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si paga l'IMU sui terreni agricoli INCOLTI,anche in zone collinari

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Paolo Gros
stefano963
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Messaggio  stefano963 Mer 9 Mag 2012 - 16:54

Una risposta alle FAQ IFEL sull'IMU,seconda parte, dice che i terreni agricoli in zona collinare non pagano,ma se sono incolti, ora pagano.E' cosi?Avevo già detto a tutti che i terreni agricoli non pagano!
Stefano.

stefano963

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si paga l'IMU sui terreni agricoli INCOLTI,anche in zone collinari Empty Imu

Messaggio  Paolo Gros Gio 10 Mag 2012 - 0:04

Terreni agricoli, secondo la definizione contenuta nell'articolo 2135 del Codice civile, sono quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola, ovvero la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento animali e le attività connesse.
In base all'articolo 13 del dl Salva-Italia (201/2011), che ha anticipato l'Imu in via sperimentale, il valore dei terreni agricoli su cui calcolare l'imposta è ottenuto moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, per 135.
La norma, invece, prevede un trattamento agevolato per i coltivatori diretti e gli imprenditori professionali iscritti nella previdenza agricola, per i quali il moltiplicatore di riferimento è ridotto a 110, anche se i terreni non vengono coltivati.
Quest'ultima previsione è contenuta nell'articolo 4 della legge di conversione del dl fiscale (16/2012), che rafforza ancor di più la tesi della tassabilità dei terreni inutilizzati. Per quanto concerne il soggetto obbligato al pagamento per i terreni incolti valgono le regole generali. È tenuto a versare l'imposta il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso).
Pertanto, nel caso che un orto sia dato in comodato da un comune a un agricoltore, sull'immobile l'imposta non è dovuta perché il comodatario non è soggetto passivo e l'amministrazione comunale non è tenuta a versare la quota del 50% riservata allo stato.
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Messaggio  Lucio Guerra Gio 10 Mag 2012 - 5:09

riporto questa ulteriore considerazione per approfondire l'argomento :

Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 22125 del 29 ottobre 2010). Con circolare 9/249 del 14 giugno 1993 il ministero delle Finanze ha precisato fra l’altro che i «terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti")» e i «piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza strutture organizzative», non avendo il carattere di "area fabbricabile" né quello di "terreno agricolo" (secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera c, dello stesso Dlgs 504/92), restano oggettivamente esclusi dall’imposizione. Tale precisazione dovrebbe operare anche ai fini dell’Imu, giacché la disciplina di questa nuova imposta ha confermato l’applicabilità della citata norma di esenzione Ici (articolo 9, comma 8, del Dlgs 23/2011, richiamato espressamente dal comma 1 del citato articolo 13 del decreto legge 201/2011).
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Messaggio  stefano963 Gio 10 Mag 2012 - 6:11

il problema non quale è la qualificazione di terreni agricoli, ma che questi terreni (agricoli, perche non sono aree fabbricabili) in quei comuni collinari se sono agricoli 100% non pagano perchè rientrano nell'elenco dei comuni della famosa circolare, ma se sono incolti, pagano comunque, a differenza di prima.
E' un problema di tutti i comuni inclusi nell'elenco della famosa circolare.
la risposta alla faq dice:
Sono esenti dall’IMU, come già avveniva nel regime dell’ICI, i terreni agricoli situati in aree
montane o di collina, delimitate ai sensi della legge n. 984 del 1977. L’elenco dei territori nei quali
tale esenzione si applica è allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno
1993. L’esenzione non si applica ai terreni incolti.

per cui i terreni (agricoli) incolti del catria e nerone, dovrebbero pagare.

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Messaggio  Lucio Guerra Gio 10 Mag 2012 - 6:18

se mi è concesso non sono d'accordo, per le motivazioni sopra esposte
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Messaggio  Lucio Guerra Mer 16 Mag 2012 - 7:53

riporto questa ulteriore considerazione per i terreni ricadenti in aree montane o di collina.

avendo espressamente richiamato l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettere h), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ritengo possa essere ritenuto esplicito anche il riferimento alla relativa circolare applicativa

CIRCOLARE 14 GIUGNO 1993, N. 9 DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Circolare del 14/06/1993 n. 9
Oggetto: Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni
agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
(Pubblicata in G.U. n. 141 del 18-6-1993 - Suppl. Ord. n. 53)

Sintesi:
I territori agricoli situati sul territorio dei Comuni individuati nell'elenco allegato alla circolare sono esenti dall'ICI.Non sono interessati, invece, al detto elenco, in quanto non agricole, le aree fabbricabili in base agli strumenti urbanistici cosi' come i terreni diversi dalle aree fabbricabili sui quali le attivita' agricole, intese in senso civilistico,non vengono esercitate o sono svolte in forma non imprenditoriale.

Testo:

Nell'elenco allegato alla presente circolare, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i Comuni, suddivisi per Provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Se accanto all'indicazione del Comune non e' riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.
Se, invece, e' riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD', significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati).
Per i Comuni compresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve
eventuali leggi di dette Province o Regione che delimitino le zone agricole in modo diverso da quello risultante dall'allegato elenco.

ATTENZIONE

Si sottolinea che all'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla
lettera b) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalita' dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensi' come aree edificabili. L'unica eccezione e' data, come
disposto nel secondo periodo della predetta lettera b), dai terreni di proprieta' di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo
principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di
attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; tali terreni, non potendo
essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le cennate condizioni, il carattere di
terreno agricolo e, quindi, per essi puo' operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato.
Non sono, altresi', interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attivita' agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile) di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti") e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attivita' diverse da quelle agricole (ad esempio: attivita' industriali, che non diano luogo pero' ad utilizzazioni edificatorie perche' in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile).
Non sono, parimenti, interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attivita' agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti "orticelli") coltivati
occasionalmente senza strutture organizzative.
I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.
La pubblicazione della presente circolare, con elenco allegato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli Organi in indirizzo.
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Messaggio  ZaZZe81 Mer 16 Mag 2012 - 9:06

lucio_imu ha scritto:riporto questa ulteriore considerazione per i terreni ricadenti in aree montane o di collina.

avendo espressamente richiamato l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettere h), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ritengo possa essere ritenuto esplicito anche il riferimento alla relativa circolare applicativa

CIRCOLARE 14 GIUGNO 1993, N. 9 DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Circolare del 14/06/1993 n. 9
Oggetto: Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni
agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
(Pubblicata in G.U. n. 141 del 18-6-1993 - Suppl. Ord. n. 53)

Sintesi:
I territori agricoli situati sul territorio dei Comuni individuati nell'elenco allegato alla circolare sono esenti dall'ICI.Non sono interessati, invece, al detto elenco, in quanto non agricole, le aree fabbricabili in base agli strumenti urbanistici cosi' come i terreni diversi dalle aree fabbricabili sui quali le attivita' agricole, intese in senso civilistico,non vengono esercitate o sono svolte in forma non imprenditoriale.

Testo:

Nell'elenco allegato alla presente circolare, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i Comuni, suddivisi per Provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Se accanto all'indicazione del Comune non e' riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.
Se, invece, e' riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD', significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati).
Per i Comuni compresi nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve
eventuali leggi di dette Province o Regione che delimitino le zone agricole in modo diverso da quello risultante dall'allegato elenco.

ATTENZIONE

Si sottolinea che all'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla
lettera b) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, atteso che tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalita' dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensi' come aree edificabili. L'unica eccezione e' data, come
disposto nel secondo periodo della predetta lettera b), dai terreni di proprieta' di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo
principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di
attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; tali terreni, non potendo
essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le cennate condizioni, il carattere di
terreno agricolo e, quindi, per essi puo' operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in comuni compresi nell'elenco allegato.
Non sono, altresi', interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attivita' agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile) di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti") e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attivita' diverse da quelle agricole (ad esempio: attivita' industriali, che non diano luogo pero' ad utilizzazioni edificatorie perche' in tal caso il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile).
Non sono, parimenti, interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attivita' agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti "orticelli") coltivati
occasionalmente senza strutture organizzative.
I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.
La pubblicazione della presente circolare, con elenco allegato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli Organi in indirizzo.

La circolare mi sembra abbastanza chiara, però dobbiamo considerare che per l'applicazione dell'imu ci dobbiamo riferire alla sola legge istitutiva e alle norme esplicitamente richiamate. Se è vero questo la suddetta circolare è tirata in ballo solo individuare i Comuni totalmente/parzialmente montani. In aggiunta dobbiamo tenere presente che sono previsti due moltiplicatori (135 e 110) e due metodi di calcolo dell'imposta (senza e con riduzione) a seconda della qualità del soggetto passivo.
Spero che ne usciremo prima o poi...

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Messaggio  Lucio Guerra Mer 16 Mag 2012 - 10:55

trattasi infatti di norma esplicitamente richiamata "l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettere h), del decreto legislativo n. 504 del 1992" con la relativa circolare applicativa

CIRCOLARE 14 GIUGNO 1993, N. 9 DEL MINISTERO DELLE FINANZE

I descritti terreni, del primo e secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.

ed essendo norma esplicitamente richiamata dovrebbe essere valida anche per IMU
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Messaggio  Lucio Guerra Mer 16 Mag 2012 - 13:13

ultima ma penso principale considerazione, il comma 5 art.13 stabilisce i moltiplicatori per il calcolo della base imponibile dei "terreni agricoli" (vedi definizione di terreno agricolo) e non per i "terreni" in linea generale, che pertanto non rientrano oggettivamente nella fattispecie imponibile e quindi non necessitano di norma che ne stabilisca l'esenzione :

Sono invece soggetti all'IMU i terreni agricoli, con le stesse modalità di esenzione stabilite per ICI (aree montane o di collina - norma espressamente richiamata)

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110

ritengo quindi pienamente argomentata la non assoggettabilità all'imposta IMU dei terreni che non sono ne fabbricabili ne terreni agricoli, restando oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'IMU per cui non si pone il problema della esenzione, come già precisato nella circolare 14.06.1993 n.9, circolare applicativa dall'articolo 7, comma 1, lettere h), del decreto legislativo n. 504 del 1992
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Messaggio  stefano963 Mer 16 Mag 2012 - 22:49

La risposta dell'IFEL alle FAQ sull'IMU,seconda parte, che invito tutti a leggere, mi sembra chiara.:dice che i terreni agricoli in zona collinare (che non pagavano), se sono incolti, ora pagano.cmq aspettiamo la circolare(che la farà lo stesso IFEL).

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Messaggio  Lucio Guerra Gio 13 Set 2012 - 10:32

Siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai ....................."

12/09/2012
Fonte: Il Sole 24 Ore

stralcio

Se però i terreni agricoli sono situati in comuni collinari o montani gli stessi sono esenti. La bozza delle istruzioni (per dichiarazione imu) precisa che l'esenzione spetta sia per i terreni coltivati sia per quelli incolti. I terreni incolti, in quanto prima esclusi dall'Ici, devono sempre essere dichiarati ai fini Imu, anche se esenti

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

mi parrebbe una logica ed onesta conseguenza, per la quale ho scritto e riscritto interpretazioni motivate, per come è stata scritta la norma, della non assoggettabilità ad imu dei terreni non coltivati, soprattutto nelle aree montane e di collina dove sono esenti anche i terreni coltivati

se cosi sarà, prenderò atto che hanno rispettato quello che è scritto nella norma e non le interpretazioni della circolare MEF, linee guida regolamento, il sole 24ore, italia oggi, anutel ecc.....
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si paga l'IMU sui terreni agricoli INCOLTI,anche in zone collinari Empty ma allora pagano o no l'imu i terreni incolti?

Messaggio  stefano963 Gio 17 Gen 2013 - 15:02

lucio guerra ha scritto:Siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai ....................."

12/09/2012
Fonte: Il Sole 24 Ore

stralcio

Se però i terreni agricoli sono situati in comuni collinari o montani gli stessi sono esenti. La bozza delle istruzioni (per dichiarazione imu) precisa che l'esenzione spetta sia per i terreni coltivati sia per quelli incolti. I terreni incolti, in quanto prima esclusi dall'Ici, devono sempre essere dichiarati ai fini Imu, anche se esenti

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

mi parrebbe una logica ed onesta conseguenza, per la quale ho scritto e riscritto interpretazioni motivate, per come è stata scritta la norma, della non assoggettabilità ad imu dei terreni non coltivati, soprattutto nelle aree montane e di collina dove sono esenti anche i terreni coltivati

se cosi sarà, prenderò atto che hanno rispettato quello che è scritto nella norma e non le interpretazioni della circolare MEF, linee guida regolamento, il sole 24ore, italia oggi, anutel ecc.....

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si paga l'IMU sui terreni agricoli INCOLTI,anche in zone collinari Empty Incolti

Messaggio  Paolo Gros Ven 18 Gen 2013 - 0:24

tanto dovrebbe dirlo espressamente il legislatore che nell'attuale pensa ad altro 8 processi di parlamentari , accordi tra le liste etc etc )
Paolo Gros
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Messaggio  Lucio Guerra Ven 18 Gen 2013 - 6:51

stefano963 ha scritto:
lucio guerra ha scritto:Siediti lungo la riva del fiume e aspetta, prima o poi vedrai ....................."

12/09/2012
Fonte: Il Sole 24 Ore

stralcio

Se però i terreni agricoli sono situati in comuni collinari o montani gli stessi sono esenti. La bozza delle istruzioni (per dichiarazione imu) precisa che l'esenzione spetta sia per i terreni coltivati sia per quelli incolti. I terreni incolti, in quanto prima esclusi dall'Ici, devono sempre essere dichiarati ai fini Imu, anche se esenti

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

mi parrebbe una logica ed onesta conseguenza, per la quale ho scritto e riscritto interpretazioni motivate, per come è stata scritta la norma, della non assoggettabilità ad imu dei terreni non coltivati, soprattutto nelle aree montane e di collina dove sono esenti anche i terreni coltivati

se cosi sarà, prenderò atto che hanno rispettato quello che è scritto nella norma e non le interpretazioni della circolare MEF, linee guida regolamento, il sole 24ore, italia oggi, anutel ecc.....

secondo te ?

http://www.paologros.net/t19493-imu-su-terreni-incolti?highlight=incolti
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Messaggio  DanieleGE Ven 18 Gen 2013 - 14:19

Riporto anche qui ciò che ho scritto nella discussione linkata da Lucio qui sopra in modo che chiunque potrà trovare anche qui i tre semplici passaggi che ci fa fare la norma.

Ritengo che l'IFEL non avrebbe dovuto fermarsi al comma 2 dell'art. 13 ma avrebbe anche dovuto leggere il comma 3 che dice:
"3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo."

A questo punto... seguendo "il filo d'Arianna" del legislatore ti riporto l'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 504/1992:
"1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1."

Passando quindi al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs. 504/1992:
"2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa."

Leggendo dove ci ha portato la norma... ed esclusivamente la norma senza nessuna interpretazione, direi che le affermazioni dell'IFEL (oggi) e del Ministero (con la circolare di maggio/giugno 2012) sono quantomeno come un "gatto che si arrampica sugli specchi" Smile

Ritengo che il legislatore si sia sbagliato quando ha fatto questa unione tra normativa ICI e normativa IMU per creare quello che va utilizzato per "l'IMU sperimentale"... sicuramente voleva far pagare i terreni... tutti i terreni... ma si è semplicemente sbagliato e ora non si può far finta di niente... la norma, nel suo caos, è "chiara"... ci sono due presupposti... quello dell'art.13 comma 2 e quello della vecchia ICI... quindi io ritengo che non sia così obbligatorio pagare i terreni non agricoli.
Anche per me i terreni non qualificabili come "agricoli" non sono esenti, ma non potendo neanche qualificarli come "fabbricabili" (e quindi assoggettati ad IMU) li considero semplicemente come ESCLUSI dal campo di applicazione dell'IMU

DanieleGE

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Messaggio  libvir Sab 19 Gen 2013 - 3:43

Comunque anche nelle istruzioni al 730 quando si parla di terreni esenti da IMU si fa riferimento per i comuni montani a tutti i terreni con la conseguenza che gli stessi devono essere dichiarati ai fini IRPEF. Resta la nota dell'IFEL che dice il contrario. Mah??!!

libvir

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