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http://www.irpef.info/accertamento ICI su aree: subbi tra omessa ed infedele dichiarazione
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accertamento ICI su aree: subbi tra omessa ed infedele dichiarazione
Buona giornata.
Mi piacerebbe conoscere il vostro orientamento nell'applicazione del d.lgs. 504 relativamente alle sanzioni applicate in caso di accertamenti di imposta effettuati su aree edificabili per le quali il contribuente che in caso di variazione del valore venale medio non provvede, come dovrebbe, alla presentazione della dichiarazione ici e versa un'imposta calcolata sull'imponibile dell'anno precedente.
In questo ufficio, fino a poco tempo fa, si è sempre proceduto ad un accertamento per infedele dichiarazione, applicando la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta, e relegando l'accertamento per omessa dichiarazione solo al caso di completa omissione (di dichiarazione e di versamento) rispetto ad aree o altri immobili.
Ultimamente il nuovo responsabile ha insistito sulla tesi che invece, nel caso di specie (area già "nota" all'ufficio, ma per la quale c'è stata una variazione di valore non dichiarata, e il versamento è effetutato sull'imponibile non aggiornato), e analogamente anche per i fabbricati che subiscono variazioni catastali non dichiarate, sia da emettere un avviso di accertamento per OMESSA presentazione di dichiarazione, applicando quindi le sanzioni del 100% sull'imposta totale dovuta, e mettendo solo dopo, in compensazione, l'importo versato per l'area.
Mi chiedo come operate in altri uffici tributari.
Un cordiale saluto.
Antonella
Mi piacerebbe conoscere il vostro orientamento nell'applicazione del d.lgs. 504 relativamente alle sanzioni applicate in caso di accertamenti di imposta effettuati su aree edificabili per le quali il contribuente che in caso di variazione del valore venale medio non provvede, come dovrebbe, alla presentazione della dichiarazione ici e versa un'imposta calcolata sull'imponibile dell'anno precedente.
In questo ufficio, fino a poco tempo fa, si è sempre proceduto ad un accertamento per infedele dichiarazione, applicando la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta, e relegando l'accertamento per omessa dichiarazione solo al caso di completa omissione (di dichiarazione e di versamento) rispetto ad aree o altri immobili.
Ultimamente il nuovo responsabile ha insistito sulla tesi che invece, nel caso di specie (area già "nota" all'ufficio, ma per la quale c'è stata una variazione di valore non dichiarata, e il versamento è effetutato sull'imponibile non aggiornato), e analogamente anche per i fabbricati che subiscono variazioni catastali non dichiarate, sia da emettere un avviso di accertamento per OMESSA presentazione di dichiarazione, applicando quindi le sanzioni del 100% sull'imposta totale dovuta, e mettendo solo dopo, in compensazione, l'importo versato per l'area.
Mi chiedo come operate in altri uffici tributari.
Un cordiale saluto.
Antonella
lanto77- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 12.01.12
Ici
Concordo con la tesi del Vs responsabile , la dichiarazione andava resa e non lo e' stato ed e' quindi omessa.
L'infedelta' nascerebbe se fosse stata presentata nei termini ed avesse riportato valore errato ( infedele)
L'infedelta' nascerebbe se fosse stata presentata nei termini ed avesse riportato valore errato ( infedele)
Re: accertamento ICI su aree: subbi tra omessa ed infedele dichiarazione
Paolo Gros ha scritto:Concordo con la tesi del Vs responsabile , la dichiarazione andava resa e non lo e' stato ed e' quindi omessa.
L'infedelta' nascerebbe se fosse stata presentata nei termini ed avesse riportato valore errato ( infedele)
e di conseguenza anche l'applicazione della sanzione del 100% dell'imposta dovuta, mettendo in compensazione il versamento effettuato solo dopo il calcolo della sazione? Lo chiedo perchè il ns. gestionale degli accertamenti, in caso di accertamento contestuale a liquidazione, calcola di default il 100% della differenza di imposta, e noi procediamo manualmente all'inserimento del valore intero. Ho pensato quindi che forse altri comuni agiscano diversamente.
lanto77- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 12.01.12
omessa
E' strano poiche' in caso di omessa la sanzione e' dal 100 al 200% dell'imposta dovuta a nulla rilevando il pagato.
Nel caso occrre procedere manualmente
Nel caso occrre procedere manualmente
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