Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

Ultimi argomenti attivi
» Cambio compensativo
passaggi figurativi EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Mobilità compensativa tra infermieri
passaggi figurativi EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Verifica Equitalia
passaggi figurativi EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin

» split payment
passaggi figurativi EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin

» codice univoco fatture - IPA
passaggi figurativi EmptyMer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin

» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
passaggi figurativi EmptyMer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin

» graduatoria a T.D.-riflessione
passaggi figurativi EmptyLun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin

» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
passaggi figurativi EmptyLun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin

» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
passaggi figurativi EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» congedo parentale
passaggi figurativi EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» conflitto di interesse???
passaggi figurativi EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
passaggi figurativi EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» campo da calcio comunale
passaggi figurativi EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
passaggi figurativi EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» Antenne. microcelle outdoor
passaggi figurativi EmptyGio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin

Navigazione
 Portale
 Forum
 Lista utenti
 Profilo
 FAQ
 Cerca
Partner
creare un forum
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/

passaggi figurativi

2 partecipanti

Andare in basso

passaggi figurativi Empty passaggi figurativi

Messaggio  munari Ven 6 Apr 2012 - 2:50

E' possibile riconoscere i passaggi figurativi (es C1 in C2- B1 a B2 ecc.) ?
Se si bisogno accantonare dei soldi ?
e' vero che bisogna prevedere il costo dei passaggi nel fondo decurtando l'importo pari al costo dei passaggi dalla produttività ?
munari
munari

Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 26.11.11

Torna in alto Andare in basso

passaggi figurativi Empty Progressioni

Messaggio  Paolo Gros Ven 6 Apr 2012 - 3:37

Parlando di progressioni orizzonatali solo giuridiche direi che nell'attuale e' bene attendere le sezioni unite della corte poiche' al riguardo la Corte Campania ha ad essa riferito il problema enunciando:

l disposto di cui al menzionato comma 21 dell’art. 9 del decreto-legge n° 78 del 2010, interpretato nel senso letterale, cioè mediante l’adozione di un canone ermeneutico da privilegiarsi alla stregua della previsione di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il testo del codice civile, non sembra attagliarsi alle progressioni economiche orizzontali, considerato che il legislatore ha specificamente differenziato le “progressioni di carriera” (disciplinate dall’art. 24 del d. lgs. 27 ottobre 2009 n° 150) dalle “progressioni economiche” (disciplinate dal già menzionato art. 23 del medesimo testo normativo), e che sono evidenti le incongruenze derivanti da un’interpretazione che ritenesse possibile conferire validità esclusivamente giuridica ad una progressione meramente economica (si considerino, ad esempio, le implicazioni extra ordinem che da tale validità giuridica ‑peraltro presa in considerazione dalla Ragioneria generale dello Stato nella circolare n° 12 del 15 aprile 2011– potrebbero discendere, sia per la necessità di predeterminare in concreto e quantificare, con tanto anticipo, risorse dell’ente “indisponibili” sino a tutto l’anno 2013, sia per tutte le possibili implicazioni previdenziali di tale impostazione, in disparte i profili di alterazione del sinallagma contrattuale discendenti dal disallineamento tra effetti giuridici ed economici di istituti stipendiali).

L’ampiezza della formula utilizzata dal legislatore (“progressioni di carriera comunque denominate”), tra l’altro, sembra dover essere riferita più a possibili differenziazioni nominalistiche fra le varie species delle progressioni verticali o di carriera quali eventualmente riscontrabili nell’ordinamento (es.: progressioni tra categorie; progressioni tra aree, ecc.), che a una voluntas legis diretta ad assimilare e a confondere sotto un’unica definizione due ben distinti istituti retributivi, peraltro utilizzando incomprensibilmente –a voler seguire tale interpretazione- la locuzione “progressioni di carriera”, che ha un suo specifico significato giuridico e contrattuale, per ricomprendervi ancillarmente e senza alcuna ulteriore specificazione, l’istituto (ben diverso e ben diversamente disciplinato dalla legge) della progressione economica all’interno delle aree e delle categorie (o “progressione orizzontale”).

Le perplessità innanzi evidenziate, tra l’altro, inducono a condurre un’ulteriore disamina critica in ordine alle diverse conseguenze applicative che deriverebbero dal ritenere le “progressioni orizzontali” disciplinate dal comma 21, piuttosto che dal comma 1 del suindicato art. 9, il primo dei quali consentirebbe nel triennio 2011-2013 l’attivazione di progressioni economiche orizzontali a soli fini giuridici, mentre il comma 1, nel silenzio della norma, precluderebbe –prima facie- anche tale limitata e astratta possibilità.

deliberazione n. 482/2011.
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

passaggi figurativi Empty Progressioni

Messaggio  Paolo Gros Ven 6 Apr 2012 - 3:39

e riporto

PROGRESSIONI BLOCCATE PER IL TRIENNIO 2011/2013.
Niente progressioni orizzontali per gli anni 2011-2013. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo, con la pur discutibile sotto molti aspetti deliberazione 7 febbraio 20110, n. 69, conferma che per effetto della manovra economica 2010 non è possibile per gli enti locali attivare le progressioni economiche fino al 2013.
Effetti solo economici delle progressioni di carriera. Due sono le ragioni a fondamento della tesi proposta dalla sezione Lombardia. La prima risiede nella previsione contenuta nell'articolo 9, comma 21, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, per effetto del quale le progressioni di carriera comunque denominate negli anni 2011-2013 possono avere effetti solo economici.
La sezione ritiene che la norma abbia un'estensione «lata» e, dunque, vada applicata prescindendo dalla nozione concretamente data al termine «progressione di carriera». Dunque, per la sezione Lombardia è progressione di carriera «ogni variazione d'inquadramento del dipendente»; in conseguenza dell'articolo 9, comma 21, pertanto, tale variazione potrà produrre fino al 2013 solo effetti giuridici, senza incrementi economici.
Questa prima motivazione proposta dalla sezione appare, tuttavia, errata e non convincente. L'interpretazione «lata» dell'accezione di progressione di carriera, infatti, cozza con la definizione estremamente precisa che di essa fornisce l'articolo 24 del dlgs 150/2009: si tratta delle progressioni che determinano, per effetto della partecipazione a concorsi pubblici con riserva di posti, il passaggio appunto da una categoria di inquadramento ad una più elevata, con conseguente mutamento di profilo e mansioni. Solo in questo caso potrebbero verificarsi effetti «giuridici».
Le progressioni orizzontali, nell'ordinamento contrattuale degli enti locali (e anche delle Usl) hanno effetti esclusivamente economici e niente affatto giuridici. Ai sensi dell'articolo 5 del Ccnl 1/4/1999, infatti, per effetto delle progressioni orizzontali, a totale parità di inquadramento giuridico, il dipendente ottiene esclusivamente un incremento economico.
Cristallizzazione degli stipendi. La seconda motivazione proposta dalla sezione è quella corretta. L'impossibilità di attivare le Peo negli anni 2011-2013 deriva dall'articolo 9, comma 1, della manovra economica estiva 2010, che impedisce la crescita del trattamento economico «ordinariamente spettante» ai dipendenti pubblici oltre la soglia di quello percepito nel 2010.
Per quanto parte degli interpreti sottolinei che la progressione orizzontale sia considerata dal dlgs una misura di premio, essa è un trattamento ordinariamente spettante, in quanto una volta acquisita si consolida, divenendo parte dello stipendio fondamentale del dipendente. In questo senso, non può non incontrare i limiti previsti dalla manovra 2010.
Vietata la Peo a posteriori. La sezione chiarisce, inoltre, che non sono consentiti comportamenti elusivi del dl 78/2010. Tra questi, essenzialmente il tentativo di prevedere nel 2011, in modo retroattivo, progressioni orizzontali. La retroattività vietata non è quella della decorrenza, inevitabilmente riferita ad annualità precedenti. La sezione, richiamando il parere 399-5F4 dell'Aran, sottolinea che la progressione orizzontale va concordata con i sindacati prima dell'inizio del periodo di valutazione. Di conseguenza, la decorrenza delle progressioni non può essere antecedente alla stipulazione degli accordi decentrati, i quali destinano le risorse finanziarie – stabili, sottolinea la Sezione – allo scopo di attivare le progressioni.
Dunque, sono ammissibili progressioni orizzontali riferite al 2010 se i presupposti per gli incrementi economici degli stipendi si siano verificati l'anno precedente al periodo preso in considerazione dalla norma, cioè prima del 2010.
FONTE: ITALIA OGGI
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

passaggi figurativi Empty Re: passaggi figurativi

Messaggio  Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.