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http://www.irpef.info/SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
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Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Allora per chiarire un pò
fino a oggi ho proceduto enl seguente modo:
TFS = 2,5 sull'80 a carico dipendente + 3,60 sull'80 a carico ente
TFR = 2,5 sul'80 diminuzione (deducibile) per il dipendente e 6.10 sull'80 carico ente
per tutti
ora come cambia la situazione?
fino a oggi ho proceduto enl seguente modo:
TFS = 2,5 sull'80 a carico dipendente + 3,60 sull'80 a carico ente
TFR = 2,5 sul'80 diminuzione (deducibile) per il dipendente e 6.10 sull'80 carico ente
per tutti
ora come cambia la situazione?
lupacchiotto- Messaggi : 321
Data d'iscrizione : 28.03.12
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Non cambia niente.
E' come essere ritornati al 31 12 2010. La liquidazione per i dip in regime di Tfs anche dal 01 01 2011 verrà effettuata con il criterio vecchio e non più come Tfr.
E' come essere ritornati al 31 12 2010. La liquidazione per i dip in regime di Tfs anche dal 01 01 2011 verrà effettuata con il criterio vecchio e non più come Tfr.
giacco71- Messaggi : 180
Data d'iscrizione : 15.12.10
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Questa mattina ho letto il Sole 24 ore per vedere cosa scrivevano in merito al D.L. fatto ieri dal governo in merito alla trattenuta del 2,5% TFS.
Ci sono due articoli a pagina 2 uno di Marco Nobili “Liquidazioni a statali ritorno al passato” dove chiarisce che “Il decreto Legge di un solo articolo prevede che l’articolo 12 comma 10del DL anti-crisi del 2010 venga abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2011. Per salvaguardare la tenuta dei conti pubblici, lo steso testo prevedi il ritorno al trattamento di fine servizio (TFS) – che in virtù della quota trattenuta direttamente sul dipendente – per il datore di lavoro (pubbliche amministrazioni centrali e locali) è meno oneroso rispetto al trattamento di fine rapporto……”
Accanto a questo articolo un altro scritto da Gianni Trovati “Per i dipendenti la busta paga sale di oltre 300 euro”
“Il decreto legge lampo varato ieri dal Governo comincia a fare ordine nel polverone degli stipendi pubblici sollevato dalla bocciatura inferta dalla Consulta ai pilastri dell’austerità in busta paga innalzati dalla manovra estiva del 2010. Il trattamento economico, in sostanza, dovrebbe tornare in formula piena a partire dal prossimo mese, senza più la trattenuta del 2,5% relativa al Tfr dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale…..”
Seguono tabelle con importi da rendere.
Considerando attendibile il primo articolo, sono rimasta stupita….sorpresa, mi sono detta come è possibile vengano pubblicati due articoli che dicono uno l’esatto contrario dell’altro?
Beati loro che non devono applicare……
Ci sono due articoli a pagina 2 uno di Marco Nobili “Liquidazioni a statali ritorno al passato” dove chiarisce che “Il decreto Legge di un solo articolo prevede che l’articolo 12 comma 10del DL anti-crisi del 2010 venga abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2011. Per salvaguardare la tenuta dei conti pubblici, lo steso testo prevedi il ritorno al trattamento di fine servizio (TFS) – che in virtù della quota trattenuta direttamente sul dipendente – per il datore di lavoro (pubbliche amministrazioni centrali e locali) è meno oneroso rispetto al trattamento di fine rapporto……”
Accanto a questo articolo un altro scritto da Gianni Trovati “Per i dipendenti la busta paga sale di oltre 300 euro”
“Il decreto legge lampo varato ieri dal Governo comincia a fare ordine nel polverone degli stipendi pubblici sollevato dalla bocciatura inferta dalla Consulta ai pilastri dell’austerità in busta paga innalzati dalla manovra estiva del 2010. Il trattamento economico, in sostanza, dovrebbe tornare in formula piena a partire dal prossimo mese, senza più la trattenuta del 2,5% relativa al Tfr dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale…..”
Seguono tabelle con importi da rendere.
Considerando attendibile il primo articolo, sono rimasta stupita….sorpresa, mi sono detta come è possibile vengano pubblicati due articoli che dicono uno l’esatto contrario dell’altro?
Beati loro che non devono applicare……
STIPENDI- Messaggi : 69
Data d'iscrizione : 13.08.10
Località : Brescia
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
ma dici ai fini del computo, ma in busta paga come si dovrà procedere ora?
tfs =
tfr =
tfs =
tfr =
lupacchiotto- Messaggi : 321
Data d'iscrizione : 28.03.12
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
non si capisce niente anche Olivieri su Italia Oggi parla di restituzione della trattenuta come Sergio Trovati sul Sole 24 ore
tributi69- Messaggi : 193
Data d'iscrizione : 12.12.11
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Aspettiamo di leggere il testo del Decreto Legge però penso non cambi nulla
TFS = 2,5 sull'80 a carico dipendente + 3,60 sull'80 a carico ente
TFR = 2,5 sul'80 diminuzione (deducibile) per il dipendente e 6.10 sull'80 carico ente
TFS = 2,5 sull'80 a carico dipendente + 3,60 sull'80 a carico ente
TFR = 2,5 sul'80 diminuzione (deducibile) per il dipendente e 6.10 sull'80 carico ente
STIPENDI- Messaggi : 69
Data d'iscrizione : 13.08.10
Località : Brescia
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
lupacchiotto ha scritto:ma dici ai fini del computo, ma in busta paga come si dovrà procedere ora?
tfs =
tfr =
tutto come prima
tributi69- Messaggi : 193
Data d'iscrizione : 12.12.11
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
STIPENDI ha scritto:Aspettiamo di leggere il testo del Decreto Legge però penso non cambi nulla
TFS = 2,5 sull'80 a carico dipendente + 3,60 sull'80 a carico ente
TFR = 2,5 sul'80 diminuzione (deducibile) per il dipendente e 6.10 sull'80 carico ente
scusa ma per il TFR la quota carico ente è 3,6 sul 80%?
tributi69- Messaggi : 193
Data d'iscrizione : 12.12.11
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Ora le cose sono chiare, tutto come prima
http://www.ilmessaggero.it/economia/statali_buonuscita_tfr_pensioni/notizie/227907.shtml
che ne dite?
http://www.ilmessaggero.it/economia/statali_buonuscita_tfr_pensioni/notizie/227907.shtml
che ne dite?
lupacchiotto- Messaggi : 321
Data d'iscrizione : 28.03.12
sentenza
come ho scritto in altro post analogo :
https://entilocali.forumattivo.it/t15940p15-trattenuta-del-25-tfr
Bea ha detto bene ed ha esaminato correttamente il problema e peraltro .... i giornali continuano a scrivere che la trattenuta del 2,5 non verrà più fatta ....e dicono delle benemerite stupidaggini.
E' tutto come prima , non cambia nulla , come dicevo ecco il decreto inchiappettadipendenti :shock
nella pratica per coloro in regime di TFS verra' ripristinato il vecchio calcolo anche post 1.1.2011 ovvero scompare la cosi' chiamata "seconda quota di TFR" che nacque ibrida e gia' a suo tempo non aveva senso
https://entilocali.forumattivo.it/t15940p15-trattenuta-del-25-tfr
Bea ha detto bene ed ha esaminato correttamente il problema e peraltro .... i giornali continuano a scrivere che la trattenuta del 2,5 non verrà più fatta ....e dicono delle benemerite stupidaggini.
E' tutto come prima , non cambia nulla , come dicevo ecco il decreto inchiappettadipendenti :shock
nella pratica per coloro in regime di TFS verra' ripristinato il vecchio calcolo anche post 1.1.2011 ovvero scompare la cosi' chiamata "seconda quota di TFR" che nacque ibrida e gia' a suo tempo non aveva senso
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Art. 11 Legge 152/1968
(Misura del contributo previdenziale)
Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di
previdenza e' stabilito, a decorrere dal 1 marzo 1966, nella misura
del 5,00 per cento della retribuzione contributiva annua considerata
in ragione dell'80 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1968 nella
misura del 5,50 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1970 nella
misura del 5,85 per cento.
[b]A decorrere dal 1 gennaio 1972 l'aliquota contributiva e' stabilita
nella misura definitiva del 6,10 per cento.
Il contributo e' cosi' ripartito tra enti e iscritti:
dal 10 marzo 1966 a carico dell'ente 2,60 per cento;
a carico dell'iscritto 2,40 per cento; in totale 5 per cento;
dal 1 gennaio 1968 a carico dell'ente 3,00 per cento; a carico
dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,50 per cento;
dal 1 gennaio 1970 a carico dell'ente 3,35 per cento; a carico
dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,85 per cento;
dal 10 gennaio 1972 in poi a carico dell'ente 3,60 per cento; a
carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 6,10 per cento.
Per il personale non di ruolo iscrivibile all'Istituto ai sensi del
precedente articolo 1 l'obbligo del pagamento del contributo decorre
dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni
previste nell'articolo stesso.
La retribuzione contributiva e' costituita dallo stipendio o
salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima
mensilita' e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge
o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello
stipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per
dodici mensilita', quando non risulti stabilito da esplicite norme,
e' determinato dal prefetto, sentiti gli enti interessati.
Sono esclusi dalla contribuzione ai fini previdenziali i compensi
fissi dovuti ai sanitari ospedalieri, i quali pertanto non sono
computabili agli effetti dell'indennita-premio di servizio e
dell'assegno vitalizio.
Le somme dovute dai comuni e dalle province a titolo di contributi
arretrati dal 1 marzo al 31 dicembre 1966 saranno computabili ai fini
della eventuale autorizzazione all'assunzione del mutuo a copertura
del disavanzo economico ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637.
Se non sbaglio, questa ripartizione non è mai stata cambiata; pertanto se, come pare, si tornerà alla disciplina del TFS, non vedo perché non si dovrebbe apporre il 2,5% a carico del lavoratore. Anch'io mi meraviglio che i maggiori giornali finanziari scrivano queste enormi inesattezze.
(Misura del contributo previdenziale)
Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di
previdenza e' stabilito, a decorrere dal 1 marzo 1966, nella misura
del 5,00 per cento della retribuzione contributiva annua considerata
in ragione dell'80 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1968 nella
misura del 5,50 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1970 nella
misura del 5,85 per cento.
[b]A decorrere dal 1 gennaio 1972 l'aliquota contributiva e' stabilita
nella misura definitiva del 6,10 per cento.
Il contributo e' cosi' ripartito tra enti e iscritti:
dal 10 marzo 1966 a carico dell'ente 2,60 per cento;
a carico dell'iscritto 2,40 per cento; in totale 5 per cento;
dal 1 gennaio 1968 a carico dell'ente 3,00 per cento; a carico
dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,50 per cento;
dal 1 gennaio 1970 a carico dell'ente 3,35 per cento; a carico
dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,85 per cento;
dal 10 gennaio 1972 in poi a carico dell'ente 3,60 per cento; a
carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 6,10 per cento.
Per il personale non di ruolo iscrivibile all'Istituto ai sensi del
precedente articolo 1 l'obbligo del pagamento del contributo decorre
dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni
previste nell'articolo stesso.
La retribuzione contributiva e' costituita dallo stipendio o
salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima
mensilita' e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge
o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello
stipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per
dodici mensilita', quando non risulti stabilito da esplicite norme,
e' determinato dal prefetto, sentiti gli enti interessati.
Sono esclusi dalla contribuzione ai fini previdenziali i compensi
fissi dovuti ai sanitari ospedalieri, i quali pertanto non sono
computabili agli effetti dell'indennita-premio di servizio e
dell'assegno vitalizio.
Le somme dovute dai comuni e dalle province a titolo di contributi
arretrati dal 1 marzo al 31 dicembre 1966 saranno computabili ai fini
della eventuale autorizzazione all'assunzione del mutuo a copertura
del disavanzo economico ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637.
Se non sbaglio, questa ripartizione non è mai stata cambiata; pertanto se, come pare, si tornerà alla disciplina del TFS, non vedo perché non si dovrebbe apporre il 2,5% a carico del lavoratore. Anch'io mi meraviglio che i maggiori giornali finanziari scrivano queste enormi inesattezze.
Marchino- Messaggi : 101
Data d'iscrizione : 16.06.11
TFR
mi sembra veramente la casa dei pazzi!!! è mai possibile che non si riesca a capire che cosa volesse dire con il ripristino di tutto?
il decreto parlerebbe di un recupero da fondi speciali di 1 milione per l'anno 2012, 7 milioni per l'anno 2013 ecc....credo che si riferisca al fatto che le nuove (vecchie) liquidazioni debbano essere calcolate secondo il metodo TFS , quindi più convenienti rispetto ad un dipendente privato.....ritornando , pertanto , al vecchio sistema di trattenuta e calcolo per il TFS.
il vecchio sistema di trattenuta era il 2,50 a carico del dipendente e 3,60 a carico ente......diverso dal nuovo che prevede la diminuzione dello stipendio di un importo pari al 2,5% e l'applicazione del 6,10% tutta a carico dell'ente..... ed è quest'ultimo procedimento che verrebbe annullato per tornare alla classica trattenuta del 2.50 + 3.60..........ho sbagliato qualcosa?
il decreto parlerebbe di un recupero da fondi speciali di 1 milione per l'anno 2012, 7 milioni per l'anno 2013 ecc....credo che si riferisca al fatto che le nuove (vecchie) liquidazioni debbano essere calcolate secondo il metodo TFS , quindi più convenienti rispetto ad un dipendente privato.....ritornando , pertanto , al vecchio sistema di trattenuta e calcolo per il TFS.
il vecchio sistema di trattenuta era il 2,50 a carico del dipendente e 3,60 a carico ente......diverso dal nuovo che prevede la diminuzione dello stipendio di un importo pari al 2,5% e l'applicazione del 6,10% tutta a carico dell'ente..... ed è quest'ultimo procedimento che verrebbe annullato per tornare alla classica trattenuta del 2.50 + 3.60..........ho sbagliato qualcosa?
serio- Messaggi : 526
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Ciao Serio
ci sono 3 questioni che si intrecciano tra di loro per vari motivi e creano tutta questa confusione. Spero di riuscire a esserti utile.
Qui si sta parlando di:
1) Dipendenti in regime di Tfs.
2) Dipendenti in regime di Tfr.
3) Tfr privato
Il decreto 78 2010 aveva stabilito che i dipendenti in regime di Tfs la parte di liquidazione che decorre dal 01/01/2011 sarebbe stata calcolata secondo il criterio del Tfr privato.
Il Tfr privato prevede l'accantonamento del 6,91 (in realtà il 7,41 sulla 100%) senza nessuna trattenuta a carico del dipendente.
Quindi i sindacati sentenze e altro sostengono giustamente: se liquidi come il privato allora nei confronti del dipendente non devi fare alcuna trattenuta (2,50%). Quindi il governo torna indietro e dice semplicemente che quanto contenuto nel decreto 78 non è più valido. Si ritorna indietro. La liquidazione anche dal 01/01/2011 verrà fatta secondo il criterio Tfs come sempre stato e di conseguenza la trattenuta ritorna leggittima.
Il sistema di trattenuta non è mai cambiato per i dipendenti in regime di Tfs, è sempre stato il 2,50 anche da Gennaio 2011 in poi.
Poi c'è invece la questione dei dipendenti in regime di Tfr.
SU questi anche se il decreto, il sindacato e la sentenza non parlano alcuni hanno incominciato a chiedersi:
ma su questi dipendenti è vero che non c'è mai stata una trattenuta ma c'è una riduzione della competenza di pari importo. Ma non è la stessa cosa? Perchè le considerazioni fatte non possono essere estese anche ai dipendenti assunti dopo il 31/12/2000?
Quello che chiami vecchio sistema di trattenuta è quello dei dipendenti Tfs.
Quello che chiami nuovo è quello dei dipendenti in regime di Tfr (già dal 01/01/2001).
Non si annulla nè il vecchio nè il nuovo rimane tutto come prima (sembrerebbe).
ci sono 3 questioni che si intrecciano tra di loro per vari motivi e creano tutta questa confusione. Spero di riuscire a esserti utile.
Qui si sta parlando di:
1) Dipendenti in regime di Tfs.
2) Dipendenti in regime di Tfr.
3) Tfr privato
Il decreto 78 2010 aveva stabilito che i dipendenti in regime di Tfs la parte di liquidazione che decorre dal 01/01/2011 sarebbe stata calcolata secondo il criterio del Tfr privato.
Il Tfr privato prevede l'accantonamento del 6,91 (in realtà il 7,41 sulla 100%) senza nessuna trattenuta a carico del dipendente.
Quindi i sindacati sentenze e altro sostengono giustamente: se liquidi come il privato allora nei confronti del dipendente non devi fare alcuna trattenuta (2,50%). Quindi il governo torna indietro e dice semplicemente che quanto contenuto nel decreto 78 non è più valido. Si ritorna indietro. La liquidazione anche dal 01/01/2011 verrà fatta secondo il criterio Tfs come sempre stato e di conseguenza la trattenuta ritorna leggittima.
Il sistema di trattenuta non è mai cambiato per i dipendenti in regime di Tfs, è sempre stato il 2,50 anche da Gennaio 2011 in poi.
Poi c'è invece la questione dei dipendenti in regime di Tfr.
SU questi anche se il decreto, il sindacato e la sentenza non parlano alcuni hanno incominciato a chiedersi:
ma su questi dipendenti è vero che non c'è mai stata una trattenuta ma c'è una riduzione della competenza di pari importo. Ma non è la stessa cosa? Perchè le considerazioni fatte non possono essere estese anche ai dipendenti assunti dopo il 31/12/2000?
Quello che chiami vecchio sistema di trattenuta è quello dei dipendenti Tfs.
Quello che chiami nuovo è quello dei dipendenti in regime di Tfr (già dal 01/01/2001).
Non si annulla nè il vecchio nè il nuovo rimane tutto come prima (sembrerebbe).
giacco71- Messaggi : 180
Data d'iscrizione : 15.12.10
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
altro che tutto come prima! La corte è stata chiara e se per ottobre chi ha partecipato al procedimento di erogazioen dello stipenbdio alla vecchia maniera l'ha fatta franca, da novembre la legge va rispettata per come rimodellata dall'intervento additivo.
Pena risvolti penali:
"il pubblico ufficiale.....il quale, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto....è punito....(ABUSO D'UFFICIO)
Dall'esame di questo reato mi sempra che nella fattispecie esistano tutti i presupposti per essere indagati:
-carica di P.U
- violazione della norma di legge (per come rivisitata dalla corte e nota dal 17.10.2012)
-danno ingiusto (tratenuta indebita sullo stipendio)
- dolo
altro problema che una volta scattata l'ipotesi di reato, esistamo delle esimenti.
Mi sorge spontane una domanda. Se continuare ad addebbitare il 2,50 % al dipendente fose ipotesi di reato, non resterebbe ro che due strade:
A) versare meno all'INPS (6,91 - 2,50), savando capra e cavoli, alias dipendente ed ente. Ma....tecnicamente si può fare? Mi sembra che la norma parli di versamento integrale a carico del'ente non di abbuonare in toto la quota del dipendente a discapito di INPS
B) versare tutto l'ente. Ma dove prendiamo i soldi? gli effetti sul rispetto del pato di stabilità e sui limiti di spesa del personale sarebbero troppo significativi. Forse questa sarebbe un'esimente qualora ci fosse l'ipotesi di reato.
Pena risvolti penali:
"il pubblico ufficiale.....il quale, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto....è punito....(ABUSO D'UFFICIO)
Dall'esame di questo reato mi sempra che nella fattispecie esistano tutti i presupposti per essere indagati:
-carica di P.U
- violazione della norma di legge (per come rivisitata dalla corte e nota dal 17.10.2012)
-danno ingiusto (tratenuta indebita sullo stipendio)
- dolo
altro problema che una volta scattata l'ipotesi di reato, esistamo delle esimenti.
Mi sorge spontane una domanda. Se continuare ad addebbitare il 2,50 % al dipendente fose ipotesi di reato, non resterebbe ro che due strade:
A) versare meno all'INPS (6,91 - 2,50), savando capra e cavoli, alias dipendente ed ente. Ma....tecnicamente si può fare? Mi sembra che la norma parli di versamento integrale a carico del'ente non di abbuonare in toto la quota del dipendente a discapito di INPS
B) versare tutto l'ente. Ma dove prendiamo i soldi? gli effetti sul rispetto del pato di stabilità e sui limiti di spesa del personale sarebbero troppo significativi. Forse questa sarebbe un'esimente qualora ci fosse l'ipotesi di reato.
PAOLO1971- Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 29.03.11
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Ma che reato e reato...
Il d.l. ha ripristinato (o meglio, quando sarà pubblicato in G.U. ripristinerà) il TFS dall'1.1.2011, quindi la ritenuta torna ad essere legittima.
Il d.l. ha ripristinato (o meglio, quando sarà pubblicato in G.U. ripristinerà) il TFS dall'1.1.2011, quindi la ritenuta torna ad essere legittima.
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
... sta il cacciator fisciando sull'uscio a rimirar ...
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
ma mi dite cosa significa? ma sta trattenuta sà da fare o no?
http://news.supermoney.eu/news/2012/10/statali-il-governo-torna-al-tfs-e-restituisce-il-2-5-di-trattenute-005837.html
http://news.supermoney.eu/news/2012/10/statali-il-governo-torna-al-tfs-e-restituisce-il-2-5-di-trattenute-005837.html
serio- Messaggi : 526
Data d'iscrizione : 21.07.11
223
nel concreto:
ipwer i dipendenti ante 1.1.2001 in regime di Tfs scompare la seconda quota di TFS ( dal 1.1.2011 calcolata come il TFR ) e si ripristina il TFS.
Per tutti quanti si continua come in passato alla ritenuta del 2,5% ....non e' cambiato nulla ai fini della ritenuta
ipwer i dipendenti ante 1.1.2001 in regime di Tfs scompare la seconda quota di TFS ( dal 1.1.2011 calcolata come il TFR ) e si ripristina il TFS.
Per tutti quanti si continua come in passato alla ritenuta del 2,5% ....non e' cambiato nulla ai fini della ritenuta
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
QUALCUNO MI PUO' SPIEGARE QUAL E' LA DIFFERENZA DA UN PUNTO DI VISTA GIURIDICO TRA LA TRATTENUTA DEL 2,5% CHE HANNO I DIPENDENTI IN REGIME DI TFS E LA RIDUZIONE DEL 2,5% DELLA RETRIBUZIONE LORDA CHE SUBISCONO INVECE I DIPENDENTI IN REGIME DI TFR.
STEFYDP- Messaggi : 60
Data d'iscrizione : 19.10.12
TFR
operativamente proprio nessuna.
Contributivamente in regime di TFR tale somma , unitamente alla quota ente, verra' accumulata e rivalutata costituendo un montante su cui calcolate il TFR a suo tempo.
In Regime di TFS tale somma e' irrilevante poiche' il calcolo TFS terra' conto dellìultima retribuzione e degli anni di iscrizione all'ex Inadel
Contributivamente in regime di TFR tale somma , unitamente alla quota ente, verra' accumulata e rivalutata costituendo un montante su cui calcolate il TFR a suo tempo.
In Regime di TFS tale somma e' irrilevante poiche' il calcolo TFS terra' conto dellìultima retribuzione e degli anni di iscrizione all'ex Inadel
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Paolo Gros ha scritto:operativamente proprio nessuna.
Contributivamente in regime di TFR tale somma , unitamente alla quota ente, verra' accumulata e rivalutata costituendo un montante su cui calcolate il TFR a suo tempo.
In Regime di TFS tale somma e' irrilevante poiche' il calcolo TFS terra' conto dellìultima retribuzione e degli anni di iscrizione all'ex Inadel
Scusa Paolo ma nel regime di TFR tutta la quota pari al 6,1% sull'80% della retribuzione non viene pagata dall'Ente? Quella somma che mensilmente ci viene tolta dalla retribuzione non viene versata all'INPDAP ma rimane all'Ente.
STEFYDP- Messaggi : 60
Data d'iscrizione : 19.10.12
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Paolo Gros ha scritto:...non viene versata all'INPDAP ma rimane all'Ente....
???????????????????????????
ahahah, capito! mica male però!
forse qualcuno ha applicato la normativa meglio di me ... cioè, il datore di lavoro versa interamente il 6.10% sull'80% della retribuzione imponibile all'inpdap. poi applica la decurtazione DPCM 1999 e la trattiene come minore retribuzione ...
... diciamo che per semplificare la decurtazione viene spesso considerata come la contribuzione a carico del dipendente ai fini TFR.
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Ma alla fine noi dipendenti in busta paga avremo qualcosa in più con il venir meno di questa trattenuta, oppure ciò che leggo sono solo barzellette?
libvir- Messaggi : 252
Data d'iscrizione : 28.04.11
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