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Paolo Gros
VITO CAMICIA
10 partecipanti
Corte Costituzionale - Sentenza 223/2012
Essendo stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del d.l. 78/2010, il Segretario Generale ha richiesto che con il prossimo stipendio sia effettuata la restituzione di tutti gli importi trattenuti sino alla data odierna dal Comune in forza della disposizione recata dal citato articolo. Ritenete che si debba procedere "ad horas" o che sia consigliabile attendere eventuali ripensamenti del legislatore? Grazie per l'attenzione
VITO CAMICIA- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 17.10.11
Età : 67
Località : Castellana Grotte
223
La modifica legislativa e' avvenuta per il solo 2.5 per cento TFR mentre per tale norma nulla e' cambiato derivando la possibilita' di restituzione ( se ne avete i fondi )
Re: Corte Costituzionale - Sentenza 223/2012
... dobbiamo restituire cosa ? ma con il Dl del 31/10 non è stato ripristinato tutto dal 01/01/2011 ?
fintributi2012- Messaggi : 498
Data d'iscrizione : 27.03.12
Re: Corte Costituzionale - Sentenza 223/2012
se ho capito bene si tratta del 5% da trattenere ai fortunati con un reddito > 90.000 euro ...
la illegittimità della norma ha colpito anche questa decurtazione ... ma il decreto è intervenuto solo sul TFS ..
la illegittimità della norma ha colpito anche questa decurtazione ... ma il decreto è intervenuto solo sul TFS ..
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
restituzione trattenuta 5%
... è sottinteso che le trattenute 5% operate nel corso del 2011 sui redditi 2011 saranno assoggettate a tassazione separata (trattandosi di normativa sopravvenuta) mentre le trattenute 5% operate nel corso del 2012 sui redditi 2011 (es: premio di risultato) andranno invece assoggetate a tassazione ordinaria, concordate?
Micky- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 25.03.11
Re: Corte Costituzionale - Sentenza 223/2012
Visto l'articolo 17 del T.U., ritengo che le somme decurtate nell'anno 2011 rientrino nel novero del medesimo articolo e, pertanto, debbano essere assoggettate a tassazione separata.
VITO CAMICIA- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 17.10.11
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Re: Corte Costituzionale - Sentenza 223/2012
La variazione di bilancio deve avvenire in concomitanza dell'assestamento di bilancio che scade il 30 novembre. Gli stipendi li devo pagare entro il 27 novembre. Consigli di aspettare a rimborsare o avendo la capienza in bilancio (stipendi di dicembre e tredicesima) pagare nelle more della effettiva disponibilità (intervenuta ed approvata variazione di bilancio)?Paolo Gros ha scritto:La modifica legislativa e' avvenuta per il solo 2.5 per cento TFR mentre per tale norma nulla e' cambiato derivando la possibilita' di restituzione ( se ne avete i fondi )
VITO CAMICIA- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 17.10.11
Età : 67
Località : Castellana Grotte
Fioccano le richieste di restituzione
I dipendenti del Comune per il quale lavoro mi hanno sommerso di richieste di restituzione riguardo al 2.5% INADEL, e quel ch'è peggio: le lettere provengono anche da studi legali
Ma com'è possibile lasciarci in questo limbo?
Ok il D.L. 185 ha abrogato solo l'art.12 c. 10 e dal tenore letterale del testo è pacifico per me concludere che si tratta semplicemente di un ritorno al passato riguardo alla "natura" dell'istituto TFS (che sarà nuovamente calcolato con le vecchie regole) e nulla cambia rispetto alla quota a carico dei dipendenti (2.5%), ma qui le interpretazioni si moltiplicano e la confusione dilaga!
Qualcuno mi sa dire se INPS gestione ex INPDAP, Funzione Pubblica, o chiunque abbia competenza in materia ha dato degli indirizzi precisi in merito dato che lo stipendio di Novembre si avvicina???
Ma com'è possibile lasciarci in questo limbo?
Ok il D.L. 185 ha abrogato solo l'art.12 c. 10 e dal tenore letterale del testo è pacifico per me concludere che si tratta semplicemente di un ritorno al passato riguardo alla "natura" dell'istituto TFS (che sarà nuovamente calcolato con le vecchie regole) e nulla cambia rispetto alla quota a carico dei dipendenti (2.5%), ma qui le interpretazioni si moltiplicano e la confusione dilaga!
Qualcuno mi sa dire se INPS gestione ex INPDAP, Funzione Pubblica, o chiunque abbia competenza in materia ha dato degli indirizzi precisi in merito dato che lo stipendio di Novembre si avvicina???
Garrincha- Messaggi : 29
Data d'iscrizione : 16.11.11
Re: Corte Costituzionale - Sentenza 223/2012
Come ribadito più volte su questo forum, tutto torna come prima e la trattenuta è nuovamente legittima. Non è il caso di farsi "intimorire" da richieste errate o, se antecedenti il decreto, ormai superate.
Non è neanche detto che saranno pubblicate nuove circolari poichè non strettamente necessarie.
Non è neanche detto che saranno pubblicate nuove circolari poichè non strettamente necessarie.
Dario B- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 07.09.12
Re: Corte Costituzionale - Sentenza 223/2012
la situazione è chiarissima ...
tutto funziona come è sempre funzionato ...
niente paura, basta rispondere cortesemente agli studi legali che la pretesa non può essere soddisfatta.
tutto funziona come è sempre funzionato ...
niente paura, basta rispondere cortesemente agli studi legali che la pretesa non può essere soddisfatta.
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: Corte Costituzionale - Sentenza 223/2012
IO CONDIVIDO CHE SIA CHIARISSIMA ed in particolare che il comma 3 dell'art. 1 del decreto legge 185/12 seghi ogni pretesa di restituzione die dipendenti.
...eppure a fronte di tanta chiarezza ho ricevuto uno sconcertante parere da un ufficio interno che sostiene che la norma CHE SANCISCE L'ESTINZIONE ha ad oggetto I PROCESSI PENDENTI, pertanto le pretese stragiidiziali della restituzione del 2,50 possono legittimamamente essere attivate in via giudiziaole ed avere buon esito...pertanto - conclude il parere - è più conveniente pagare PRIMa!!!!!
...eppure a fronte di tanta chiarezza ho ricevuto uno sconcertante parere da un ufficio interno che sostiene che la norma CHE SANCISCE L'ESTINZIONE ha ad oggetto I PROCESSI PENDENTI, pertanto le pretese stragiidiziali della restituzione del 2,50 possono legittimamamente essere attivate in via giudiziaole ed avere buon esito...pertanto - conclude il parere - è più conveniente pagare PRIMa!!!!!
PAOLO1971- Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 29.03.11
2,5
...pertanto le pretese stragiidiziali della restituzione del 2,50 ...
intanto sono prtetese e poi stragiudiziali , facessero una causa che in tal senso diventa giudiziale
intanto sono prtetese e poi stragiudiziali , facessero una causa che in tal senso diventa giudiziale
Re: Corte Costituzionale - Sentenza 223/2012
bhè ... non sono esperto in tal senso ...
ma l'istruttoria o il responsabile del procedimento della restituzione ... io non la farei mai .....
ma l'istruttoria o il responsabile del procedimento della restituzione ... io non la farei mai .....
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 223/2012
Nel comunicato stampa del Governo del 26/10 nel dare comunicazione dell'adozione del D.L. 185/2012 si precisava che "per quanto riguarda le altre parti della sentenza della Consulta, il Consiglio ha stabilito che si procederà in via amministrativa attraverso un DPCM ai sensi della legislazione vigente". Quindi in attesa degli eventi noi abbiamo pensato di eliminare la trattenuta del 5% dal mese di novembre e di aspettare l'adozione del D.P.C.M. per la restituzione di quanto già trattenuto. Che ne pensate?
vale.brac- Messaggi : 47
Data d'iscrizione : 18.11.11
Corte
...eliminare la trattenuta del 5% dal mese di novembre e di aspettare l'adozione del D.P.C.M. per la restituzione di quanto già trattenuto...
ottima soluzione
ottima soluzione
Re: Corte Costituzionale - Sentenza 223/2012
FERMI TUTTI!!!!!...."Per quanto riguarda le altre parti della sentenza della Consulta, il Consiglio ha stabilito che si procederà in via amministrativa attraverso un DPCM ai sensi della legislazione vigente"
le altri parti della sentenza sono quelle che toccano le riduzioni dei megastipendi (la questione fu sollevata da molteplici TAR regionali su ricorso di magistrati di fascia NON iniziale).
Non c'entra pertanto il problema della trattenuta al 2,5% e su eventuali processi generati da una incostituzionale operazione di conteggio di quest'ultima. Su questi due punti parla il decreto 185/12 in maniera abbastanza chiara.
le altri parti della sentenza sono quelle che toccano le riduzioni dei megastipendi (la questione fu sollevata da molteplici TAR regionali su ricorso di magistrati di fascia NON iniziale).
Non c'entra pertanto il problema della trattenuta al 2,5% e su eventuali processi generati da una incostituzionale operazione di conteggio di quest'ultima. Su questi due punti parla il decreto 185/12 in maniera abbastanza chiara.
PAOLO1971- Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 29.03.11
Re: Corte Costituzionale - Sentenza 223/2012
Paolo Gros ha scritto:...eliminare la trattenuta del 5% dal mese di novembre e di aspettare l'adozione del D.P.C.M. per la restituzione di quanto già trattenuto...
ottima soluzione
mi accodo.
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: Corte Costituzionale - Sentenza 223/2012
A puntuale smentita di un mio precedente post nel quale non davo per scontate nuove comunicazioni INPS-INPDAP, ecco il messaggio numero 18296 del 9/11/2012 con il quale si precisa la permanenza del contributo del 2,5% a carico del dipendente ed estinzione dei procedimenti e degli effetti delle sentenze in tema di restituzione del contributo stesso.
Dario B- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 07.09.12
Re: Corte Costituzionale - Sentenza 223/2012
Ecco cosa continua ad arrivare:
(Questo è un comunicato ANUSCA di ieri)
"IL DIRITTO DEI LAVORATORI ALLA RESTITUZIONE DELLE TRATTENUTE OPERATE DAL COMUNE
L’art. 12, c. 10 D.L. 31.05.10, n. 78 convertito nella L. 30.07.10, n. 122 ha abrogato, a far data dal 1 gennaio 2011, la disciplina sull’indennità di buonuscita e, di conseguenza, il calcolo dei trattamenti di fine servizio deve essere effettuato in base all’art. 2120 c.c., secondo quanto, cioè, è previsto per tutti i lavoratori.
Pertanto, doveva essere operata una trattenuta del 6,91% sull’intera retribuzione e non solo sull’80%, somma che però è completamente a carico del datore di lavoro e senza procedere più a trattenere il 2,50% a carico del dipendente.
Nonostante la disposizione di legge, gli enti pubblici, in genere, hanno continuato a procedere al trattenimento del 2,50% sullo stipendio dei lavoratori il che ha prodotto un ingiustificato e discriminatorio dei lavoratori pubblici rispetto a quelli privati.
Facendo un semplice calcolo matematico, tenendo conto che deve essere operata una trattenuta a carico del datore del 6,91%, decurtata del 2,50%, l’onere per la P.a. si riduce al 4,41%, producendo un danno al lavoratore.
La questione non poteva passare inosservata e molti TAR si sono espressi a favore del lavoratore (da ultimo il TAR Lombardia – Sent. 17.09.12, n.2321) ma, per dare certezza alle proprie pronunce, con efficacia erga omnes, hanno chiesto l’intervento della Corte Costituzionale, la quale dopo circa un anno, si è pronunciata in proposito.
Infatti con la Sent. 11.10.12, n. 223 ha dichiarata l’illegittima costituzionale della trattenuta del 2,50% effettuata dal 1 novembre 2011, a carico dei dipendenti pubblici stabilendo, di fatto, il diritto dei lavoratori alla restituzione di quanto “tolto” illegittimamente.
Di conseguenza tutti i lavoratori pubblici che hanno subito la decurtazione di cui sopra possono presentare apposita domanda all’ente per la restituzione delle relative somme.
Ritengo che sia opportuno presentare la domanda anche dopo l’intervento del Governo che con il D.L. 29.10.12, n. 185 ha emanato disposizioni per l’attuazione della sentenza della Corte Costituzionale, bloccando di fatto la restituzione delle somme illegittimamente incassate dagli enti.
In particolare, l’art. 1 D.L. 185/12 ha abrogato l’art. 12, c.10, D.L. 78/10 dichiarato incostituzionale a decorrere dal 1 gennaio 2011 e, nel contempo, ha disposto la riliquidazione d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all’art. 12, c. 10 D.L. senza recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente.
Ma anche questo intervento governativo, secondo alcuni commentatori, “puzza” di presunta incostituzionalità e quindi non si sa cosa potrebbe succedere nel futuro. Per questo motivo consiglio di presentare ugualmente la domanda per non trovarsi “scoperti”, successivamente, qualora venisse confermata la pronuncia della Corte Costituzionale. "
(Questo è un comunicato ANUSCA di ieri)
"IL DIRITTO DEI LAVORATORI ALLA RESTITUZIONE DELLE TRATTENUTE OPERATE DAL COMUNE
L’art. 12, c. 10 D.L. 31.05.10, n. 78 convertito nella L. 30.07.10, n. 122 ha abrogato, a far data dal 1 gennaio 2011, la disciplina sull’indennità di buonuscita e, di conseguenza, il calcolo dei trattamenti di fine servizio deve essere effettuato in base all’art. 2120 c.c., secondo quanto, cioè, è previsto per tutti i lavoratori.
Pertanto, doveva essere operata una trattenuta del 6,91% sull’intera retribuzione e non solo sull’80%, somma che però è completamente a carico del datore di lavoro e senza procedere più a trattenere il 2,50% a carico del dipendente.
Nonostante la disposizione di legge, gli enti pubblici, in genere, hanno continuato a procedere al trattenimento del 2,50% sullo stipendio dei lavoratori il che ha prodotto un ingiustificato e discriminatorio dei lavoratori pubblici rispetto a quelli privati.
Facendo un semplice calcolo matematico, tenendo conto che deve essere operata una trattenuta a carico del datore del 6,91%, decurtata del 2,50%, l’onere per la P.a. si riduce al 4,41%, producendo un danno al lavoratore.
La questione non poteva passare inosservata e molti TAR si sono espressi a favore del lavoratore (da ultimo il TAR Lombardia – Sent. 17.09.12, n.2321) ma, per dare certezza alle proprie pronunce, con efficacia erga omnes, hanno chiesto l’intervento della Corte Costituzionale, la quale dopo circa un anno, si è pronunciata in proposito.
Infatti con la Sent. 11.10.12, n. 223 ha dichiarata l’illegittima costituzionale della trattenuta del 2,50% effettuata dal 1 novembre 2011, a carico dei dipendenti pubblici stabilendo, di fatto, il diritto dei lavoratori alla restituzione di quanto “tolto” illegittimamente.
Di conseguenza tutti i lavoratori pubblici che hanno subito la decurtazione di cui sopra possono presentare apposita domanda all’ente per la restituzione delle relative somme.
Ritengo che sia opportuno presentare la domanda anche dopo l’intervento del Governo che con il D.L. 29.10.12, n. 185 ha emanato disposizioni per l’attuazione della sentenza della Corte Costituzionale, bloccando di fatto la restituzione delle somme illegittimamente incassate dagli enti.
In particolare, l’art. 1 D.L. 185/12 ha abrogato l’art. 12, c.10, D.L. 78/10 dichiarato incostituzionale a decorrere dal 1 gennaio 2011 e, nel contempo, ha disposto la riliquidazione d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all’art. 12, c. 10 D.L. senza recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente.
Ma anche questo intervento governativo, secondo alcuni commentatori, “puzza” di presunta incostituzionalità e quindi non si sa cosa potrebbe succedere nel futuro. Per questo motivo consiglio di presentare ugualmente la domanda per non trovarsi “scoperti”, successivamente, qualora venisse confermata la pronuncia della Corte Costituzionale. "
Fest- Messaggi : 33
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