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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 5 Empty Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012

Messaggio  serio Mar 30 Ott 2012 - 9:26

libvir ha scritto:Ma alla fine noi dipendenti in busta paga avremo qualcosa in più con il venir meno di questa trattenuta, oppure ciò che leggo sono solo barzellette?

direi di aspettare il testo definitivo del decreto e , all'occorrenza, alcuni chiarimenti che necessariamente dovranno esserci in tempo utile per le paghe di novembre!!!

serio

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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 5 Empty Trattenuta del 2,50%sul tfr

Messaggio  napoli Mar 30 Ott 2012 - 9:27

Scusate, ma perchè dovrebbe cambiare qualcosa.E' stata ripristinata la precedente disciplina del tfs, nulla cambia per il tfr, a meno che non mettano mano sul dpcm del 1999.

napoli

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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 5 Empty Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012

Messaggio  an.bal Mar 30 Ott 2012 - 9:51

dal punto di vista del dipendente attualmente in servizio NON è cambiato niente ....
chi è andato in pensione a parteire dal 01.11.2011, riceverà qualcosa in arretrato dall'Inps ex inpdap ... se in regime di TFS.
+ di così ... non si può!

... rimane solo di aspettare il decreto .... ma ad oggi non c'è motivo di pensare diversamente

an.bal

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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 5 Empty Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012

Messaggio  giacco71 Mar 30 Ott 2012 - 10:31

Tutto quello che è successo riguarda i dipendenti in regime di Tfs e su questo non ci sono dubbi.
Ma tutto questo è stata l'occasione per fare considerazioni analoghe su quelli in regime di Tfr .
Perchè mi pare che alcuni compreso me hanno ragionato in questi termini:
in regime di Tfr non c'è alcuna trattenuta ma una diminuzione della competenza di pari importo. Va bene, ma in un modo o nell'altro al dipendente è stato trattenuto qualcosa di pari importo.
Il contributo sarà anche interamente a carico dell'Ente ma la quota del 2,50 la trattiene lo stesso al pari del Tfs (seppur in diminuzione della competenza).
Ora se si è scatenato questo casino da quando è stato introdotto il sistema di liquidazione privato al personale in regime di Tfs (liquido dal 2011 come Tfr allora è illeggitima la trattenuta perchè nel privato non esiste) quali considerazioni devono essere fatte per dire chiaramente che per i dipendenti i regime di Tfr il discorso è diverso.
A questo personale gli viene trattenuto qualcosa ma la liquidazione è quella Tfr. Non c'è la stessa incongruenza?

giacco71

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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 5 Empty Disegno legge conversione decreto TFR / TFS

Messaggio  marcociceri Mar 30 Ott 2012 - 10:54

Vi posto il testo del disegno di legge di conversione del decreto legge uscito pochi giorni fa ( me lo ha girato la software house delle paghe ) .

L'inizio è già tutto un programma !!!

A presto


Il trattamento di fine servizio
DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE OTTOBRE 2012, N. , RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI .


Art. 1
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l’anno 2012, 7 milioni di euro per l’anno 2013, 13 milioni di euro per l’anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l’anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l’anno 2013 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.


2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l’estinzione è dichiarata con decreto, anche d’ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.


Relazione tecnica


La disposizione, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, è diretta ad abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’articolo 12, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per effetto della disposizione, risultano quindi confermate sia le modalità di finanziamento delle gestioni previdenziali che erogano i trattamenti di fine servizio, attraverso le aliquote contributive stabilite a carico del datore e del lavoratore, sia le modalità di computo basate sulla retribuzione percepita al momento della cessazione dal servizio, vigenti prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Conseguentemente, la disposizione prevede che tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base alle disposizioni di cui al citato articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2010 siano riliquidati, entro un anno, sulla base delle disposizioni previgenti all’entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato; articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per i dipendenti degli enti locali). Infine, si prevede che i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento si estinguono di diritto; e che le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.


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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 5 Empty IL DECRETO E' IN GAZZETTA DEL 30/10/2012

Messaggio  GEPI Mar 30 Ott 2012 - 14:14

Il decreto è stato pubblicato è il n. 185 del 29/10/2012

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-10-30&task=dettaglio&numgu=254&redaz=012G0207&tmstp=1351627784005

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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 5 Empty Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012

Messaggio  GEPI Mar 30 Ott 2012 - 14:28

GEPI ha scritto:Ma tu guarda è proprio quello che avevo previsto qui

https://entilocali.forumattivo.it/t15759-sentenza-corte-costituzionale-223-2012



Il problema è capire se effettivamente bisogna applicare la Sentenza o se lo Stato (governo) farà un passo indietro. Norma incostituzionale = norma inesistente - si applica la vecchia normativa. Di questi tempi tutto è possibile. Tanto chi è andato in pensione dopo il 31/12/2010 il TFS o TFR ancora non l'ha percepito e per quei pochi fino ad agosto 2011 che l'hanno incassato si corre il rischio che debbano restituire qualcosa!!!!!!!!

Non si restituisce niente a nessuno le coperture finanziarie servono a coprire i maggiori oneri per IPS ai dipendenti dello stato che rispetto a quelli degli enti locali prendono di più:

da questo post di gennaio 2011
https://entilocali.forumattivo.it/t474-il-problema-della-seconda-quota-ex-tfs-cosa-chiede-il-sindacato?highlight=il+sindacato


Concordo pienamente con aidi dove era il sindacato quando è stato approvato quel comma. Oltretutto il secondo comma dell'art. 2120 prevede:
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Penso che la modifica al sistema di calcolo sia stato adottato per arginare gli effetti della "facile" attribuzione d PEO, con la complicità dei sindacati, in prossimità della pensione facendo lievitare la liquidazione.
Oltre agli effetti negativi noi degli enti locali possiamo riscontrare anche un modesto beneficio, nel senso che siamo stati equirati ai dipendenti dello stato. Il 6,91% si applica a tutti e non come il TFS e l'indennità di buonuscita che hanno sistemi di calcolo diverso.
Dal sito dell'INPDAP
CALCOLO PRIMA QUOTA TFS ENTI LOCALI
la prima quota si calcola in base all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010 ed è pari a un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio comprensiva della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili (legge 152 del 2 aprile 1968). Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi;

CALCOLO PRIMA QUOTA INDENNITà BUONUSCITA STATO
la prima quota si calcola in base all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010 ed è pari a tanti dodicesimi dell’80% della retribuzione annua lorda percepita al momento del collocamento a riposo comprensiva della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. (decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 29 dicembre 1973 e successive integrazioni e modificazioni);
Un piccolo esempio per notare la differenza:
Dipendente stato - retribuzione all'80% uguale 1.000
vecchio sistema uguale a mille diviso 12 --- = 83,33
nuovo sistema uguale e mille moltiplicato 6,91% - 69,10

Dipendente Enti locali - retribuzione all'80% uguale 1.000
vecchio sistema uguale a mille diviso 15 --- = 66,67
nuovo sistema uguale e mille moltiplicato 6,91% - 69,10

é un pò come l'indennità di comparto. Altra semi fregatura istituita per " equipararci ai dipendenti dello Stato.


Pensate un pò a noi degli enti locali ci fanno l'elemosina. Quei pochi che hanno incassato come seconda quota TFR dal 01/01/2011 al 30/06/2012 non devono restituire NULLA!
grazzzzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiieeeeeeeeeeeeee:affraid:affraidaffraid

GEPI

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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 5 Empty Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012

Messaggio  PAOLO1971 Mer 31 Ott 2012 - 1:41

comma 3 D.L. 185/12 29 ottobre 2012

i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura de 2,5%.....bla bla bla ..bla....si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto etc etc.

Ergo: i proccessi finalizzati alla restituzione dell'indebito NON POSSONO ESSERE AVVIATI!

Condividete questo corollario?

Visto che la sentenza additiva è stata pubblicata il 17.10.2012, in questa manciata di giorni chi è quel dipendente così zelante che ha avviato il preocesso per la restituzione?

PAOLO1971

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