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IMPUTAZIONE SPESE EMERGENZA NEVE
Pongo un quesito ai responsabili finanziari nordici che sono più avezzi di noi a queste problematiche.
Dopo l'emergenza neve abbiamo il problema della liquidazione delle spese per gli interventi effettuati e con i vari responsabili dei servizi finanziari ci ponevamo il problema della corretta allocazione degli impegni contabili.
Di rimborsi da parte dello Stato e/o della Regione ancora non se ne parla, in quanto dovranno vagliare la congruità delle spese ( in alcuni enti sono troppo alti gli importi comunicati e difficilmente giustificabili) e poi capire l'effettiva disponibilità.
Vi è da dire che molti enti aspettano e non si pongono minimamente il problema.
Le fatture, però, arrivano e vanno pagate.
Il quesito è il seguente.
Si può considerare come " rifiuto" la neve da rimuovere, anche in assenza di un regolamento che lo prevede espressamente ,e di conseguenze imputare tali spese sul relativo capitolo, conto residui, che presenta una certa disponibilità? e l'acquisto del sale?
Dopo l'emergenza neve abbiamo il problema della liquidazione delle spese per gli interventi effettuati e con i vari responsabili dei servizi finanziari ci ponevamo il problema della corretta allocazione degli impegni contabili.
Di rimborsi da parte dello Stato e/o della Regione ancora non se ne parla, in quanto dovranno vagliare la congruità delle spese ( in alcuni enti sono troppo alti gli importi comunicati e difficilmente giustificabili) e poi capire l'effettiva disponibilità.
Vi è da dire che molti enti aspettano e non si pongono minimamente il problema.
Le fatture, però, arrivano e vanno pagate.
Il quesito è il seguente.
Si può considerare come " rifiuto" la neve da rimuovere, anche in assenza di un regolamento che lo prevede espressamente ,e di conseguenze imputare tali spese sul relativo capitolo, conto residui, che presenta una certa disponibilità? e l'acquisto del sale?
Daredevil- Messaggi : 476
Data d'iscrizione : 24.05.11
Re: IMPUTAZIONE SPESE EMERGENZA NEVE
Io le ho quasi sempre imputate nella viabilità, anche se quando vi sono state precipitazioni eccezionali ho imputato dove ho trovato disponibilità (anche nei vecchi residui mantenuti a bilancio ... senza dirlo a nessuno).
Diversi anni fa nel compilare la copertura del servizio rifiuti avevo trovato delle disposizioni secondo cui lo sgombero della neve poteva essere come spese per rimozione rifiuti per cui l'avevo inserito tra i costi. Spero di essere stato di aiuto.
Diversi anni fa nel compilare la copertura del servizio rifiuti avevo trovato delle disposizioni secondo cui lo sgombero della neve poteva essere come spese per rimozione rifiuti per cui l'avevo inserito tra i costi. Spero di essere stato di aiuto.
tarli- Messaggi : 86
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: IMPUTAZIONE SPESE EMERGENZA NEVE
Grazie.
Io ricordavo proprio quella disposizione ed ho verificato che diversi regolamenti comunali includono espressamente la neve come rifiuto.
Non ricordo se a monte vi è una previsione normativa o disposizione ministeriale che consenta ciò.
Io ricordavo proprio quella disposizione ed ho verificato che diversi regolamenti comunali includono espressamente la neve come rifiuto.
Non ricordo se a monte vi è una previsione normativa o disposizione ministeriale che consenta ciò.
Daredevil- Messaggi : 476
Data d'iscrizione : 24.05.11
Imputazione
...la neve come rifiuto...
bisognerebbe dirlo alle societa' che gestiscono gli impianti di sci che sarebbero molto contente di smaltire tale rifiuto.
In base all’art. 49 del D.Lgs. 22/97 la tariffa deve coprire tutti i costi del servizio rifiuti. In particolare la tariffa relativa al servizio rifiuti deve essere binaria: composta, cioè, da una parte fissa a copertura dei costi indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti e da una parte variabile destinata a coprire i costi dipendenti dalle quantità di rifiuti prodotte.
La tariffa deve remunerare sia i costi diretti che quelli indiretti derivanti dal servizio. Tali costi comprendono le seguenti fattispecie:
a) costi per la pulizia delle strade e per la manutenzione del verde pubblico con riferimento, per quest’ultima fattispecie, unicamente ai costi relativi alla produzione di rifiuti;
b) costi dovuti per l’amministrazione, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso, l’attività di sensibilizzazione in materia di rifiuti, eventuali altri costi comuni;
c) costi di ammortamento di mezzi ed immobili necessari per l’esplicazione del servizio, compresi eventuali ammortamenti dei beni e dei mezzi relativi ai centri raccolta di materiali e costi d’uso del capitale;
d) costi di gestione relativi ai rifiuti indifferenziati: costi per raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento;
e) costi di gestione relativi ai rifiuti raccolti in modo differenziato: costi per raccolta, trasporto, trattamento e riciclo di ogni singola tipologia di materiale compresi i costi di gestione dei centri raccolta materiali; devono essere detratte le entrate derivanti dalla eventuale vendita di materiale riciclato ed i contributi erogati da CONAI e da altri eventuali consorzi obbligatori.
I costi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere remunerati per mezzo della parte fissa di tariffa, i costi di cui alle lettere d) e e) devono essere remunerati per mezzo della parte variabile della tariffa.
L'art.7 del D.Lgs n.22/1997, oggi trasfuso nell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 classifica i rifiuti secondo l'origine in “urbani” o in “speciali” ed in base alle caratteristiche in “pericolosi” o in “non pericolosi”. La gestione dei rifiuti urbani è ciò che interessa ai fini della tariffa ed il comma 2 del citato articolo 184 recita: Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombrante, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e);
Pertanto, tutti i costi derivanti dalla gestione di detti rifiuti rientrano di diritto nel costo del servizio di igiene urbana.
Ciò premesso, per affrontare la questione se il costo relativo allo sgombero della neve può rientrare tra i costi di cui alle precedenti lettere c) - spazzamento delle strade – o d) - rimozione di rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade-, è necessario stabilire se la neve possa essere considerata o meno come rifiuto.
La questione non è nuova; risale infatti già agli anni 1989 – 1990 e dopo una prima fase incerta per alcune pronunce ministeriali contrastanti, la tesi consolidatasi nel tempo è quella che di seguito si espone, tratta da una rivista specializzata in materia (Tributi Locali e Regionali, Maggioli Editore, n. 1/2004).e della quale si condividono i contenuti.
Il problema non è stato oggetto di interventi ministeriali recenti, infatti la risoluzione n. 431479 della Direzione imposte e tasse indirette sugli affari dell'allora Ministero delle Finanze è datata 18 marzo 1992. Nella risoluzione citata, il problema era trattato dal punto di vista dell'applicabilità dell'IVA alle operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico che, se fossero state considerate inerenti al trattamento dei rifiuti solidi urbani, avrebbero dovuto essere esenti. In realtà nella risoluzione citata si rimanda ad una nota della Direzione Generale della Finanza Locale che, dopo aver sentito l'Avvocatura generale dello Stato, aveva precisato che “le operazioni di sgombero meccanico o manuale della neve dal suolo pubblico, non costituiscono spazzamento, raccolta e trasporto per la discarica o il trattamento di rifiuti solidi urbani esterni, con la conseguente impossibilità di comprendere le relative spese fra i costi del servizio di nettezza urbana da coprire con il gettito della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 8 della legge 144/1989”.
L'esclusione delle operazioni di sgombero dai costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non può che poggiare sulla nozione di rifiuto. Infatti, secondo la normativa all'epoca in vigore, ossia l'art.2, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, emanato in attuazione delle direttive CEE n.75/442, n.76/403 e 78/319, era definito rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono".
Benché la neve in astratto potrebbe essere inclusa nella nozione di rifiuto, non si può fare a meno di osservare che lo stato di abbandono su cui si fonda la definizione di rifiuto sembra presupporre una precedente situazione di possesso che manca senz'altro nel caso della neve. D'altra parte, se si considera che secondo la direttiva comunitaria n.75/442/CEE era invece considerato rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti", appare ancora più logica l'esclusione. Infatti, tale definizione, pur ponendo l'accento “sull'obbligo di disfarsi" del rifiuto, mette anche in evidenza l'aspetto soggettivo dell'operazione, poiché è il detentore che si disfa volontariamente o obbligatoriamente, a seconda dei casi, del rifiuto.
Attualizzando la questione alla luce delle norme vigenti, bisogna ricordare che la definizione di rifiuto prevista dalla direttiva 91/156/CEE, è recepita nell'art.6, comma 1, lettera a), del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal D.Lgs 8 novembre 1997, n. 389, (norma oggi contenuta nell'art.183 del D.Lgs 152/2006) che definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla quarta parte del presente decreto, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". Certamente la neve in tale elencazione non compare.
Inoltre l'art.14 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n.178, (sebbene oggi abrogato dall’art. 264 del D.Lgs. 152/2006) ha fornito l'interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, precisando con effetto retroattivo il significato delle parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Pertanto, in base a tale norma le parole:
a) "si disfi" si devono intendere nel senso di qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del D.Lgs n. 22/97;
b) "abbia deciso" si interpretano come la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C citato D.Lgs n. 22, sostanze, materiali o beni;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi" deve essere inteso come l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del D.Lgs. n. 22.
Il successivo comma 2, invece, precisa che non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c), ossia della volontà o dell'obbligo di disfarsi, per i beni, le sostanze e i materiali residuali di produzione o di consumo quando questi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nello stesso o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente. Allo stesso modo non ricorrono le medesime fattispecie se gli stessi beni, sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.
Si deve quindi concludere che, anche alla luce della nuova nozione di rifiuto e dell'interpretazione autentica del legislatore, non si può attribuire alla neve la configurazione di rifiuto, poiché lo sgombero del suolo pubblico ha la finalità precipua di eliminare una situazione di pericolo per la collettività, mentre per i rifiuti assumono rilevanza soprattutto le fasi dello smaltimento e del recupero, che devono considerarsi estranee al caso di sgombero della neve.
Le considerazioni esposte trovano anche espresso riscontro nella normativa che disciplina la tassa rifiuti nella provincia di Bolzano approvata con Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2007, n.5, la quale, benché non trovi applicazione nella nostra provincia, si fonda sostanzialmente su principi analoghi a quelli che regolano la materia per i Comuni trentini.
Fra i costi da computare nella tariffa, elencati all'art. 3 vengono indicati al comma 2: ”I costi della pulizia strade... ad eccezione del servizio sgombero neve... “
bisognerebbe dirlo alle societa' che gestiscono gli impianti di sci che sarebbero molto contente di smaltire tale rifiuto.
In base all’art. 49 del D.Lgs. 22/97 la tariffa deve coprire tutti i costi del servizio rifiuti. In particolare la tariffa relativa al servizio rifiuti deve essere binaria: composta, cioè, da una parte fissa a copertura dei costi indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti e da una parte variabile destinata a coprire i costi dipendenti dalle quantità di rifiuti prodotte.
La tariffa deve remunerare sia i costi diretti che quelli indiretti derivanti dal servizio. Tali costi comprendono le seguenti fattispecie:
a) costi per la pulizia delle strade e per la manutenzione del verde pubblico con riferimento, per quest’ultima fattispecie, unicamente ai costi relativi alla produzione di rifiuti;
b) costi dovuti per l’amministrazione, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso, l’attività di sensibilizzazione in materia di rifiuti, eventuali altri costi comuni;
c) costi di ammortamento di mezzi ed immobili necessari per l’esplicazione del servizio, compresi eventuali ammortamenti dei beni e dei mezzi relativi ai centri raccolta di materiali e costi d’uso del capitale;
d) costi di gestione relativi ai rifiuti indifferenziati: costi per raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento;
e) costi di gestione relativi ai rifiuti raccolti in modo differenziato: costi per raccolta, trasporto, trattamento e riciclo di ogni singola tipologia di materiale compresi i costi di gestione dei centri raccolta materiali; devono essere detratte le entrate derivanti dalla eventuale vendita di materiale riciclato ed i contributi erogati da CONAI e da altri eventuali consorzi obbligatori.
I costi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere remunerati per mezzo della parte fissa di tariffa, i costi di cui alle lettere d) e e) devono essere remunerati per mezzo della parte variabile della tariffa.
L'art.7 del D.Lgs n.22/1997, oggi trasfuso nell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 classifica i rifiuti secondo l'origine in “urbani” o in “speciali” ed in base alle caratteristiche in “pericolosi” o in “non pericolosi”. La gestione dei rifiuti urbani è ciò che interessa ai fini della tariffa ed il comma 2 del citato articolo 184 recita: Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombrante, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e);
Pertanto, tutti i costi derivanti dalla gestione di detti rifiuti rientrano di diritto nel costo del servizio di igiene urbana.
Ciò premesso, per affrontare la questione se il costo relativo allo sgombero della neve può rientrare tra i costi di cui alle precedenti lettere c) - spazzamento delle strade – o d) - rimozione di rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade-, è necessario stabilire se la neve possa essere considerata o meno come rifiuto.
La questione non è nuova; risale infatti già agli anni 1989 – 1990 e dopo una prima fase incerta per alcune pronunce ministeriali contrastanti, la tesi consolidatasi nel tempo è quella che di seguito si espone, tratta da una rivista specializzata in materia (Tributi Locali e Regionali, Maggioli Editore, n. 1/2004).e della quale si condividono i contenuti.
Il problema non è stato oggetto di interventi ministeriali recenti, infatti la risoluzione n. 431479 della Direzione imposte e tasse indirette sugli affari dell'allora Ministero delle Finanze è datata 18 marzo 1992. Nella risoluzione citata, il problema era trattato dal punto di vista dell'applicabilità dell'IVA alle operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico che, se fossero state considerate inerenti al trattamento dei rifiuti solidi urbani, avrebbero dovuto essere esenti. In realtà nella risoluzione citata si rimanda ad una nota della Direzione Generale della Finanza Locale che, dopo aver sentito l'Avvocatura generale dello Stato, aveva precisato che “le operazioni di sgombero meccanico o manuale della neve dal suolo pubblico, non costituiscono spazzamento, raccolta e trasporto per la discarica o il trattamento di rifiuti solidi urbani esterni, con la conseguente impossibilità di comprendere le relative spese fra i costi del servizio di nettezza urbana da coprire con il gettito della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 8 della legge 144/1989”.
L'esclusione delle operazioni di sgombero dai costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non può che poggiare sulla nozione di rifiuto. Infatti, secondo la normativa all'epoca in vigore, ossia l'art.2, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, emanato in attuazione delle direttive CEE n.75/442, n.76/403 e 78/319, era definito rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono".
Benché la neve in astratto potrebbe essere inclusa nella nozione di rifiuto, non si può fare a meno di osservare che lo stato di abbandono su cui si fonda la definizione di rifiuto sembra presupporre una precedente situazione di possesso che manca senz'altro nel caso della neve. D'altra parte, se si considera che secondo la direttiva comunitaria n.75/442/CEE era invece considerato rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti", appare ancora più logica l'esclusione. Infatti, tale definizione, pur ponendo l'accento “sull'obbligo di disfarsi" del rifiuto, mette anche in evidenza l'aspetto soggettivo dell'operazione, poiché è il detentore che si disfa volontariamente o obbligatoriamente, a seconda dei casi, del rifiuto.
Attualizzando la questione alla luce delle norme vigenti, bisogna ricordare che la definizione di rifiuto prevista dalla direttiva 91/156/CEE, è recepita nell'art.6, comma 1, lettera a), del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal D.Lgs 8 novembre 1997, n. 389, (norma oggi contenuta nell'art.183 del D.Lgs 152/2006) che definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla quarta parte del presente decreto, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". Certamente la neve in tale elencazione non compare.
Inoltre l'art.14 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n.178, (sebbene oggi abrogato dall’art. 264 del D.Lgs. 152/2006) ha fornito l'interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, precisando con effetto retroattivo il significato delle parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Pertanto, in base a tale norma le parole:
a) "si disfi" si devono intendere nel senso di qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del D.Lgs n. 22/97;
b) "abbia deciso" si interpretano come la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C citato D.Lgs n. 22, sostanze, materiali o beni;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi" deve essere inteso come l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del D.Lgs. n. 22.
Il successivo comma 2, invece, precisa che non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c), ossia della volontà o dell'obbligo di disfarsi, per i beni, le sostanze e i materiali residuali di produzione o di consumo quando questi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nello stesso o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente. Allo stesso modo non ricorrono le medesime fattispecie se gli stessi beni, sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.
Si deve quindi concludere che, anche alla luce della nuova nozione di rifiuto e dell'interpretazione autentica del legislatore, non si può attribuire alla neve la configurazione di rifiuto, poiché lo sgombero del suolo pubblico ha la finalità precipua di eliminare una situazione di pericolo per la collettività, mentre per i rifiuti assumono rilevanza soprattutto le fasi dello smaltimento e del recupero, che devono considerarsi estranee al caso di sgombero della neve.
Le considerazioni esposte trovano anche espresso riscontro nella normativa che disciplina la tassa rifiuti nella provincia di Bolzano approvata con Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2007, n.5, la quale, benché non trovi applicazione nella nostra provincia, si fonda sostanzialmente su principi analoghi a quelli che regolano la materia per i Comuni trentini.
Fra i costi da computare nella tariffa, elencati all'art. 3 vengono indicati al comma 2: ”I costi della pulizia strade... ad eccezione del servizio sgombero neve... “
Re: IMPUTAZIONE SPESE EMERGENZA NEVE
In effetti la neve come rifiuto mi fa sorridere
Battute a parte. Il problema lo risolvo in questo modo:
1. in sede di programmazione appongo uno stanziamento per lo sgomebro della neve e per l'acquisto del sale (1080102 e 1080103)
2. ad inizio di stagione invernale ( circa ottobre) vengono fatti gli impegni in questi termini: una quota fissa per la reperibilità, una quota variabile per l'uscita dei mezzi e degli uomini
3. l'ultima giunta ( che mi sciroppo io in quanto vicesegretario) consulto la palla di vetro e svuoto il fondo di riserva. A seconda della stagione lo metto quasi tutto sulla neve oppure lo sparpaglio in giro
4. se proprio nevica forte, uso anche lo stanziamento dell'anno successivo ( ovviamente figurano gli impegni dopo 01/01)
5. se proprio sono sfigato, e quindi nevicata notturna e Yeti che si aggira per il paesello, la mattina dopo (neve permettendo) arrivo in ufficio mi sincronizzo con il mio UTC e vado con la somma urgenza.
P.s. qui di soldi per la neve non ne arrivano. Quindi ti conviene attrezzarti. Ciao
Battute a parte. Il problema lo risolvo in questo modo:
1. in sede di programmazione appongo uno stanziamento per lo sgomebro della neve e per l'acquisto del sale (1080102 e 1080103)
2. ad inizio di stagione invernale ( circa ottobre) vengono fatti gli impegni in questi termini: una quota fissa per la reperibilità, una quota variabile per l'uscita dei mezzi e degli uomini
3. l'ultima giunta ( che mi sciroppo io in quanto vicesegretario) consulto la palla di vetro e svuoto il fondo di riserva. A seconda della stagione lo metto quasi tutto sulla neve oppure lo sparpaglio in giro
4. se proprio nevica forte, uso anche lo stanziamento dell'anno successivo ( ovviamente figurano gli impegni dopo 01/01)
5. se proprio sono sfigato, e quindi nevicata notturna e Yeti che si aggira per il paesello, la mattina dopo (neve permettendo) arrivo in ufficio mi sincronizzo con il mio UTC e vado con la somma urgenza.
P.s. qui di soldi per la neve non ne arrivano. Quindi ti conviene attrezzarti. Ciao
luca da ros- Messaggi : 52
Data d'iscrizione : 30.12.11
Re: IMPUTAZIONE SPESE EMERGENZA NEVE
Grazie a tutti.
Il problema che mi ponevo ora sta anche nel fatto che qualche contributo arriverà e diventa ostico considerarlo rifiuto a questo punto.
Il problema che mi ponevo ora sta anche nel fatto che qualche contributo arriverà e diventa ostico considerarlo rifiuto a questo punto.
Daredevil- Messaggi : 476
Data d'iscrizione : 24.05.11
Re: IMPUTAZIONE SPESE EMERGENZA NEVE
Se hai la dichiarazione di stato di emergenza, sono anche escluse dal patto. Non male
luca da ros- Messaggi : 52
Data d'iscrizione : 30.12.11
Re: IMPUTAZIONE SPESE EMERGENZA NEVE
Sono escluse dal patto in entrata ed uscita per la sola parte coperta da finanziamento statale, non tutta la spesa (purtroppo)
Andrea- Messaggi : 116
Data d'iscrizione : 18.08.10
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