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Revoca responsabile di servizio
Buongiorno a tutti,
volevo sapere:
-il provvedimento di revoca di un responsabile di servizio deve essere motivato anche se effettuato alla scadenza del provvedimento di nomina?
- il dipendente mantiene il livello?
- la responsabilità del servizio può essere assunta da un amministratore? in questo caso percepisce indennità aggiuntive?
Grazie!
volevo sapere:
-il provvedimento di revoca di un responsabile di servizio deve essere motivato anche se effettuato alla scadenza del provvedimento di nomina?
- il dipendente mantiene il livello?
- la responsabilità del servizio può essere assunta da un amministratore? in questo caso percepisce indennità aggiuntive?
Grazie!
lucac88- Messaggi : 462
Data d'iscrizione : 15.11.11
PO
La mancata conferma ovvero la revoca della po deve essere motivatA e dimostrato che per almeno due esercizi la po non abbia conseguito gli obiettivi programmati.
Né deve essere dimenticato che la revoca degli “incarichi dirigenziali” può essere attivata solo nel rispetto dell’art. 109 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, non toccato dagli effetti derogatorî dell’art. 53, comma 23 della legge 23/12/2000 n. 388, a prescindere dal suo novellamento
Qualora tutto legittimo il dipendente mantiene ovviamente la posizione economica rivestita con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato e rientra quindi nel salario accessorio.
Nei comuni picooli sotto i 3.000 la responsabilitas' di un servizio puo' essere assunta dal sindaco rilevata la assoluta mancanza di figure professionali in organico che possano ricoprire la po.
Nel caso la vedo dura a meno che il dipendente non venga soppresso fisicamente.
L’art. 53, comma 23 della legge 23/12/2000 n. 388, ha infatti previsto che “gli enti locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”.
La norma desumibile dalla complessa novella legislativa, in definitiva, mira a consolidare, sia pure inopinatamente, un’irrazionale e caduca deroga al principio di separazione delle competenze, confermando, fra l’altro, un curioso momento di ulteriore dubbio sulla bontà complessiva dell’intera operazione, per la cui soluzione non è agevolmente possibile indicare soluzioni ortopedico-giuridiche di sorta, a pena di ulteriormente indebolire lo stesso principio di separazione, rendendo il tutto, che assomiglia sempre più ad un vero e proprio monstre giuridico, ancora meno aderente al principio di buon andamento ed imparzialità.
L’allusione è al fatto che, in primo luogo, se gli assessori comunali vengono nominati responsabili dei servizî, allora essi soggiacciono per intero al potere di coordinamento del segretario comunale, che ne è titolare in forza dell’art. 97, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, e, in secondo luogo, gli assessori coordinati ex lege dal segretario comunale sono i componenti dell’organo che deve obbligatoriamente intervenire deliberativamente per addivenire proprio all’eventuale revoca del segretario comunale, come disposto dall’art. 100 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Come possa il segretario comunale, coordinatore degli “assessori-responsabili dei servizî”, essere revocato previa deliberazione di un organo di cui fanno parte gli “assessori-coordinati”, ovvero coordinare chi è collegialmente arbitro nella sua permanenza nell’ente, è fattispecie della quale sfugge ogni possibilità di ragionevole comprensione.
Come si aveva avuto modo di evidenziare a suo tempo, “qui vale solo la pena di rimarcare che, verificate tutte le incongruenze ordinamentali accennate, la premessa legislativa da cui esse prendono corpo dovrebbe essere puramente e semplicemente eliminata dall’ordinamento modo tollendo tollens. Per la soluzione del problema non resta che rimandare all’infinita scienza del legislatore” [24]
Con inevitabile delusione non si può che riscontrare che talvolta non solo la matematica, ma anche la logica sono mere opinioni
Né deve essere dimenticato che la revoca degli “incarichi dirigenziali” può essere attivata solo nel rispetto dell’art. 109 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, non toccato dagli effetti derogatorî dell’art. 53, comma 23 della legge 23/12/2000 n. 388, a prescindere dal suo novellamento
Qualora tutto legittimo il dipendente mantiene ovviamente la posizione economica rivestita con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato e rientra quindi nel salario accessorio.
Nei comuni picooli sotto i 3.000 la responsabilitas' di un servizio puo' essere assunta dal sindaco rilevata la assoluta mancanza di figure professionali in organico che possano ricoprire la po.
Nel caso la vedo dura a meno che il dipendente non venga soppresso fisicamente.
L’art. 53, comma 23 della legge 23/12/2000 n. 388, ha infatti previsto che “gli enti locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”.
La norma desumibile dalla complessa novella legislativa, in definitiva, mira a consolidare, sia pure inopinatamente, un’irrazionale e caduca deroga al principio di separazione delle competenze, confermando, fra l’altro, un curioso momento di ulteriore dubbio sulla bontà complessiva dell’intera operazione, per la cui soluzione non è agevolmente possibile indicare soluzioni ortopedico-giuridiche di sorta, a pena di ulteriormente indebolire lo stesso principio di separazione, rendendo il tutto, che assomiglia sempre più ad un vero e proprio monstre giuridico, ancora meno aderente al principio di buon andamento ed imparzialità.
L’allusione è al fatto che, in primo luogo, se gli assessori comunali vengono nominati responsabili dei servizî, allora essi soggiacciono per intero al potere di coordinamento del segretario comunale, che ne è titolare in forza dell’art. 97, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, e, in secondo luogo, gli assessori coordinati ex lege dal segretario comunale sono i componenti dell’organo che deve obbligatoriamente intervenire deliberativamente per addivenire proprio all’eventuale revoca del segretario comunale, come disposto dall’art. 100 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Come possa il segretario comunale, coordinatore degli “assessori-responsabili dei servizî”, essere revocato previa deliberazione di un organo di cui fanno parte gli “assessori-coordinati”, ovvero coordinare chi è collegialmente arbitro nella sua permanenza nell’ente, è fattispecie della quale sfugge ogni possibilità di ragionevole comprensione.
Come si aveva avuto modo di evidenziare a suo tempo, “qui vale solo la pena di rimarcare che, verificate tutte le incongruenze ordinamentali accennate, la premessa legislativa da cui esse prendono corpo dovrebbe essere puramente e semplicemente eliminata dall’ordinamento modo tollendo tollens. Per la soluzione del problema non resta che rimandare all’infinita scienza del legislatore” [24]
Con inevitabile delusione non si può che riscontrare che talvolta non solo la matematica, ma anche la logica sono mere opinioni
Re: Revoca responsabile di servizio
In un altro post, hai allegato il link relativo ma non lo trovo piu' , puoi aiutarmi a ritrovarlo? grazie infinite.Paolo Gros ha scritto:La mancata conferma ovvero la revoca della po deve essere motivatA e dimostrato che per almeno due esercizi la po non abbia conseguito gli obiettivi programmati.
Né deve essere dimenticato che la revoca degli “incarichi dirigenziali” può essere attivata solo nel rispetto dell’art. 109 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, non toccato dagli effetti derogatorî dell’art. 53, comma 23 della legge 23/12/2000 n. 388, a prescindere dal suo novellamento
Qualora tutto legittimo il dipendente mantiene ovviamente la posizione economica rivestita con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato e rientra quindi nel salario accessorio.
Nei comuni picooli sotto i 3.000 la responsabilitas' di un servizio puo' essere assunta dal sindaco rilevata la assoluta mancanza di figure professionali in organico che possano ricoprire la po.
Nel caso la vedo dura a meno che il dipendente non venga soppresso fisicamente.
L’art. 53, comma 23 della legge 23/12/2000 n. 388, ha infatti previsto che “gli enti locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”.
La norma desumibile dalla complessa novella legislativa, in definitiva, mira a consolidare, sia pure inopinatamente, un’irrazionale e caduca deroga al principio di separazione delle competenze, confermando, fra l’altro, un curioso momento di ulteriore dubbio sulla bontà complessiva dell’intera operazione, per la cui soluzione non è agevolmente possibile indicare soluzioni ortopedico-giuridiche di sorta, a pena di ulteriormente indebolire lo stesso principio di separazione, rendendo il tutto, che assomiglia sempre più ad un vero e proprio monstre giuridico, ancora meno aderente al principio di buon andamento ed imparzialità.
L’allusione è al fatto che, in primo luogo, se gli assessori comunali vengono nominati responsabili dei servizî, allora essi soggiacciono per intero al potere di coordinamento del segretario comunale, che ne è titolare in forza dell’art. 97, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, e, in secondo luogo, gli assessori coordinati ex lege dal segretario comunale sono i componenti dell’organo che deve obbligatoriamente intervenire deliberativamente per addivenire proprio all’eventuale revoca del segretario comunale, come disposto dall’art. 100 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Come possa il segretario comunale, coordinatore degli “assessori-responsabili dei servizî”, essere revocato previa deliberazione di un organo di cui fanno parte gli “assessori-coordinati”, ovvero coordinare chi è collegialmente arbitro nella sua permanenza nell’ente, è fattispecie della quale sfugge ogni possibilità di ragionevole comprensione.
Come si aveva avuto modo di evidenziare a suo tempo, “qui vale solo la pena di rimarcare che, verificate tutte le incongruenze ordinamentali accennate, la premessa legislativa da cui esse prendono corpo dovrebbe essere puramente e semplicemente eliminata dall’ordinamento modo tollendo tollens. Per la soluzione del problema non resta che rimandare all’infinita scienza del legislatore” [24]
Con inevitabile delusione non si può che riscontrare che talvolta non solo la matematica, ma anche la logica sono mere opinioni
lucia- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 12.10.10
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