (assunzioni pubblici dipendenti). I due membri esterni (entrambi ingegneri non dirigenti) sono dipendenti di altri Comuni (uno ex art. 110, l'altro a tempo indeterminato), con relativo nulla osta a far parte della Commissione ai sensi art. 84 del D. Lgs. n°163/2006.
DOMANDE:
1) E' possibile prevedere la fissazione di un compenso per i due membri esterni (gettone di € 300,00) per la partecipazione alla singola seduta, a valere sul quadro economico di progetto?
2) Se risposta 1 è positiva, è possibile prevedere il compenso e l'entità dello stesso nella determina di costituzione della Commissione?
3) E' obbligatoria la comunicazione all'anagrafe delle prestazioni presso la Funzione Pubblica?
4) Se risposta 3 è positiva chi la deve effettuare e quando? Il ns. ente all'atto della nomina oppure al momento del pagamento, oppure soltanto gli enti di appartenenza dei due ingegneri?
5) L'eventuale pagamento andrebbe effettuato in capo al dipendente oppure all'Amministrazione di appartenenza che dopo provvederà a liquidare il proprio dip.?
La mia personale opinione è che non spetta alcun compenso in quanto non rinvenibile in alcuna norma contrattuale di primo e secondo livello, ma tale opinione cozza col fatto che:
a) se il dip. di altro Ente svolge i lavori della commissione in orario lavorativo dell'ente di appartenenza, seppure già retribuito "a monte", sottrae ore di lavoro all'ente di appartenenza regolarmente retribuite.
b) se il dip. di altro Ente svolge i lavori della commissione al di fuori dell'orario lavorativo dell'ente di appartenenza, verrebbe a svolgere lavoro extra senza retribuzione.
Scusatemi per la lunghezza dell'esposizione e grazie in anticipo a chi vorrà dare il suo contributo.

Raggio84

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Messaggio  Quartarone Giovanni Mar 9 Set 2014 - 13:33

Le risposte alle tue domande le trovi nella legge

Art. 84  DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163

Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con  il  criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa  (art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il  criterio dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  la  valutazione  e' demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.    
2. La commissione, nominata dall'organo della  stazione  appaltante competente ad effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del contratto, e' composta da un numero dispari di componenti, in  numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui  si  riferisce l'oggetto del contratto. 
3. La commissione e' presieduta di  norma  da  un  dirigente  della stazione appaltante e,  in  caso  di  mancanza  in  organico,  da  un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver  svolto  ne' possono  svolgere  alcun'altra  funzione   o   incarico   tecnico   o amministrativo relativamente al  contratto  del  cui  affidamento  si tratta.    
5. Coloro che nel biennio precedente  hanno  rivestito  cariche  di pubblico  amministratore  non  possono  essere  nominati   commissari relativamente a contratti affidati dalle  amministrazioni  presso  le quali hanno prestato servizio.    
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro  che, in  qualita'  di  membri  delle  commissioni  giudicatrici,   abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati  in  sede  giurisdizionale con  sentenza  non  sospesa,  all'approvazione  di  atti   dichiarati illegittimi.    
7. Si applicano ai  commissari  le  cause  di  astensione  previste dall'articolo 51 cod. proc. civ..    
8. I commissari diversi  dal  presidente  sono  selezionati  tra  i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di  adeguate  professionalita',  nonche'  negli  altri  casi previsti dal  regolamento  in  cui  ricorrono  esigenze  oggettive  e comprovate, i commissari  diversi  dal  presidente  sono  scelti  tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione  tra  gli  appartenenti  alle seguenti categorie:      
a) professionisti,  con  almeno  dieci  anni  di  iscrizione  nei rispettivi albi professionali,  nell'ambito  di  un  elenco,  formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;      
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito  di  un  elenco, formato sulla base di rose di candidati  fornite  dalle  facolta'  di appartenenza.
9. Gli elenchi di cui al comma 8  sono  soggetti  ad  aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la  costituzione  della  commissione devono  avvenire  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per   la presentazione delle offerte.    
11. Le spese relative alla commissione  sono  inserite  nel  quadro economico del progetto tra le somme  a  disposizione  della  stazione appaltante.    
12. In caso di rinnovo  del  procedimento  di  gara  a  seguito  di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, e' riconvocata la medesima commissione.

Quartarone Giovanni

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Messaggio  Raggio84 Mar 9 Set 2014 - 13:44

Grazie mille Giovanni,
con il comma 11 ora so che è possibile prevedere una spesa per la commissione, anche se però non specifica che tipo: rimborso spese viaggio, lavoro straordinario, gettone presenza.

Raggio84

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Messaggio  Quartarone Giovanni Mar 9 Set 2014 - 23:32

Raggio84 ha scritto:Grazie mille Giovanni,
con il comma 11 ora so che è possibile prevedere una spesa per la commissione, anche se però non specifica che tipo: rimborso spese viaggio, lavoro straordinario, gettone presenza.

Carissimo Raggio84
La comunicazione alla funzione pubblica la devi fare.
Di seguito la normativa:

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INCARICHI CONFERITI AI PUBBLICI DIPENDENTI
(Art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n.412; Art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165/2001)

Art. 24 LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412
(Anagrafe delle prestazioni).
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per garantire l'efficacia, l'imparzialita' e la trasparenza dell'azione amministrativa, e' istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica una anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui dovranno essere indicati tutti gli incarichi pubblici e privati non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, con i relativi compensi, ricevuti da tutto il personale delle amministrazioni pubbliche compresi i magistrati e il personale della Banca d'Italia.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 riguardano gli arbitrati, i collaudi di opere pubbliche, i consigli di amministrazione, i collegi sindacali, dei revisori dei conti in enti vari, universita', scuole, e ogni altro tipo di prestazione professionale.
3. Entro il 30 aprile 1992 il Ministro per la funzione pubblica predispone un piano pluriennale, da allegare al Documento di programmazione economico-finanziaria, che stabilisce gli obiettivi annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi.

Art. 53
Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi (Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. ((Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.)) Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ((nonche' di docenza e di ricerca scientifica)).
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si' prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16- bis Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. (48)

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Messaggio  Quartarone Giovanni Mar 9 Set 2014 - 23:36


3) E' obbligatoria la comunicazione all'anagrafe delle prestazioni presso la Funzione Pubblica?
4) Se risposta 3 è positiva chi la deve effettuare e quando? Il ns. ente all'atto della nomina oppure al momento del pagamento, oppure soltanto gli enti di appartenenza dei due ingegneri?


La comunicazione deve essere effettuata (dalla stazione appaltante) dalle amministrazioni pubbliche esclusivamente per via telematica, tramite il sito www.perlapa.gov.it, trasmettendo:
entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione, gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;
entro il 30 giugno di ogni anno i compensi erogati nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;
entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel semestre precedente;
entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni indipendentemente dal semestre di affidamento.
Riferimenti normativi

L.23-12-1996, n. 662, articoli 1,commi 123-131
D.Lgs.30-3-2001, n. 165, articolo 53 (testo aggiornato a seguito della L. 190/2012)
Circolare n. 10/1998, 16 dicembre 1998
Circolare n. 5/1998, 29 maggio 1998
Circolare n.198/2001,  31 maggio 2001
Circolare n. 5/2006, 21 dicembre 2006
Circolare n. 2/2008, 11 marzo 2008

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Messaggio  Raggio84 Mer 10 Set 2014 - 1:59

Grazie ancora Giovanni, preziosissimo il tuo aiuto.
Qualche suggerimento (anche solo personale) invece su:
- come quantificare il compenso in assenza di regolamenti a monte?
- la determinazione del Responsabile Area Tecnica è sufficiente alla quantificazione ed attribuzione del compenso?
- la liquidazione va effettuata agli Enti di appartenenza del membri esterni o direttamente agli Ingegneri? e
SOPRATTUTTO come venirne fuori dei dubbi espressi ai sub a) e b) del mio post: ..."tale opinione cozza col fatto che:
a) se il dip. di altro Ente svolge i lavori della commissione in orario lavorativo dell'ente di appartenenza, seppure già retribuito "a monte", sottrae ore di lavoro all'ente di appartenenza regolarmente retribuite.
b) se il dip. di altro Ente svolge i lavori della commissione al di fuori dell'orario lavorativo dell'ente di appartenenza, verrebbe a svolgere lavoro extra senza retribuzione.
"
A questo punto l'unica alternativa logica (una volta capito come determinare il compenso) sarebbe che tutti i lavori della Commissione siano svolti fuori orario di servizio dei rispettivi Enti?
Mi stò forse "avvitando" nei ragionamenti???

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Messaggio  Raggio84 Mar 16 Set 2014 - 2:59

Qualcuno che si è trovato ad affrontare la medesima problematica? Nessuno?

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