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Tariffe mensa scolastica

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Messaggio  rag001 Ven 25 Nov 2011 - 5:51

Ma la riduzione delle tariffe (mensa scolastica) non può superare il limite mimino di copertura del servizio. Mi spiego meglio costo del servizio mensa scolastica 80 la copertura minima deve essere almeno il 36% o anche meno? Inoltre se si vuole ridurre il costo degli utenti dall'inizio dell'anno 2012 deve già essere approvato il nuovo bilancio oppure si può procedere con un un atto di G.M.?
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Messaggio  francodan Ven 25 Nov 2011 - 7:19

mi sembra che tutti i servizi a domanda individuale nel loro complesso devono superare il 36 per cento
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Messaggio  Paolo Gros Ven 25 Nov 2011 - 23:55

Il minimo del 36% lo devi osservare se sei ente strutturalmente deficitario , qualora l'ente non lo sia puo' anche stabilire di dare detti servizi senza alcuna copertura o gratuiti.( se il bilancio lo permette ).
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Messaggio  francodan Sab 26 Nov 2011 - 3:20

corte conti campania 7 2010

Alla luce delle suesposte considerazioni, è ben evidente che la previsione della percentuale minima
di copertura del 36%, introdotta dal DLGS n, 504/1992, con riferimento agli Enti in condizione
di deficitarietà strutturale, debba essere interpretata non come abrogativa – in assenza,
peraltro, di una specifica disposizione in tal senso – nei confronti degli altri Enti, dei vincoli
e delle prescrizioni contenuti nelle norme surriportate, bensì – per ovvie esigenze di sana gestione
e di normale prudenza nell’erogazione delle spese pubbliche da parte di soggetti pubblici
già pesantemente deficitari - come istitutiva di una più alta soglia minima di copertura dei servizi
a domanda individuale erogati dagli Enti versanti in condizione di deficitarietà strutturale.
Insomma, pur essendo riconosciuta agli Enti locali erogatori la facoltà di modulare, all’interno
della macro categoria in esame, la misura della copertura (a mezzo di tariffe e contribuzioni)
dei singoli servizi a domanda individuale (in rapporto ad esigenze ed a situazioni specifiche),
non è dato ai medesimi procedere alla generalizzata erogazione gratuita (cui va assimilata
l’ipotesi della previsione di tariffe o contribuzioni di importo talmente irrisorio da dover essere
considerate nummo uno) di alcuno dei servizi in questione, fatte salve le tipologie di esenzione
espressamente previste dalla legge.
Le considerazioni sopra formulate risultano ampiamente confermate e corroborate dalle statuizioni
contenute nel D.M. 31 dicembre 1983 (“Individuazione delle categorie dei servizi pubblici
locali a domanda individuale”), il quale, fra l’altro, esclude espressamente, dalla categoria dei
servizi a domanda individuale, quelle attività che “siano state dichiarate gratuite per legge nazionale
o regionale”, provvedendo all’individuazione e, quindi, alla declaratoria specifica delle
singole tipologie di attività qualificabili come servizi a domanda individuale, in modo da doversi
inferire l’esclusione dell’erogabilità, in forma gratuita, di quelle menzionate nell’apposito elenco
(anche se va precisato che, l’art. 5, c. 1 della L. 23-12-1992 n. 498 prevede che “A modificazione
di quanto previsto nell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le spese per gli asili nido sono escluse
per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale”),
nel quale, peraltro, figurano anche le “mense, comprese quelle ad uso scolastico”,
nonché i “corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione
per quelli espressamente previsti dalla legge”, cui fa sostanziale riferimento la richiesta di parere
in esame.
E, invero, il DM de quo, così recita :
“Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26
aprile 1983, n. 131, concernente provvedimenti per la finanza locale per il triennio 1983-85;
Visto l'art. 6, terzo comma, del predetto decreto-legge col quale il Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani,
l'Unione delle province d'Italia, l'Unione nazionale comuni e comunità enti montani, è auto6
rizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1983, un decreto che individui esattamente le categorie
dei servizi pubblici locali a domanda individuale, per i quali gli enti locali sono tenuti a
chiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;
Considerato che ai sensi del primo comma dello stesso art. 6 sono comunque compresi fra i
servizi a domanda individuale gli asili nido, i bagni pubblici, i mercati, gli impianti sportivi, i
trasporti funebri, le colonie ed i soggiorni, i teatri ed i parcheggi comunali;
Ritenuto che ai sensi del combinato disposto dell'ultimo comma del medesimo art. 6 e dell'art.
3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono
invece esclusi dalla disciplina ivi prevista i servizi gratuiti per legge statale o regionale,
quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le vigenti
norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto
pubblico;
Ritenuto altresì che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte
quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per
obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano
state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
Ritenuto che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere
produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato
art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55;
Sentite le associazioni di cui al secondo comma del presente decreto;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda
individuale sono le seguenti:
1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
2) alberghi diurni e bagni pubblici;
3) asili nido;
4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione
per quelli espressamente previsti dalla legge;
7) giardini zoologici e botanici;
Cool impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
9) mattatoi pubblici;
10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
11) mercati e fiere attrezzati;
12) parcheggi custoditi e parchimetri;
13) pesa pubblica;
14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
15) spurgo di pozzi neri;
7
16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
17) trasporti di carni macellate;
18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive (2);
19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium,
palazzi dei congressi e simili”.
infine, non può essere sottaciuto il rilievo che, contro la tesi dell’indiscriminata elargizione gratuita
dei servizi pubblici de quibus, militano anche considerazioni riferibili alla necessità del rispetto
di un principio di elementare prudenza e di razionalità nell’erogazione delle spese pubbliche,
ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
P.Q.M.
nelle valutazioni e considerazioni esposte in parte motiva è il parere della Sezione.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Dirigente del
Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata.
Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2010.
IL RELA
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Messaggio  Paolo Gros Sab 26 Nov 2011 - 22:34

"Insomma, pur essendo riconosciuta agli Enti locali erogatori la facoltà di modulare, all’interno della macro categoria in esame, la misura della copertura (a mezzo di tariffe e contribuzioni) dei singoli servizi a domanda individuale (in rapporto ad esigenze ed a situazioni specifiche), non è dato ai medesimi procedere alla generalizzata erogazione gratuita (cui va assimilata l’ipotesi della previsione di tariffe o contribuzioni di importo talmente irrisorio da dover essere considerate nummo uno) di alcuno dei servizi in questione, fatte salve le tipologie di esenzione espressamente previste dalla legge"

Inchinandomi alla corte non condivido affatto ( e da tempo ) tale interpretazione poiche' se il legislatore questo avesse voluto dire lo avrebbe detto e non lo ha fatto.
Tale interpretazione mi pare lesiva dell'autonomia dell'ente che se ritiene puo' favorire alcuni servizi ai cittadini che non debbono sempre e per forza pagare.
Paolo Gros
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Messaggio  francodan Dom 27 Nov 2011 - 3:31

è anche vero che dare una interpretazione troppo letterale finirebbe anche per legittimare ,come nel caso della richiesta,l'erogazione gratuita della mensa scolastica!!!!!!
francodan
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