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OMESSA DENUNCIA TARSU

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Messaggio  serio Gio 26 Apr 2012 - 3:38

un contribuente che occupa un locale artigianale o commerciale dal mese di luglio 2006, nella possibilità di notificargli l'omessa denuncia entro il 31/12/2012 ( entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto presentare la denuncia, ...quindi 20/01/2007), ......mi contesta che l'omessa denuncia deve essere fatta solo per il primo anno ed in modo proporzionale ( come importo) relativo al secondo semestre 2006 e non all'intero anno.....cosa dovrei fare?

serio

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OMESSA DENUNCIA TARSU Empty Re: OMESSA DENUNCIA TARSU

Messaggio  serio Lun 30 Lug 2012 - 1:33

serio ha scritto:un contribuente che occupa un locale artigianale o commerciale dal mese di luglio 2006, nella possibilità di notificargli l'omessa denuncia entro il 31/12/2012 ( entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto presentare la denuncia, ...quindi 20/01/2007), ......mi contesta che l'omessa denuncia deve essere fatta solo per il primo anno ed in modo proporzionale ( come importo) relativo al secondo semestre 2006 e non all'intero anno.....cosa dovrei fare?

qualche ragguaglio in merito?

serio

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Messaggio  Paolo Gros Lun 30 Lug 2012 - 1:43

ritengo il contribuente abbia ragione ovvero l'omessa denuncia deve essere fatta solo per il primo anno ed in modo proporzionale ( dal 100 al 200% dell'imposta dovuta )
Paolo Gros
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OMESSA DENUNCIA TARSU Empty Re: OMESSA DENUNCIA TARSU

Messaggio  serio Lun 30 Lug 2012 - 1:54

Paolo Gros ha scritto:ritengo il contribuente abbia ragione ovvero l'omessa denuncia deve essere fatta solo per il primo anno ed in modo proporzionale ( dal 100 al 200% dell'imposta dovuta )

quindi , se fosse come Lei sostiene, una omessa denuncia per inizio occupazione il 15 dicembre 2009, si dovrebbe applicare la sanzione per l'anno 2009 calcolata su un importo relativo a 15 giorni?

serio

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Messaggio  Paolo Gros Lun 30 Lug 2012 - 2:01

Certo che si ma non sono io a sostenerlo :
La sanzione e' tra 100 e 200% dell'imposta dovuta con un minimo euro 51,65 .

L'importo minimo e' stato introdotto anche a tal fine.
Paolo Gros
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OMESSA DENUNCIA TARSU Empty Omessa

Messaggio  Paolo Gros Lun 30 Lug 2012 - 2:05

Per essere piu' precisi ed esaustivi
La giurisprudenza prevalente (vds. Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile sentenza n. 19379 del 17.12.2003, Commissione Tributaria Regionale di Bologna – sez. VI - sentenza n. 53 del 18.06.2007, Commissione Tributaria Provinciale di Bologna sentenza n. 217 del 04.07.2005) nella applicabilità nel caso di omessa denuncia riferita a più annualità l’istituto del cumulo giuridico disciplinato dall’art. 12 del D. Legsl. del 18.12.1997, n. 472.
La sanzione applicabile deve essere, quindi, unica determinata mediante cumulo giuridico, ossia tramite l’individuazione di una sanzione base che deve essere aumentata da un quarto al doppio nelle ipotesi in cui il trasgressore :
a) con una sola azione od omissione commette più violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale)
b) con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali della medesima disposizione (concorso materiale omogeneo)
c) commette più violazioni oggettivamente e funzionalmente legate rispetto all’effetto prodotto, ossia il pagamento del tributo in misura diversa o inferiore al dovuto (continuazione)
In tali casi la sanzione base , cui applicare l’aumento del quarto, deve essere determinata così come di seguito:
1) se le violazioni si riferiscono ad un solo periodo d’imposta e riguardano un solo tributo, la sanzione base si identifica con quella prevista per la violazione più grave;
2) se le violazioni interessano più tributi ed un solo periodo d’imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto;
3) se le violazioni riguardano un solo tributo, ma rilevano più periodi d’imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo;
4) se le violazioni coinvolgono più tributi e più periodi d’imposta, la sanzione base si ottiene aumentando prima di un quinto la sanzione prevista per la violazione più grave e aumentando poi il risultato dalla metà al triplo.
Estrinsecandosi, pertanto, l’ipotesi di omessa denuncia TARSU in un comportamento omissivo posto in essere in violazione di una medesima disposizione (art. 70 D. Legsl. 507/93) e riferito ad un unico tributo (Tarsu), ma riguardante una pluralità di periodi d’imposta, la relativa sanzione in applicazione dell’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D. Legsl. 473/97deve essere determinata secondo le combinate modalità di cui ai punti a) e 3) . Ciò mediante l’aumento da un quarto al doppio alla sanzione base individuata in quella dell’omessa denuncia aumentata della metà.
L'articolo 12, dedicato al "concorso di violazioni e continuazione", esprime, infatti, nella logica del nuovo sistema, una previsione cardine, rispondendo, tra l'altro, alle esigenze emerse nel vigore dell' art. 8 della legge n. 4 del 1929 (espressamente abrogato dall'art. 29 del decreto in esame) e dell' art. 48, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (abrogato anch'esso in termini espressi dall'art. 16 del D. Legsl. n. 471/97).
Così come innanzi evidenziato il comma 1 dell’art. 12/473 disciplina il concorso formale e materiale di violazioni, disponendo, anzitutto, l'obbligo di applicare un'unica sanzione, seppur congruamente elevata nell'ammontare secondo lo schema del CUMULO GIURIDICO.
In particolare, si ha concorso formale quando con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione (concorso formale omogeneo), ovvero con una sola azione od omissione vengono violate disposizioni diverse anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo).
Si ha concorso materiale, invece, quando con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni formali della stessa disposizione (concorso materiale omogeneo).
Il regime del cumulo giuridico si applica, pertanto, non solo se la condotta del contribuente si esaurisce in un'unica azione od omissione, ma anche se essa si concretizza in più azioni od omissioni (concorso materiale) che violano una medesima disposizione di legge, purchè esse si connettano ad obblighi di carattere formale, non incidenti, come tali, sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione anche periodica del tributo.
Dalla lettura congiunta dei commi 1 e 2, si deduce come, mentre il regime del concorso formale abbraccia tutte le tipologie di violazioni che si esauriscono in un'unica azione o omissione, quello del concorso materiale comprende solo le violazioni formali, ossia non idonee ad incidere sulla determinazione dell'imponibile o liquidazione anche periodica del tributo. Le violazioni sostanziali possono invece rientrare nella previsione del comma 2 qualora si possa configurare, rispetto ad esse, il vincolo della progressione, mentre, in caso diverso, danno luogo ad applicazione di sanzioni distinte per ciascuna di esse.
Ai fini dell'applicazione di un'unica sanzione, il comma 1 dell'articolo in commento prevede che la sanzione connessa alla violazione più grave deve essere aumentata da un quarto al doppio.
Le precisazioni finora compiute valgono, anche, per la disciplina della progressione (comma 2), atteso che il comma 4 rinvia, in ordine all'applicazione dell'istituto, non solo al comma 1 (concorso), ma anche e per l'appunto, al comma 2 (progressione).
Ricavata la sanzione base, si dovrà procedere ad elevare la stessa da un minimo di un quarto ad un massimo del doppio, tenendo tuttavia presente che la sanzione non può essere irrogata in misura superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle pene previste per le singole violazioni, stante l'espresso divieto formulato in tal senso dal comma 7 dell'articolo 12/473.
Il comma 2 dell’art. 12/473 prevede che soggiace alla stessa sanzione prevista dal comma 1 chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
Anche la progressione, quindi, comporta l'applicazione di un'unica sanzione secondo lo schema del cumulo giuridico: le singole violazioni, nella logica propria dell'istituto, infatti, non rilevano come tali, rimanendo assorbite, in funzione dell'unitarietà del fine cui obiettivamente tendono, nella violazione più grave.
La norma, in aderenza ai criteri stabiliti dalla legge delega n. 662 del 1996, si ispira all' art. 81, comma 2, del codice penale e riprende in larga misura anche la disciplina dettata dall'art. 8, comma 2, della legge n. 689 del 1981 e dall' art. 8, comma 2, della legge n. 4 del 1929.
Considerate, tuttavia, le peculiarità del procedimento tributario ed in particolare del procedimento istruttorio inerente all'accertamento delle violazioni e dei poteri conferiti agli organi cui è demandata l'applicazione in concreto delle sanzioni, l'articolo 12/473 non riproduce la nozione di disegno criminoso propria della norma penale e neppure la nozione di medesimo disegno contemplata nella legge n. 689 del 1981 o quella di medesima risoluzione prevista dalla legge n. 4 del 1929, ma vi sostituisce una nozione oggettiva, svincolata da accertamenti sull'elemento soggettivo. Si è trattato sostanzialmente di una scelta in qualche misura obbligata in considerazione del fatto che la riproduzione in seno alla materia tributaria della nozione prevista dall' art. 81, comma 2, del codice penale, avrebbe fortemente limitato l'operatività dell'istituto, frustrando le finalità sue proprie e la logica garantista e agevolativa che presiede al principio del cumulo giuridico.
A norma del comma 6 dell’art. 12 del D. Legsl. 473/97, il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione delle violazioni.
Gli uffici competenti per l'accertamento dei singoli tributi, pertanto, devono tener conto, eventualmente anche su indicazione dell'autore delle violazioni o dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, dell'esistenza di violazioni tali da inserirsi in una progressione, così da determinare l'entità delle pene avuto riguardo alla catena delle violazioni unitariamente considerata.
A differenza, quindi, dell'art. 8 della legge del 1929, l'art. 12 rende obbligatoria l'applicazione di una sola sanzione (seppur congruamente elevata), sia che le violazioni rilevino per uno o più tributi, sia che esse riguardino uno o più periodi d'imposta.
Corre, pertanto, l’obbligo di precisare commentando l'art. 7, che l'istituto della continuazione opera anche al di là delle violazioni constatate e contestate purchè quelle ulteriori che vengano a conoscenza dell'ente impositore siano anteriori all'atto che ne consacra la constatazione ancorchè siano state commesse in epoca successiva a quella in cui sono state commesse le violazioni già contestate. E’ essenziale tener conto che la continuazione come il concorso presuppongono che tutte le violazioni siano state commesse da uno stesso autore. La determinazione di un'unica sanzione non è mai prospettabile quando violazioni sia pur astrattamente connesse nelle forme dianzi illustrate siano state poste in essere da persone fisiche diverse.
In ogni caso, come già detto per il concorso, la sanzione irrogata (o irrogabile) non può essere superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni (comma 7).
E’ necessario ribadire che la determinazione in concreto degli aumenti disposti dai commi 1, 2 e 5 deve essere rimessa all'apprezzamento dell'organo deputato all'accertamento ai sensi dell'art. 16, comma 1, il quale dovrà valutare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, e nei limiti delle notizie a sua disposizione, la personalità del trasgressore e la pericolosità e gravità del comportamento, tenuto conto sia degli anni d'imposta coinvolti nella continuazione, sia del criterio di proporzionalità tra entità della sanzione astrattamente irrogabile e gravità delle violazioni e del danno prodotto.
Si sottolinea, per l'importanza che questo aspetto riveste anche per l'applicazione delle regole sul concorso già esaminate, che la valutazione si dovrà esprimere in una motivazione adeguata, avuto riguardo alle prescrizioni dell'art. 16, comma 2 e dell'art. 17, comma 1, che impongono, a pena di nullità dell'atto di contestazione ovvero dell'avviso di accertamento contestuale, l'indicazione dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione.
Si osserva, da ultimo, come l'istituto della continuazione sia perfettamente compatibile con quello della "recidiva", disciplinato dal comma 3 dell'art. 7, essendo senz'altro possibile che la catena della violazioni valutabile secondo i principi consacrati nell'art. 12 comprenda "violazioni della stessa indole" reiterate nel tempo.
Per quanto innanzi si riassume la risposta al quesito formulato che per il caso di omessa denuncia Tarsu protratta per più periodo di d’imposta la sanzione applicabile deve essere unica da determinare in conformità all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l’istituto del cumulo giuridico cioè mediante l’aumento da un quarto al triplo da applicare alla sanzione base prevista per l’omessa denuncia aumentata dalla metà al triplo. La graduazione della sanzione tra i limiti minimi e massimi previsti dal cumulo dovrà essere fatta sulla base della valutazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo D. Legsl. 473/97, della personalità del trasgressore e della pericolosità e gravità del comportamento, tenuto conto sia degli anni d'imposta coinvolti nella continuazione, sia del criterio di proporzionalità tra entità della sanzione astrattamente irrogabile e gravità delle violazioni e del danno prodotto. In nessun caso, comunque, la sanzione irrogata (o irrogabile) non potrà essere superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle sanzioni previste per le singole violazioni
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Messaggio  serio Lun 30 Lug 2012 - 3:34

grazie mille...

in particolare se l'inizio occupazione si è verificata in data 15/12/2008 e che a norma dell'art. 64 al comma 2 del D.lgs " L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza" ...

qual'è l'importo, in questo caso, su cui calcolare la sanzione ? e quello che scaturisce dai 15 giorni del 2008 o o quello dei 10,5 mesi del 2009?

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Messaggio  Paolo Gros Lun 30 Lug 2012 - 3:56

dalla decorrenza dell'obbligazione ovvero quello dei 10,5 mesi del 2009
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