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Tasi divisa
Salve, ho un problemino con la tasi; Sono vedova con 4 figli, la casa in cui abito è per 8/12 catastalmente intestata a me, 1/12 a testa per i figli; ora.. due figli sono sposati...quindi hanno una loro casa, gli altri due a casa con me; il regolamento Tasi del mio comune dice che il versamento Tasi inferiore a 30 euro non viene accertato e sanzionato; Due sono le cose: o pago per 100% la tasi, oppure io pago i miei 8/12 gli altri 4/12 dei figli, loro potrebbero non pagarla (infatti dovrebbero pagare appena 7€ a testa). Sarei tentata per la seconda opzione perchè mi farebbe risparmiare 18€ (36€ invece di 54€) che di questi tempi non guasta. Cosa me pensate?
cosmos- Messaggi : 38
Data d'iscrizione : 06.05.12
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Località : cosenza
Re: Tasi divisa
i casi sono 2
1) fai come vuoi e poi fai ricorso
2) ti adegui a cosa dice il tuo comune...
e nel caso 2 c'è da mettersi le mani nei capelli perchè ogni comune la pensa a modo suo, a mio avviso eccedendo il potere regolamentare.
1) fai come vuoi e poi fai ricorso
2) ti adegui a cosa dice il tuo comune...
e nel caso 2 c'è da mettersi le mani nei capelli perchè ogni comune la pensa a modo suo, a mio avviso eccedendo il potere regolamentare.
Ide- Messaggi : 170
Data d'iscrizione : 05.06.12
Re: Tasi divisa
ognuno versa l'imposta in base alla sua quota e all'utilizzo del fabbricato
- lei 8/12 con aliquota abitazione principale codice tributo 3958
- figlio 1/12 con aliquota abitazione principale codice tributo 3958
- figlio 1/12 con aliquota abitazione principale codice tributo 3958
gli altri 2 figli non residenti
- figlio 1/12 con aliquota altri fabbricati codice tributo 3961
- figlio 1/12 con aliquota altri fabbricati codice tributo 3961
è da verificare l'importo minimo di versamento stabilito dal comune e non l'importo minimo di accertamento, tenuto conto, tra l'altro che la disposizione normativa che stabiliva in minimo di accertamento di 30 € per i tributi locali è stata modificata
N.B. Minimo d’accertamento euro 30 non più applicabile ai tributi locali dal 1 gennaio 2014
Art. 1 comma 736 legge di stabilità 2014 – legge n.147 del 27.12.2013 All’articolo 3, comma 10, del decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Art. 3 comma 10 decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali ,regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
- lei 8/12 con aliquota abitazione principale codice tributo 3958
- figlio 1/12 con aliquota abitazione principale codice tributo 3958
- figlio 1/12 con aliquota abitazione principale codice tributo 3958
gli altri 2 figli non residenti
- figlio 1/12 con aliquota altri fabbricati codice tributo 3961
- figlio 1/12 con aliquota altri fabbricati codice tributo 3961
è da verificare l'importo minimo di versamento stabilito dal comune e non l'importo minimo di accertamento, tenuto conto, tra l'altro che la disposizione normativa che stabiliva in minimo di accertamento di 30 € per i tributi locali è stata modificata
N.B. Minimo d’accertamento euro 30 non più applicabile ai tributi locali dal 1 gennaio 2014
Art. 1 comma 736 legge di stabilità 2014 – legge n.147 del 27.12.2013 All’articolo 3, comma 10, del decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Art. 3 comma 10 decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali ,
Re: Tasi divisa
1) ..sì...il regolamento era datato, infatti da una telefonata stamani mi hanno confermato che il versamento minimo è 12€;
2) a questo punto verso solo io con gli 8/12...giusto? perchè i figli doverebbero versare €7 a testa inferiore ai €12.
3) un chiarimento: se avessero versato anche i figli penso che la cosa interessava solo chi viveva nell'abitazione principale e cioè solo 2, gli altri 2 NO perchè per loro sarebbe stata seconda abitazione e quindi fuori dalla tasi...o no?
2) a questo punto verso solo io con gli 8/12...giusto? perchè i figli doverebbero versare €7 a testa inferiore ai €12.
3) un chiarimento: se avessero versato anche i figli penso che la cosa interessava solo chi viveva nell'abitazione principale e cioè solo 2, gli altri 2 NO perchè per loro sarebbe stata seconda abitazione e quindi fuori dalla tasi...o no?
cosmos- Messaggi : 38
Data d'iscrizione : 06.05.12
Età : 65
Località : cosenza
Re: Tasi divisa
tutti i fabbricati ed aree edificabili sono potenzialemte soggetti alla tasi
669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
dipende poi dalle aliquote deliberate per ciascuna tipologia di immobili
669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
dipende poi dalle aliquote deliberate per ciascuna tipologia di immobili
Re: Tasi divisa
Non è che per caso l'abitazione era di proprietà di entrambi i coniugi ed in seguito al decesso del marito, la sua quota di 1/2 si è devoluta per legge in favore della moglie (2/12) e dei 4 figli (1/12 ciascuno)?
Perché in tal caso entrerebbe in gioco il diritto d'abitazione ex art. 540 C.C....
Perché in tal caso entrerebbe in gioco il diritto d'abitazione ex art. 540 C.C....
Silvio Marche- Messaggi : 15
Data d'iscrizione : 03.02.11
Re: Tasi divisa
l'applicazione del diritto d'abitazione art.540 comporta verifiche di altro tipo (compropreità con terzi, trascrizione, altri atti successivi trascretti ecc.)
non andrei quindi a "complicare" la già complessa situazione, tenuto conto che in questo modo, tra l'altro, i figli sono sotto il minimo i versamento
non andrei quindi a "complicare" la già complessa situazione, tenuto conto che in questo modo, tra l'altro, i figli sono sotto il minimo i versamento
Re: Tasi divisa
..quindi riepilogando possiamo dire che alla fine pago gli 8/12 e buonanotte....giusto?
cosmos- Messaggi : 38
Data d'iscrizione : 06.05.12
Età : 65
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Re: Tasi divisa
un ringraziamento a tutti...buon lavoro
cosmos- Messaggi : 38
Data d'iscrizione : 06.05.12
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Località : cosenza
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