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lavori somma urgenza

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lavori somma urgenza Empty lavori somma urgenza

Messaggio  loritor Ven 9 Dic 2011 - 13:54

questa estate in uno dei due comuni dove lavoro sono stati eseguito dei lavori di somma urgenza. ora occorre procedere al pagamento. ho una determina di liquidazione firmata da colui che ai tempi era responsabile dell'area tecnica. la somma può essere interamente ricoperta con questo bilancio ma solo una minima parte. è possibile pagare ora una parte e per la differenza? diventa dfb? o conviene riconoscerla interamente come dfb?

loritor

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lavori somma urgenza Empty Somma urgenza

Messaggio  Paolo Gros Ven 9 Dic 2011 - 22:50

da un mio post :

Tali lavori debbono essere preceduti da un verbale di somma urgenza in via ordinaria a firma del tecnico comunale.
I lavori possono essere ordinati ed eseguiti anche in assenza di impegno di spesa ma la procedura di spesa in ogni sua fase deve essere regolarizzata entro trenta giorni .
Ben venga quindi la determinazione che sarebbe come detto comunque atto obbligatorio nei successivi trenta giorni.

Nel caso riporto

La Corte Costituzionale (Ord. 06/02/2001, n. 26) ha infatti rilevato che la disposizione di cui all’art. 23 cit. (la quale dispone che, nel caso di omessa regolarizzazione contabile, entro 30 giorni, degli impegni di spesa per forniture assunti dall’ente locale, il contratto sia inefficace nei confronti della p.a., e delle obbligazioni da esso scaturenti risponda il funzionario che ha consentito la fornitura) non prevede una sanzione a carico dell’amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, e nemmeno, propriamente, una novazione soggettiva nella titolarita’ del rapporto obbligatorio, ma si limita a stabilire le condizioni formali (registrazione dell’impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria, o, nel caso di lavori di somma urgenza, regolarizzazione contabile nel termine di trenta giorni) alle quali e’ subordinata l’efficacia del contratto nei confronti della p.a., in coerenza con il principio tradizionale secondo cui il contratto stipulato diviene obbligatorio nei confronti della p.a. contraente solo a seguito della prescritta approvazione (R.D. n. 2440 del 1923, art. 19), prevedendo che, in mancanza, e per la parte di debito non riconoscibile a posteriori, esso produca effetti obbligatori a carico della persona fisica che ha consentito la fornitura; che, peraltro, nel caso di lavori di somma urgenza, e’ prevista la regolarizzazione dell’ordine a posteriori, entro il termine stabilito, e che essa, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti per procedere ai lavori medesimi in via d’urgenza, non e’ una mera facolta’ dell’amministrazione, ma risponde ad un suo preciso obbligo, la cui eventuale violazione puo’ essere fatta valere non solo dal terzo contraente, in via di responsabilita’ precontrattuale, ma anche, se del caso, dall’amministratore o dal funzionario che vi abbia interesse.

Cio' che scrivi "liquidazione firmata da colui che ai tempi era responsabile dell'area tecnica. la somma può essere interamente ricoperta con questo bilancio ma solo una minima parte" non ha giuscontabilmente molto senso poiche' se esiste liquidazione esisteva impegno ed il medesimo non poteva essere fatto in misura parziale ma entro i trenta giorni doveva essere interamente finanziato.
Ora se detto impegno parziale e' stato fatto nei trenta giorni devi riconoscere quale debito fuori bilancio la somma in sofferenza , in difetto, l'intera somma.
Il mancato impegno entro i trenta giorni successivi e' violazione alle norme sull'impegno ed e' debito fuori bilancio.


Paolo Gros
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lavori somma urgenza Empty Re: lavori somma urgenza

Messaggio  francodan Sab 10 Dic 2011 - 2:12

Cassazione 20673 2009

3.2. Va poi osservato, quanto al termine per la regolarizzazione dell’ordinazione dei lavori di somma urgenza, fissato dall’art. 23, comma 3, cit., che, secondo la condivisibile giurisprudenza amministrativa, tale norma nello stabilire che, per i lavori di somma urgenza, l’ordinazione fatta a terzi va regolarizzata dall’ente locale improrogabilmente entro 30 giorni - e, comunque, entro la fine dell’esercizio, a pena di decadenza -, serve ad evitare che, alla fine di ciascun esercizio s’accumulino ordinativi di pagamento per lavori di somma urgenza che, non trovando debita copertura finanziaria, si trasformino in debiti fuori bilancio, per cui non puo’ essere mai consentito il superamento del predetto termine, ancorche’ la regolarizzazione intervenga entro la chiusura dell’esercizio, quest’ultima possibilita’ essendo intesa piu’ a ridurre il termine stesso e non ad ampliarlo (Cons. Stato, Sez. 5, 23/04/2001, n. 2419).

3.3. Ne consegue che nella fattispecie correttamente il giudice di appello ha ritenuto che non sussistesse un valido rapporto obbligatorio tra l’amministrazione provinciale di Catanzaro ed il F. perche’ la Delib. 30 gennaio 1990, n. 225/123 e’ intervenuta oltre il termine previsto dall’art. 23 cit. (e cioe’ oltre i trenta giorni dall’ordinazione dei lavori avvenuta il ****) ed inoltre non contiene la previsione attuale e concreta dei mezzi economici occorrenti e, quindi, l’adozione del formale impegno contabile attuato attraverso la contestuale imputazione delle spese sul competente capitolo del bilancio di previsione
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