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presupposti per trasformazione da part time a full time sezione lombardia 51 2012

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Messaggio  francodan Mer 7 Mar 2012 - 6:00

PREMESSO IN FATTO
Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Fontanella (BG) chiede alla Sezione un parere su quanto di seguito esposto.
Il Comune di Fontanella è un ente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e pertanto – in materia di contenimento di spesa del personale – soggetto alla disciplina dell’art.1, comma 562, L.296/06.
Posto che la spesa del personale prevista nel bilancio 2012 è inferiore a quella sostenuta a tale titolo nel 2004, si chiede se, a seguito del trasferimento di una unità di personale con contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, per mobilità volontaria presso un altro Comune – anch’esso non soggetto al patto di stabilità – il Comune di Fontanella può ricoprire il posto rimasto vacante attraverso l’ampliamento dell’orario di lavoro di due dipendenti che intrattengono con il Comune stesso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tempo parziale 18/36 ore settimanali.
Condizioni di ammissibilità

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta di parere rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (per tutte: 11 febbraio 2009, n. 36).
Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.
Con specifico riferimento all’ambito di legittimazione soggettiva degli enti in relazione all'attivazione di queste particolari forme di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede nel caso del Comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale quale organo che può proporre la richiesta.
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel co. 8, dell’art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente co. 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.
Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.
Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).
Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di latri organi giurisdizionali.
Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.
Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa, oltre a risolversi in un profilo giuridico di portata generale ed astratta, rientri nel perimetro della nozione di contabilità pubblica, concernendo la corretta interpretazione norme relative a vincoli generali di contenimento della spesa di personale.
Per i suddetti motivi la presente richiesta di parere è conforme ai requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità e può essere esaminata nel merito.
MERITO

In via preliminare la Sezione precisa che la decisione in ordine all’interpretazione ed applicazione in concreto delle norme di disciplina della materia oggetto del quesito è di esclusiva competenza dell’ente locale rientrando nella piena discrezionalità e responsabilità dell’Amministrazione. Quest’ultima, ovviamente, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione, sviluppate in termini di enunciazione dei principi di ermeneutica della materia nel presente parere.
Il quesito posto dal Comune di Fontanella muove dal presupposto che nell’ente è avvenuto il trasferimento di un’unità di personale con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, per mobilità volontaria presso un altro Comune, anch’esso non soggetto al patto di stabilità.
Sul punto, occorre dapprima ricordare che in merito alla generale problematica relativa alla “neutralità” o meno, ai fini dell’applicazione dei vincoli imposti dalla legislazione di finanza pubblica in materia di assunzioni, del trasferimento per mobilità di un dipendente di ente locale con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si sono susseguite numerose pronunce delle Sezioni regionali della Corte dei conti in sede consultiva. In particolare, le questioni derivanti dall’applicazione delle disposizioni in tema di assunzioni di personale, nel caso di procedure di mobilità, hanno formato oggetto di numerose pronunce di questa Sezione, alle quali è opportuno rinviare per i profili di carattere generale che disciplinano la materia (tra gli altri, si vedano i pareri nn. 123/2010, 443/2010, 521/2010, 524/2010, 79/2011, 80/2011, 115/2011, 149/2011, 314/2011, 429/2011).
Inoltre, le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, hanno concluso, nella deliberazione n.59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010, che “relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall’articolo 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l’ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali”. Tale conclusione è avvalorata dalla considerazione che “l’obiettivo della neutralità finanziaria si può conseguire, a livello di comparto, quando entrambi gli enti locali sono soggetti a vincoli di assunzione (o, meglio ancora, sono in regola con le prescrizioni del patto)”, contenuta nella deliberazione n.53/2010 dell’11 novembre 2010 delle stesse Sezioni Riunite.
Dal tenore del quesito si evince, altresì, che il Comune di Fontanella rispetta attualmente il precetto di cui all’art.1, comma 562, L.296/06, poiché la spesa del personale prevista nel bilancio 2012, è dichiarato, risulta inferiore a quella sostenuta a tale titolo nel 2004.
Venendo ora ai principi generali in materia applicabili al quesito in trattazione, la Sezione sottolinea che l’art. 3, co 101, della legge 24 dicembre 2007, n 244 stabilisce che “per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”.
Nel caso di specie si tratta di interpretare se l’aumento di ore del part-time dei due dipendenti (per entrambi da diciotto a trentasei ore) debba essere inteso quale nuova assunzione di personale e, pertanto, rientrare nel limite di cui all’art 3, co. 101 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Com’è già stato messo in luce da questa Sezione nel precedente parere n.226/2011, l’aumento delle ore lavorative del personale in servizio è sicuramente assimilabile ad una nuova assunzione nel caso in cui il dipendente era stato assunto a tempo parziale ed inoltre “tale interpretazione è suffragata dalla recente nota circolare del dipartimento della Funzione Pubblica, redatta d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, n. 0046078/2010 del 18 ottobre 2010, nella quale viene precisato che “sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto.”.
La nota circolare non è diretta agli enti locali ma alle amministrazioni statali e agli enti nazionali, ma contiene una serie di indicazioni di carattere generale che si ricavano dal DL 78/2010, e che si possono considerare alla stregua dei principi generali”.
Naturalmente, se nel Comune di Fontanella ricorresse questa circostanza, l’ente dovrebbe anche verificare la sussistenza dei presupposti per le assunzioni di personale di cui all’art. 76, comma 7, della Legge n. 133/2008, di conversione del decreto-legge n. 112/2008 .
Al contrario, si dovrebbe pervenire alla conclusione che la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è assimilabile a nuova assunzione, nel caso in cui i dipendenti siano stati assunti originariamente a tempo pieno e abbiano successivamente avuto una riduzione dell’orario di lavoro. Infatti, come già affermato da questa Sezione nel parere n.873/2010, in tal caso “il Comune può procedere alla modifica del rapporto in questione, a condizione che venga rispettato il parametro di spesa previsto dall’art. 1, co. 562 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, che non è stato oggetto di modifica da parte del co. 10 dell’art. 14 del d.l. n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122 (che si è limitato ad abrogare il terzo periodo della norma in questione che prevedeva una specifica possibilità di deroga in materia di assunzioni)”.
Poiché nel quesito non è specificato se i due dipendenti attualmente in servizio a 18 ore settimanali siano state originariamente assunte a tempo pieno (36 ore) o con contratto part-time, il Comune, nell’assumere le proprie determinazioni in merito, potrà fare riferimento alle suddette conclusioni di ordine generale applicandole al caso di specie.
Nel valutare discrezionalmente la possibilità di trasformazione dei contratti da part-time a tempo pieno, l’Amministrazione dovrà considerare non solo i limiti alle assunzioni posti dall’attuale normativa, ma anche il fatto che, ai fini del rispetto del parametro di spesa previsto dall’art. 1, co. 562 della l. finanziaria per il 2007, occorre proiettare la maggiore spesa che l’ente dovrà sostenere, su tutto l’arco temporale interessato.

P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore Il Presidente
(dott. Massimo Valero) (dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
il 5 marzo 2012
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa
francodan
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