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http://www.irpef.info/Voucher inps
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francodan
Paolo Gros
pilos
7 partecipanti
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Voucher inps
Può secondo voi un comune utilizzare i voucher inps per pagare ordinariamente gli autisti degli scuolabus? Da notare che non sono ne pensionati, ne studenti e ne percettori di ammortizzatori sociali.
Se no, a chi ci si può rivolgere per denunciare e far cessare questa cosa?
Se no, a chi ci si può rivolgere per denunciare e far cessare questa cosa?
pilos- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 01.03.11
Voucher
Ancorche' la finanziaria 2010 abbia esteso tale strumento anche agli enti locali occorre in via preliminare che allcne considerazioni devono essere fatte in merito al ricorso al voucher di tutte le Amministrazioni dello Stato (es: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, tutti gli enti pubblici non economici, etc.) per le manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà. La Pubblica Amministrazione, quindi, quale committente di lavoro accessorio.
Altra questione da non sottovalutare è l’estensione del voucher agli Enti Locali anche per altre attività. Infatti la legge Finanziaria 2010 ne ha sancito il suo utilizzo non solo per le manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, ma anche per i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (per tali attività, l’Ente Locale potrà utilizzare qualunque soggetto sia esso casalinga, piuttosto che il lavoratore in cassa integrazione, disoccupato, lavorare dipendente o autonomo), ma, laddove si avvalga di pensionati e di giovani, questi potranno svolgere qualunque servizio istituzionale dell’Ente Locale stesso
Alla luce di quanto detto e' chiarissimo che l'ente locale non possa con voucher ricoprire nessun compito "ordinario" .
Nella fattispecie enunciata la violazione alla norma e' duplice ;
- mancanza di occasionalita'
- soggetti prestatori non orevisti nella norma stessa.
Ergo un comune non puo' utilizzare voucher per il pagamento del servizio autisti scuolabus .
La segnalazione dell'irregolaritaì dovra' quindi essere segnalata :
- all'Inps quale ente competente
- all'Inail che offre copertura sui voucher emessi e che in caso di infortunio non coprira' con il premio l'infortunio stesso.( il 7% del valore del voucher)
-alla procura regionale della Corte dei conti in quanto viene speso denaro pubblico in modo illegittimo e tanto costituisce danno erariale.
Se chi pone il quesito e' un responsabile del finanziario occorre inoltre che il medesimo non fornisca regolarita' contabile all'acquisto dei voucher pretendendo che in sede di impegno per l'acquisto sia esattamente identificato l'uso e la tipologia dei percettori.
Re: Voucher inps
Grazie della risposta. Sono Consigliere di minoranza. Volevo interessare anche il servizio ispettivo della funzione pubblica, che ne dici ?
pilos- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 01.03.11
Re: Voucher inps
concordo sul fatto che la possibilità di usare i voucher per il servizio scuolabus sia assolutamente da escludere(non si tratta di pulizia,manutenzione e via dicendo)....ritengo però che le responsabilità siano esclusivamente in capo a chi fa un uso deviato del sistema voucher(responsabile del servizio che con determina dispone l'utilizzo dei voucher per tale settore)...non vedo responsabilità in capo al responsabile del servizio finanziario in quanto il parere contabile e l'attestato di copertura non riguardano la regolarità tecnica e la legittimità dell'atto ma soltanto la corretta imputazione della spesa,la capienza del capitolo ,l'esistenza della copertura finanziaria.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Voucher
Ci sta' tutto pero' , per esperienza, se mi e' permesso ricordo che :
Le verifiche svolte dai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato (S.I.Fi.P.) nei confronti degli enti pubblici hanno natura di controllo extragerarchico (controllo esterno).
La funzione dei S.I.Fi.P. è diretta a verificare, con obiettività e neutralità, la regolarità e la proficuità della spesa, ai fini della corretta gestione della finanza pubblica.
In particolare, l’art. 65, comma 5, successivamente confluito con modifiche nell’art. 60, comma 5, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, dispone che presso le amministrazioni pubbliche “il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato… per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
E' del tutto evidente che una ispezione della Rgs non sara' mirata esclusivamente " ad petita" ma andra' a verificare :
Le spese di personale per le seguenti tematiche :
acquisizione di dati sulla dimensione del part-time e sulla regolarità delle prestazioni dei pubblici dipendenti;
- osservanza delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro;
- stato di attuazione delle disposizioni relative ai controlli interni;
- verifica della modalità di esecuzione dei controlli sui dati dichiarati dal cittadino per ottenere provvedimenti amministrativi.
- affidamento di incarichi e consulenze;
- attività negoziale;
- attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali, con particolare riferimento all’esternalizzazione dei relativi servizi.
- osservanza delle norme e iniziative assunte per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
- adempimenti in materia di dotazioni organiche con riferimento alle riduzioni previste dal legislatore (art. 34, L. n. 289/2002; art. 1, commi 93, 95 e 98 L. n. 311/2004);
- rispetto dei criteri determinati per l’avvio dei rapporti di collaborazione (art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001);
- osservanza della disciplina in materia di attribuzione e di svolgimento delle mansioni superiori (art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001);
- osservanza della disciplina finanziaria e della più recente giurisprudenza in ordine alle progressioni verticali.
Gli equilibri di bilancio per le seguenti tematiche.
analisi pluriennale dei bilanci previsionali ed assestati degli Enti;
- analisi pluriennale dei rendiconti di gestione;
- analisi degli equilibri di bilancio, sia di parte corrente, sia di parte capitale;
- attenzione alla quantificazione ed alla composizione dei risultati di amministrazione;
- attenzione all’andamento della liquidità, sia libera, sia vincolata;
- attenzione alla gestione dei residui;
- attenzione all’andamento ed alla gestione dell’indebitamento e dei connessi strumenti derivati
Le società partecipate
L’indebitamento e gli strumenti finanziari derivati
.....liberi di scegliere.
Le verifiche svolte dai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato (S.I.Fi.P.) nei confronti degli enti pubblici hanno natura di controllo extragerarchico (controllo esterno).
La funzione dei S.I.Fi.P. è diretta a verificare, con obiettività e neutralità, la regolarità e la proficuità della spesa, ai fini della corretta gestione della finanza pubblica.
In particolare, l’art. 65, comma 5, successivamente confluito con modifiche nell’art. 60, comma 5, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, dispone che presso le amministrazioni pubbliche “il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato… per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
E' del tutto evidente che una ispezione della Rgs non sara' mirata esclusivamente " ad petita" ma andra' a verificare :
Le spese di personale per le seguenti tematiche :
acquisizione di dati sulla dimensione del part-time e sulla regolarità delle prestazioni dei pubblici dipendenti;
- osservanza delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro;
- stato di attuazione delle disposizioni relative ai controlli interni;
- verifica della modalità di esecuzione dei controlli sui dati dichiarati dal cittadino per ottenere provvedimenti amministrativi.
- affidamento di incarichi e consulenze;
- attività negoziale;
- attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali, con particolare riferimento all’esternalizzazione dei relativi servizi.
- osservanza delle norme e iniziative assunte per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
- adempimenti in materia di dotazioni organiche con riferimento alle riduzioni previste dal legislatore (art. 34, L. n. 289/2002; art. 1, commi 93, 95 e 98 L. n. 311/2004);
- rispetto dei criteri determinati per l’avvio dei rapporti di collaborazione (art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001);
- osservanza della disciplina in materia di attribuzione e di svolgimento delle mansioni superiori (art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001);
- osservanza della disciplina finanziaria e della più recente giurisprudenza in ordine alle progressioni verticali.
Gli equilibri di bilancio per le seguenti tematiche.
analisi pluriennale dei bilanci previsionali ed assestati degli Enti;
- analisi pluriennale dei rendiconti di gestione;
- analisi degli equilibri di bilancio, sia di parte corrente, sia di parte capitale;
- attenzione alla quantificazione ed alla composizione dei risultati di amministrazione;
- attenzione all’andamento della liquidità, sia libera, sia vincolata;
- attenzione alla gestione dei residui;
- attenzione all’andamento ed alla gestione dell’indebitamento e dei connessi strumenti derivati
Le società partecipate
L’indebitamento e gli strumenti finanziari derivati
.....liberi di scegliere.
Voucher
Rispondo a Francodan.
La limitazione del controllo all'aspetto contabile e' sicuramente come scrivi ma il problema e' altro:
nel momento del pagamento di questi voucher ritengo che ex art.184 comma IV del Tuel , il responsabile del finanziario non possa omettere "controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali"
Atteso che sia palese l'irregolarita' amministrativa dell'utlizzo dei voucher in detto modo, atteso che sia palese una evasione Irap da tale utilizzo (fiscale) sicuramente la liquidazione rispondera' al requisito contabile ma non potra' chiamare fuori, a mio avviso , il responsabile del finanziario .
La limitazione del controllo all'aspetto contabile e' sicuramente come scrivi ma il problema e' altro:
nel momento del pagamento di questi voucher ritengo che ex art.184 comma IV del Tuel , il responsabile del finanziario non possa omettere "controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali"
Atteso che sia palese l'irregolarita' amministrativa dell'utlizzo dei voucher in detto modo, atteso che sia palese una evasione Irap da tale utilizzo (fiscale) sicuramente la liquidazione rispondera' al requisito contabile ma non potra' chiamare fuori, a mio avviso , il responsabile del finanziario .
Re: Voucher inps
Io mi riferivo al servizio ispettivo previsto dal comma 6 dell'art. 60 Del Dlgs 165/2001 e quindi alla funzione pubblica e non alla ragioneria dello Stato
pilos- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 01.03.11
Voucher
In effetti avevo riportato il comma 5 che riguarda invece gli enti pubblici economici mentre la corretta indicazione e' il comma 6.
Cio' stante non cambia la sostanza dei controlli che sono quelli enunciati nell'altro post , per sola notizia .
Cio' stante non cambia la sostanza dei controlli che sono quelli enunciati nell'altro post , per sola notizia .
Re: Voucher inps
Mi sembra che al responsabile del servizio finanziario si finiscano per attribuire compiti e funzioni superiori a quelli prescritti dalla legge e che attengono alla regolarità tecnica e alla legittimità .Sono fermo al principio evidenziato dai più "che il parere di regolarità contabile non
può intendersi come sostitutivo del soppresso parere di legittimità a
rilevanza esterna espresso dal segretario dell’ente. Esula pertanto
dall’attività richiesta al servizio finanziario qualunque accertamento sulla
legittimità della spesa e sulla attinenza o meno ai fini istituzionali dell’ente.
Va evidenziato, inoltre, che il parere di regolarità contabile attesta che il
provvedimento, oltre al rispetto delle competenze proprie dei soggetti
dell’ente, contiene l’esatta imputazione della spesa alla pertinente
partizione del bilancio e riscontra la capienza del relativo stanziamento
(Circolare 1 ottobre 1997, n. F.L. 25/97). In sostanza sotto l’aspetto
giuriscontabile il parere di regolarità contabile presuppone la verifica dei
seguenti elementi: a) competenza all’adozione dell’atto da parte degli
organi come disciplinato dalla legge e dai regolamenti dell’ente e verifica
del rispetto dei principi contabili con riferimento anche al perere di
regolarità tecnica; b) esatta imputazione al bilancio e disponibilità
finanziaria dell’intervento o capitolo sul quale la spesa viene imputata; c)
regolarità della documentazione a corredo della proposta e valutazione
del procedimento di formazione dell’atto sotto l’aspetto finanziario,
economico e fiscale (così in “Guida agli enti locali” n. 44 del 16 novembre
2002 "
Se profili di irregolarità amministrativa ci saranno (e in realtà ci sono)quindi vanno rilevati non dal resp.servizio finanziario in sede di parere di regolarità contabile ma ad opera di chi (nucleo di valutazione,revisore,controllo di gestione )deve svolgere una funzione di controllo non limitata all'aspetto contabile ma di riscontro anche amministrativo.
può intendersi come sostitutivo del soppresso parere di legittimità a
rilevanza esterna espresso dal segretario dell’ente. Esula pertanto
dall’attività richiesta al servizio finanziario qualunque accertamento sulla
legittimità della spesa e sulla attinenza o meno ai fini istituzionali dell’ente.
Va evidenziato, inoltre, che il parere di regolarità contabile attesta che il
provvedimento, oltre al rispetto delle competenze proprie dei soggetti
dell’ente, contiene l’esatta imputazione della spesa alla pertinente
partizione del bilancio e riscontra la capienza del relativo stanziamento
(Circolare 1 ottobre 1997, n. F.L. 25/97). In sostanza sotto l’aspetto
giuriscontabile il parere di regolarità contabile presuppone la verifica dei
seguenti elementi: a) competenza all’adozione dell’atto da parte degli
organi come disciplinato dalla legge e dai regolamenti dell’ente e verifica
del rispetto dei principi contabili con riferimento anche al perere di
regolarità tecnica; b) esatta imputazione al bilancio e disponibilità
finanziaria dell’intervento o capitolo sul quale la spesa viene imputata; c)
regolarità della documentazione a corredo della proposta e valutazione
del procedimento di formazione dell’atto sotto l’aspetto finanziario,
economico e fiscale (così in “Guida agli enti locali” n. 44 del 16 novembre
2002 "
Se profili di irregolarità amministrativa ci saranno (e in realtà ci sono)quindi vanno rilevati non dal resp.servizio finanziario in sede di parere di regolarità contabile ma ad opera di chi (nucleo di valutazione,revisore,controllo di gestione )deve svolgere una funzione di controllo non limitata all'aspetto contabile ma di riscontro anche amministrativo.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Voucher
Convengo appieno sulla regolarita' contabile e non vi e' dubbio ma in realta' parlo di un altro tipo di controllo ex art.184 comma 4 in sede di liquidazione:
4)Il servizio fi nanziario effettua, secondo i princìpi e le procedure della contabilità pubblica,i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fi scali sugli atti di liquidazione
quindi "quindi vanno rilevati non dal resp.servizio finanziario in sede di parere di regolarità contabile ......ma in sede di verifica ex art.184 comma 4 Tuel dell'atto di liquidazione.
4)Il servizio fi nanziario effettua, secondo i princìpi e le procedure della contabilità pubblica,i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fi scali sugli atti di liquidazione
quindi "quindi vanno rilevati non dal resp.servizio finanziario in sede di parere di regolarità contabile ......ma in sede di verifica ex art.184 comma 4 Tuel dell'atto di liquidazione.
Re: Voucher inps
Solo per complezza e per far capire come vanno le cose in Italia :
L'Ispettorato Funzione Pubblica si è, di fatto, dichiarato incompetente limitandosi a chiedere chiarimenti e precisando che non vuole entrare nelle autonome decisioni del Comune.
INPS e INAIL hanno fatto ispezione congiunta con il DPL (ispettorato del lavoro) e non hanno fatto null'altro.
Il DPL, dopo solleciti, ha risposto che la procedura è legittima e che i buoni lavoro si intendono occasionali in quanto limitati a 5000 € all'anno e che quindi possono essere benissimo utilizzati per compiti ordinari dell'Ente.
La Corte dei Conti non ha risposto.
Risultato : il Comune che prima utilizzava i ouch per retribuire gli autisti del servizio di trasporto scolastico ha deciso di estendere l'utilizzo dei voucher anche al servizio di pulizia uffici prima esterna issato.
L'Ispettorato Funzione Pubblica si è, di fatto, dichiarato incompetente limitandosi a chiedere chiarimenti e precisando che non vuole entrare nelle autonome decisioni del Comune.
INPS e INAIL hanno fatto ispezione congiunta con il DPL (ispettorato del lavoro) e non hanno fatto null'altro.
Il DPL, dopo solleciti, ha risposto che la procedura è legittima e che i buoni lavoro si intendono occasionali in quanto limitati a 5000 € all'anno e che quindi possono essere benissimo utilizzati per compiti ordinari dell'Ente.
La Corte dei Conti non ha risposto.
Risultato : il Comune che prima utilizzava i ouch per retribuire gli autisti del servizio di trasporto scolastico ha deciso di estendere l'utilizzo dei voucher anche al servizio di pulizia uffici prima esterna issato.
angelabi- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 04.05.11
Re: Voucher inps
C'è qualche sentenza Corte Conti o altro che affermi l'impossibilita delll'utilizzo dei voucher per compiti ordinari ?
angelabi- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 04.05.11
Voucher
E' stata la finanziaria per il 2010 a delineare in quali casi la PA puo' utilizzare i voucher Inps ( come detto nei primi post ).
Inoltre La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 722/pareri/2010, ha detto che i buoni lavoro (voucher) emessi per lavoro accessorio dagli enti locali rientrano a pieno titolo tra le spese di personale ai sensi dei commi 557 e 562 della finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006).
In considerazione di ciò, l'attivazione del lavoro occasionale accessorio deve essere disposto nei limiti del patto di stabilità e del contenimento della spesa di personale.
La Corte precisa, inoltre, che il lavoro occasionale accessorio è una delle forme contrattuali flessibili di assunzione di impiego del personale di cui le amministrazioni possono valersi per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali
Inoltre La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 722/pareri/2010, ha detto che i buoni lavoro (voucher) emessi per lavoro accessorio dagli enti locali rientrano a pieno titolo tra le spese di personale ai sensi dei commi 557 e 562 della finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006).
In considerazione di ciò, l'attivazione del lavoro occasionale accessorio deve essere disposto nei limiti del patto di stabilità e del contenimento della spesa di personale.
La Corte precisa, inoltre, che il lavoro occasionale accessorio è una delle forme contrattuali flessibili di assunzione di impiego del personale di cui le amministrazioni possono valersi per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali
Re: Voucher inps
Si questa l'ho vista ma non precisa chiaramente ed inequivocabilmente sul carattere dell'occasionalità . Nemmeno le circolari INPS sono chiarissime.
angelabi- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 04.05.11
Voucher Inps
Non rimane che richiedere espresso parere alla Corte dei conti in via generale sull'utilizzo dei voucher e sulle sue limitazioni.
Re: Voucher inps
angelabi ha scritto:Si questa l'ho vista ma non precisa chiaramente ed inequivocabilmente sul carattere dell'occasionalità . Nemmeno le circolari INPS sono chiarissime.
Qui c'è scritto che con lavoro occasionale si intende un ammontare complessivo pari a 5000 euro annui:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20090608_LavoroAccessorio.htm
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Re: Voucher inps
Ma si intende come limite di importo percepito per ogni committente, mentre la Circolare INPS n. 17 del 03/02/2010 recita: " .... Considerata la nuova estensione del campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio, introdotta dall’art. 2, commi 148 e 149 della legge finanziaria 2010, si fornisce in allegato (all. 2) un nuovo quadro riepilogativo delle modalità applicative del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio con riferimento alle diverse tipologie di attività e prestatori interessati.
Si ribadisce che per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare. Inoltre la natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dall’articolo 70 del citato decreto legislativo n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa, sia essa una cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.
Si ricorda inoltre che per tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite massimo delle erogazioni fissato dall’articolo 70 del d.lgs. n. 276/2003, in un compenso non superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente." .
Da ciò mi pare evidente che sarebbe escluso l'utilizzo per compiti ordinari dei Comuni, quali appunto il trasporto scolasticoo il servizio di pulizie.
Si ribadisce che per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare. Inoltre la natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dall’articolo 70 del citato decreto legislativo n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa, sia essa una cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.
Si ricorda inoltre che per tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite massimo delle erogazioni fissato dall’articolo 70 del d.lgs. n. 276/2003, in un compenso non superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente." .
Da ciò mi pare evidente che sarebbe escluso l'utilizzo per compiti ordinari dei Comuni, quali appunto il trasporto scolasticoo il servizio di pulizie.
angelabi- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 04.05.11
Voucher
A prescindere da come vadano le cose nel concreto concordo appieno con Angelabi " Da ciò mi pare evidente che sarebbe escluso l'utilizzo per compiti ordinari dei Comuni, quali appunto il trasporto scolasticoo il servizio di pulizie"
Re: Voucher inps
Paolo lo fai tu un bel quesito alla Corte Conti ? Così sgombriamo il campo da ogni dubbio.
angelabi- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 04.05.11
Voucher
Volentieri pero' vedi la richiesta di parere deve essere avanzata dal sindaco e se non vi e' il problema presso l'ente eì difficile da spiegare.
Posso provarci.
Posso provarci.
Re: Voucher inps
E vedi di farcela... Visto che tu puoi almeno provare...
angelabi- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 04.05.11
Re: Voucher inps
concordo per il trasporto scolastico che non è previsto dalla casistica da intendersi tassativa,ma il voucher è utilizzabile(e utilizzato in alcuni miei comuni da circa un anno )per la pulizia di edifici (la legge prevede espressamente l'utilizzo per pulizia e manutenzione degli edifici)
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Voucher
...e ci sta' tutto ma per un intervento una tantum di pulizia mentre da quanto ho compreso nmi pare che invece detti voucher siano utilizzati "ordionariamente" e per il servizio di pulizia "ordinario e continuativo".
In luogo quindi di dipendenti a tempo indeterminato o di affidamento a ditta esterna.
In luogo quindi di dipendenti a tempo indeterminato o di affidamento a ditta esterna.
Re: Voucher inps
in realtà un servizio di pulizia può essere svolto anche a mezzo di regolari contratti a tempo determinato (trimestrali)...quindi potrebbe organizzarsi il servizio anche a mezzo voucher rispettando i limiti di legge relativi all'uso dei voucher(limiti di reddito )e quelli del costo del personale.Non vedo particolari preclusioni ad utilizzare i voucher per la pulizia in quei comuni(piccoli)che hanno poco patrimonio (talvolta solo il municipio )e dove le pulizie hanno si durata annuale ma saltuario e occasionale.
Di cero il sistema voucher non può utilizzarsi in situazioni che per entità ,estensione e complessità,richiedono l'organizzazione di impresa.
Di cero il sistema voucher non può utilizzarsi in situazioni che per entità ,estensione e complessità,richiedono l'organizzazione di impresa.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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