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APPROFONDIMENTI ed INTERPRETAZIONI IMU
In attesa che venga emanata la preannunciata Circolare “Omnibus” da parte del MEF per chiarimenti ed interpretazioni autentiche in materia di IMU, è stato redatto un documento che riporta le interpretazioni dello speciale il Sole24ore in collaborazione con IFEL per Anci su IMU, sulle quali sono stati effettuati ulteriori approfondimenti dal servizio tributi associato della Comunità Montana del Catria e Nerone, da considerarsi quale supporto utile e confronto alla interpretazione della norma.
LINK per scaricare il documento http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551
nome del documento : APPROFONDIMENTI ed INTERPRETAZIONI IMU
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nome del documento : APPROFONDIMENTI ed INTERPRETAZIONI IMU
Re: APPROFONDIMENTI ed INTERPRETAZIONI IMU
regolamento imu versione definitiva del 11.05.2012 e delibera valori aree fabbricabili
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=556
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=556
Re: APPROFONDIMENTI ed INTERPRETAZIONI IMU
Al seguente link
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551
è possibile scaricare la documentazione completa di approfondimento IMU redatta dalla CM catria e nerone, compresa la circolare MEF 3/DF del 18.05.2012.
In linea generale sembrano confermate la maggior parte delle interpretazioni normative fin qui formulate sul forum ed è stato, tra l'altro, chiarito che :
ANZIANI DISABILI ED AIRE
- non è dovuta la quota stato per anziani disabili ed aire, quindi qualora il comune stabilisca l'assimilazione ad abitazione principale va applicata aliquota 4 e detrazioni sull'imntero importo ; la quota d'imposta residua, qualora presente va versata al comune (precisando che la norma portava ad interpretare che la quota stato fosse cmq dovuta)
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
- i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola sono tutti quelli che rispettano i requisiti di ruralità, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza; quindi nulla rileva il fatto che un immobile sia in cat. D/10 o in altra categoria (es. C/2 - C/6)
COOP. EDILIZIE E IACP
- solo detrazione con aliquota base 0,76 e senza maggiorazione detrazione figli - restante imposta al comune
VERSAMENTI
- l’acconto deve essere versato su aliquote 0,76 – 0,40, INDIPENDENTEMENTE DALLE DELIBERE COMUNALI, con saldo/conguaglio/richiesta rimborso entro il 16 dicembre – non è ammesso il versamento in unica soluzione
ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
- Le assimilazioni ad abitazione principale stabilite ex lege e deliberate e regolamentate dai comuni sono operative già dalla/e rata/e di acconto (SE NON DELIBERATE "ANZIANI-DISABILI-AIRE" I VERSAMENTI IN ACCONTO DOVRANNO ESSERE FATTI SU ALIQUOTA BASE E POI EVENTUALE RICHIESTA RIMBORSO - SI INVITANO PERTANTO I COMUNI AD APPROVARE I REGOLAMENTI IMU ENTRO IL 16 GIUGNO)
TERRENI INCOLTI
- la circolare ritiene assoggettati all'imposta i TERRENI INCOLTI, anche nelle aree montale e di collina, con moltiplicatore 135 ed aliquota di base 0,76; su questo chiarimento, che non è legge, ritengo che l'interpretazione normativa sia diversa, come si può vedere in maniera + dettagliata nel documento "Approfondimenti e Chiarimenti IMU", in quanto i terreni sui quali non vengano esercitate le attivita' agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile) e cioè i terreni normalmente inutilizzati, cosiddetti terreni "incolti" e non fabbricabili, non avendo il carattere ne di area fabbricabile ne quello di terreno agricolo secondo la definizione di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, dovrebbero restare oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'IMU, in quanto norma di esensione ICI espressamente richiamata (- Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992 e pertanto, ritengo, alla sua circolare applicativa n. 9/93, nella quale è chiaramente indicato che “I descritti terreni (incolti e orticelli), non avendo il carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione)
Chiedo a Paolo se su questo punto ritiene ci sia spazio per adottare tale interpretazione normativa (l'interpretazione della circolare mi sembra non abbia motivazioni rispondenti alla norma letterale)
DELIBERA NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE
- non deve essere trasmessa
Inoltre non mi sembra sia stato chiarito (anche qui chiedo conforto a Paolo):
- se l'imposta accertata dal comune resta totalmente al comune stesso o va cmq riconosciuta la quota stato
- non c'è traccia di riferimenti per l'applicabilità o meno dell'incentivo e ritengo sia corretto trattandosi di possibilità regolamentare dei comuni (almeno così penso che sia)
- non viene fatto riferimento alla impossibilità di stabilire i valori delle aree fabbricabili per limitare il potere di accertamento, confermando il valore venale e quindi ritengo che i valori medi di stima possano essere deliberati
- non si chiariscono esenzioni per gli immobili in categoria senza rendita "F" ma anzi, nel capitolo delle aree fabbricabili, viene fatto riferimento che in caso di demolizione del fabbricato o interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, pertanto confermala la nostra linea interpretativa
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551
è possibile scaricare la documentazione completa di approfondimento IMU redatta dalla CM catria e nerone, compresa la circolare MEF 3/DF del 18.05.2012.
In linea generale sembrano confermate la maggior parte delle interpretazioni normative fin qui formulate sul forum ed è stato, tra l'altro, chiarito che :
ANZIANI DISABILI ED AIRE
- non è dovuta la quota stato per anziani disabili ed aire, quindi qualora il comune stabilisca l'assimilazione ad abitazione principale va applicata aliquota 4 e detrazioni sull'imntero importo ; la quota d'imposta residua, qualora presente va versata al comune (precisando che la norma portava ad interpretare che la quota stato fosse cmq dovuta)
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
- i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola sono tutti quelli che rispettano i requisiti di ruralità, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza; quindi nulla rileva il fatto che un immobile sia in cat. D/10 o in altra categoria (es. C/2 - C/6)
COOP. EDILIZIE E IACP
- solo detrazione con aliquota base 0,76 e senza maggiorazione detrazione figli - restante imposta al comune
VERSAMENTI
- l’acconto deve essere versato su aliquote 0,76 – 0,40, INDIPENDENTEMENTE DALLE DELIBERE COMUNALI, con saldo/conguaglio/richiesta rimborso entro il 16 dicembre – non è ammesso il versamento in unica soluzione
ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
- Le assimilazioni ad abitazione principale stabilite ex lege e deliberate e regolamentate dai comuni sono operative già dalla/e rata/e di acconto (SE NON DELIBERATE "ANZIANI-DISABILI-AIRE" I VERSAMENTI IN ACCONTO DOVRANNO ESSERE FATTI SU ALIQUOTA BASE E POI EVENTUALE RICHIESTA RIMBORSO - SI INVITANO PERTANTO I COMUNI AD APPROVARE I REGOLAMENTI IMU ENTRO IL 16 GIUGNO)
TERRENI INCOLTI
- la circolare ritiene assoggettati all'imposta i TERRENI INCOLTI, anche nelle aree montale e di collina, con moltiplicatore 135 ed aliquota di base 0,76; su questo chiarimento, che non è legge, ritengo che l'interpretazione normativa sia diversa, come si può vedere in maniera + dettagliata nel documento "Approfondimenti e Chiarimenti IMU", in quanto i terreni sui quali non vengano esercitate le attivita' agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile) e cioè i terreni normalmente inutilizzati, cosiddetti terreni "incolti" e non fabbricabili, non avendo il carattere ne di area fabbricabile ne quello di terreno agricolo secondo la definizione di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, dovrebbero restare oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'IMU, in quanto norma di esensione ICI espressamente richiamata (- Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992 e pertanto, ritengo, alla sua circolare applicativa n. 9/93, nella quale è chiaramente indicato che “I descritti terreni (incolti e orticelli), non avendo il carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione)
Chiedo a Paolo se su questo punto ritiene ci sia spazio per adottare tale interpretazione normativa (l'interpretazione della circolare mi sembra non abbia motivazioni rispondenti alla norma letterale)
DELIBERA NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE
- non deve essere trasmessa
Inoltre non mi sembra sia stato chiarito (anche qui chiedo conforto a Paolo):
- se l'imposta accertata dal comune resta totalmente al comune stesso o va cmq riconosciuta la quota stato
- non c'è traccia di riferimenti per l'applicabilità o meno dell'incentivo e ritengo sia corretto trattandosi di possibilità regolamentare dei comuni (almeno così penso che sia)
- non viene fatto riferimento alla impossibilità di stabilire i valori delle aree fabbricabili per limitare il potere di accertamento, confermando il valore venale e quindi ritengo che i valori medi di stima possano essere deliberati
- non si chiariscono esenzioni per gli immobili in categoria senza rendita "F" ma anzi, nel capitolo delle aree fabbricabili, viene fatto riferimento che in caso di demolizione del fabbricato o interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, pertanto confermala la nostra linea interpretativa
Imu
Ritengo che la circolare nel tentaivo di mettere delle pezze sia andata molto al di la dei poteri ad essa ascrivibii.
Sono linee guida e non sono legge dello stato.
Detto questo ritengo:
- una circolare non possa determinare la valenza dei regolamenti dell'ente ovvero no come nel caso di anziani d Aire ma nel caso essendo piu' favorevole al contribuente direi sia possibile adeguarsi
- per i terreni incolti sono assolutamente in accordo con quanto esprimi poiche' mi parrebbe difficile assoggettare a tassa un cespite non citato nella legge che istituisce la tassa , che ne dica il Ministero.
-ritengo come enunciato ex lege che la somma che il comune accerta a seguito verifica sia di completa spettanza del comune
-per le arre edificabili ritengo che i valori medi di stima possano essere deliberati
e nulla osti sia ex lege che nella circolare ( che non neparla affatto)
-la circolare non tratta il problema dell'incentivo Imu poiche' di stretta competenza dei poteri regolamenrtari dell'ente come ebbi piu' volte a considerare.
-sul fatto che la delibera del funzionario non debba essere trasmessa sono in accordo e lo scrissi piu' volte in tempi non sospetti ante circolare.
Sono linee guida e non sono legge dello stato.
Detto questo ritengo:
- una circolare non possa determinare la valenza dei regolamenti dell'ente ovvero no come nel caso di anziani d Aire ma nel caso essendo piu' favorevole al contribuente direi sia possibile adeguarsi
- per i terreni incolti sono assolutamente in accordo con quanto esprimi poiche' mi parrebbe difficile assoggettare a tassa un cespite non citato nella legge che istituisce la tassa , che ne dica il Ministero.
-ritengo come enunciato ex lege che la somma che il comune accerta a seguito verifica sia di completa spettanza del comune
-per le arre edificabili ritengo che i valori medi di stima possano essere deliberati
e nulla osti sia ex lege che nella circolare ( che non neparla affatto)
-la circolare non tratta il problema dell'incentivo Imu poiche' di stretta competenza dei poteri regolamenrtari dell'ente come ebbi piu' volte a considerare.
-sul fatto che la delibera del funzionario non debba essere trasmessa sono in accordo e lo scrissi piu' volte in tempi non sospetti ante circolare.
Re: APPROFONDIMENTI ed INTERPRETAZIONI IMU
Grazie Paolo e grazie Lucio per il continuo supporto e aggiornamento!
Buona domenica sera!
Buona domenica sera!
tamburia- Messaggi : 95
Data d'iscrizione : 04.01.12
Età : 49
Località : Genova
Re: APPROFONDIMENTI ed INTERPRETAZIONI IMU
Mi associo ai ringraziamenti.
Buona domenica a tutti.
Cristina
Buona domenica a tutti.
Cristina
CRISTI- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 31.10.11
Imu
nel merito riporto integralmente il post di Livio a riguardo che condivido appieno:.
d abundantiam e rinforzo, se ve ne fosse bisogno, di quanto scrive Paolo, la circolare nel sistema delle fonti del diritto è norma secondaria interna vincolante per i soli uffici dipendenti dall'Amministrazione emittente. Ergo le varie articolazioni del MEF e, forse, l'Agenzia delle Entrate. I comuni, parte della repubblica al pari dello stato e delle regioni (e, ricordiamolo, storicamente ben più antichi dello stato unitario) sono enti autonomi ex art. 5 della carta costituzionale. Quindi, rispetto al sistema tributario locale, vincolante per essi è la sola norma di legge (eventualmente nella interpretazione consolidata che ne darà la suprema magistratura tributaria - potere a sua volta indipendente). Non dimentichiamo infine che già rispetto alla vecchia Imposta comunale immobili le interpretazioni delle varie circolari furono in più occasioni smentite dalla giurisprudenza, tanto da costringere il legislatore a ripetuti interventi di adeguamento normativo (uno per tutti, il caso della tassabilità Ici dei fabbricati rurali strumentali posseduti da cooperative).
L'altro elemento di diritto positivo che ci deve confortare in questo senso è che - come sappiamo - eventuali difformità rispetto alla legge che il MEF ritenesse sussistere nei regolamenti comunali, devono da questo essere impugnate per vizi di legittimità davanti al Tribunale amministrativo. Quindi di nuovo il potere giudiziario terzo ed indipendente.
In quanto contribuente ritengo dunque che, se dalla mia lettura ed interpretazione della disposizione di legge ricavo una norma in modo difforme da quanto sostiene una circolare, ho il sacrosanto diritto di applicarla secondo il mio giudizio, lasciando che sia poi eventualmente un giudice a sancirne la più corretta interpretazione per il caso concreto.
Infine, ma questa è mia personalissima e criticabile opinione, credo che - a fronte di una già pletorica e complicata produzione normativa sull'argomento - non fosse opportuno introdurre ulteriori elementi mediante una circolare.
Livio
Messaggi: 57
Data d'iscrizione: 15.10.10
Località: Valle di Susa
d abundantiam e rinforzo, se ve ne fosse bisogno, di quanto scrive Paolo, la circolare nel sistema delle fonti del diritto è norma secondaria interna vincolante per i soli uffici dipendenti dall'Amministrazione emittente. Ergo le varie articolazioni del MEF e, forse, l'Agenzia delle Entrate. I comuni, parte della repubblica al pari dello stato e delle regioni (e, ricordiamolo, storicamente ben più antichi dello stato unitario) sono enti autonomi ex art. 5 della carta costituzionale. Quindi, rispetto al sistema tributario locale, vincolante per essi è la sola norma di legge (eventualmente nella interpretazione consolidata che ne darà la suprema magistratura tributaria - potere a sua volta indipendente). Non dimentichiamo infine che già rispetto alla vecchia Imposta comunale immobili le interpretazioni delle varie circolari furono in più occasioni smentite dalla giurisprudenza, tanto da costringere il legislatore a ripetuti interventi di adeguamento normativo (uno per tutti, il caso della tassabilità Ici dei fabbricati rurali strumentali posseduti da cooperative).
L'altro elemento di diritto positivo che ci deve confortare in questo senso è che - come sappiamo - eventuali difformità rispetto alla legge che il MEF ritenesse sussistere nei regolamenti comunali, devono da questo essere impugnate per vizi di legittimità davanti al Tribunale amministrativo. Quindi di nuovo il potere giudiziario terzo ed indipendente.
In quanto contribuente ritengo dunque che, se dalla mia lettura ed interpretazione della disposizione di legge ricavo una norma in modo difforme da quanto sostiene una circolare, ho il sacrosanto diritto di applicarla secondo il mio giudizio, lasciando che sia poi eventualmente un giudice a sancirne la più corretta interpretazione per il caso concreto.
Infine, ma questa è mia personalissima e criticabile opinione, credo che - a fronte di una già pletorica e complicata produzione normativa sull'argomento - non fosse opportuno introdurre ulteriori elementi mediante una circolare.
Livio
Messaggi: 57
Data d'iscrizione: 15.10.10
Località: Valle di Susa
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