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Terreni agricoli - collinari

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Messaggio  giovannip Lun 21 Mag 2012 - 1:02

Il dubbio è:
i terreni non appartenenti a coltivatori diretti o IAP, ubicati nelle zone collinari elencate dalla circolare 9 del 14 giugno 1993, sono esenti da IMU?

MI sembra di capire che nell'ipotesi di attività agricola ai sensi del 2135 CC l'esenzione è confermata in attesa di un decreto che revisioni il tutto prendendo come riferimento l'atitudine.

La questione che pongo è relativa a terreni posseduti da soggetti che non svolgono attività agricola lasciati incolti o utilizzati in modo parziale per orticelli

Grazie

giovannip

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Messaggio  Lucio Guerra Lun 21 Mag 2012 - 1:21

CIRCOLARE MEF n.3/DF del 18/05/2012
Sintesi della circolare : I Terreni “Incolti”, in qualsiasi comune ubicati, sono soggetti all’imposta con moltiplicatore 135 ed aliquota di base 0,76 per cento

APPROFONDIMENTO CM CATRIA E NERONE : Si ritiene che la circolare di “chiarimento” MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012, nella parte riferita ai terreni incolti, non sia coerente con quanto stabilito dal testo normativo per le seguenti considerazioni :

Il comma 5 art. 13 stabilisce i moltiplicatori per il calcolo della base imponibile dei "terreni agricoli" (vedi definizione di terreno agricolo) e non dei “terreni” in linea generale, ne dei terreni incolti, che pertanto non avrebbero stabilito dalla legge il moltiplicatore per calcolo base imponibile.

- moltiplicatore 135 per terreni agricoli che non hanno la contemporaneità dei requisiti di “possesso e conduzione” IAP
- moltiplicatore 110 e per i terreni agricoli che hanno la contemporaneità dei requisiti di “possesso e conduzione” IAP,

La norma stabilisce inoltre che tali moltiplicatori sono riferibili anche a “nonché per quelli non coltivati”, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Il “nonché per quelli non coltivati” è seguito da “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.” Appare quindi chiara la volontà del legislatore di riferire il “nonché per quelli non coltivati” agli IAP e probabilmente per gli appezzamenti di terreno agricolo messi a riposo per rotazione di colture (set aside).

si ritiene quindi :

- se il terreno agricolo è posseduto da un contribuente che non lo coltiva direttamente, l’imposta da questi dovuta è calcolata moltiplicando il valore imponibile del terreno x 135

- se il terreno agricolo è "posseduto e condotto" da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110

- terreni agricoli "esenti nelle aree montane e di collina"

- terreni “incolti” sui quali non vengano esercitate le attivita' agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile); appartengono a questo gruppo i terreni normalmente inutilizzati, cosiddetti terreni "incolti" e non fabbricabili. Pertanto non avendo il carattere ne di area fabbricabile ne quello di terreno agricolo secondo la definizione di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, si ritiene siano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'IMU, in quanto norma di esenzione ICI espressamente richiamata.

RICHIAMO NORMATIVO

- Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992 e pertanto alla sua circolare applicativa n. 9/93, nella quale è chiaramente indicato che “I descritti terreni (incolti e orticelli), non avendo il carattere di area fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la definizione datane dalla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, restano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'ICI per cui non si pone il problema della esenzione.
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Messaggio  Paolo Gros Lun 21 Mag 2012 - 2:19

La cirolare in materia ha creato confusione e si contraddice piu' volte non chiarendo il concetto di terreno incolto se non in riferimento al terreno condotto ma tenuto a maggese.
I richiami enunciati da Lucio sono assolutamente condivisibili derivandone a mio parere l'applicazione di oggetto fuori campo Imu
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Messaggio  giovannip Lun 21 Mag 2012 - 4:01

Paolo, Lucio la situazione mi sembra un po’ più complessa.
In una dispensa del Gruppo Delfino ho letto che la ratio della modifica del comma 2 dell’art. 13, intervenuta con dl 16/2012,(relazione tecnica al DL che non ho ancora trovato) sta nel fatto di assoggettare ad IMU tutti gli immobili compresi i terreni incolti. La circolare in tema di presupposto lo ribadisce subito, sostenendo che il richiamo all’articolo 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992 è inteso, infatti, al solo scopo di mantenere ai fini IMU le definizioni che risultavano già utilizzate ai fini ICI.

Concordate che il presupposto dell’IMU è più ampio rispetto all’ICI che riferiva la propria portata ai soli terreni agricoli (ex 2135 del CC) e, quindi tutti i terreni che non rientravano in tale presupposto erano esclusi (coerentemente a quanto definito nella circolare 9/1993)?


Ultima modifica di giovannip il Lun 21 Mag 2012 - 4:06 - modificato 1 volta.

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Messaggio  Lucio Guerra Lun 21 Mag 2012 - 4:06

se questa era l'intenzione del legislatore, avrebbe di conseguenza dovuto stabilire anche le modalità di calcolo della base imponibile e quindi il relativo moltiplicatore, che però non è riportato nella norma :

Il comma 5 art. 13 stabilisce i moltiplicatori per il calcolo della base imponibile dei "terreni agricoli" (vedi definizione di terreno agricolo) e non dei “terreni” in linea generale, ne dei terreni incolti, che pertanto non avrebbero stabilito dalla legge il moltiplicatore per calcolo base imponibile.
- moltiplicatore 135 per terreni agricoli che non hanno la
contemporaneità dei requisiti di “possesso e conduzione” IAP
- moltiplicatore 110 e per i terreni agricoli che hanno la
contemporaneità dei requisiti di “possesso e conduzione” IAP,

La norma stabilisce inoltre che tali moltiplicatori sono riferibili anche a “nonché per quelli non coltivati”, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il “nonché per quelli non coltivati” è seguito da “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.” Appare
quindi chiara la volontà del legislatore di riferire il “nonché per quelli non coltivati” agli IAP e probabilmente per gli appezzamenti di terreno agricolo messi a riposo per rotazione di colture (set aside).
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Messaggio  edifiziand Lun 21 Mag 2012 - 4:09

Siccome il mio Comune è un Comune parzialmente delimitato secondo la circolare n°9 del 14 Giugno 1993 come posso trovare una mappa dove è possibile vedere quali terreni ricadono nella casistica dell'esenzione per terreni ricadenti in Aree Montane o di Collina?

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Messaggio  Lucio Guerra Lun 21 Mag 2012 - 4:12

Se, invece, e' riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD', significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero ai locali uffici SCAU (Servizio Contributi Agricoli Unificati).
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Messaggio  giovannip Lun 21 Mag 2012 - 8:02

Lucio ritengo che il tentativo di tassare terreni incolti ed orticelli è stato fatto. Il risultato mi sembra confuso e fonte di contenzioso per i Comuni.
Ci saranno colleghi che si convinceranno della tassabilità e altri no magari sul semplice presupposto che non conviene uscire fuori con tesi come le tue.

La palla come al solito è in mano ai responsabili d'imposta.

Da parte mia credo che il presupposto IMU sia cambiato, ma si sono scordati tutto il resto.

giovannip

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Messaggio  Lucio Guerra Lun 21 Mag 2012 - 8:27

giovannip ha scritto:Lucio ritengo che il tentativo di tassare terreni incolti ed orticelli è stato fatto. Il risultato mi sembra confuso e fonte di contenzioso per i Comuni.
Ci saranno colleghi che si convinceranno della tassabilità e altri no magari sul semplice presupposto che non conviene uscire fuori con tesi come le tue.

La palla come al solito è in mano ai responsabili d'imposta.

Da parte mia credo che il presupposto IMU sia cambiato, ma si sono scordati tutto il resto.

io cerco solamente di leggere ed interpretare la legge per come è scritta (male come sempre), perchè una circolare può dire quello che vuole, ma se il moltiplicatore per i cosiddetti terreni incolti di fatto non è riportato in nessuna norma, non possiamo inventarcelo per interpretazione, e se viene espressamente richiamata una norma di esenzione ici che non ne prevede la assoggetabilità al tributo, non possiamo inventarci anche qui altre interpretazioni perchè sarebbe cambiato il presupposto

E' ovvio che come al solito, creando confusione su confusione, saranno i comuni a dover dare le loro indicazioni (anche perchè a loro è demandata l'attività di accertamento), ma ritengo che per i terreni cosiddetti "incolti" non ci sia nessun presupposto normativo e logico che ne stabilisce la assoggettabilità all'imposta, considerato inoltre che un terreno "incolto", quindi non agricolo e non fabbricabile, non ha di fatto alcun valore venale, con attività di accertamento antieconomiche per l'esiguità dell'imposta

secondo me si tratta pertanto di uno dei tanti "inciampi" normativi che hanno tentato di risolvere, male, con una circolare, in molti passaggi "vaga" e senza motivazioni di legge a supporto

io ho deciso di riportare le mie considerazioni nel documento "approfondimenti e chiarimenti IMU", nell'informativa ho trattato solamente l'esenzione per terreni agricoli in aree montane di collina, essendo i miei 7 comuni in area montana, ma se un contribuente mi chiede se versare l'imu su terreni "incolti" la mia indicazione sarà di non versare, per tutte le motivazione esposte
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Messaggio  Paolo Gros Lun 21 Mag 2012 - 23:09

La posizione a riguardo di Lucio e' in assoluto anche la mia e come nel suo caso ...se un contribuente mi chiede se versare l'imu su terreni "incolti" la mia indicazione sarà di non versare, per tutte le motivazione esposte
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Messaggio  giovannip Mar 22 Mag 2012 - 1:00

Colleghi in questo caso mi sento di essere più prudente per questi ordini di motivi:

- la variazione del comma 2 dell'art. 13 denota una volontà espressa nella relazione tecnica di attirare nell'ambito della tassazione IMU anche i terreni incolti, ovvero tutti quelli non agricoli.

- la confusione della circolare sul punto è evidente;

- abbiamo a che fare con una quota di gettito che va allo Stato; ed è ques'ultimo punto che mi induce alla prudenza.

Lucio ti segnalo un'altra situazione paradossale: nelle tue zone e nelle mie (montane e collinari) si verrebbe a creare la situazione in cui i terreni agricoli continuano ad essere esenti lett. h art. 7 D Lgs. n. 504/1992, mentre gli incolti e gli orticelli andrebbero a pagare. L'affermazione di esenzione della circolare 9/1993 non sarebbe più valida per la variazione del presupposto dell'IMU.

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Messaggio  Lucio Guerra Mar 22 Mag 2012 - 5:28

ritengo sia quindi evidente e come dici tu paradossale che "terreni incolti" che non hanno di fatto alcun valore venale siano soggetti all'imposta anche in aree montane e di collina, ed i terreni agricoli esenti

condivido con te quindi che sia un argomento sul quale occorre prudenza, come tutto ciò che interessa l'imu, ma non mi sento di indicare ai cittadini di dover versare l'imposta su terreni incolti, non edificabili e magari in un dirupo che nemmeno sanno dove si trova, non sapendo nemmeno che moltiplicatore utilizzare, in quanto la norma stabilisce solamente i moltiplicatori per i terreni agrcoli
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Messaggio  cosmos Mar 22 Mag 2012 - 6:43

Ho letto la discussione e ho pensato di linkare il seguente articolo....forse potrebbe essere utile:
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_381285.aspx#
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Messaggio  Lucio Guerra Mar 22 Mag 2012 - 7:20

Mi fa piacere leggere che "il pazzo" non sono solo io, iniziavo a pensarlo, visti tutti gli articoli e fonti di pensiero che ritengono tranquillamente assoggettati all'imposta i terreni incolti

grazie del link
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Messaggio  giovannip Mar 22 Mag 2012 - 7:27

Lucio credo che tu abbia interpretato male, infatti chi ha scritto l'articolo alla fine confida in un ripensamento

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Messaggio  Lucio Guerra Mar 22 Mag 2012 - 7:29

ripensamento interpretativo, perchè sostine parte delle tesi da me + volte evidenziate
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Messaggio  Lucio Guerra Mar 22 Mag 2012 - 7:33

Per i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP), invece, tale coefficiente è pari a 110. È evidente che il terreno “non coltivato” per gli operatori agricoli (persone fisiche, società) è solitamente il terreno lasciato a riposo secondo una nota tecnica agraria (set aside), mentre per gli altri soggetti è il terreno “incolto” ovvero abbandonato.Tuttavia, l’aspetto davvero singolare risiede nella nozione del presupposto dell’IMU che, secondo il documento, costituirebbe un nuovo concetto rispetto alla disciplina dell’ICI, al punto da farvi rientrare tutti i terreni agricoli, compresi quindi quelli incolti e quelli coltivati occasionalmente senza strutture organizzative (cosiddetti “orticelli”).

In verità, il comma 2 dell’art. 1 del DLgs. 504/1992 ha stabilito che il presupposto dell’ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, ubicati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quindi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa. La locuzione “a qualsiasi uso destinati” lasciava chiaramente intendere che nel presupposto impositivo rientravano anche i terreni incolti e gli orticelli.

Tuttavia, in sede di individuazione dei Comuni sui cui territori i terreni agricoli sono esenti dall’ICI (art. 7, comma 1, lett. h), del DLgs. 504/1992), l’allora Ministero delle Finanze con circolare n. 9/249 del 14 giugno 1993 ha ritenuto che i terreni incolti e gli orticelli restano oggettivamente esclusi dall’imposizione, non avendo le caratteristiche né dell’area fabbricabile, né del terreno agricolo secondo la definizione di cui alle lett. b) e c) del citato art. 2 del decreto ICI. Documento di prassi, quest’ultimo, il cui contenuto è stato confermato dagli stessi tecnici del Fisco, fino a quando non sarà emanato il decreto interministeriale che individuerà i Comuni montani o di collina sui cui territori si applicherà l’esenzione IMU, sulla base dell’altitudine ed eventuale anche della redditività dei terreni (art. 4, comma 5-bis, del DL 16/2012).

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Messaggio  giovannip Mar 22 Mag 2012 - 7:37

Se vuoi ridere ti invito a leggere l'odierno Italia Oggi sul tema. L'autrice dell'articolo arriva a definire coerente quanto scritto dalla circolare sulla tassabilità degli incolti. Se non lo trovi te lo mando.

giovannip

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Messaggio  Lucio Guerra Mar 22 Mag 2012 - 7:39

ti ringrazio ma l'avevo già letto, come tanti altri del genere, ma resto della mia opinione, senz'altro sbagliata, per le motivaizoni esposte

ciao e grazie
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Messaggio  Paolo Gros Mar 22 Mag 2012 - 23:03

Che se ne dica e scriva l'incolto ( con spesso rendita prossima alla zero 9 e' per come e' sritta la norma e non la circolare fuori campo Imu poiche' privo di moltiplicatore che ne evinca il valore.
Rimango. al pari di Lucio, della stessa opinione
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Messaggio  A380 Mer 23 Mag 2012 - 5:47

qualcuno mi fa un esempio di terreno agricolo ai fini IMU?

La norma rimanda al 2135 de codice civile...

se io ad esempio che non sono IAP ho un orticello dove coltivo ortaggi per uso personale non è terreno agricolo, vero?

se invece ho 10.000 mq di terreno coltivato a mele è considerato terreno agricolo?

Le eventuali differenze sono sul moltiplicatore tra IAP e non IAP

grazie
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Messaggio  Paolo Gros Mer 23 Mag 2012 - 6:00

E' come dici e poiche' non sei Iap o coldiretto dovresti s parere del ministero scontare l'Imu x 135
Paolo Gros
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Messaggio  Lucio Guerra Mer 23 Mag 2012 - 6:03

frown ha scritto:qualcuno mi fa un esempio di terreno agricolo ai fini IMU?

La norma rimanda al 2135 de codice civile...

se io ad esempio che non sono IAP ho un orticello dove coltivo ortaggi per uso personale non è terreno agricolo, vero?

se invece ho 10.000 mq di terreno coltivato a mele è considerato terreno agricolo?

Le eventuali differenze sono sul moltiplicatore tra IAP e non IAP

grazie

Per terreno "incolto" è da intendersi:

Un terreno non adibito all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del codice civile, secondo il quale viene qualificato come "imprenditore agricolo" chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, quali la trasformazione o l’alienazione dei prodotti agricoli, quando esse rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.

In materia ICI il Ministero delle finanze aveva specificato che un’area, per essere considerata "terreno agricolo" deve ospitare un’attività agricola che abbia le caratteristiche dell’imprenditorialità, non dovendosi qualificare agricoli i terreni i cui frutti sono utilizzati per sé o per la propria famiglia.

per il resto puoi leggere l'approfindimento da

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551
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Messaggio  A380 Mer 23 Mag 2012 - 6:13

lucio_imu ha scritto:
frown ha scritto:qualcuno mi fa un esempio di terreno agricolo ai fini IMU?

La norma rimanda al 2135 de codice civile...

se io ad esempio che non sono IAP ho un orticello dove coltivo ortaggi per uso personale non è terreno agricolo, vero?

se invece ho 10.000 mq di terreno coltivato a mele è considerato terreno agricolo?

Le eventuali differenze sono sul moltiplicatore tra IAP e non IAP

grazie

Per terreno "incolto" è da intendersi:

Un terreno non adibito all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del codice civile, secondo il quale viene qualificato come "imprenditore agricolo" chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, quali la trasformazione o l’alienazione dei prodotti agricoli, quando esse rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.

In materia ICI il Ministero delle finanze aveva specificato che un’area, per essere considerata "terreno agricolo" deve ospitare un’attività agricola che abbia le caratteristiche dell’imprenditorialità, non dovendosi qualificare agricoli i terreni i cui frutti sono utilizzati per sé o per la propria famiglia.

per il resto puoi leggere l'approfindimento da

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=551

grazie proprio questo punto in grassetto avevo trovato nell'approfondimento trovato settimana scorso al link indicato, sbaglio o adesso non c'è più questa specifica nell'approfondimento?

ma tale interpretazione deve intendersi anche per i fabbricati rurali visto che la norma richiama sempre il 2135 cc ?

grazie ancora

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Messaggio  Lucio Guerra Mer 23 Mag 2012 - 6:20

per gli strumentali :

ritengo che, come già affermato per ici con varie sentenze dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione, per gli immobili strumentali «non rileva l'identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo». Non è necessario indicare tale circostanza nel contratto, dato che la strumentalità dei fabbricati rurali è prevista per tutti i beni impiegati per lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, e, in particolare, destinati a una delle funzioni stabilite dall'articolo 9, comma 3-bis, del vigente decreto legge 557/93 (convertito dalla legge 133/94)

quindi in questo caso "possesso e conduzione" possono non coesistere

la parte indicata è stata tolta dall'approfondimento ma è ovviamente sempre valida nel suo contenuto
Lucio Guerra
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