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Paolo Gros
giuseppebi
6 partecipanti
istituzione nuova posizione organizzativa
in caso di istituzione di nuova posizione organizzativa in un ente privo di dirigenza e quindi con la indennità di posizione finanziata sul bilancio, vi è l'obbligo di riduzione del fondo delle risorse decentrate, in quanto in nessun contratto ho ritrovato la obbligatorietà di riduzione dello stesso. Se la risposta è positiva in che misura và effettuata tale riduzione???
giuseppebi- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 03.08.11
nuova po
Se tale istituzione osserva tutte le limitazioni di spesa del personale alcuna riduzione deve essere effettuata sul fondo m poiche' non si e' in presenza di personale cessato.
Re: istituzione nuova posizione organizzativa
mi chiedo comunque in un sistema di blocco stipendiale non modificabile neanche per maggiori assunzioni di funzioni e responsabilità per le posizioni organizzative esistenti (pareri corte conte)come possano istituirsi nuove posizioni organizzative(salvo forse il caso di nuove assunzioni con p.o.)...
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: istituzione nuova posizione organizzativa
Io la vedo difficile , il comma 2 bis dell'art. 9 del Dl 78/2010 parla di blocco fino al 2013 dell’ "ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale" , per cui anche in un ente senza dirigenza aumentare il fondo destinato alle posizioni organizzative potrebbe rivelarsi illecito se non compensato da altre riduzioni del trattamento accessorio .
Emiliano- Messaggi : 49
Data d'iscrizione : 21.07.11
Po
In ente " in un ente privo di dirigenza " le somme spettanti per posizione e risultato sono extra fondo conto ente.
Il tutto poi sarebbe possibile come giustamente detto "in caso di nuove assunzioni con p.o"
Il tutto poi sarebbe possibile come giustamente detto "in caso di nuove assunzioni con p.o"
Re: istituzione nuova posizione organizzativa
Vero che le somme per retribuzioni e risultato sono extra fondo però la legge parla di blocco delle risorse destinate al trattamento accessorio in generale ( non del solo fondo ) e la retribuzione di posizione è certamente trattamento accessorio ( vedi trattenuta per malattia ) .
Forse sono un po' troppo rigido ma visti i tempi ....
Forse sono un po' troppo rigido ma visti i tempi ....
Emiliano- Messaggi : 49
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: istituzione nuova posizione organizzativa
l'interpretazione del blocco dei trattamenti è rigida ,incrementi solo in caso di diverse funzioni (di fatto in caso di nuove assunzioni con p.o.)
lombardia 670 2011
L’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010, nel prevedere il divieto di incremento del trattamento retributivo accessorio per gli anni 2011, 2012 e 2013, fa espressamente salvi gli “effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno”. L’operazione prospettata sarà conforme al citato disposto normativo solo e nella misura in cui ai funzionari preposti alla nuova struttura organizzativa siano attribuite, così come previsto dal comma 1 dell’articolo 9, “funzioni diverse”. Tale condizione non può ritenersi di per sé verificata con l’introduzione dell’ufficio unico per la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali: è possibile, infatti, che il nuovo modulo organizzativo non determini una modifica nello svolgimento delle ordinarie funzioni amministrative attribuite ai preposti. Diversa la conclusione con riguardo al comma 2 bis a mente del quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare l’importo previsto nell’anno 2010. Tale norma vincola imperativamente l’attività del comune che, in ogni caso, non potrà incrementare le risorse stanziate nell’anno 2010 per il trattamento accessorio del personale: all’incremento della retribuzione accessoria corrisposta ad un’unità dovrà necessariamente corrispondere una equivalente riduzione al fine di rispettare il parametro costituito dalle risorse destinate al trattamento accessorio nell’anno 2010.
lombardia 670 2011
L’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010, nel prevedere il divieto di incremento del trattamento retributivo accessorio per gli anni 2011, 2012 e 2013, fa espressamente salvi gli “effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno”. L’operazione prospettata sarà conforme al citato disposto normativo solo e nella misura in cui ai funzionari preposti alla nuova struttura organizzativa siano attribuite, così come previsto dal comma 1 dell’articolo 9, “funzioni diverse”. Tale condizione non può ritenersi di per sé verificata con l’introduzione dell’ufficio unico per la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali: è possibile, infatti, che il nuovo modulo organizzativo non determini una modifica nello svolgimento delle ordinarie funzioni amministrative attribuite ai preposti. Diversa la conclusione con riguardo al comma 2 bis a mente del quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare l’importo previsto nell’anno 2010. Tale norma vincola imperativamente l’attività del comune che, in ogni caso, non potrà incrementare le risorse stanziate nell’anno 2010 per il trattamento accessorio del personale: all’incremento della retribuzione accessoria corrisposta ad un’unità dovrà necessariamente corrispondere una equivalente riduzione al fine di rispettare il parametro costituito dalle risorse destinate al trattamento accessorio nell’anno 2010.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Istituzione nuova area e nuova po
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum e in parte anche nella materia. Cercherò di essere chiaro e sintetico.
La GM di un paese con meno di cinque mila abitanti (meno di mille) intende scorporare dall’aera amministrativa i servizi sociali, istituendo una nuova area e conseguentemente individuando una nuova posizione organizzativa, con modifica dell’attuale organigramma. Questo sembrerebbe in contrasto con le recenti norme che obbligano i comuni alla gestione associata di alcuni servizi.
In particolare, per la Legge n. 122 del 30 luglio 2010 , art. 14, comma 28, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti … esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, (nel caso specifico, la lettera g) “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”). (comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera b), legge n. 135 del 2012).
Vi è poi la questione della razionalizzazione e del contenimento della spesa corrente del personale, con l’articolo 9 che prevede il divieto di incremento del trattamento retributivo accessorio per gli anni 2011, 2012 e 2013, facendo espressamente salvi solamente gli “effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da … conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno”; questo non mi pare sia il nostro caso, in cui si vuole creare una nuova posizione amministrativa “gestita” dall’assistente sociale dipendente del comune.
Mi chiedo se sia principalmente una questione di rispetto dell’orientamento del Legislatore o di rispetto del contenimento della spesa pubblica.
La GM di un paese con meno di cinque mila abitanti (meno di mille) intende scorporare dall’aera amministrativa i servizi sociali, istituendo una nuova area e conseguentemente individuando una nuova posizione organizzativa, con modifica dell’attuale organigramma. Questo sembrerebbe in contrasto con le recenti norme che obbligano i comuni alla gestione associata di alcuni servizi.
In particolare, per la Legge n. 122 del 30 luglio 2010 , art. 14, comma 28, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti … esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, (nel caso specifico, la lettera g) “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”). (comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera b), legge n. 135 del 2012).
Vi è poi la questione della razionalizzazione e del contenimento della spesa corrente del personale, con l’articolo 9 che prevede il divieto di incremento del trattamento retributivo accessorio per gli anni 2011, 2012 e 2013, facendo espressamente salvi solamente gli “effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da … conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno”; questo non mi pare sia il nostro caso, in cui si vuole creare una nuova posizione amministrativa “gestita” dall’assistente sociale dipendente del comune.
Mi chiedo se sia principalmente una questione di rispetto dell’orientamento del Legislatore o di rispetto del contenimento della spesa pubblica.
Gianluca Cagliari- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 09.09.12
Re: istituzione nuova posizione organizzativa
Non entro nel dettaglio della normativa delle funzioni associate,tra l'altro recentemente ancora modificata dal d.spending review, e nemmeno di quella sul contenimenro della spesa di personale, ma mi chiedo, così ,solo per curiosità mia, quale possa essere la grande complessità di lavoro tale da giustificare l'istituzione di una P.O. adibita ai servizi sociali in un comune di meno di 1000 abitanti...
Ripeto non è assolutamente una domanda provocatoria, è solo per capire, in quanto i servizi sociali in genere sono gestiti dai consorzi e dalle mie parti i comuni in tale materia gestiscono poche cose.....
Ripeto non è assolutamente una domanda provocatoria, è solo per capire, in quanto i servizi sociali in genere sono gestiti dai consorzi e dalle mie parti i comuni in tale materia gestiscono poche cose.....
ivano- Messaggi : 753
Data d'iscrizione : 09.12.10
Re: istituzione nuova posizione organizzativa
non vedo margini per istituire nuove p.o (con le gestioni associate anzi si dovrebbero ridurre)...in ogni caso la funzione è già esistente(non si tratta di nuove funzioni) e poi vi sono i limiti di spesa del personale per quel comune da dover tener conto
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: istituzione nuova posizione organizzativa
La situazione è la seguente: due po e tre funzionari in organico (il terzo è l'assistente sociale). La spesa del personale ho verificato che non cambierebbe e credo che l’intento sia quello di spartire tra i tre funzionari gli incentivi destinati alle due po.
Il problema che mi pongo è se, alla luce della nuova tendenza alla riduzione delle po e delle aree, si può considerare regolare un provvedimento di questo tipo e se il revisore dei conti ( lo sono da un paio di giorni) è tenuto ad esprimere un parere in merito su richiesta (informale) della GM.
Grazie
Il problema che mi pongo è se, alla luce della nuova tendenza alla riduzione delle po e delle aree, si può considerare regolare un provvedimento di questo tipo e se il revisore dei conti ( lo sono da un paio di giorni) è tenuto ad esprimere un parere in merito su richiesta (informale) della GM.
Grazie
Gianluca Cagliari- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 09.09.12
Re: istituzione nuova posizione organizzativa
il revisore non è tenuto ad alcun parere deve intervenire se vi è violazione delle normative di spesa inerenti il personale....nel caso in questione va valutato il fatto che la corte conti ritiene la possibilità di istituire nuove p.o molto limitate ossia al caso di nuove funzioni ...
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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