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TASI e prima casa
Di recente abbiamo trovato vari spunti negli articoli di colleghi e studiosi che tentiamo di riassumere in un post unico che pubblichiamo parzialmente di seguito riportando il ink al testo integrale qualora dovesse essere di interesse.
Il 16 ottobre molti contribuenti saranno chiamati al versamento dell’acconto TASI, il nuovo tributo da applicare sull’immobile abitazione principale. A tale proposito riportiamo di seguito alcuni chiarimenti circa i punti- chiave della disciplina TASI.
Concetto di abitazione principale – E’ da considerarsi abitazione principale quell’immobile “iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze possono essere applicate ad un solo immobile per nucleo familiare e tale assunto risulta valido anche nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi.
Pertinenze – Rientrano nella categoria delle pertinenze quegli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Rimane il dubbio circa la necessità di presentare la dichiarazione TASI in presenza di più unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7. A tale proposito è opportuno verificare la relativa delibera comunale.
Per proseguire nella lettura cliccare sul seguente link:
Il 16 ottobre molti contribuenti saranno chiamati al versamento dell’acconto TASI, il nuovo tributo da applicare sull’immobile abitazione principale. A tale proposito riportiamo di seguito alcuni chiarimenti circa i punti- chiave della disciplina TASI.
Concetto di abitazione principale – E’ da considerarsi abitazione principale quell’immobile “iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze possono essere applicate ad un solo immobile per nucleo familiare e tale assunto risulta valido anche nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi.
Pertinenze – Rientrano nella categoria delle pertinenze quegli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Rimane il dubbio circa la necessità di presentare la dichiarazione TASI in presenza di più unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7. A tale proposito è opportuno verificare la relativa delibera comunale.
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http://www.studiosigaudo.com/tributi-tasi-e-abitazione-principale
Re: TASI e prima casa
un dubbio ritengo possa sorgere in merito alla "assimilazione" considerato il testo del COMMA 2 – ART. 13 DL 201/2011
COMMA 2 – ART. 13 DL 201/2011 - ...........I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L’imposta municipale propria non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”;
pertanto nella prima parte si parla di assimilazione "facoltativa" del comune, nella parte finale invece si parla di "L’imposta municipale propria non si applica, altresì" facendo seguito alla parte del comma 2 che recita :
"L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10"
Pertanto potrebbe intendersi che si tratti di assimilazione tasi, conseguenziale all'imu, nei seguenti casi :
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
- l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
La norma non richiama invece l'assimilazione (non penso si tratti di una svista), ma dispone in maniera diretta che "L’imposta municipale propria non si applica, altresì" nei seguenti casi :
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”;
Ritengo quindi che per tali ultime casistiche non si possa trattare di una "assimilazione" tasi derivante dalla normativa imu che ne dispone l'esenzione, ma che sia/fosse stato necessario, nella determinazione delle aliquote TASI, prevedere apposita aliquota per tali tipologie di immobili che la legge esclude espressamente dall'applicazione imu
solo e sempre opinione personale .....
COMMA 2 – ART. 13 DL 201/2011 - ...........I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”;
pertanto nella prima parte si parla di assimilazione "facoltativa" del comune, nella parte finale invece si parla di "L’imposta municipale propria non si applica, altresì" facendo seguito alla parte del comma 2 che recita :
"L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10"
Pertanto potrebbe intendersi che si tratti di assimilazione tasi, conseguenziale all'imu, nei seguenti casi :
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
- l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
La norma non richiama invece l'assimilazione (non penso si tratti di una svista), ma dispone in maniera diretta che "L’imposta municipale propria non si applica, altresì" nei seguenti casi :
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”;
Ritengo quindi che per tali ultime casistiche non si possa trattare di una "assimilazione" tasi derivante dalla normativa imu che ne dispone l'esenzione, ma che sia/fosse stato necessario, nella determinazione delle aliquote TASI, prevedere apposita aliquota per tali tipologie di immobili che la legge esclude espressamente dall'applicazione imu
solo e sempre opinione personale .....
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