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IMU E TERRENI IMPRODUTTIVI NEI COMUNI MONTANI.
Salve a tutti,
questo è il mio primo post, spero di non scrivere cose scontate o già discusse.
Quello che trovate è un quesito posto anche ad altri "esperti", ma mi fido più dei miei colleghi piuttosto che dei "dotti".
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno intervenire ad esprimere la propria opinione.
Giacomo_73
questo è il mio primo post, spero di non scrivere cose scontate o già discusse.
Quello che trovate è un quesito posto anche ad altri "esperti", ma mi fido più dei miei colleghi piuttosto che dei "dotti".
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno intervenire ad esprimere la propria opinione.
PREMESSO che il Comune dove lavoro è inserito nell’elenco dei comuni montani e pertanto nel proprio territorio i terreni agricoli non sono soggetti ad imposta, gradirei raccogliere le vostre opinioni sulla fattispecie applicativa IMU sotto esposta.
Con una modifica di non immediata evidenza, l’articolo 13, comma 2 del DL 201/11 ha previsto che
il presupposto dell’IMU è costituito dal possesso di <<immobili>> e non più, come prevedeva nell’ICI
l’articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 504/92, di fabbricati, aree fabbricati o terreni agricoli.
Gli effetti della nuova definizione sono stati correttamente esposti anche dal Ministero delle Finanze nella
circolare n. 3/DF, nella quale si precisa che il riferimento generale agli immobili comporta l’applicabilità
dell’Imu (oltrechè ai terreni agricoli) anche:
1. ai terreni non utilizzati per attività agricole (terreni incolti);
2. ai terreni su cui le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale, dedicata alla coltivazione di ortaggi e piante da frutto per il soddisfacimento del solo fabbisogno personale (c.d. orticelli);
3. ai terreni, diversi dalle aree fabbricabili e non pertinenziali ai fabbricati, su cui si esercitano attività
diverse da quelle agricole (come cave e depositi materiali).
Tuttavia la novellata disposizione normativa assume una connotazione completamente diversa nei comuni di
aree montane o di collina (6.103 su poco meno di 8.100 comuni in tutta Italia) individuati nell’elenco allegato alla circolare delle finanze n. 9/1993 nei quali i terreni agricoli continuano a risultare esenti anche dall’IMU, così come lo furono dall’ICI: appare infatti paradossale ritenere che i terreni incolti siano soggetti
ad IMU in comuni in cui nemmeno i terreni agricoli lo sono!
Il buon senso ci rende infatti difficile sostenere che all’esenzione dei terreni agricoli possa accompagnarsi,
nelle zone montane e collinari, l’imposizione di terreni (come i boschi o le pietraie di montagna)
caratterizzati in buona parte dei casi da una sostanziale inutilizzabilità e che verrebbero assoggettati ad
imposta sulla base dell’aliquota ordinaria, versando quindi l’imposta oltre che al Comune anche allo Stato.
Per quanto precedentemente esposto Vi chiedo se al momento vi sia la possibilità per i Comuni montani:
a. di ritenere esenti dall’IMU, i terreni non agricoli (escluse aree fabbricabili), equiparandoli ai terreni
coltivati dall’imprenditore agricolo, anche utilizzando una specifica disposizione nel regolamento;
b. in alternativa alla precedente soluzione si chiede quali altre scelte possano essere adottate per
raggiungere il fine della non imponibilità di tali categorie di terreni.
Aggiungo che al momento, in mancanza di un chiarimento legislativo (o ministeriale) non mi pare possibile estendere l'esenzione prevista per i terreni agricoli alle altre categorie ricordate, ma forse, avendo più esperienza di me, riuscite ad individuare qualcosa che a questo vostro "giovane" collega sfugge.
Dico "giovane" perchè mi occupo di tributi negli enti locali solo da due anni, mentre prima seguivo solo la parte finanziaria della contabilità.
Ringrazio anticipatamente quanti vorranno offrire il proprio punto di vista.
SalutiCon una modifica di non immediata evidenza, l’articolo 13, comma 2 del DL 201/11 ha previsto che
il presupposto dell’IMU è costituito dal possesso di <<immobili>> e non più, come prevedeva nell’ICI
l’articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 504/92, di fabbricati, aree fabbricati o terreni agricoli.
Gli effetti della nuova definizione sono stati correttamente esposti anche dal Ministero delle Finanze nella
circolare n. 3/DF, nella quale si precisa che il riferimento generale agli immobili comporta l’applicabilità
dell’Imu (oltrechè ai terreni agricoli) anche:
1. ai terreni non utilizzati per attività agricole (terreni incolti);
2. ai terreni su cui le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale, dedicata alla coltivazione di ortaggi e piante da frutto per il soddisfacimento del solo fabbisogno personale (c.d. orticelli);
3. ai terreni, diversi dalle aree fabbricabili e non pertinenziali ai fabbricati, su cui si esercitano attività
diverse da quelle agricole (come cave e depositi materiali).
Tuttavia la novellata disposizione normativa assume una connotazione completamente diversa nei comuni di
aree montane o di collina (6.103 su poco meno di 8.100 comuni in tutta Italia) individuati nell’elenco allegato alla circolare delle finanze n. 9/1993 nei quali i terreni agricoli continuano a risultare esenti anche dall’IMU, così come lo furono dall’ICI: appare infatti paradossale ritenere che i terreni incolti siano soggetti
ad IMU in comuni in cui nemmeno i terreni agricoli lo sono!
Il buon senso ci rende infatti difficile sostenere che all’esenzione dei terreni agricoli possa accompagnarsi,
nelle zone montane e collinari, l’imposizione di terreni (come i boschi o le pietraie di montagna)
caratterizzati in buona parte dei casi da una sostanziale inutilizzabilità e che verrebbero assoggettati ad
imposta sulla base dell’aliquota ordinaria, versando quindi l’imposta oltre che al Comune anche allo Stato.
Per quanto precedentemente esposto Vi chiedo se al momento vi sia la possibilità per i Comuni montani:
a. di ritenere esenti dall’IMU, i terreni non agricoli (escluse aree fabbricabili), equiparandoli ai terreni
coltivati dall’imprenditore agricolo, anche utilizzando una specifica disposizione nel regolamento;
b. in alternativa alla precedente soluzione si chiede quali altre scelte possano essere adottate per
raggiungere il fine della non imponibilità di tali categorie di terreni.
Aggiungo che al momento, in mancanza di un chiarimento legislativo (o ministeriale) non mi pare possibile estendere l'esenzione prevista per i terreni agricoli alle altre categorie ricordate, ma forse, avendo più esperienza di me, riuscite ad individuare qualcosa che a questo vostro "giovane" collega sfugge.
Dico "giovane" perchè mi occupo di tributi negli enti locali solo da due anni, mentre prima seguivo solo la parte finanziaria della contabilità.
Ringrazio anticipatamente quanti vorranno offrire il proprio punto di vista.
Giacomo_73
Giacomo_73- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 02.10.12
Re: IMU E TERRENI IMPRODUTTIVI NEI COMUNI MONTANI.
ampiamente discusso nel forum https://entilocali.forumattivo.it/t10227p60-terreni-agricoli-collinari?highlight=incolti
e trattato nella dispensa IMU http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=559
e trattato nella dispensa IMU http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=559
MI PERMETTO UNA PICCOLA CONSIDERAZIONE......
Buongiorno a tutti.
Per prima cosa ringrazio Lucio per avermi segnalato la vostra interessantissima discussione nel forum e la dispensa della CM_Catria e Nerone.
Per quanto possibile, nonstante la normativa non ci aiuti , mi permetto aggiungere qualche considerazione personale.
1) Sulla assoggettabilità dei terreni in generale ad imposta: nonostante le ottime argomentazioni di Lucio, ritengo che il novellato art. 13 co 2 della legge 214/2011 intenda chiaramente assoggettare ad imposta tutti i terreni a qualunque utilizzo destinati. Da questo principio credo si possano fare discendere le successive argomentazioni per una interprestazione sistematica delle successive disposizioni.
Fermo restando, come emerso dal vostro precedente dibattito, che esse sono notevolmente carenti in più parti e pertanto un intervento del legislatore sarebbe quanto mai opportuno.
2) mancanza della definizione di terreno incolto: il richiamo dell'art. 2 del D. Lgs. 504/1992 permette di avere definizioni "tipizzate" di alcune delle categorie immobiliari assoggettate ad imposta: fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. E questo è noto.
Non è tuttavia indispensabile che la norma individui tutte le fattispecie imponibili: quelle non indicate espressamente credo si possano ritenere come categorie residuali. O almeno questo credo possa essere inteso come l'intento del nostro (superficiale) legislatore.
3) individuazione del moltiplicatore: tra gli allegati alla dispensa indicata da Lucio viene inserita la bozza della "nuova" dichiarazione IMU e delle relative istruzioni di compilazione.
Tra queste riporto i seguenti punti (rif pag. alla bozza istruzioni):
Mi pare (e non essendo un giurista vi invito a criticare senza indugio la mia interpretazione) che in tale contesto il riferimento ai terreni non coltivati sia da intendersi generale. Nel senso di riferito a quella categoria "residuale" che ho cercato di definire al punto 2. Il fatto che sia utilizzato il moltiplicatore dei terreni agricoli anche per i terreni "non agricoli" credo che si possa ricondurre alla possiblità che esso si ponga come moltiplicatore "ordinario" o "base", poichè l'altro, il 110, è chiaramente inserito nel quadro delle agevolazioni introdotte per l'imprenditore agricolo (esenzione sino a 6.000 €uro e scaglioni).
4) i terreni "non coltivati nei comuni montani: in questo caso specifico condivido in pieno la tesi di Lucio, peraltro condivisa anche dal Ministero, che utilizza il medesimo presupposto.
Entrambi infatti fate riferimento in modo assolutamente corretto e convincente alla validità della precedente Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, che allora aveva definito "esclusi" ai fini ICI i terreni non coltivati.
Oggi il Ministero nelle sue Istruzioni alla Dichiarazione IMU (pag. 30) indica tra i casi di ESENZIONE: "i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984".
Resta tuttavia da chiarire se l'interpretazione ministeriale, pur condivisible sul piano sostanziale, possa essere sufficiente ad estendere una esenzione che era stata introdotta espressamente per i soli terreni agricoli. Una questione che certo potremo lasciare risolvere ai giuristi, avendo noi operatori già sufficienti incombenze e problematiche da affrontare e risolvere quotidinamente con l'utenza e non solo.
Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto, confidando di aver fatto osservazioni abbastanza pertinenti, considerato che abitualmente non scrivo sui forum
Per prima cosa ringrazio Lucio per avermi segnalato la vostra interessantissima discussione nel forum e la dispensa della CM_Catria e Nerone.
Per quanto possibile, nonstante la normativa non ci aiuti , mi permetto aggiungere qualche considerazione personale.
1) Sulla assoggettabilità dei terreni in generale ad imposta: nonostante le ottime argomentazioni di Lucio, ritengo che il novellato art. 13 co 2 della legge 214/2011 intenda chiaramente assoggettare ad imposta tutti i terreni a qualunque utilizzo destinati. Da questo principio credo si possano fare discendere le successive argomentazioni per una interprestazione sistematica delle successive disposizioni.
Fermo restando, come emerso dal vostro precedente dibattito, che esse sono notevolmente carenti in più parti e pertanto un intervento del legislatore sarebbe quanto mai opportuno.
2) mancanza della definizione di terreno incolto: il richiamo dell'art. 2 del D. Lgs. 504/1992 permette di avere definizioni "tipizzate" di alcune delle categorie immobiliari assoggettate ad imposta: fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. E questo è noto.
Non è tuttavia indispensabile che la norma individui tutte le fattispecie imponibili: quelle non indicate espressamente credo si possano ritenere come categorie residuali. O almeno questo credo possa essere inteso come l'intento del nostro (superficiale) legislatore.
3) individuazione del moltiplicatore: tra gli allegati alla dispensa indicata da Lucio viene inserita la bozza della "nuova" dichiarazione IMU e delle relative istruzioni di compilazione.
Tra queste riporto i seguenti punti (rif pag. alla bozza istruzioni):
2.3. VALORE DEI TERRENI
(pag. 28)Il valore dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori
diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 %, un moltiplicatore pari a 110.
Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo
procedimento di calcolo, ma il moltiplicatore da considerare è pari a 135.
diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 %, un moltiplicatore pari a 110.
Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo
procedimento di calcolo, ma il moltiplicatore da considerare è pari a 135.
Mi pare (e non essendo un giurista vi invito a criticare senza indugio la mia interpretazione) che in tale contesto il riferimento ai terreni non coltivati sia da intendersi generale. Nel senso di riferito a quella categoria "residuale" che ho cercato di definire al punto 2. Il fatto che sia utilizzato il moltiplicatore dei terreni agricoli anche per i terreni "non agricoli" credo che si possa ricondurre alla possiblità che esso si ponga come moltiplicatore "ordinario" o "base", poichè l'altro, il 110, è chiaramente inserito nel quadro delle agevolazioni introdotte per l'imprenditore agricolo (esenzione sino a 6.000 €uro e scaglioni).
4) i terreni "non coltivati nei comuni montani: in questo caso specifico condivido in pieno la tesi di Lucio, peraltro condivisa anche dal Ministero, che utilizza il medesimo presupposto.
Entrambi infatti fate riferimento in modo assolutamente corretto e convincente alla validità della precedente Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, che allora aveva definito "esclusi" ai fini ICI i terreni non coltivati.
Oggi il Ministero nelle sue Istruzioni alla Dichiarazione IMU (pag. 30) indica tra i casi di ESENZIONE: "i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984".
Resta tuttavia da chiarire se l'interpretazione ministeriale, pur condivisible sul piano sostanziale, possa essere sufficiente ad estendere una esenzione che era stata introdotta espressamente per i soli terreni agricoli. Una questione che certo potremo lasciare risolvere ai giuristi, avendo noi operatori già sufficienti incombenze e problematiche da affrontare e risolvere quotidinamente con l'utenza e non solo.
Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto, confidando di aver fatto osservazioni abbastanza pertinenti, considerato che abitualmente non scrivo sui forum
Giacomo_73- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 02.10.12
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