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Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 3/E del 4 gennaio 2011

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Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 3/E del 4 gennaio 2011  Empty Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 3/E del 4 gennaio 2011

Messaggio  GEPI Lun 10 Gen 2011 - 0:39

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 3/E del 4 gennaio 2011 - Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - Ritenuta d’acconto sui pagamenti effettuati mediante bonifici per usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali – Oneri corrisposti ai Comuni.

OGGETTO: Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - Ritenuta d'acconto sui pagamenti effettuati mediante bonifici per usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali – Oneri corrisposti ai Comuni


L'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto che le banche e le Poste Spa operino, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 10 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari del pagamento, sui bonifici effettuati dai contribuenti che intendono avvalersi di deduzioni e detrazioni fiscali.
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 94288 del 30 giugno 2010 ha precisato che la predetta ritenuta del 10 per cento deve essere operata sui pagamenti, effettuati mediante bonifico, relativi a:
- spese di recupero del patrimonio edilizio, per le quali – ai sensi dell'art. 1 della legge n. 449 del 1997 e s.m.i. - è prevista (attualmente fino al 2012) una detrazione di imposta pari al 36 per cento;
- spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, per le quali – ai sensi dell'art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296 del 2006 e s.m.i. – è prevista (attualmente fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010) una detrazione di imposta pari al 55 per cento.
Con la Circolare n. 40 del 2010 sono state fornite le istruzioni operative in merito all'applicazione delle suddette disposizioni al fine di renderne effettiva e agevole l'attuazione, semplificando l'adempimento posto a carico dei sostituti d'imposta.
Tenuto conto della finalità che la norma intende perseguire, tesa ad evitare la sottrazione di materia imponibile da parte di coloro che rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano di vantaggi fiscali, non sono stati quindi previsti particolari obblighi di indagine in capo ai soggetti tenuti ad operare il prelievo alla fonte.
Questi, pertanto, operano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito in presenza di bonifici che nella relativa causale fanno riferimento a spese per le quali si usufruisce della detrazione d'imposta .
Al riguardo si fa presente che tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36 per cento sono compresi anche gli oneri di urbanizzazione e quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, sostenuti in favore dei Comuni ( cfr Circolare n. 57 del 1998 e, da ultimo, Risoluzione n. 229 del 2009, con riferimento alla TOSAP).
Con riferimento a tali spese è stato precisato che, al fine di beneficiare della detrazione d'imposta del 36 per cento, non è richiesta l'effettuazione del pagamento mediante bonifico, trattandosi di versamenti effettuati, con modalità obbligate, nei confronti di pubbliche amministrazioni ( cfr Appendice alle istruzioni al Modello Unico Persone Fisiche, voce “Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio”, e Risoluzione n. 229 del 2009).
Sulla base delle indicazioni già fornite, al fine di evitare che i Comuni subiscano la ritenuta sugli oneri di urbanizzazione e su quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, i relativi pagamenti
possono essere eseguiti con modalità diverse dal bonifico.
Qualora il pagamento dei predetti oneri avvenga comunque mediante bonifico, fermo restando il diritto alla detrazione da parte del contribuente, per evitare l'applicazione di ritenute, nella motivazione del bonifico l'ordinante deve indicare il Comune come soggetto beneficiario e la causale del versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc..); non va, invece, riportato il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni e non deve essere utilizzato l'apposito modulo, ove predisposto dalla banca o dall'ufficio postale.
In presenza di tali modalità di compilazione la banca dell'ordinante ovvero Poste Spa non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10 per cento.
Resta inteso che, laddove i Comuni abbiano comunque subito la predetta ritenuta d'acconto, quest'ultima potrà essere richiesta all'Amministrazione Finanziaria presentando istanza di rimborso secondo le ordinarie modalità .
La ritenuta subita, inoltre, potrà essere utilizzata in compensazione di altri tributi o contributi dovuti, ai sensi dell'art. 17 del D.L.vo n. 241 del 1997. In tal caso, i Comuni dovranno presentare il Modello di dichiarazione dei redditi “Enti Non Commerciali ed equiparati” anche al solo fine di utilizzare in compensazione il credito di imposta derivante dalla ritenuta subita .

GEPI

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