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Paolo Gros
an.bal
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nuova posizione organizzativa: si può?
L'art.9 comma 1 della manovra estiva (legge 122/2010) - vado a mente - impone che la retribuzione complessiva corrisposta ai dipendenti nel triennio 2011-2013 non possa superare quanto corrisposto nel 2010.
La eventuale attribuzione di una posizione organizzativa a dicembre 2010 è possibile??
sarebbe possibile anche il conferimento nel gennaio 2011 vista l'esclusione prevista dalla norma per il conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno??
grazie.
La eventuale attribuzione di una posizione organizzativa a dicembre 2010 è possibile??
sarebbe possibile anche il conferimento nel gennaio 2011 vista l'esclusione prevista dalla norma per il conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno??
grazie.
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Nuova posizione organizzativa
Assolutamente si'.
Ti diro' di piu' , appartenendo la posizione organizzativa alla " dinamica straordinaria" dell'organizzazione aziendale dell'ente e' possibile anche nel 2011.
La posizione non e' accessorio e non e' siicuramente dinamica ordinaria in cui , a ben vedere , rientrerebbe solo il tabellare.
E' evidente che il maggior costo deve stare nei parametri gia' previsti a prescindere la Legge 122. ( limite 2004 se sotto i 5000 etc etc etc )
Nel concetto di retribuzione complessiva escluderei decisamente la posizione che e' scelta organizzativa di dinamica straordinaria.
Se poi vuoi essere piu' reale del re fallo nel 2010 , anche a dicembre poiche' il rapporto complessivo della 122 si riferisce all'annuale ( calcolo la posizione per un mese e l'annualizzo ai fini del computo ).
Ti diro' di piu' , appartenendo la posizione organizzativa alla " dinamica straordinaria" dell'organizzazione aziendale dell'ente e' possibile anche nel 2011.
La posizione non e' accessorio e non e' siicuramente dinamica ordinaria in cui , a ben vedere , rientrerebbe solo il tabellare.
E' evidente che il maggior costo deve stare nei parametri gia' previsti a prescindere la Legge 122. ( limite 2004 se sotto i 5000 etc etc etc )
Nel concetto di retribuzione complessiva escluderei decisamente la posizione che e' scelta organizzativa di dinamica straordinaria.
Se poi vuoi essere piu' reale del re fallo nel 2010 , anche a dicembre poiche' il rapporto complessivo della 122 si riferisce all'annuale ( calcolo la posizione per un mese e l'annualizzo ai fini del computo ).
Nuova posizione organizzativa
Aggiungo per chiarire:
La norma è l’art. 9 comma 1 del DL 78 come modificato dalla legge 122/2010:
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ….., non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera1 comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio.
La norma contiene un Principio ed una Deroga.
IL PRINCIPIO è il TRATTAMENTO ECONOMICO ORDINARIAMENTE SPETTANTE
LA DEROGA: è tutto al netto degli effetti di eventi straordinari della dinamica retributiva (con degli esempi non esaustivi). Ad esempio si fa il caso della malattia o della maternità ma varrà anche l’aspettativa senza assegni nel 2010 e il rientro nel 2011, perché è situazione del tutto analoga.
CAPIRE QUALE SIA IL “TRATTAMENTO ORDINARIO” si può ricavare solo per esclusione dalla individuazione delle singole categorie di deroghe.
Quali sono gli eventi straordinari della dinamica retributiva?
1) Il lavoro straordinario (tautologico);
2) Le variazioni derivanti da assenze che, nel 2010, hanno legittimamente previsto una retribuzione più bassa, nel caso in cui il dipendente rientri nel 2011 da queste assenze (maternità, malattie oltre comporto, aspettative senza assegni etc.);
3) Il mutamento di mansioni ( per le progressioni verticali vedi quanto detto circa l’art. 21 che deroga le progressioni di carriere e quindi non le fa rilevare a questi fini). In pratica abbiamo qui l’assegnazione di mansioni superiori, il conferimento di una posizione organizzativa, il cambio di figura professionale (impiegato-vigile etc) che determina un trattamento economico diverso;
4) Le indennità (attenzione a quelle che non lo sono di fatto, ad es il comparto ma ne hanno solo – erroneamente - il nome…...) cioè tute quelle di natura ristorativa di un rischio, disagio, responsabilità, e che sono legate alla presenza in servizio (quindi sono ordinarie il comparto, le indennità professionali – es. vigili o educatori –compensi che hanno carattere retributivo e non ristorativo). Turno, rischio, disagio, maneggio, part responsabilità , strettamente legate alla presenza in servizio. Se è un’indennità di durata (es. rischio, responsabilità, che sono mensilizzate) si calcola il diritto sulla prevalenza mensile o annuale, poggiando il fondamento sul periodo ciclico di esposizione al rischio o alla responsabilità. Se l’indennità è giornaliera si determina invece un collegamento diretto con la presenza in servizio. Quindi la variabilità dell’indennità legata alla presenza , sia essa istantanea o di durata, deroga al trattamento ordinariamente spettante ed è frutto di una dinamica straordinaria legata a fattori non predeterminabili della prestazione;
5) Le Premialità, che sono per loro natura, straordinarie e non ordinarie, se no sarebbero a “pioggia”: (secondo la filosofia del Decreto Brunetta : il premio di risultato, la progressione economica orizzontale che non si da a tutti ed è un premio, il premio di risultato delle P.O.) . Il fatto che si possa produrre di più o di meno da un anno all’altro è un fatto straordinario. Dare i premi non è un riconoscimento ordinario. E’ straordinario. E lo è anche la P.E.O. che non può essere data se non è un vero PREMIO. (Se do la produttività a pioggia e faccio le PEO per tutti, certo che sto nella ordinarietà … ma non uso l’istituto per i suoi scopi e si tratta di atti illegittimi, forse nulli).
Per differenza quindi posso ricostruire i contenuti del trattamento ordinario:
TABELLARE, RIA, ASSEGNO AD PERSONAM, COMPARTO, INDENNITA’ PROFESSIONALI E DI QUALIFICA.
Sono quindi ordinari gli emolumenti che sono acquisiti come DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO in dipendenza del contratto di lavoro.
Sono invece straordinari gli emolumenti che sono acquisibili come DIRITTO CONDIZIONATO (vedi le sentenze della Cassazione in merito) e che sono legate all’avverarsi di alcuni fattori previsti dal CCNL.
La stessa CdC Piemonte nel parere 51/2010, infatti parla di avere DIRITTO (ciò cui nel 2010 ho diritto acquisito e non diritto “acquisendo o condizionato”), perché si abbia la salvezza dei diritti quesiti.
La norma è l’art. 9 comma 1 del DL 78 come modificato dalla legge 122/2010:
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ….., non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera1 comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio.
La norma contiene un Principio ed una Deroga.
IL PRINCIPIO è il TRATTAMENTO ECONOMICO ORDINARIAMENTE SPETTANTE
LA DEROGA: è tutto al netto degli effetti di eventi straordinari della dinamica retributiva (con degli esempi non esaustivi). Ad esempio si fa il caso della malattia o della maternità ma varrà anche l’aspettativa senza assegni nel 2010 e il rientro nel 2011, perché è situazione del tutto analoga.
CAPIRE QUALE SIA IL “TRATTAMENTO ORDINARIO” si può ricavare solo per esclusione dalla individuazione delle singole categorie di deroghe.
Quali sono gli eventi straordinari della dinamica retributiva?
1) Il lavoro straordinario (tautologico);
2) Le variazioni derivanti da assenze che, nel 2010, hanno legittimamente previsto una retribuzione più bassa, nel caso in cui il dipendente rientri nel 2011 da queste assenze (maternità, malattie oltre comporto, aspettative senza assegni etc.);
3) Il mutamento di mansioni ( per le progressioni verticali vedi quanto detto circa l’art. 21 che deroga le progressioni di carriere e quindi non le fa rilevare a questi fini). In pratica abbiamo qui l’assegnazione di mansioni superiori, il conferimento di una posizione organizzativa, il cambio di figura professionale (impiegato-vigile etc) che determina un trattamento economico diverso;
4) Le indennità (attenzione a quelle che non lo sono di fatto, ad es il comparto ma ne hanno solo – erroneamente - il nome…...) cioè tute quelle di natura ristorativa di un rischio, disagio, responsabilità, e che sono legate alla presenza in servizio (quindi sono ordinarie il comparto, le indennità professionali – es. vigili o educatori –compensi che hanno carattere retributivo e non ristorativo). Turno, rischio, disagio, maneggio, part responsabilità , strettamente legate alla presenza in servizio. Se è un’indennità di durata (es. rischio, responsabilità, che sono mensilizzate) si calcola il diritto sulla prevalenza mensile o annuale, poggiando il fondamento sul periodo ciclico di esposizione al rischio o alla responsabilità. Se l’indennità è giornaliera si determina invece un collegamento diretto con la presenza in servizio. Quindi la variabilità dell’indennità legata alla presenza , sia essa istantanea o di durata, deroga al trattamento ordinariamente spettante ed è frutto di una dinamica straordinaria legata a fattori non predeterminabili della prestazione;
5) Le Premialità, che sono per loro natura, straordinarie e non ordinarie, se no sarebbero a “pioggia”: (secondo la filosofia del Decreto Brunetta : il premio di risultato, la progressione economica orizzontale che non si da a tutti ed è un premio, il premio di risultato delle P.O.) . Il fatto che si possa produrre di più o di meno da un anno all’altro è un fatto straordinario. Dare i premi non è un riconoscimento ordinario. E’ straordinario. E lo è anche la P.E.O. che non può essere data se non è un vero PREMIO. (Se do la produttività a pioggia e faccio le PEO per tutti, certo che sto nella ordinarietà … ma non uso l’istituto per i suoi scopi e si tratta di atti illegittimi, forse nulli).
Per differenza quindi posso ricostruire i contenuti del trattamento ordinario:
TABELLARE, RIA, ASSEGNO AD PERSONAM, COMPARTO, INDENNITA’ PROFESSIONALI E DI QUALIFICA.
Sono quindi ordinari gli emolumenti che sono acquisiti come DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO in dipendenza del contratto di lavoro.
Sono invece straordinari gli emolumenti che sono acquisibili come DIRITTO CONDIZIONATO (vedi le sentenze della Cassazione in merito) e che sono legate all’avverarsi di alcuni fattori previsti dal CCNL.
La stessa CdC Piemonte nel parere 51/2010, infatti parla di avere DIRITTO (ciò cui nel 2010 ho diritto acquisito e non diritto “acquisendo o condizionato”), perché si abbia la salvezza dei diritti quesiti.
Nuova posizione organizzativa
A conforto di quanto ti dicevo la Corte dei Conti per la Toscana con la Delibera n. 205/2010/PAR. del 09.12.2010 ci dice :
"Sono esclusi da tale limite (“al netto”) gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, le variazioni dipendenti da eventuali arretrati e dal conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno tra le quali può essere annoverata la corresponsione della posizione organizzativa, quale funzione di direzione o coordinamento di unità organizzativa."
"Sono esclusi da tale limite (“al netto”) gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, le variazioni dipendenti da eventuali arretrati e dal conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno tra le quali può essere annoverata la corresponsione della posizione organizzativa, quale funzione di direzione o coordinamento di unità organizzativa."
re
Quindi, una rivisitazione degli importi delle posizioni organizzative 2010 non sarebbe possibile effettuarla nel corso del 2011 ?
Ho capito bene?
Ho capito bene?
viser- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 27.12.10
Nuova posizione organizzativa
No collega , e' esattamente il contrario ovvero "una rivisitazione degli importi delle posizioni organizzative 2010 e' possibile effettuarla nel corso del 2011" in quanto materia esclusa dal trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 e come scrissi " appartenendo la posizione organizzativa alla " dinamica straordinaria" dell'organizzazione aziendale dell'ente e' possibile anche nel 2011.
La posizione non e' accessorio e non e' siicuramente dinamica ordinaria in cui , a ben vedere , rientrerebbe solo il tabellare.
E' evidente che il maggior costo deve stare nei parametri gia' previsti a prescindere la Legge 122. ( limite 2004 se sotto i 5000 etc etc etc )
Nel concetto di retribuzione complessiva escluderei decisamente la posizione che e' scelta organizzativa di dinamica straordinaria.
La posizione non e' accessorio e non e' siicuramente dinamica ordinaria in cui , a ben vedere , rientrerebbe solo il tabellare.
E' evidente che il maggior costo deve stare nei parametri gia' previsti a prescindere la Legge 122. ( limite 2004 se sotto i 5000 etc etc etc )
Nel concetto di retribuzione complessiva escluderei decisamente la posizione che e' scelta organizzativa di dinamica straordinaria.
Re: nuova posizione organizzativa: si può?
Paolo Gros ha scritto:A conforto di quanto ti dicevo la Corte dei Conti per la Toscana con la Delibera n. 205/2010/PAR. del 09.12.2010 ci dice :
"Sono esclusi da tale limite (“al netto”) gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, le variazioni dipendenti da eventuali arretrati e dal conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno tra le quali può essere annoverata la corresponsione della posizione organizzativa, quale funzione di direzione o coordinamento di unità organizzativa."
Intanto grazie della puntualizzazione.
Il mio dubbio è sorto da una lettura "restrittiva" del pronunciamento che riporto sopra e dalle spiegazioni del post precedente.
In particolare, ho capito che l'attribuzione della funzione di di direzione o coordinamento certamente costituisce ragione valida per la corresponsione; parimenti in caso di conseguimento di funzioni diverse.
Per quanto concerne la mia perplessità, il caso di specie riguarda il fatto che le indennità di posizione risultano prestabilite nel loro importo da una delibera di GM.
Alcuni settori godono di un certo importo (anche il massimo), altri, invece, fruiscono di indennità significativamente più ridotta -fin quasi alla metà- (all'epoca neppure esistevano in ruolo i relativi apicali e, pertanto, nessuno si è mai posto la questione, essendosi la GM limitata acriticamente a stabilire "una somma purché fosse").
Si pensava, pertanto, senza con ciò variare le rispettive funzioni, di "rivisitare" gli importi al fine di riequilibrare le posizioni.
Poiché tale operazione riesce difficile realizzarla entro la fine dell'anno, mi chiedevo, appunto, se ciò fosse possibile a partire dal nuovo anno.
viser- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 27.12.10
Posizione organizzativa dal 2011
Ho capito la situazione e ricordo di averla vissuta in alcuni enti.
La GC a suo tempo valuto' le posizioni organizzative a " sedia fredda" ovvero prescindendo da chi fisicamente era in quel ruolo ma semplicemente valutando ad esempio nel concreto :
area finanziaria . i compiti sono x+x+x etc , il budget di spesa affidato e' xx per cui compete una posizione a quella "posizione " di lire 15.000.000
area tecnica : i compiti sono x+x+x etc , il budget di spesa affidato e' xx per cui compete una posizione a quella "posizione " di lire 18.000.000
... e cosi' via.
E' evidente che se si intende nel corso del 2011 procedere a " rideterminare le posizioni " ( mi viene in mente che si vogliano equiparare le posizioni o aumentarne qualcuna ) occorra procedere ad una nuova valutazione della "sedia fredda" essendo inoltre palese che occorrera' dare valutazioni diverse per intervenute modificazioni nel tempo di una particolare posizione anziche' un'altra.
E' quindi chiaro che se ad esempio alla posizione del finanziario sono nel tempo stati introdotti nuovi e particolari compiti non previsti dalla deliberazione GC iniziale sia possibile l'aumento della posizione a "sedia fredda" : come conseguenza il responsabile di quella posizione, inpersonalmente fruira' del beneficio.
Quanto descritto rientra in "conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno " e si puo' ascrivere a "gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, "
rimanendo fuori dalle limitazioni descritte negli altri post con possibilita' di essere messa in essere nel 2011 o comunque quando interviene.
La GC a suo tempo valuto' le posizioni organizzative a " sedia fredda" ovvero prescindendo da chi fisicamente era in quel ruolo ma semplicemente valutando ad esempio nel concreto :
area finanziaria . i compiti sono x+x+x etc , il budget di spesa affidato e' xx per cui compete una posizione a quella "posizione " di lire 15.000.000
area tecnica : i compiti sono x+x+x etc , il budget di spesa affidato e' xx per cui compete una posizione a quella "posizione " di lire 18.000.000
... e cosi' via.
E' evidente che se si intende nel corso del 2011 procedere a " rideterminare le posizioni " ( mi viene in mente che si vogliano equiparare le posizioni o aumentarne qualcuna ) occorra procedere ad una nuova valutazione della "sedia fredda" essendo inoltre palese che occorrera' dare valutazioni diverse per intervenute modificazioni nel tempo di una particolare posizione anziche' un'altra.
E' quindi chiaro che se ad esempio alla posizione del finanziario sono nel tempo stati introdotti nuovi e particolari compiti non previsti dalla deliberazione GC iniziale sia possibile l'aumento della posizione a "sedia fredda" : come conseguenza il responsabile di quella posizione, inpersonalmente fruira' del beneficio.
Quanto descritto rientra in "conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno " e si puo' ascrivere a "gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, "
rimanendo fuori dalle limitazioni descritte negli altri post con possibilita' di essere messa in essere nel 2011 o comunque quando interviene.
Re: nuova posizione organizzativa: si può?
La questione è stata centrata in pieno.
Aggiungo soltanto che, all'epoca, la GM non si prese neppure la briga di valutare il budget e/o i compiti, ma stabilì gli importi in maniera "secca": tot a questo, tot a quello, tot a talaltro (in sostanza non emergono criteri discretivi neppure in forma latente o velata).
Aggiungo soltanto che, all'epoca, la GM non si prese neppure la briga di valutare il budget e/o i compiti, ma stabilì gli importi in maniera "secca": tot a questo, tot a quello, tot a talaltro (in sostanza non emergono criteri discretivi neppure in forma latente o velata).
viser- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 27.12.10
PO
Meglio ancora , per una volta la superficialita' di taluni politici locali ci torna utile.
Ti sara' cosi' facilissino spiegare il perche' della rideterminazione semplicemente evidenziando la verita' ovvero che a suo tempo la GC non ha provveduto alla reale valutazione della posizione a " sedia fredda" per cui si rende necessario rideterminare gli importi di posizione in rapporto agli effettivi compiti e responsabilta' di ciascuna posizione organizzativa.
Emergera' a questo modo una vera e propria dinamica organizzativa che giustifica ampiamente il tutto.
Buon lavoro.
Ti sara' cosi' facilissino spiegare il perche' della rideterminazione semplicemente evidenziando la verita' ovvero che a suo tempo la GC non ha provveduto alla reale valutazione della posizione a " sedia fredda" per cui si rende necessario rideterminare gli importi di posizione in rapporto agli effettivi compiti e responsabilta' di ciascuna posizione organizzativa.
Emergera' a questo modo una vera e propria dinamica organizzativa che giustifica ampiamente il tutto.
Buon lavoro.
domanda salario variabile, po, alte prof, etc.
gentilissimo innanzitutto complimenti, ho fatto parte di forum in comuni.it e su quello della funzione pubblica alcuni anni fa quando ero precario, e un Gros non c'era...sarebbe servito. Io ero un po un istituzione tenevo legami con il Prof. Nobile e litigavo con il Prof. Tamassia...il contendere era la finanziaria 2006 sulle stabilizzazioni... ora sono qua a chidere: il mio ente, un ASUL, ha fatto delibere "tana libera tutti" per gli amministrativi entro la fine del 2010 rimpinguando le po, dando nuovi coordinamenti, alte professionalità etc. io credo di essere l'unico 8 livello (DS1) a non avere avuto nessun contentino...forse perchè sono da li solo da un anno venendo da una mobilità, ma la mobilità doveva essere per fare carriera come da loro detto non detto (abbiamo bisogno di queste professionalità, laurea economia magistrale, master statistica, etc.). a farla breve di fronte alle mie rimostranze, per ora non ancora formali, mi hanno fatto capire che hanno dovuto buttare dentro il più possibile entro il 31 12 2010 ma che non gli sarà precluso in questi anni porre in essere nuove figure con PO, etc. Leggendo quello che tu hai scritto sembrerebbe potere essere vero quello che dicono, secondo te devo incazzarmi molto visto che per 4 anni non piglio più nulla o se mi incazzo troppo rischio che se qualcosina possono fare non lo faranno vista l'incazzatura...
graize mille! e ancora complimenti,
graize mille! e ancora complimenti,
marco- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 10.01.11
Nuove PO dal 2011
Caro collega,
intanto benvenuto.
Come enucleato nei post precedenti parrebbe chiaro che una o nuove po nel corso del 2011 e successivi sia possibile ( chiaro e' che rimane il limite % sulle spese correnti).
Cio' che e' stato fatto alla fine del 2010 a mio avviso poteva essere fatto grano salis in piu' step ed in piu' anni : la fretta e' cattiva consigliera.
Non conosco la situazione ma per intuito c'e' qualcosa che stride.
Cio' che ti e' stato detto mi pare davvero il classico contentino per tenerti buono .
E' del tutto evidente che non conosco ambiente e persone ma il classico " non gli sarà precluso in questi anni porre in essere nuove figure con PO, " mi par molto, ancorche' possibile legittimamente, un eufemismo.
E' dal 1981 che porto le mie stanche membra in Comune ed ho sempre amato il mio lavoro ma proprio forse per il mio modo di pormi e la mia sicumera ho preso tanti "calci nel culo" e tante delusioni .
Ho capito questo : dall'altra ci sono amministratori che cambiano ogni 5 anni , ai quali non importa nulla del dipendente , veramente nulla.
Non so' come consigliarti ( io di mio mi "incazzerei" come un puma ) se non di usare la parte diplomatica di te e mediare un "velato fastidio da ricordare spesso".
intanto benvenuto.
Come enucleato nei post precedenti parrebbe chiaro che una o nuove po nel corso del 2011 e successivi sia possibile ( chiaro e' che rimane il limite % sulle spese correnti).
Cio' che e' stato fatto alla fine del 2010 a mio avviso poteva essere fatto grano salis in piu' step ed in piu' anni : la fretta e' cattiva consigliera.
Non conosco la situazione ma per intuito c'e' qualcosa che stride.
Cio' che ti e' stato detto mi pare davvero il classico contentino per tenerti buono .
E' del tutto evidente che non conosco ambiente e persone ma il classico " non gli sarà precluso in questi anni porre in essere nuove figure con PO, " mi par molto, ancorche' possibile legittimamente, un eufemismo.
E' dal 1981 che porto le mie stanche membra in Comune ed ho sempre amato il mio lavoro ma proprio forse per il mio modo di pormi e la mia sicumera ho preso tanti "calci nel culo" e tante delusioni .
Ho capito questo : dall'altra ci sono amministratori che cambiano ogni 5 anni , ai quali non importa nulla del dipendente , veramente nulla.
Non so' come consigliarti ( io di mio mi "incazzerei" come un puma ) se non di usare la parte diplomatica di te e mediare un "velato fastidio da ricordare spesso".
Re: nuova posizione organizzativa: si può?
è tardi e devo scappare ma domani ti faccio una risposta dettagliata. per ora mi basta dirti che sono ammirato dalle tue riflessioni, sia del punto di vista tecnico che professionale che umano. mi ci rivedo in tutto. davvero una grande fortuna averti incontrato, oramai ragionamento e cultura sono assenti quasi ovunque e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
grazie!
grazie!
marco- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 10.01.11
Re: nuova posizione organizzativa: si può?
bellissimo "SEDIA FREDDA"Paolo Gros ha scritto:Ho capito la situazione e ricordo di averla vissuta in alcuni enti.
La GC a suo tempo valuto' le posizioni organizzative a " sedia fredda" ovvero prescindendo da chi fisicamente era in quel ruolo ma semplicemente valutando ad esempio nel concreto :
area finanziaria . i compiti sono x+x+x etc , il budget di spesa affidato e' xx per cui compete una posizione a quella "posizione " di lire 15.000.000
area tecnica : i compiti sono x+x+x etc , il budget di spesa affidato e' xx per cui compete una posizione a quella "posizione " di lire 18.000.000
... e cosi' via.
E' evidente che se si intende nel corso del 2011 procedere a " rideterminare le posizioni " ( mi viene in mente che si vogliano equiparare le posizioni o aumentarne qualcuna ) occorra procedere ad una nuova valutazione della "sedia fredda" essendo inoltre palese che occorrera' dare valutazioni diverse per intervenute modificazioni nel tempo di una particolare posizione anziche' un'altra.
E' quindi chiaro che se ad esempio alla posizione del finanziario sono nel tempo stati introdotti nuovi e particolari compiti non previsti dalla deliberazione GC iniziale sia possibile l'aumento della posizione a "sedia fredda" : come conseguenza il responsabile di quella posizione, inpersonalmente fruira' del beneficio.
Quanto descritto rientra in "conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno " e si puo' ascrivere a "gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, "
rimanendo fuori dalle limitazioni descritte negli altri post con possibilita' di essere messa in essere nel 2011 o comunque quando interviene.
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
Re: nuova posizione organizzativa: si può?
Nel mio ente la valutazione non è stata fatta a SEDIA FREDDA ma a COPERTA CORTA, nel senso che non c'erano sono soldi e, quindi, il minimo a tutti. Ora, dato che nel 2010, si sono registrati n. 3 pensionamenti, e vi sarebbe la possibilità di un incremento. Pensi che lo si possa fare, anche alla luce di questa sentenza della corte dei conti del lazio. Ti riporto la massima:
NO AD AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE NON MOTIVATI DA ACCRESCIUTE COMPETENZE O MODIFICHE DELLA STRUTTURA DELL’ENTE
Corte dei conti, sez. giurisdiz. Lazio, sentenza 2 maggio 2011 n. 714 - Pres. De Musso; Rel. La Cava
Retribuzione di posizione - Aumento - In assenza di modifiche strutturali dell’ente o di accrescimento delle funzioni dirigenziali - È illegittimo È illegittimo e comporta danno erariale l’aumento della retribuzione di posizione nel caso di mancata corrispondenza,
da un lato, della motivazione deliberativa dell’aumento con il presupposto di una modificazione della complessità strutturale dell’ente e, dall’altro, fra la motivazione
e la sopravvenienza di un fatto che abbia concretamente accresciuto le funzioni dirigenziali.
NO AD AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE NON MOTIVATI DA ACCRESCIUTE COMPETENZE O MODIFICHE DELLA STRUTTURA DELL’ENTE
Corte dei conti, sez. giurisdiz. Lazio, sentenza 2 maggio 2011 n. 714 - Pres. De Musso; Rel. La Cava
Retribuzione di posizione - Aumento - In assenza di modifiche strutturali dell’ente o di accrescimento delle funzioni dirigenziali - È illegittimo È illegittimo e comporta danno erariale l’aumento della retribuzione di posizione nel caso di mancata corrispondenza,
da un lato, della motivazione deliberativa dell’aumento con il presupposto di una modificazione della complessità strutturale dell’ente e, dall’altro, fra la motivazione
e la sopravvenienza di un fatto che abbia concretamente accresciuto le funzioni dirigenziali.
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
Aumento posizione
Per poterlo fare sarebbe necessario che a suo tempo fosse stata motivata la "coperta corta" ovvero fosse stato detto che la posizione dell'area x era da quantificarsi in lire 25.000.000 per la complessita' ed i vari compiti attribuiti ma veniva retribuita , per carenza di risorse , al minimo contrattuale fino a che le risorse di bilancio non avessero permesso un aumento.
In assenza di tale considerazione oggi non lo vedo possibile ancorche' a questo punto esistano le risorse economiche .
In assenza di tale considerazione oggi non lo vedo possibile ancorche' a questo punto esistano le risorse economiche .
nuova posizione organizzativa
La Giunta ha deliberato il 30/12/2011 nuove posizioni organizzative per vari settori.
Dall'esame delle spese del personale il Comune ha superato l'importo rispetto al 2010 incorrendo della sanzione prevista di divieto di assunzioni.
E' possibile comunque procedere all'erogazione delle posizioni organizzative dal 2012? faccio presente che la maggior parte riguarda il settore dei lavori pubblici, grazie.
Dall'esame delle spese del personale il Comune ha superato l'importo rispetto al 2010 incorrendo della sanzione prevista di divieto di assunzioni.
E' possibile comunque procedere all'erogazione delle posizioni organizzative dal 2012? faccio presente che la maggior parte riguarda il settore dei lavori pubblici, grazie.
giada- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 06.03.12
Nuove po
da un post di Francodan
l'interpretazione del blocco dei trattamenti è rigida ,incrementi solo in caso di diverse funzioni (di fatto in caso di nuove assunzioni con p.o.)
lombardia 670 2011
L’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010, nel prevedere il divieto di incremento del trattamento retributivo accessorio per gli anni 2011, 2012 e 2013, fa espressamente salvi gli “effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno”. L’operazione prospettata sarà conforme al citato disposto normativo solo e nella misura in cui ai funzionari preposti alla nuova struttura organizzativa siano attribuite, così come previsto dal comma 1 dell’articolo 9, “funzioni diverse”. Tale condizione non può ritenersi di per sé verificata con l’introduzione dell’ufficio unico per la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali: è possibile, infatti, che il nuovo modulo organizzativo non determini una modifica nello svolgimento delle ordinarie funzioni amministrative attribuite ai preposti. Diversa la conclusione con riguardo al comma 2 bis a mente del quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare l’importo previsto nell’anno 2010. Tale norma vincola imperativamente l’attività del comune che, in ogni caso, non potrà incrementare le risorse stanziate nell’anno 2010 per il trattamento accessorio del personale: all’incremento della retribuzione accessoria corrisposta ad un’unità dovrà necessariamente corrispondere una equivalente riduzione al fine di rispettare il parametro costituito dalle risorse destinate al trattamento accessorio nell’anno 2010.
l'interpretazione del blocco dei trattamenti è rigida ,incrementi solo in caso di diverse funzioni (di fatto in caso di nuove assunzioni con p.o.)
lombardia 670 2011
L’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010, nel prevedere il divieto di incremento del trattamento retributivo accessorio per gli anni 2011, 2012 e 2013, fa espressamente salvi gli “effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno”. L’operazione prospettata sarà conforme al citato disposto normativo solo e nella misura in cui ai funzionari preposti alla nuova struttura organizzativa siano attribuite, così come previsto dal comma 1 dell’articolo 9, “funzioni diverse”. Tale condizione non può ritenersi di per sé verificata con l’introduzione dell’ufficio unico per la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali: è possibile, infatti, che il nuovo modulo organizzativo non determini una modifica nello svolgimento delle ordinarie funzioni amministrative attribuite ai preposti. Diversa la conclusione con riguardo al comma 2 bis a mente del quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare l’importo previsto nell’anno 2010. Tale norma vincola imperativamente l’attività del comune che, in ogni caso, non potrà incrementare le risorse stanziate nell’anno 2010 per il trattamento accessorio del personale: all’incremento della retribuzione accessoria corrisposta ad un’unità dovrà necessariamente corrispondere una equivalente riduzione al fine di rispettare il parametro costituito dalle risorse destinate al trattamento accessorio nell’anno 2010.
Re: nuova posizione organizzativa: si può?
con delibera 62 2012 la sezione lombardia ha previsto che il blocco stipendiale va inteso in maniera rigida onde se in un comune vengono ridotte le posizioni organizzative ,l'economie che ne derivano non possono essere neppure parzialmente utilizzate per dare agli ex titolari di p.o. ,le indennità di procedimento.....
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
composta dai Magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
dott. Giuseppe Zola Consigliere
dott. Gianluca Braghò Primo Referendario
dott. Massimo Valero Primo Referendario (relatore)
dott. Alessandro Napoli Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis Referendario
dott. Donato Centrone Referendario
dott. Francesco Sucameli Referendario
dott. Cristiano Baldi Referendario
dott. Andrea Luberti Referendario
nella camera di consiglio del 13 marzo 2012
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché con la deliberazione n. 229 in data 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;
Vista la nota n. 870 del 16 febbraio 2012 pervenuta a questa Sezione dal Sindaco del Comune di Verolavecchia (BS);
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna camera di consiglio per deliberare, tra le altre, sulla richiesta proveniente dal Comune di Verolavecchia (BS);
Udito il relatore, dott. Massimo Valero;
PREMESSO IN FATTO
Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Verolavecchia (BS) chiede alla Sezione un parere su quanto di seguito riportato.
“L'Amministrazione del Comune di Verolavecchia, (circa 4000 abitanti), nella finalità di conseguire nel 2012 un congruo contenimento dei costi sul personale non ha confermato per tre dipendenti, inquadrati nella categoria "D" del vigente Ordinamento Professionale dipendenti Enti Locali, la Posizione Organizzativa sin qui loro riconosciuta, (ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL 1999), comportando per tal modo una netta riduzione di spesa di circa 30.000 euro salvo oneri rilessi, (tra indennità di posizione ed indennità di risultato) e ciò attribuendo parimenti, ai sensi della Legge n.388/2000, la responsabilità gestionale apicale ai singoli componenti della Giunta Comunale.
Quanto sopra ha ovviamente inciso sull'assetto organizzativo degli uffici nel cui ambito si ravvisa però necessario, ai fini di mantenere ed implementarne l'efficacia e l'efficienza, riconoscere in capo ai dipendenti prima investiti della funzione relativa alla posizione organizzativa, la responsabilità di procedimento, intermedia e di rango inferiore alla prima, (ma comunque in linea con il profilo d'istruttore direttivo), prevista e disciplinata economicamente dall'art. 17 del CCNL 1999.
Orbene, il riconoscimento di detta responsabilità di procedimento dovrebbe, ai sensi dell'articolato contrattuale suddetto, comportare la corresponsione a favore degli interessati di una specifica indennità annua lorda sino ad un massimo di Euro 2.500, da imputarsi prioritariamente alla parte fissa del fondo oggetto di contrattazione decentrata, che però non presenta spazi disponibili.
In tale quadro è dunque evidente, stante le cifre su indicate ed il numero di dipendenti coinvolti, la consistenza dell'economia di spesa sul personale, poiché l'Ente, nel sostenere il pagamento delle indennità relative alla responsabilità di procedimento, andrà incontro ad un sacrificio finanziario di gran lunga minore rispetto al più pesante onere di pagare le posizioni organizzative, le cui indennità sfiorano singolarmente circa 13.000 euro.
Invero tale riorganizzazione impone però dal punto di vista pratico un'integrazione (e quindi un maggiorazione rispetto al 2010) del fondo parte variabile (destinato alla contrattazione decentrata), su cui imputare i nuovi centri di responsabilità intermedia, benché complessivamente la spesa del trattamento accessorio per le ragioni che si sono dette, subisca una netta e comprovabile riduzione.
Premesso quanto sopra e, stante la non chiara formulazione dell'art. 9 del Decreto Legge n.78/2010, si chiede di avere il conforto interpretativo di codesta On.le sede in ordine al sotto indicato quesito:
È possibile, sotto il profilo della legittimità, spostare sulla responsabilità di procedimento, ex art. 17 CCNL, parte della retribuzione di posizione e di risultato risparmiata integrando il fondo parte variabile che, se fermo al 2010, risulterebbe incapiente, tenuto conto che il blocco è sul totale del salario accessorio, (comprendendosi quindi anche i fondi prima destinati alle indennità di P.O. - fuori dal contratto decentrato), e che complessivamente per tal modo si consegue in ogni caso una notevole economia dì spesa?
Si confida in un supporto esegetico e sistematico, che tenga conto del fatto che, come già ribadito nel caso prospettato, la spesa sul personale viene sostanzialmente e significativamente ridotta”.
Condizioni di ammissibilità
Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta di parere rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (per tutte: 11 febbraio 2009, n. 36).
Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.
Con specifico riferimento all’ambito di legittimazione soggettiva degli enti in relazione all'attivazione di queste particolari forme di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede nel caso del Comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale quale organo che può proporre la richiesta.
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel co. 8, dell’art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente co. 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.
Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.
Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).
Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di latri organi giurisdizionali.
Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.
Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa, oltre a risolversi in un profilo giuridico di portata generale ed astratta, rientri nel perimetro della nozione di contabilità pubblica, concernendo la corretta interpretazione norme relative a vincoli generali di contenimento della spesa di personale.
Per i suddetti motivi la presente richiesta di parere è conforme ai requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità e può essere esaminata nel merito.
MERITO
In via preliminare la Sezione precisa che la decisione in ordine all’interpretazione ed applicazione in concreto delle norme di disciplina della materia oggetto del quesito è di esclusiva competenza dell’ente locale rientrando nella piena discrezionalità e responsabilità dell’Amministrazione. Quest’ultima, ovviamente, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione, sviluppate in termini di enunciazione dei principi di ermeneutica della materia nel presente parere.
L’Amministrazione comunale di Verolavecchia non ha confermato per l’anno 2012 l’attribuzione di posizione organizzativa a tre suoi dipendenti ed ha assegnato la responsabilità gestionale degli uffici facenti capo a predetto personale a membri della Giunta comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, della Legge finanziaria per il 2011 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i.).
Tale decisione è tesa ad ottenere un contenimento della spesa per il personale che, si rammenta, dovrà essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio comunale (ultimo periodo del comma cit.).
Nel quesito è evidenziato che tale scelta comporterebbe per il Comune la necessità di compensare, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 31.3.99, la contestuale formale attribuzione di specifiche responsabilità del procedimento ai predetti tre dipendenti di categoria D, che non risulta più incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative.
Lo stesso CCNL prevede che le risorse utilizzabili in tale ipotesi sono quelle di cui all'art. 15 dello stesso contratto, ossia le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
Relativamente a tale parte variabile del fondo sono ormai note le problematiche sorte a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9 comma 2 bis della l. n. 122/2010, che dispone quanto segue: “a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010, ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.
Il Collegio osserva che, sulla scorta di quanto statuito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 51/2011 alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento, l’art. 9 comma 2 bis precitato è una disposizione di stretta interpretazione. Sicché, in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe od esclusioni, in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico.
Ferma tale enunciazione generale, le stesse Sezioni Riunite hanno ritenuto escluse dall’ambito applicativo del predetto art. 9 comma 2 bis le sole risorse di alimentazione dei fondi destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. In tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo, dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell’amministrazione pubblica.
Data tale premessa in ordine ai limiti imposti dalla norma di finanza pubblica, non si ritiene possibile spostare sulla responsabilità di procedimento, ex art. 17 CCNL, parte della retribuzione di posizione e di risultato risparmiata sulle posizioni organizzative integrando il fondo parte variabile (dichiarato nel quesito incapiente) stante la diversa natura delle risorse con le quali i diversi fondi devono essere alimentati.
Conclusivamente, l’ipotesi prospettata dal Comune di Verolavecchia versa nel limite di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. m. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010 che, cristallizzando l’ammontare delle risorse in discorso all’anno 2010, pone un vincolo inderogabile all’aumento della parte variabile del fondo di trattamento economico accessorio del personale dipendente.
P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Il Relatore Il Presidente
(dott. Massimo Valero) (dott. Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria
il 14 marzo 2012
Il Direttore della Segreteria
(dott
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
composta dai Magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
dott. Giuseppe Zola Consigliere
dott. Gianluca Braghò Primo Referendario
dott. Massimo Valero Primo Referendario (relatore)
dott. Alessandro Napoli Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis Referendario
dott. Donato Centrone Referendario
dott. Francesco Sucameli Referendario
dott. Cristiano Baldi Referendario
dott. Andrea Luberti Referendario
nella camera di consiglio del 13 marzo 2012
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché con la deliberazione n. 229 in data 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;
Vista la nota n. 870 del 16 febbraio 2012 pervenuta a questa Sezione dal Sindaco del Comune di Verolavecchia (BS);
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna camera di consiglio per deliberare, tra le altre, sulla richiesta proveniente dal Comune di Verolavecchia (BS);
Udito il relatore, dott. Massimo Valero;
PREMESSO IN FATTO
Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Verolavecchia (BS) chiede alla Sezione un parere su quanto di seguito riportato.
“L'Amministrazione del Comune di Verolavecchia, (circa 4000 abitanti), nella finalità di conseguire nel 2012 un congruo contenimento dei costi sul personale non ha confermato per tre dipendenti, inquadrati nella categoria "D" del vigente Ordinamento Professionale dipendenti Enti Locali, la Posizione Organizzativa sin qui loro riconosciuta, (ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL 1999), comportando per tal modo una netta riduzione di spesa di circa 30.000 euro salvo oneri rilessi, (tra indennità di posizione ed indennità di risultato) e ciò attribuendo parimenti, ai sensi della Legge n.388/2000, la responsabilità gestionale apicale ai singoli componenti della Giunta Comunale.
Quanto sopra ha ovviamente inciso sull'assetto organizzativo degli uffici nel cui ambito si ravvisa però necessario, ai fini di mantenere ed implementarne l'efficacia e l'efficienza, riconoscere in capo ai dipendenti prima investiti della funzione relativa alla posizione organizzativa, la responsabilità di procedimento, intermedia e di rango inferiore alla prima, (ma comunque in linea con il profilo d'istruttore direttivo), prevista e disciplinata economicamente dall'art. 17 del CCNL 1999.
Orbene, il riconoscimento di detta responsabilità di procedimento dovrebbe, ai sensi dell'articolato contrattuale suddetto, comportare la corresponsione a favore degli interessati di una specifica indennità annua lorda sino ad un massimo di Euro 2.500, da imputarsi prioritariamente alla parte fissa del fondo oggetto di contrattazione decentrata, che però non presenta spazi disponibili.
In tale quadro è dunque evidente, stante le cifre su indicate ed il numero di dipendenti coinvolti, la consistenza dell'economia di spesa sul personale, poiché l'Ente, nel sostenere il pagamento delle indennità relative alla responsabilità di procedimento, andrà incontro ad un sacrificio finanziario di gran lunga minore rispetto al più pesante onere di pagare le posizioni organizzative, le cui indennità sfiorano singolarmente circa 13.000 euro.
Invero tale riorganizzazione impone però dal punto di vista pratico un'integrazione (e quindi un maggiorazione rispetto al 2010) del fondo parte variabile (destinato alla contrattazione decentrata), su cui imputare i nuovi centri di responsabilità intermedia, benché complessivamente la spesa del trattamento accessorio per le ragioni che si sono dette, subisca una netta e comprovabile riduzione.
Premesso quanto sopra e, stante la non chiara formulazione dell'art. 9 del Decreto Legge n.78/2010, si chiede di avere il conforto interpretativo di codesta On.le sede in ordine al sotto indicato quesito:
È possibile, sotto il profilo della legittimità, spostare sulla responsabilità di procedimento, ex art. 17 CCNL, parte della retribuzione di posizione e di risultato risparmiata integrando il fondo parte variabile che, se fermo al 2010, risulterebbe incapiente, tenuto conto che il blocco è sul totale del salario accessorio, (comprendendosi quindi anche i fondi prima destinati alle indennità di P.O. - fuori dal contratto decentrato), e che complessivamente per tal modo si consegue in ogni caso una notevole economia dì spesa?
Si confida in un supporto esegetico e sistematico, che tenga conto del fatto che, come già ribadito nel caso prospettato, la spesa sul personale viene sostanzialmente e significativamente ridotta”.
Condizioni di ammissibilità
Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta di parere rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (per tutte: 11 febbraio 2009, n. 36).
Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.
Con specifico riferimento all’ambito di legittimazione soggettiva degli enti in relazione all'attivazione di queste particolari forme di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede nel caso del Comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale quale organo che può proporre la richiesta.
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel co. 8, dell’art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente co. 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.
Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.
Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).
Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di latri organi giurisdizionali.
Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.
Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa, oltre a risolversi in un profilo giuridico di portata generale ed astratta, rientri nel perimetro della nozione di contabilità pubblica, concernendo la corretta interpretazione norme relative a vincoli generali di contenimento della spesa di personale.
Per i suddetti motivi la presente richiesta di parere è conforme ai requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità e può essere esaminata nel merito.
MERITO
In via preliminare la Sezione precisa che la decisione in ordine all’interpretazione ed applicazione in concreto delle norme di disciplina della materia oggetto del quesito è di esclusiva competenza dell’ente locale rientrando nella piena discrezionalità e responsabilità dell’Amministrazione. Quest’ultima, ovviamente, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione, sviluppate in termini di enunciazione dei principi di ermeneutica della materia nel presente parere.
L’Amministrazione comunale di Verolavecchia non ha confermato per l’anno 2012 l’attribuzione di posizione organizzativa a tre suoi dipendenti ed ha assegnato la responsabilità gestionale degli uffici facenti capo a predetto personale a membri della Giunta comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, della Legge finanziaria per il 2011 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i.).
Tale decisione è tesa ad ottenere un contenimento della spesa per il personale che, si rammenta, dovrà essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio comunale (ultimo periodo del comma cit.).
Nel quesito è evidenziato che tale scelta comporterebbe per il Comune la necessità di compensare, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 31.3.99, la contestuale formale attribuzione di specifiche responsabilità del procedimento ai predetti tre dipendenti di categoria D, che non risulta più incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative.
Lo stesso CCNL prevede che le risorse utilizzabili in tale ipotesi sono quelle di cui all'art. 15 dello stesso contratto, ossia le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
Relativamente a tale parte variabile del fondo sono ormai note le problematiche sorte a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9 comma 2 bis della l. n. 122/2010, che dispone quanto segue: “a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010, ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.
Il Collegio osserva che, sulla scorta di quanto statuito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 51/2011 alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento, l’art. 9 comma 2 bis precitato è una disposizione di stretta interpretazione. Sicché, in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe od esclusioni, in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico.
Ferma tale enunciazione generale, le stesse Sezioni Riunite hanno ritenuto escluse dall’ambito applicativo del predetto art. 9 comma 2 bis le sole risorse di alimentazione dei fondi destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. In tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo, dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell’amministrazione pubblica.
Data tale premessa in ordine ai limiti imposti dalla norma di finanza pubblica, non si ritiene possibile spostare sulla responsabilità di procedimento, ex art. 17 CCNL, parte della retribuzione di posizione e di risultato risparmiata sulle posizioni organizzative integrando il fondo parte variabile (dichiarato nel quesito incapiente) stante la diversa natura delle risorse con le quali i diversi fondi devono essere alimentati.
Conclusivamente, l’ipotesi prospettata dal Comune di Verolavecchia versa nel limite di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. m. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010 che, cristallizzando l’ammontare delle risorse in discorso all’anno 2010, pone un vincolo inderogabile all’aumento della parte variabile del fondo di trattamento economico accessorio del personale dipendente.
P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Il Relatore Il Presidente
(dott. Massimo Valero) (dott. Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria
il 14 marzo 2012
Il Direttore della Segreteria
(dott
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