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Mobilità in entrata: quando è possibile?

4 partecipanti

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Mobilità in entrata: quando è possibile? Empty Mobilità in entrata: quando è possibile?

Messaggio  MarcoD Lun 23 Mag 2011 - 13:51

Se ho posto vacante in pianta organica posso attivare mobilità per coprire posto
o mobilità in entrata è possibile solo a fronte di una richiesta di mobilità in uscita?
Preciso che mio Comune rispetta tutti limiti (patto stabilità 2010, limite 40 % rapporto spesa personale e spesa corrente, riduzione spesa personale)
Visti e fatti alcuni quesiti, letto la Delib 80/2011 C.Conti, ritengo che sia possibile mobilità in entrata (atto neutro). Tuttavia visto che avrò cessazione (pensionamento) alcuni colleghi mi dicono che tale mobilità in entrata andrà a coprire la cessazione e quindi sarà assunzione e quindi dovrei rispettare limite 20 % di cessazioni anno precedente.
Allora per scollegare tale entrata da cessazione ho sostenuto che indipendentemente da cessazione, se rispetto tutte le limitazione, posso fare selezione per mobilità in entrata. Dei colleghi mi dicono che non posso se poi non farò mobilità in uscita dato che solo in tal caso sarebbe atto neutro altrimenti sarebbe assunzione.
Sostengono che non posso fare avviso di selezione per mobilità in entrata "cos'ì", su "mia" intenzione, ma solo se un "mio" dipendente chiede prima di andarsene tramite mobilità. Solo in tal caso sarei autorizzato a fare avviso di mobilità in entrata. In caso contrario è assunzione.
Stò sbagliando?
Grazie
Marco



MarcoD

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Messaggio  Paolo Gros Lun 23 Mag 2011 - 23:20

Cio' che descrivi e' possibile solo ed esclusivamente nel limte del 20% cessati anno precedente .
Cio' che ti hanno detto i colleghi " Tuttavia visto che avrò cessazione (pensionamento) alcuni colleghi mi dicono che tale mobilità in entrata andrà a coprire la cessazione e quindi sarà assunzione e quindi dovrei rispettare limite 20 % di cessazioni anno precedente."3
e' assolutamente corretto.
Paolo Gros
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Mobilità in entrata: quando è possibile? Empty Mobilità: quando è possibile?

Messaggio  MarcoD Mar 24 Mag 2011 - 1:04

Scusate, ma allora.. tempo fa avevo fra l'altro chiesto:
Un dipendente del mio Comune, soggetto a patto stabilità, a chiesto collocamento a riposo dal 1 luglio 2011. ... chiedo:
1 - Posso procedere a sostituzione con mobilità (se ho capito mobilità non sarebbe "assunzione" e quindi non sarei soggetto al limite del 20% della spesa anno precedente..)?
....
4 - Avendo pensionamento da 1.7.2011, da quando posso procedere?

La risposta è stata: (Mobilita' - Paolo Gros il Mar 12 Apr 2011 - 17:44)
Procediamo per punti:
1) puoi procedere a mobilita' volontaria e diventa atto neutro se proviene da altro ente soggetto al patto , ovvero alle stesse limitazioni del tuo ente.
..
4) per la mobilita' puoi partire fin da subito chiaramente indicando l'inizio , se tutto va' a buon fine, in una data successiva al 1.7.2011.
Chiaramente andranno osservate le limitaziono ovvero:rispetto patto stabilità anno precedente e in corso,rispetto riduzione spesa personale rispetto anno precedente
rispetto 40% rapporto spesa personale / spesa corrente.

Avevo capito che mobilità in entrata era possibile a fronte pensionamento (quesito mi sembrava chiaro) se vi è rispetto di tutte le limitazioni.
ORA invece sembra chiaro che posso fare mobilità in entrata solamente se avrò mobilita in uscita (quindi solo se e dopo che un mio dipendente avrà prima chiesto di "andarsene" in altro Comune tramite mobilità) - giusto?
Allora pur rispettando tutti limiti, pur avendo posto vacante non posso di fatto fare nulla? giusto?
grazie

MarcoD

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Messaggio  Paolo Gros Mar 24 Mag 2011 - 3:47

Cerchiamo di fare chiarezza.
Cessazione: e' cessazione una dimissione , un pensionamento, una mobilita' concessa verso un ente soggetto a limitazioni diverse ( non soggetto al patto)

Se un dipendente cessa per pensionamento si deve :
- procodere alla mobilita' generale ex art.34 ( anche intercompartimentale)
-procedere all'avviso per mobilita' volontaria
se i due procedimento danno esito negativo procedere al pubblico concorso .

Le tre ipotesi ( compreso la mobilita' volontaria ) in tale caso sono soggette al 20% dei cessati anni precedenti.

Se invece ad un dipendente viene concessa mobilita' verso altro ente soggetto al patto si puo' sostituire con mobilita' volontaria proveniente da altro ente sempre soggetto al patto : in tal caso e solo in questo caso l'atto e' neutro.

Se il soggetto e0' andato in pensione rientri quindi nel primo esempio riportato per cui, anche se lo copri con mobilita' volontaria , l'atto non e' neutro e rientra nel limite del 20%.
Paolo Gros
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Mobilità in entrata: quando è possibile? Empty Mobilita'

Messaggio  Paolo Gros Mar 24 Mag 2011 - 4:22

Aggiungo ad abundantiam

Nella delibera n. 149 del 15 marzo 2011 la Corte dei Conti, Sezione regionale di
controllo per la Lombardia, ha precisato che affinchè i trasferimenti per mobilità
possano essere ritenuti neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni),
essi devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa
ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi
legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni
organiche; il divieto di assunzione posto a carico degli enti locali inadempienti alle
prescrizioni del patto ovvero nei quali l’incidenza sulla spesa di personale non sia
inferiore al 40% del totale delle spese correnti, ex art. 76, commi 4 e 7 del D.L. n.
112/2008, è da intendersi esteso anche alle operazioni di mobilità in entrata; qualora
si verifichino tutte le condizioni sopra richiamate i trasferimenti per mobilità non
rientrano nei vincoli normativamente previsti in materia (quale, ad esempio, quello
disposto per gli enti “virtuosi” nel limite del 20% della spesa corrispondente alle
cessazioni dell’anno precedente).
Paolo Gros
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Mobilità in entrata: quando è possibile? Empty Mobilità in entrata solo con mobilità in uscita

Messaggio  MarcoD Mar 24 Mag 2011 - 5:10

Grazie
Avevo inteso diversamente...
al fine di un ulteriore confronto (sempre utile e di cui ringrazio)
Ipotizziamo di non aver alcuna cessazione,
avendo posto vacante in dotaz. organica, non è possibile mobilità in entrata senza una in uscita?

D'altronde anche la Delib 149/2011 Corte dei Conti Lombardia potrebbe essere interpretata in tal senso: tale delibera ha precisato che affinchè i trasferimenti per mobilità possano essere ritenuti neutrali essi devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche.
E se fosse così, se sia il mio Comune che quello da cui arriverà mobilità, rispettassero tutti i limiti anzidetti? allora sembrerebbe possibile mobilità in entrata anche se non vi è prima una in uscita?
La stessa corte afferma:
 la mobilità, è ammessa in via di principio, ai sensi dell’art. 1, co. 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di
finanza pubblica locale;
 perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad
assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata,
devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di
spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e
rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le
disposizioni sulle dotazioni organiche;
qualora si verifichino tutte le condizioni sopra richiamate i trasferimenti per
mobilità non rientrano nei vincoli normativamente previsti in materia
(quale, ad esempio, quello disposto per gli enti “virtuosi” nel limite del
20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente).

Infine, proprio per insistere, se si verificano tutte le condizioni, ma dove è scritto che se si fa mobilità in entrata devo prima avere una in uscita? o almeno dove è scritto che non posso fare solo mobilità in entrata?


MarcoD

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Mobilità in entrata: quando è possibile? Empty Re: Mobilità in entrata: quando è possibile?

Messaggio  marina Mar 24 Mag 2011 - 5:39

Non è scritto da nessuna parte. La mobilità, se attuata tra enti soggetti a limitazioni (e adesso lo sono tutti) è neutra dal punto di vista finanziario. Non costituisce cessazione per l'Ente di provenienza e non costituisce assunzione per l'ente che assume. Le condizioni essenziali per potere assumere in mobilità (senza necessaria analoga cessazione) sono solo le tre previste dal D.L. 78:
1. Rispetto patto di stabilità
2. Rispetto tetto di spesa dell'anno precedente (per gli enti ,come il mio , superiori ai 5.000 abitanti)
3. Incidenza tra spese personale e spese correnti inferiore al 40%. (La spesa del personale, ai fini del calcolo dell'incidenza è quella lorda: vedi delibera Corte dei conti sez. riunite n. 27/2011)
Io sto programmando n. 2 assunzioni per il 2011 e non ho avuto alcuna cessazione a nessun titolo.

marina

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Mobilità in entrata: quando è possibile? Empty Mobilita'

Messaggio  Paolo Gros Mar 24 Mag 2011 - 5:58

Con il massimo rispetto non sono in accordo in assoluto.
Il turn over degli enti soggetti al patto deve in ogni caso riferirsi al 20% della spesa dell'anno precedente.( altrimenti che turn over e'! )
La mobilita' per non essere considerata nuova assunzione deve rispettare la disponibilita' del posto avvenuto per analogo provvedimento.
Peraltro se assumi 2 dipendenti come e' possibile che "rispetto tetto di spesa dell'anno precedente "
O sono state effettuate operazioni di riduzione del fondo , delle posizioni , poiche' se non ci sono state cessazioni non vedo come due persone in piu' non aumentino la spesa di personale.

Ad ogni modo come detto massimo rispetto delle opinioni di ciascuno.
Paolo Gros
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Mobilità in entrata: quando è possibile? Empty Re: Mobilità in entrata: quando è possibile?

Messaggio  marina Mar 24 Mag 2011 - 7:52

La condizione del rispetto del tetto di spesa, naturalmente, è sussistente solo se la spesa del 2011 (comprensiva anche degli oneri per il finanziamento delle nuove assunzioni per mobilità) non supera in ognio caso quella del 2010. Questo è possibile se, per esempio, sono cessati dei rapporti a tempo determinato non rinnovati. Questa interpretazione è confermata sia dalla Circolare della Funzione pubblica 11786 del 22.02.2011 (che per gli enti locali non è vincolante ma ha pur sempre valore indicativo), sia dall'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che stabilisce che “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”.

marina

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Mobilità in entrata: quando è possibile? Empty RECENTE DELIBERA CORTE DEI CONTI LOMBARDIA

Messaggio  marina Mar 24 Mag 2011 - 9:41

Ho appena trovato una recente deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia, che allego, che conferma la mia interpretazione

marina

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Mobilità in entrata: quando è possibile? Empty Re: Mobilità in entrata: quando è possibile?

Messaggio  marina Mar 24 Mag 2011 - 9:42

eccola
File allegati
Mobilità in entrata: quando è possibile? Attachment
2011 - Delibera Corte Conti Lombardia 149 - Vincoli assunzioni e mobilita.pdf Non hai il permesso di scaricare i file.(90 KB) Scaricato 25 volte

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Mobilità in entrata: quando è possibile? Empty Re: Mobilità in entrata: quando è possibile?

Messaggio  MarcoD Mar 24 Mag 2011 - 10:20

marina ha scritto:eccola
si è quella già prima citata e di cui nel mio ultimo post riporto conclusioni finali fra cui
qualora si verifichino tutte le condizioni sopra richiamate i trasferimenti per
mobilità non rientrano nei vincoli normativamente previsti in materia
(quale, ad esempio, quello disposto per gli enti “virtuosi” nel limite del
20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente).

e per cui, verificandosi nel mio caso tutte le condizioni ... ritenevo possibile
attivare mobilità in entrata, senza averne una in uscita, semplicemente
andando a prevedere con Delibera fabbisogno che "a fronte posto vacante in dotaz. organica" si provvede a mobilità in entrata, scollegando quindi mobilità da cessazione che avrò per pensionamento, precisando comunque che le spese del personale diminuiranno, che ho rispettato patto ecc.

MarcoD

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Mobilità in entrata: quando è possibile? Empty Mobilita'

Messaggio  Paolo Gros Mar 24 Mag 2011 - 10:51

Cio' che avevo compreso era cosa diversa ovvero assumevi due soggetti "ampliando la pianta organica " e non come poi riportato ""a fronte posto vacante in dotaz. organica"" su posti quindi preesistenti ma non coperti .
A mio avviso occrre verificare quando e per quli motivi tali posti siano rimasti liberi oppure mai coperti.
La Corte infatti tra le righe cita "solo compatibilmente con il regime vincolistico della spesa e con le vacanze residue presenti in organico"
Paolo Gros
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Mobilità in entrata: quando è possibile? Empty Re: Mobilità in entrata: quando è possibile?

Messaggio  marina Mer 25 Mag 2011 - 1:24

Anche nel mio caso: non sto ampliando la dotazione organica, ma sto ricoprendo due posti vacanti preesistenti

marina

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Mobilità in entrata: quando è possibile? Empty Re: Mobilità in entrata: quando è possibile?

Messaggio  francodan Ven 24 Giu 2011 - 4:01

sui limiti alla mobilità ,anche parere molise 75 2011

Parere richiesto dal Sindaco del Comune di Guglionesi in merito a “se il ricorso all’istituto della mobilità rientri o meno nel limite di spesa del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, di cui all’art.14, c.9, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito in Legge il 30 luglio 2010, n.122 (…) e se il ricorso all’istituto della mobilità (…) possa essere considerata procedura neutrale ai fini dell’incremento della spesa pubblica se si svolge tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato”. La Sezione ritiene che il favor per l’istituto della mobilità (sancito dall’art.1, comma 47 della L. 30 dicembre.2004 n.311 - finanziaria 2005, ma anche dagli artt.6, comma 1 ultimo periodo, e 30, comma 1 del D.Lgs. n.165/2001) deve recedere per espressa previsione normativa, a fronte del mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte dell’Ente Locale (come quello in parola) ad esso soggetto. A medesime conclusioni può pervenirsi nel caso di violazione dell’art.1 comma 557 della L. n.296/2006 (finanziaria 2007) in tema di riduzione della spesa rispetto all’esercizio precedente, in ragione del successivo comma 557ter che rinvia e rende applicabile a questa ipotesi il divieto di assunzioni posto per il mancato rispetto del patto di stabilità dall’art.76 comma 4 del D.L. n.112/2008. Ma tale soluzione appare pienamente compatibile anche con la prima parte del nuovo comma 7 del D.L. n.112/2008 ove si consideri che tale disposizione pone un precetto (il contenimento della spesa per il personale nel limite del 40% delle spese correnti) cui segue, in caso di violazione, una sanzione (il divieto assoluto di assunzioni), per cui, al ricorrere di tale circostanza, deve ritenersi precluso anche il ricorso all’istituto della mobilità. Il secondo periodo del nuovo comma 7 invece, nella parte in cui consente agli enti in regola con il rispetto di tutti i limiti sopra riportati, di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, scevro da ogni finalità sanzionatoria, mira esclusivamente al contenimento della spesa nel settore pubblico in coerenza con quanto previsto dalla prima parte dell’art.1, comma 557 della L. n.296/2006, con la conseguenza che le procedure di mobilità in uscita non sono contemplabili nel novero delle cessazioni rilevanti a tali fini (c.d. neutralità finanziaria a livello di comparto: SS.RR. n.59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010; cfr anche n.53/CONTR/10 del 11 novembre 2010), purché la spesa dell’ente ricevente, a regime, rispetti tutti gli altri vincoli normativamente imposti.
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