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ALLOCAZIONE IN BILANCIO
l'amministrazione ha intenzione di cedere il diritto di proprietà ( con pagamenti rateali da chiudere al massimo in due anni) ai proprietari di abitazioni popolari acquistate con diritto di superficie. come andrà fatta la collocazione in bilancio, (entrata e spesa) atteso che con il plusvalore hanno intenzione di diminuire il debito, coprire alcuni debiti fuori bilancio, e pagare alcune passività come oneri straordinari ?
serio- Messaggi : 526
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: ALLOCAZIONE IN BILANCIO
se si trasferisce in diritto di superficie si applicano le disposizioni sull'alienazione di beni immobili quindi titolo 4 entrata ......
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: ALLOCAZIONE IN BILANCIO
francodan ha scritto:se si trasferisce in diritto di superficie si applicano le disposizioni sull'alienazione di beni immobili quindi titolo 4 entrata ......
sull'entrata non credo ci fossero molti dubbi......quanto sulla spesa!!!
serio- Messaggi : 526
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: ALLOCAZIONE IN BILANCIO
serio ha scritto:francodan ha scritto:se si trasferisce in diritto di superficie si applicano le disposizioni sull'alienazione di beni immobili quindi titolo 4 entrata ......
sull'entrata non credo ci fossero molti dubbi......quanto sulla spesa!!!
nessun consiglio?
serio- Messaggi : 526
Data d'iscrizione : 21.07.11
Allocazione
L'entrata e' come detto da Francodan da ascrivere al titolo quarto mentre le plusvalenze sono anch'esse entrate del quarto da ricomprendere in avanzo ed applicabili al titolo primo.
In merito alla plusvalenza derivante dall’alienazione di un immobile, si applica la norma di cui all’art. 3, comma 28,della legge 24/12/2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che
testualmente stabilisce, che gli enti locali «hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente, connesse alla finalità di cui all’art. 187, comma 2, del citato testo unico di cui al d.lgs. 18/8/2000, n. 267». L’art. 187 citato nella norma rubricato “Avanzo di amministrazione” disciplina
l’impiego di quest’ultimo, disponendone l’uso:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento,
provvedendo, ove l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’articolo 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle
spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio, e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento e per l’estinzione anticipata di prestiti
Fatti salvi i vincoli pendenti sul bene immobile derivanti delle eventuali norme statali o regionali che ne regolano la destinazione, e premesso l’obbligo di preventiva approvazione del piano delle alienazioni valorizzazioni immobiliari
di cui all’art. 58, comma 1 L. 133/2008 (allegato al bilancio di previsione), può darsi risposta positiva, in via generale, alla possibilità di finanziare il disavanzo (e di conseguenza anche l’equilibrio di parte corrente), nonché un debito fuori
bilancio con la plusvalenza derivante dall’alienazione di un bene immobile, ricordando che il punto 98 del principio contabile n. 3 indica che le plusvalenze patrimoniali «Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo ed indennizzo
conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione ed il valore non ammortizzato dei beni e derivano da: (a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;(b) permuta di immobilizzazioni; (c) risarcimento in
forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione .
D’altra parte la plusvalenza è chiaramente un’entrata di carattere eccezionale e la sua destinazione al finanziamento della spesa corrente o della quota capitale di rimborso prestiti denota uno squilibrio gestionale ripianato con mezzi straordinari,
per cui la previsione deve essere supportata da una stima attendibile delle possibili alienazioni (vedi piano delle alienazioni e relazione previsionale e programmatica) di
immobilizzazioni materiali e finanziarie e delle relative plusvalenze realizzabili. La verifica dell’attendibilità della previsione delle plusvalenze deve peraltro essere contenuta nel parere dell’organo di revisione ex 1° comma, lettera a)dell’art. 239 del TUEL.
In merito alla plusvalenza derivante dall’alienazione di un immobile, si applica la norma di cui all’art. 3, comma 28,della legge 24/12/2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che
testualmente stabilisce, che gli enti locali «hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente, connesse alla finalità di cui all’art. 187, comma 2, del citato testo unico di cui al d.lgs. 18/8/2000, n. 267». L’art. 187 citato nella norma rubricato “Avanzo di amministrazione” disciplina
l’impiego di quest’ultimo, disponendone l’uso:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento,
provvedendo, ove l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’articolo 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle
spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio, e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento e per l’estinzione anticipata di prestiti
Fatti salvi i vincoli pendenti sul bene immobile derivanti delle eventuali norme statali o regionali che ne regolano la destinazione, e premesso l’obbligo di preventiva approvazione del piano delle alienazioni valorizzazioni immobiliari
di cui all’art. 58, comma 1 L. 133/2008 (allegato al bilancio di previsione), può darsi risposta positiva, in via generale, alla possibilità di finanziare il disavanzo (e di conseguenza anche l’equilibrio di parte corrente), nonché un debito fuori
bilancio con la plusvalenza derivante dall’alienazione di un bene immobile, ricordando che il punto 98 del principio contabile n. 3 indica che le plusvalenze patrimoniali «Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo ed indennizzo
conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione ed il valore non ammortizzato dei beni e derivano da: (a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;(b) permuta di immobilizzazioni; (c) risarcimento in
forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione .
D’altra parte la plusvalenza è chiaramente un’entrata di carattere eccezionale e la sua destinazione al finanziamento della spesa corrente o della quota capitale di rimborso prestiti denota uno squilibrio gestionale ripianato con mezzi straordinari,
per cui la previsione deve essere supportata da una stima attendibile delle possibili alienazioni (vedi piano delle alienazioni e relazione previsionale e programmatica) di
immobilizzazioni materiali e finanziarie e delle relative plusvalenze realizzabili. La verifica dell’attendibilità della previsione delle plusvalenze deve peraltro essere contenuta nel parere dell’organo di revisione ex 1° comma, lettera a)dell’art. 239 del TUEL.
Re: ALLOCAZIONE IN BILANCIO
come le alienzaioni di beni è una entrata utilizzabile anche per far fronte a debiti fuori bilancio
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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