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DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE

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DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE Empty DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE

Messaggio  silvano scienza Gio 13 Gen 2011 - 1:10

Il taglio previsto dall'art. 6 comma 3 per i componenti degli organi di indirizzo (giunta comunale) è in aggiunta a quello di cui all'art. 5 comma 7?
Nei tagli previsti dall'art. 6 comma 3, sono compresi gli incarichi per prestazioni occasionali e di co.co.co.?
Nelle disposizioni dell'art. 9 comma 1, è compresa anche l'impossibilità di qualsiasi incremento della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative?

silvano scienza

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DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE Empty Taglio spese

Messaggio  Paolo Gros Gio 13 Gen 2011 - 2:45

La riduzione dei compensi del comma 7 dell'art.5 sarà comunque effettuato con decreto del ministro dell’interno da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge 78/2010 - a tutt' oggi il dm non e' stato emanato per cui non si opera la riduzione.
L'art.6 comma 3 non riguarda invece gli amministratori locali ed anzi diro' di piu' non mi pare applicabile agli enti locali, e questo risponde anche al secondo quesito.

Nell'art.9 comma 1 non e' ricompresa la posizione come sui post :

https://entilocali.forumattivo.it/t323-nuova-posizione-organizzativa-si-puo

ove trovi risposta specifica al problema.
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DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE Empty Taglio spese - Pubblicità

Messaggio  ANDREOTTI STEFANO Gio 13 Gen 2011 - 3:01

Tra le spese da tagliare inerenti la pubblicità rientrano quelle destinate a pubblicizzare avvenimenti e/o attività istituzionali?
Ad esempio la spesa per pubblicizzare un concorso letterario organizzato del Comune è soggetta al taglio?
Grazie
Stefano

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DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE Empty Re: DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE

Messaggio  francodan Gio 13 Gen 2011 - 3:12

parere corte conti lombardia 1076 2010 da significative indicazioni in merito al problema.

Per quanto concerne il primo interrogativo, la Sezione osserva che i limiti ex art. 6 comma 8 d.l. n. 78/2010 afferenti le “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” non ricomprendono gli oneri a carico dell’Amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività.
Infatti, l’efficace erogazione di un servizio presuppone ex se un’adeguata divulgazione del medesimo, al fine di consentirne l’effettivo esercizio da parte dei cittadini.
D’altronde, al di là di tale osservazione di comune esperienza, sotto il profilo teorico gli studi di finanza pubblica che hanno approfondito le modalità di misurazione dell’azione amministrativa nell’ambito del controllo sulla gestione hanno sottolineato la necessità di puntuali indicatori di efficienza ed efficacia, trattandosi – come più volte ricordato dalla Sezione - di obblighi giuridici diretti corollari dell’art. 97 Cost. (cfr., da ultimo, Corte Cost. n. 335/2010, secondo cui “l’art. 97 Cost. impone la costruzione, sul piano legislativo, di un modello di pubblica amministrazione che ispiri costantemente la sua azione al rispetto dei principi generali di efficacia, efficienza ed imparzialità. Si tratta di regole che conformano, all’interno, le modalità di svolgimento dell’attività amministrativa”).
A questo proposito, è nota la distinzione tra indicatori di prodotto (output), quale risultato delle singole prestazioni svolte nell’erogazione del servizio, e di effetto (outcome), sub specie di esito durevole e globale sulla condizione dell’utente che ha usufruito del servizio.
Entrambe le tipologie richiedono necessariamente un’adeguata comunicazione da parte dell’ente pubblico, essendo centrale - seppur con diversa “gradazione” - la figura dell’utente fruitore dell’attività amministrativa, al fine di conseguire soddisfacenti standards di efficacia ed efficienza come detto normativamente imposti.
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DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE Empty Taglio spese - Pubblicità

Messaggio  ANDREOTTI STEFANO Gio 13 Gen 2011 - 7:36

Per caso hai il parere della Corte che citi? Ho trovato l'articolo del Sole 24 ore con citato il parere ma mi piacerebbe leggerlo.
Grazie
Stefano

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DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE Empty Taglio spese

Messaggio  corrado Gio 13 Gen 2011 - 7:56

Allego i link dove reperire pareri 1076 e 1075 della sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=7760-28/12/2010-SRCLOM

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=7757-28/12/2010-SRCLOM

corrado

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DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE Empty Taglo Spese

Messaggio  ANDREOTTI STEFANO Ven 14 Gen 2011 - 1:07

Ho visto che la corte Lomabrdia si è espressa anche sulla riduzione delle spese per autovetture. Ad un corso, il relatore sosteneva che il comma 14 dell'art. 6 riguarda solo le c.d. auto blu sull'assunto che, per interpretazione consolidata, il legislatore quando parla di autovetture intende le auto blu mentre quando vuole riferisi a tutte le auto indistintamente parla di mezzi.
Ritenete che l'interpretazione sia corretta?
Inoltre, sulle spese per sponsorizzazioni la Corte ha confermato quanto detto con il parere 1075-2010 sancendo che solo le somme erogate, ad una associazione, per lo svolgimento di un'attività propria del Comune, realizzata in via sussidiaria, non rappresentano spese per sponsorizzazioni. Ma allora in questo caso non è più possibile inquadrare la spese come contributo (intervento 05) ma dovrà essere inquadrata come prestazione di servizi (intervento 03) con tutto ciò che ne consegue. O mi sbaglio?
Ultima considerazione, ma come può un contributo (che abbia tutte le caratteristiche di vero e proprio contributo e quindi sia privo di ogni rapporto di sinallagmaticità fra le parti) configurarsi come sponsorizzzione per il solo fatto che chi lo riceve indica che l'intervento è realizzato anche grazie a chi ha erogato il contributo? Allora saranno tutte sponsorizzazioni anche i contributi che riceviamo da Regione e Provincia per la realizzazione di investimenti o di attività culturali (molte volte l'ente erogante chiede che sia riportata l'indicazione che il lavoro o l'iniziativa è avvenuta con la sua contribuzione)?! Non solo, ma saranno sponsorizzazioni anche i mutui della Cassa DD.PP. visto che la stessa chiede che venga riportata l'indicazione che l'opera è finanziata con suo mutuo?!?
Grazie
Stefano

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Messaggio  Paolo Gros Ven 14 Gen 2011 - 1:48

Al riguardo mi pare che ad oggi la confusione sia davvero imperante.
Interpretare cosa intenda il legislatore con autovetture ed effettuare una distinzione artata tra "auto blu" = autovetture ed "auto di altro colore" = mezzi mi pare davvero straordinario.
Che cosa e' una autovettura ce lo dice il CDS e non credo che nello scrivere la norma il legislatore abbia usato i termini come in un manifesto futurista del Marinetti.
Credo siano tutte le "autovetture" ( eslusa PM)

"svolgimento di un'attività propria del Comune, realizzata in via sussidiaria, non rappresentano spese per sponsorizzazioni"
mi pare si possa concordare nella teleologia delle somme stanziate e spese in quanto non sono ritorno dell'immagine dell'amministrazione ma una vera e propria attivita' del comune , prescindendo a questo punto dall'intervento di uscita anche se in uno 05 il comune contribuira' in parte ad una iniziativa che sarebbe sua mentre nello 03 potrebbe finanziarla completamente ( sempre che l'associazione giuridicamente e fiscalmente possa espletare il servizio per conto di terzi).
La finalita' contributiva e' alla base del concetto di sponsor e convengo che la pubblicizzazione del " avvenuto con il contributo di..." sia ritorno di immagine dell'amministrazione sia essa comunale, provinciale e regionale.
Concordo quindi in cio' che dice Stefano : quindi se e' vero che il legislatore usa le parole nei termini appropriati spesso ne ignora le recondite conseguenze.

ultima ora : proprio adesso leggo su Italia Oggi a pagina 34 a firma Olivieri:

"il contributo non violerebbe il divieto di sponso-rizzazione. A patto che nel rapporto convenzionale tra ente erogatore e privato beneficiario si escluda l'obbligo di pubblicizzare l'ente concedente" .......ole'
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DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE Empty Taglio spese

Messaggio  ANDREOTTI STEFANO Ven 14 Gen 2011 - 2:08

Ma le spese per carburanti rientrano tra le spese da tagliare (non mi sembrano manutenzioni e la Corte non le cita - o rientrano negli etc.)?
Inoltre sono escluse le spese relative a autocarri (come disciplanti dal CDS)?
Infine, Paolo l'unico passaggio in cui non mi trovo molto in linea con te è dove dici "La finalita' contributiva e' alla base del concetto di sponsor". Primo perchè per esservi sponsorizzazione vi deve essere un contratto tra le parti e, secondo, se sussiste una vera e propria finalità contributiva (in senso stretto) come possiamo parlare di sponsorizzazione che richeide, come dicevo, un rapporto di sinallagmaticità fra le parti.
Ho una confusione enorme per non dire dei dubbi (e l'ANCI non aiuta).
Hai per caso fatto qualche provvedimento in tal senso?
Grazie ancora
Stefano

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Messaggio  Paolo Gros Ven 14 Gen 2011 - 2:23

Per la prima parte concordo , ovvero no carburanti , no autocarri ( il taglio e' il costo alla politica ex se ...te lovedi un "autocarro blu" di rappresentanza !)

per il resto vedi Stefano , ora il problema e' veramente nostro.
Pagine e pagine, convegni su convegni ( sempre a pagamento) , corsi su corsi ( a pagamento e sempre piu' cari ) ma per quelli come noi che debbono applicare nel concreto tutti i giorni e' piu' difficile.
Si puoì tenere una conferenza su come si usa un fucile , ma chi poi lo deve usare in prima linea e tutt'altro soggetto....

polemica a parte credo che il rapporto di sinallagma si instauri non solo formalmente ma anche di fatto inserendo nell'autobus " acquistato con il contributo della regione xxx"
Personalmente ritengo di affrontare il problema caso per caso andando sempre a dettagliare la ratio del servizio o del contributo perche' vedi preferisco sbagliare di mio se poi debbo pagare tanto alla Corte " lo avevo sentito al convegno di...." poco rileva.
Una norma cosi' confusa vedra' mille applicazioni l'importante a mio avviso e' darsi una propria deontologia , sensata o meno che sia , che nasca dalle convinzioni che ciascuno si possa formare .
Ribadisco il concetto che spesso , tornando all'esempio del fucile, chi ci dice come usarlo ....non lo ha mai usato .
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Messaggio  francodan Ven 14 Gen 2011 - 3:31

mi sembra che un concetto ricorra ,rileggendo pareri di corte dei conti e di vari opinionisti ossia mi pare di poter dire con sufficiente certezza che il principio che emerge sul divieto di sponsorizzazione (diretta e indiretta )è quello che sono vietate quelle contribuzioni ,dirette o indirette,che non siano giustificate da esigenze di marketing - valorizzazione territoriale.Ora è chiaro che mentre un comune (veramente)turistico avrà ben ampie possibilità di continuare le proprie iniziative di marketing territoriale volte a convogliare sul territorio i turisti e quindi non solo un ritorno di immagine ma conseguenzialmente anche economico (per le strutture turistiche operanti nel comune)...ben diverso sarà il discorso per quei tanti comuni che di attrattiva turistica hanno ben poco se non niente ......qui sarà difficile veramente giustificare elargizioni ad associazioni territoriali giustificate da valorizzazione - marketing territoriale.............
per quanto riguarda le autovetture non vedo distinzioni e il legislatore quando vuole distinguere lo fa bene come si riscontra per esempio nelle assunzioni dove ,a seguito di varie pressioni,si è consentita la deroga per le funzioni di polizia locale.........
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DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE Empty auto blu

Messaggio  Monica Mer 16 Feb 2011 - 8:37

Qualcuno si ricorda questo questionario?
Questionario conoscitivo sull’utilizzo della flotta di rappresentanza e delle auto
di servizio nelle pubbliche amministrazioni
Direttiva n° 6/2010

Ce lo hanno fatto compilare e certificare lo scorso anno.
In detta certificazione vi era anche il costo sostenuto nell'anno 2009 per le "auto di servizio" escluse quelle della polizia locale.

Forse sono stata l'unica ...bip... che l'ha fatto, ma ora mi sa che devo attenermi a quanto dichiarato! Cosa ne pensate? cyclops

Monica

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DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE Empty Auto blu

Messaggio  Paolo Gros Mer 16 Feb 2011 - 8:50

...........mi sa' di si' Exclamation
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DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE Empty rappresentazione teatrale

Messaggio  mariagrazia Gio 17 Feb 2011 - 4:25

La comunità montana ha ricevuto un contributo regionale e ha organizzato uno spettacolo itinerante nei vari comuni, chiedendo un contributo a ciascuno. Questa elargizione rientra tra le riduzioni? Grazie!
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DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE Empty Re: DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE

Messaggio  g.aiudi Gio 17 Feb 2011 - 4:53

Ritengo di no.

Le riduzioni di spesa imposte dall'articolo 6 del D.L. 78/2010 non rigurdano spettacoli teatrali o rappresentazioni varie ma convegni, mostre e relazioni pubbliche.

Per quanto riguardo il divieto di sponsorizzazioni non penso che la compartecipazione di un ente locale ad una iniziativa culturale della Comunità Montana integri tale fattispecie in quanto il contributo non viene concesso ad un soggetto giuridico privato ma bensì quale compartecipazione di una accordo di collaborazione tra due enti.

g.aiudi

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DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE Empty taglio spese autovetture D.L. 78

Messaggio  carla Gio 19 Mag 2011 - 9:51

Autovetture e spese per carburante.
Una risposta dell'Anci ad un quesito specifico, afferma che "da come è scritta la norma si ritiene che da queste limitazioni siano escluse le spese per gli automezzi della polizia municipale; in considerazione del fatto che la norma usa il termine"autovetture", si ritiene anche che siano escluse dalle limitazioni le spese per gli automezzi tecnici in uso al settore lavori pubblici ed ai servizi di assistenza. Quindi si ritiene che le limitazioni debbano riguardare solo le spese che possono essere attribuite alle autovetture, escludendo, pertanto quelle attribuibili agli automezzi tecnici; sta alla singola amministrazione effettuare questo distinguo".
Invece nei quesiti del sito Delfino & partners alla specifica domanda "quali autovetture rientrano nelle limitazioni di cui all'art. 6 comma 14? Tutte indistintamente?....Nelle spese soggette al taglio di cui all'art. 6 c. 14, per le autovetture rientrano anche quelle relative ai carburanti?" viene fornita la seguente risposta: "....9. Per quanto riguarda invece la riduzione delle spese relative all'acquisto, alla manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, riteniamo che il taglio si debba applicare a tutte quelle spese collegate al "parco-autovetture", e quindi a tutte le autovetture appartenenti all'ente. Rientrano nel taglio anche le spese per carburante".
Da una dispensa che richiama la delibera 1076/2011 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, "appaiono rientrare le spese collegate al parco-autovetture", siano esse di natura obbligatoria o facoltativa, preventivabili o meno (si pensi alla tassa di circolazione, al premio di assicurazione, alla manutenzione, etc.). "
Concordo con quanto affermato dall'Anci, che dovrà essere fatto un distinguo dal parte dell'Amministrazione.

carla

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Messaggio  francodan Ven 20 Mag 2011 - 1:02

per una applicazione rigida della norma parere 11 2011 sezione marche (che di fatto limita la deroga alle autovetture per servizi istituzionali di tutela ordine pubblico e sicurezza pubblica)

3. Nel merito si osserva che dal dato letterale della disposizione si evince che il divieto è generalizzato e che riguarda “l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché l'acquisto di buoni taxi” e può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La medesima disposizione precisa infine che sono escluse dal relativo ambito di applicazione le sole autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Per mera completezza si rappresenta altresì che con circolare n. 40 del 2010, indirizzata agli enti ed organismi pubblici non territoriali, il MEF ha precisato al riguardo che “in merito all’applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica interessanti le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, si chiarisce che ricadono nell’ambito applicativo delle citate disposizioni le spese sostenute da ciascun ente, oggetto delle predette misure di contenimento, finanziate con le risorse trasferite dal bilancio dello Stato o acquisite tramite altre fonti di finanziamento al proprio bilancio senza alcun vincolo di destinazione.
Si ritiene che, ai fini della determinazione dell’ammontare delle spese sostenibili nel rispetto dei limiti consentiti, possano escludersi le spese necessariamente sostenute nell’ambito della realizzazione di specifici progetti, ivi comprese le spese per missioni, per la quota finanziata con fondi provenienti dall’Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati. In tali casi la valutazione in merito all’inerenza e necessità delle spese di cui trattasi per la realizzazione dei progetti è demandata alla responsabilità degli amministratori ed alla verifica dell’organo interno di controllo.”
Non essendo previste ulteriori deroghe né avendo la PA prospettato alcuna ragione per una difforme interpretazione, si ritiene alla luce di una piana interpretazione letterale, che il divieto valga per tutte le autovetture non espressamente escluse.
Deve anche premettersi, infine, che esula dai poteri di questa Sezione, neanche in sede di controllo contabile ex legge n. 266/2005 in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2011, provvedere a verifiche circa la compatibilità con il quadro costituzionale di riferimento.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
La deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Serra de’ Conti.
francodan
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DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE Empty spese autovetture

Messaggio  carla Lun 23 Mag 2011 - 1:01

Scusa Franco, non riesco a trovare il parere 11 2011, puoi darmi qualche riferimento in più?
Grazie

carla

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DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE Empty Spese autovetture

Messaggio  ANDREOTTI STEFANO Lun 23 Mag 2011 - 1:08

Lo trovi a questo link https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2120-31/03/2011-SRCMAR
Stefano

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Messaggio  francodan Lun 23 Mag 2011 - 1:39

diversi post di questo forum hanno tratta to l'argomento,ad oggi non vi sono interpretazioni univoche ,tanto che la sezione corte conti marche ha sollevato la questione sull'ambito di applicazione e sulla portata del divieto di sponsorizzazione ex d.l 78 2010 .
per farsi un idea riporto un articolo abbastanza recente della raassegna stampa della corte conti dove ,anche il caso prospettato potrebbe in base a certe interpretazioni finire dentro i tagli del 78 2010 laddove lo spettacolo itinerante fosse inteso come mezzo di propaganda o quantomeno spesa per pubbliche relazioni...di certo comunque il dl 78 2010 non prevede divieti e tagli diretti per le spese teatrali ,culturali...il problema è se tali settori indirettamente vengono riportati alle spese di pullica relazione ,soggette invece a tagli.....


articolo


ENTI LOCALI: Rispetto ad altre sezioni regionali la Corte conti Lombardia si mostra più guardinga. Feste, i comuni tirano la cinghia.
Spese da ridurre dell'80%. O del tutto se sponsorizzazioni. Feste, tornei e sagre sono da tagliare dell'80% rispetto al 2009. O, addirittura, da considerare vietate in quanto sponsorizzazioni.
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia col parere 16.03.2011 n. 137, stringe le maglie sull'interpretazione dell'articolo 6, commi 8 e 9, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, che la stessa sezione e, più ancora, quella della Liguria avevano aperto, con precedenti interpretazioni.
La questione su cui la sezione è stata chiamata a pronunciarsi è quella che da mesi ormai attanaglia l'attività dei comuni: la portata del divieto di effettuare sponsorizzazioni disposto dall'articolo 6, comma 9, della manovra estiva 2010.
Il comune richiedente nel quesito è stato molto chiaro, chiedendo se potessero considerarsi come sponsorizzazioni vietate contributi finalizzati all'organizzazione episodica di eventi come «feste, tornei, camminate».
In effetti lo spettro delle attività di associazioni di ogni natura e tipo che richiedono ai comuni e alle province contributi è amplissimo: si va dal Palio di Siena alla sagra, dalla festa della pizza al concerto della filarmonica, dal saggio alla festa di quartiere.
È piuttosto chiaro l'intento del legislatore di contenere le spese destinate in generale ad attività di questo genere: lo si rileva dal divieto di sponsorizzazioni e dal taglio drastico, l'80% rispetto al 2009, alle spese per relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza. Tra le quali è difficile non far ricadere molte delle iniziative esemplificate proprio dal quesito rivolto alla sezione Lombardia.
La sezione Liguria ha ritenuto che le «manifestazioni» in generale possano sfuggire alla tagliola imposta dalla legge per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (l'elencazione non è da considerare tassativa), che mirino a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale.
La sezione Lombardia, invece, si mostra più guardinga. Considera ammissibili ancora contributi diretti a organismi associativi che svolgano servizi di interesse generale in favore di fasce deboli della popolazione o attività connesse a diritti costituzionalmente garantiti (come istruzione, formazione, orientamento), perché in questo caso è ravvisabile un intervento sussidiario, aggiuntivo a quello pubblico. Oggettivamente, risulta più complicato dimostrare una ricaduta realmente economica o l'applicazione del principio di sussidiarietà sulla «camminata» o la «sagra», che prevalga sull'intento di pubblicizzare l'immagine dell'ente e degli amministratori.
Nel caso prospettato dal comune, la sezione Lombardia è tranciante. Sovvenzioni per iniziative spot come tornei o feste possono incorrere nel divieto, se il loro scopo sia la veicolazione dell'immagine dell'ente; bene che vada, tuttavia ricadono nel taglio alle spese per pubblicità, relazioni pubbliche e rappresentanza disposto dall'articolo 6, comma 8, della manovra 2010. Spetta a ciascun ente motivare, sulla base dei principi enunciati dalla magistratura contabile, quale ipotesi ricorra.
A questo punto, tuttavia, risulta quanto mai necessario un intervento del legislatore, posto a chiarire definitivamente la portata dei commi 8 e 9 dell'articolo 6. I vari interventi delle sezioni regionali della Corte dei conti si mostrano in parte contraddittori tra loro e non hanno assicurato una visione certa. Il che, per altro, difficilmente potrebbe far evidenziare colpa grave a carico di quegli amministratori che scelgano una strada piuttosto che un'altra, nel motivare i propri provvedimenti, data la evidente incertezza della questione (articolo ItaliaOggi del 22.04.2011 - tratto da www.corteconti.it).
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DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE Empty Re: DL 78/2010 TAGLI ALLE SPESE

Messaggio  francodan Gio 15 Mar 2012 - 4:05

sui tagli inerenti le autovetture ritorna la corte lombardia con delibera 58 2012

Con specifico riferimento all’istanza in epigrafe, può essere utile rammentare che essa si incentra sulla corretta interpretazione di una specifica disposizione limitativa, relativa agli oneri per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. Si tratta, segnatamente, dell’art. 6 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, secondo cui – per tali oneri  non è possibile superare la spesa corrispondente all’80% dello storico 2009. Il testo della disposizione appare assai ampio, ammettendo soltanto due deroghe testuali:
i. la possibilità di superare il detto limite limitatamente al 2011 ed “esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere”;
ii. la totale sottrazione al vincolo dell’80% per le spese correlate ad “autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.
2. L’amministrazione comunale s’interroga se sia possibile limitare la portata della norma alle sole “auto-blu” (autovetture di rappresentanza per i vertici politici o amministrativi) oppure se essa si estenda anche alla c.d. auto-grigie, destinate alle attività operative dell’ente.
Il tenore letterale della norma, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo cfr. SRC Lombardia. delibera n. 597 del 11 novembre 2011) è tale da assorbire tutte le autovetture del parco-autovetture, con esclusione degli autoveicoli ad uso speciale ai sensi del Codice della strada (art. 54 comma 1 lett. g, DLgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., in combinato disposto con l’art. 203 comma 1 lett. h del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495).
In proposito, è stato conseguentemente osservato che rientrano nella limitazione prevista dall’art. 6, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 tutte le spese effettuate dai comuni in relazione a tutte le autovetture che siano di proprietà o nella disponibilità dell’ente locale, indipendentemente dal singolo utilizzatore (direttamente dipendenti dell’Amministrazione oppure, in virtù di specifici accordi, anche terzi).
Pertanto, alla luce di tale considerazione, il quesito specifico non può che essere risolto nel senso che la limitazione della disposizione vincolistica interessa tanto le auto-blu quanto le auto-grigie i cui oneri sono finanziariamente a carico dell’ente.
3. Con riferimento al secondo quesito dell’Amministrazione, e cioè se i veicoli stabilmente utilizzati dal Corpo di Polizia Locale siano esclusi dalle limitazioni di spesa di cui al comma 14 dell’art. 6 del prefato D.L. n. 78, il Collegio  conformemente a quanto sostenuto da altra Sezione regionale di controllo (SRC Emilia-Romagna, delibera n. 18 del 7 aprile 2011)  ritiene tali autoveicoli ricadano nell’espressa deroga di legge di cui all’ultimo periodo della disposizione citata.
È innegabile, infatti, che l’espressa eccezione contenuta nel testo della norma (concernente i servizi istituzionali dell’ordine e della sicurezza pubblica) possa in parte estendersi anche ai servizi di polizia locale facenti capo agli enti territoriali, nella considerazione del ruolo che tali servizi hanno ormai assunto ai fini del generale presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tale ruolo, infatti, ha avuto indiretto riconoscimento in seno alle previsioni del Testo unico enti locali, in particolare all’art. 54 T.U.E.L. che, da un lato, riconosce al sindaco, quale ufficiale di governo, una funzione ausiliaria in termini «vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto» (comma 1, lett.c), dall’altro, individua nella polizia locale la struttura amministrativa che in cooperazione «con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza» consente al sindaco di far fronte a tale competenza (comma 2).
Pertanto, il ridetto limite non si applica in relazione ai veicoli della Polizia locale, nella misura in cui, in sede di programmazione della spesa, tali autovetture siano adibite a supporto esclusivo dei servizi istituzionali di ordine e sicurezza pubblica.

P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

L’estensore Il Presidente
(Dott. Francesco Sucameli) (Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il
6 marzo 2012
Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)
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