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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
A seguito di questa sentenza cosa succede adesso? La quota del 2,50% a carico del lavoratore grava sul datore di lavoro?
FeFra- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 25.05.12
Località : SALERNO
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Volevo capire come e quando vanno applicate le sentenze della Corte Costituzionale ho trovato questa precisazione:
A termini dell'articolo 136 Costituzione la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Dello stesso tenore l'articolo 30 della legge n. 87/1953 sul funzionamento della Corte costituzionale, per il quale “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
I suddetti principi non dispongono quindi l'abrogazione o la nullità delle norme dichiarate illegittime, ma esclusivamente la loro disapplicazione a decorrere da una determinata data.
La sentenza 233 non mi risulta ad oggi ancora pubblicata.
A vostro avviso è possibile abbiano valenza retroattiva? Mi spiego meglio gli importi trattenuti ai dipendenti che hanno superato i 90.000 (5%) vanno restituiti?
Se si quando sarà possibile operare in tal senso?
Grazie
A termini dell'articolo 136 Costituzione la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Dello stesso tenore l'articolo 30 della legge n. 87/1953 sul funzionamento della Corte costituzionale, per il quale “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
I suddetti principi non dispongono quindi l'abrogazione o la nullità delle norme dichiarate illegittime, ma esclusivamente la loro disapplicazione a decorrere da una determinata data.
La sentenza 233 non mi risulta ad oggi ancora pubblicata.
A vostro avviso è possibile abbiano valenza retroattiva? Mi spiego meglio gli importi trattenuti ai dipendenti che hanno superato i 90.000 (5%) vanno restituiti?
Se si quando sarà possibile operare in tal senso?
Grazie
STIPENDI- Messaggi : 69
Data d'iscrizione : 13.08.10
Località : Brescia
sentenza
andranno restituiti a sentenza pubblicata
Non e' in cancelleria e dopo tale depostio debbono trascorrere 10 giorni in cui peraltro le camere potrebbero ( ma non credo ) esprimersi .
Ne deriva che ad oggi non vi e' titolo per non ritenere il 2.50%.
Certo e' che molto probabvilmente l'Inpdap riterra' le ritenute quale contributo carico ente per il passato e sara' l'ente a dover provvedere a stanziare ed as restituire.
Non e' in cancelleria e dopo tale depostio debbono trascorrere 10 giorni in cui peraltro le camere potrebbero ( ma non credo ) esprimersi .
Ne deriva che ad oggi non vi e' titolo per non ritenere il 2.50%.
Certo e' che molto probabvilmente l'Inpdap riterra' le ritenute quale contributo carico ente per il passato e sara' l'ente a dover provvedere a stanziare ed as restituire.
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Mi viene in mente una cosa ora, cosa accade a livello fiscale per il dipendente, sappiamo che tale contributo è un onere deducibile.
Chi sa rispondere a tale quesito?
saluti
Chi sa rispondere a tale quesito?
saluti
lupacchiotto- Messaggi : 321
Data d'iscrizione : 28.03.12
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
"Certo e' che molto probabvilmente l'Inpdap riterra' le ritenute quale contributo carico ente per il passato e sara' l'ente a dover provvedere a stanziare ed as restituire.."
Pensi senza possibilità di compensare?
Con risorse a carico dei nostri bilanci!!!!
PS: per la deducibilità penso intenda che se rendo contributi non sono netti ma ci devo pagare l'irpef che avevo scontato o sbaglio?
Pensi senza possibilità di compensare?
Con risorse a carico dei nostri bilanci!!!!
PS: per la deducibilità penso intenda che se rendo contributi non sono netti ma ci devo pagare l'irpef che avevo scontato o sbaglio?
STIPENDI- Messaggi : 69
Data d'iscrizione : 13.08.10
Località : Brescia
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Ma come deducibile da che...
L'imponibile irpef risulta diverso o no se non dovevo quel contributo?
L'imponibile irpef risulta diverso o no se non dovevo quel contributo?
lupacchiotto- Messaggi : 321
Data d'iscrizione : 28.03.12
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
lupacchiotto ha scritto:Ma come deducibile da che...
L'imponibile irpef risulta diverso o no se non dovevo quel contributo?
a me sembra che eventuali rimborsi siano da assoggettare ad irpef, in quanto il 2,5% non concorre a formare base imponibile come tutte le trattenute a carico del dipendente
ma il punto per ora non mi sembra questo!!! la trattenuta per ottobre, viste le diffide al responsabile di ragioneria che stanno arrivando, è da fare o no?
serio- Messaggi : 526
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Ok ma il problema esiste ancora a mio avviso, mi riferisco al personale cessato, .....ed anche al personale in servizio, in quanto il mio reddito sarà diverso dal passato, ho pagato un irpef su un imponibile che non doveva essere quello.
Non so se mi sono spiegato.
Saluti
Non so se mi sono spiegato.
Saluti
lupacchiotto- Messaggi : 321
Data d'iscrizione : 28.03.12
sentenza
come detto andranno restituiti a sentenza pubblicata
Non e' in cancelleria e dopo tale depostio debbono trascorrere 10 giorni in cui peraltro le camere potrebbero ( ma non credo ) esprimersi .
Ne deriva che ad oggi non vi e' titolo per non ritenere il 2.50%.
Certo e' che molto probabvilmente l'Inpdap riterra' le ritenute quale contributo carico ente per il passato e sara' l'ente a dover provvedere a stanziare ed as restituire
Non e' in cancelleria e dopo tale depostio debbono trascorrere 10 giorni in cui peraltro le camere potrebbero ( ma non credo ) esprimersi .
Ne deriva che ad oggi non vi e' titolo per non ritenere il 2.50%.
Certo e' che molto probabvilmente l'Inpdap riterra' le ritenute quale contributo carico ente per il passato e sara' l'ente a dover provvedere a stanziare ed as restituire
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Paolo Gros ha scritto:come detto andranno restituiti a sentenza pubblicata
Non e' in cancelleria e dopo tale depostio debbono trascorrere 10 giorni in cui peraltro le camere potrebbero ( ma non credo ) esprimersi .
Ne deriva che ad oggi non vi e' titolo per non ritenere il 2.50%.
Certo e' che molto probabvilmente l'Inpdap riterra' le ritenute quale contributo carico ente per il passato e sara' l'ente a dover provvedere a stanziare ed as restituire
gira voce che l'inpdap si è rivolta alla cassazione!!!
serio- Messaggi : 526
Data d'iscrizione : 21.07.11
sentenza corte costituzionale 223
questo è quanto affermato dalla sentenza:
4).................................
5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);
rientrano tutti i dipendenti pubblici?
4).................................
5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);
rientrano tutti i dipendenti pubblici?
serio- Messaggi : 526
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
La sentenza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17/10/2012:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-10-17&task=dettaglio&numgu=41&redaz=T-120223&tmstp=1350567670858
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-10-17&task=dettaglio&numgu=41&redaz=T-120223&tmstp=1350567670858
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Confermo. E' stata pubblicata ieri.
L'INPDAP dovrà subito emanare disposizioni.
Comunque la disposizione non riguarda tutti i dipendenti ma solo quelli assunti ad una certa data.
Negli enti dove lavoro praticamente è stata applicata a me ed al netturbino assunto nel 2003.
L'INPDAP dovrà subito emanare disposizioni.
Comunque la disposizione non riguarda tutti i dipendenti ma solo quelli assunti ad una certa data.
Negli enti dove lavoro praticamente è stata applicata a me ed al netturbino assunto nel 2003.
Daredevil- Messaggi : 476
Data d'iscrizione : 24.05.11
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
[quote="Daredevil"]Confermo. E' stata pubblicata ieri.
L'INPDAP dovrà subito emanare disposizioni.
Comunque la disposizione non riguarda tutti i dipendenti ma solo quelli assunti ad una certa data.
Negli enti dove lavoro praticamente è stata applicata a me ed al netturbino assunto nel 2003.[/quote
Dal momento che è stata pubblicata. Voi cosa fate per gli stipendi di questo mese? Trattenete o non trattenete il 2,5%.??
In attesa di delucidazioni da parte dell'Inpdap, cosa facciamo:
- non effettuiamo la ritenuta del 2,5 % ma la versiamo lo stesso all'INPDAP facendola gravare sull'Ente (debito fuori bilancio???) e avvertiamo il dipendente che e' passibile di un recupero contributivo in caso l'Inpdap ci dica cose diverse (dubito fortemente dal momento che la sentenza non lasciarebbe adito ad interpretazioni diverse)
- versare solo la parte di ritenuta a carico del Comune avvisando l'INPDAP che in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale la trattenuta a carico del dipendente non è stata effettuata. ?
- Non facciamo niente e ci facciamo il segno della croce sperando che tutto vada bene?
L'INPDAP dovrà subito emanare disposizioni.
Comunque la disposizione non riguarda tutti i dipendenti ma solo quelli assunti ad una certa data.
Negli enti dove lavoro praticamente è stata applicata a me ed al netturbino assunto nel 2003.[/quote
Dal momento che è stata pubblicata. Voi cosa fate per gli stipendi di questo mese? Trattenete o non trattenete il 2,5%.??
In attesa di delucidazioni da parte dell'Inpdap, cosa facciamo:
- non effettuiamo la ritenuta del 2,5 % ma la versiamo lo stesso all'INPDAP facendola gravare sull'Ente (debito fuori bilancio???) e avvertiamo il dipendente che e' passibile di un recupero contributivo in caso l'Inpdap ci dica cose diverse (dubito fortemente dal momento che la sentenza non lasciarebbe adito ad interpretazioni diverse)
- versare solo la parte di ritenuta a carico del Comune avvisando l'INPDAP che in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale la trattenuta a carico del dipendente non è stata effettuata. ?
- Non facciamo niente e ci facciamo il segno della croce sperando che tutto vada bene?
tributi69- Messaggi : 193
Data d'iscrizione : 12.12.11
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Sembra che il governo stia per correre ai ripari già con la legge di stabilità 2013 inserendo nella stessa norme ad hoc e, pertanto, conviene attendere ulteriori chiarimenti in merito.
Aldo Albano- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 18.08.12
Età : 71
Località : Lipari
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Aldo Albano ha scritto:Sembra che il governo stia per correre ai ripari già con la legge di stabilità 2013 inserendo nella stessa norme ad hoc e, pertanto, conviene attendere ulteriori chiarimenti in merito.
Se ci mettono la toppa come l'hanno messa con l'IVA sulla TIA siamo apposto.
tributi69- Messaggi : 193
Data d'iscrizione : 12.12.11
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Riguarda i dipendenti in regime di TFS quindi quelli assunti prima del 31/12/2000.
L'assunto nel 2003 non dovrebbe rientrare perchè non Tfs ma Tfr.
Ma proprio per quelli già in regime di Tfr non dovrebbero essere fatte le stesse considerazioni?
I dipendenti in regime di Tfr non hanno la trattenuta ma hanno un abbattimento della competenza di pari importo.
La sostanza non cambia perchè 2 dipendenti uno Tfs e uno Tfr hanno a parità di livello, detrazioni etc. stesso netto ciò significa che la trattenuta in un modo o nell'altro viene effettuata o meglio una quota, sia nel caso Tfs che Tfr, è a carico del dipendente.
O mi manca qualche pezzo!?!
L'assunto nel 2003 non dovrebbe rientrare perchè non Tfs ma Tfr.
Ma proprio per quelli già in regime di Tfr non dovrebbero essere fatte le stesse considerazioni?
I dipendenti in regime di Tfr non hanno la trattenuta ma hanno un abbattimento della competenza di pari importo.
La sostanza non cambia perchè 2 dipendenti uno Tfs e uno Tfr hanno a parità di livello, detrazioni etc. stesso netto ciò significa che la trattenuta in un modo o nell'altro viene effettuata o meglio una quota, sia nel caso Tfs che Tfr, è a carico del dipendente.
O mi manca qualche pezzo!?!
giacco71- Messaggi : 180
Data d'iscrizione : 15.12.10
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Se non hai avuto detrazioni sulla busta non ti può essere restituito nulla.
Elementare.
Elementare.
Daredevil- Messaggi : 476
Data d'iscrizione : 24.05.11
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Daredevil ha scritto:Se non hai avuto detrazioni sulla busta non ti può essere restituito nulla.
Elementare.
In realtà la trattenuta TFR è identica al TFS.
tributi69- Messaggi : 193
Data d'iscrizione : 12.12.11
sentenza
Rammento che , a parte diffide populistiche sul carro dei vincitori di natura sindacale, la sentenza ha ex lege 10 giorni di deposito in cancelleria, lòa trasmissione alle camefre ed ex post la pubblicazione in GU.
Fino ad allora non e' applicabile ( ed e' del 11.10.2012).
Fino ad allora non e' applicabile ( ed e' del 11.10.2012).
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Paolo Gros ha scritto:Rammento che , a parte diffide populistiche sul carro dei vincitori di natura sindacale, la sentenza ha ex lege 10 giorni di deposito in cancelleria, lòa trasmissione alle camefre ed ex post la pubblicazione in GU.
Fino ad allora non e' applicabile ( ed e' del 11.10.2012).
Scusa Paolo ma l'art. 136 della Costituzione recita:
Articolo 136
Quando la Corte dichiara l' illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
tributi69- Messaggi : 193
Data d'iscrizione : 12.12.11
Sentenza
Appunto e come detto il depostio in cancelleria e' del 12.10.2012 e vi rimane per dieci giorni per cui ad oggi non e' pubblicata.
..dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
..dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
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