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NULLA OSTA MOBILITA'

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Messaggio  InfoRagio Mar 21 Feb 2012 - 12:20

Salve a tutti .. Volevo cortesemente chiedere se a fronte di un'istanza di rilascio di nulla osta alla mobilità possa farsi valere, in caso di mancata risposta entro 30 giorni, il principio del silenzio assenso o almeno quello del silenzio inadempimento?
In tal caso, il silenzio inadempimento andrebbe fatto valere presso il TAR ai sensi della L. 241 o presso il giudice ordinario, trattandosi di rapporto di lavoro?
A che tipo di risarcimento si potrebbe aver diritto.
Grazie.
Un saluto.

InfoRagio

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Messaggio  rrr1980 Mar 21 Feb 2012 - 23:51

Ho avuto lo stesso pensiero qualche mese fa (neanche a me davano il nullaosta, poi hanno ceduto) e puoi leggere tutti i ragionamenti qui:


https://entilocali.forumattivo.it/t2905-diniego-nullosta-mobilita-ex-art-30-novita#13123

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Messaggio  aprile Gio 23 Feb 2012 - 3:51

annosissimo problema...
ma una domandina con risposta più che ovvia ma che comunque vorrei porvi (per maggiore conforto): il nullaosta è un atto del dirigente responsabile della gestione del personale, giusto? e se invece l'amministrazione vuole portare in giunta il provvedimento, accampando motivazioni organizzative che necessitano del vaglio dell'organo di indirizzo?

aprile

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Messaggio  Paolo Gros Gio 23 Feb 2012 - 3:53

E' atto giuntale avuto il parere positivo del dirigente di riferimento.
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Messaggio  rrr1980 Gio 23 Feb 2012 - 4:02

aprile ha scritto:e se invece l'amministrazione vuole portare in giunta il provvedimento, accampando motivazioni organizzative che necessitano del vaglio dell'organo di indirizzo?

L'organo di indirizzo emana atti di indirizzo e non già provvedienti contenenti nomi e cognomi dei soggetti destinatari. La Giunta, tra l'altro, non è organo in grado di adottare atti civilistici come è il nostro caro nullaosta, che, anche in base alla novella introdotta all'art. 30 dalla Brunetta, è di competenza dirigenziale.

Se si ha bisogno di un indirizzo si approva un regolamento a bocce ferme, senza domande di nullaosta pendenti. In caso contrario i sigg. dirigenti è bene che si prendano (ex art. 107 TUEL) le responsabilità per le quali sono retribuiti.


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Messaggio  aprile Gio 23 Feb 2012 - 4:11

Paolo Gros ha scritto:E' atto giuntale avuto il parere positivo del dirigente di riferimento.

MA COME quindi deve passare in Giunta? Io invece pensavo come dice RR1980 che fosse atto dirigenziale ex art. 107...

aprile

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Messaggio  francodan Gio 23 Feb 2012 - 4:16

la competenza è del dirigente del servizio che esprime con apposita determina il nulla osta alla mobilità si tratta di atto gestionale,la giunta al massimo interviene a monte in sede di programmazione del fabbisogno di personale o mediante atto di indirizzo - direttive ..
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Messaggio  Paolo Gros Gio 23 Feb 2012 - 4:17

Il servizio consulenza della regione piemonte :

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, in merito al quesito formulato dal Comune, si
risponde che:
a) non esiste alcun obbligo per l’ente locale di autorizzare la mobilità in uscita del
dipendente,dato che la concessione della mobilità è facoltativa;
b) l’eventuale richiesta di mobilità in uscita da parte del dipendente dovrà essere valutata dal
Responsabile del servizio il quale, nell’esprimere parere favorevole o contrario al trasferimento,
dovrà tenere conto sia dell’incidenza della mobilità sull’attività dell’Ente, sia degli obblighi
contrattuali siglati dal dipendente, ivi compreso l’obbligo di cui all’art. 35 comma 5 bis del
D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 230 della Legge finanziaria 2006,
qualora riportato nel contratto (il parere del Responsabile del servizio risulta obbligatorio ma non
vincolante );
c) spetterà, infine, alla Giunta Comunale accogliere o respingere la richiesta, tenendo conto:
1) delle ripercussioni che la mobilità potrà produrre sulla spesa complessiva del personale,
fortemente limitata dalla normativa di cui all’art 1, comma 562 ,della legge 296/2006 ;
2) dei costi diretti ed indiretti, sia in termini economici che di tempo, che l’eventuale mobilità
creerebbe per il Comune, quali:
- adeguamento del piano occupazionale;
- attivazione, a sua volta, della procedura di mobilità volontaria, prevista dall’art 49, del dec.
Leg.vo 27 ottobre 2009, n. 150, che modifica l’art 30, del dec.leg.vo n.165/2001, resa
obbligatoria ma non, comunque, vincolante ai fini dell’assunzione;
- esperimento dell’ulteriore procedura della mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art .34 bis, del
dec. Leg.vo 165/2001.


al link

http://www.regione.piemonte.it/autonomie/dwd/27_2010.pdf
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Messaggio  aprile Gio 23 Feb 2012 - 4:23

aprile ha scritto:
Paolo Gros ha scritto:E' atto giuntale avuto il parere positivo del dirigente di riferimento.

MA COME quindi deve passare in Giunta? Io invece pensavo come dice RR1980 che fosse atto dirigenziale ex art. 107...

mi sono letta la discussione
https://entilocali.forumattivo.it/t3490-mobilita-ex-art-30-e-nulla-osta-competenza-al-rilascio

e mi sono fatta un'idea: competenza dirigenziale con riflessi sul piano occupazionale.
Il provvedimento è una determina del dirigente, dunque, che accoglie o respinge, e che dovrà tenere conto di tanti aspetti (magari motivando e giustificando), tra i quali spiccano i provvedimenti che dovranno essere assunti in conseguenza al rilascio del nulla osta. Cioè la responsabilità di valutare anche i riflessi sul piano occupazionale (e i relativi provvedimenti che dovranno essere assunti dalla giunta) è del dirigente, che dovrà appunto accogliere o respingere sulla base anche di queste motivazioni. Ma il provvedimento è dirigenziale, anche secondo me.

aprile

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Messaggio  aprile Gio 23 Feb 2012 - 4:29

ve ne sottopongo un'altra:
su forum

http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewtopic.php?p=566376

c'è un post che sostiene questo:
"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.



Il problema è quella “o” che lascia spazio alle interpretazioni.

Se ci fosse stata una “E” allora sarebbe stato indubbio che servivano sia il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza che quello dell'amministrazione che voleva assumere per mobilità.

Il fatto che invece ci sia una “O” lascia spazio alle interpretazioni e qualcuno sostiene che basta il nulla osta di uno dei due Enti... per cui se c'è il nulla osta dell'Amministrazione che vuole assumere, il dipendente si potrà trasferire in mobilità anche senza il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza.

Se ho letto bene un'Ente Locale avrebbe recentemente assunto in mobilità un dipendente sebbene l'Amministrazione di appartenenza non avesse dato il nulla osta.
"

avete mai affrontato l'argomento? io non mi ero nemmeno accorto di quella "o"....


aprile

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Messaggio  rrr1980 Gio 23 Feb 2012 - 5:12

Eccome se ce ne siamo occupati!

Lascia perdere. Non è una strada attualmente percorribile.
Di fatto l'unica modifica realmente operante della Brunetta sull'art. 30 è quella collegata all'espressa previsione della competenza al rilascio del parere favorevole in capo al dirigente.

E' vero, però, che qualora la mobilità in uscita avesse a comportare riflessi sul piano occupazionale (di competenza della giunta) sarebbe opportuno un passaggio, ma è ancor più vero che, come ho già avuto modo di esporre, le giunte accorte danno atto già in sede di programmazione della possibilità di fare mobilità, lasciando la gestione di tali evenienze ai dirigenti. E' chiaro che se la mobilità, non essendo prevista come evenienza negli atti di giuta, arriva "a soropresa", si deve mettere in moto un procedimento più ampio.

E purtroppo le giunte, oltre a quello di voler decidere anche su ciò che loro non compete, hanno talvolta il brutto vizio di considerare il personale in servizio come un blocco granitico di gente incrostata al posto. Non mancano quindi reazioni di stupore quando un dipendente tenta di costruirsi una vita migliore.






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Messaggio  PIETRO PAOLO 1956 Ven 2 Mar 2012 - 8:29

Giunta e Consiglio non decidono sulla risoluzione del rapporto di lavoro. Gli atti comportanti la risoluzione del rapporto di lavoro devono qualificarsi come atti gestionali e non sono ascrivibili ai poteri di indirizzo spettanti agli organi politici. (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5976/2011).
Sono quindi atti esclusivi del Responsabile!!!






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Messaggio  francodan Sab 3 Mar 2012 - 2:08

la mobilità rientra tra gli atti gestionali e come tale di competenza del resp di servizio tuttavia a mio parere ,come già detto in precedenza,vi deve essere a monte una scelta anche in termini di indirizzo della giunta in sede di programmazione del personale ....
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