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SENTENZA N. 223 CORTE COSTITUZIONALE

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Messaggio  PAOLO1971 Mer 31 Ott 2012 - 3:37

comma 3 D.L. 185/12 29 ottobre 2012

i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5%.....bla bla bla ..bla....si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto etc etc.

Ergo: i proccessi finalizzati alla restituzione dell'indebito NON POSSONO ESSERE AVVIATI!

Condividete questo corollario?

Visto che la sentenza additiva è stata pubblicata il 17.10.2012, in questa manciata di giorni chi è quel dipendente così zelante che ha avviato il preocesso per la restituzione? .
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Messaggio  Paolo Gros Mer 31 Ott 2012 - 5:15

cONDIVIDO E NON AVEVO ASSOLUTAMENTE, COME DETTO, PROCEDUTO AD ALCUNA RESTITUZIONE O DECURTAZIONE DEL 2.5
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SENTENZA N. 223 CORTE COSTITUZIONALE  Empty Re: SENTENZA N. 223 CORTE COSTITUZIONALE

Messaggio  maxrugo Mer 31 Ott 2012 - 5:22

decreto legge 29.10.2012 n° 185, comma 3: i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5%.....bla bla bla ..bla....si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto etc etc..

Tutto cio' cosa significa? Continuo a fare le ritenute del 2.5% e non restituisco niente?

maxrugo

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SENTENZA N. 223 CORTE COSTITUZIONALE  Empty Re: SENTENZA N. 223 CORTE COSTITUZIONALE

Messaggio  an.bal Mer 31 Ott 2012 - 5:25

tutto come prima ... non è cambiato niente ai fini della elaborazione dei cedeloni paga.

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SENTENZA N. 223 CORTE COSTITUZIONALE  Empty Re: SENTENZA N. 223 CORTE COSTITUZIONALE

Messaggio  bbarbieri Mer 31 Ott 2012 - 5:36

In alcune regioni, Calabria e Sicilia ad esempio, già nel 2011 i sindacati si erano attivati, avviando dei procedimenti, per la restituzione del contributo già versato e la sospensione della contribuzione previdenziale in seguito alla legge 122 del 2010. Il Tar della Calabria con sentenza n.53/2012 aveva inoltre intimato la sospensione della contribuzione e la restituzione di quanto trattenuto dall'1/1/2011 ad un'amministrazione. Sulla scia di questa sentenza molti avevano già avviato dei procedimenti affinchè venisse rispetatto quanto sentenziato dal TAR. Quindi il DL 185 del 29/10 non fa altro che renderli tutti nulli.

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SENTENZA N. 223 CORTE COSTITUZIONALE  Empty Re: SENTENZA N. 223 CORTE COSTITUZIONALE

Messaggio  PAOLO1971 Mer 31 Ott 2012 - 5:45

ma SCUSATE....perche continuate a dire che è tutto come prima? Una sentenza del Giudice delle leggi che dispone l'abrogazione di una modalità di conteggio della trattenuta, poiché per 22 mesi operata in dispregio alal costiutuzione e......non sarebbe cambiato niente? Non prendiamoci in giro, l'effetto è sistanzialmente abrogativo della norma censurata...altro che non cmabia nulla e non c'è circolare o orientamento inps che tenga
il minimo è che dalla prossima busta paga la trattenuta de 2,50 non venga operata sul dipendente. Altro problema è dove prendere questo 2,50%, come altro è il discorso della restituzione de mesi in cui si è agito contra costitutionem.
A questo specifico proposito sembra che il decreto di ieri abbia salvato le case pubbliche.

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Messaggio  an.bal Mer 31 Ott 2012 - 6:00

PAOLO1971 ha scritto:ma SCUSATE....perche continuate a dire che è tutto come prima? Una sentenza del Giudice delle leggi che dispone l'abrogazione di una modalità di conteggio della trattenuta, poiché per 22 mesi operata in dispregio alal costiutuzione e......non sarebbe cambiato niente? Non prendiamoci in giro, l'effetto è sistanzialmente abrogativo della norma censurata...altro che non cmabia nulla e non c'è circolare o orientamento inps che tenga
il minimo è che dalla prossima busta paga la trattenuta de 2,50 non venga operata sul dipendente. Altro problema è dove prendere questo 2,50%, come altro è il discorso della restituzione de mesi in cui si è agito contra costitutionem.
A questo specifico proposito sembra che il decreto di ieri abbia salvato le case pubbliche.

la norma colpita dalla sentenza della corte costituzionale stabiliva a partire dal 01.01.2011 che ilpersonale in regime TFS ... da quel momento in poi il calcolo della liquidazione doveva essere fatto con le regole del TFR ... ecco al questione: nel TFR non c'è contribuzione (diretta, perchè poi sappiamo come funziona) da parte del dipe ... la senetnza della corte ha come effetto di togliere la contribuzione sociale inadel a carico dei dipe in regime TFS limitatamente alperiodo per il quale la metodologia di calcolo della liquidazione è quella del TFR.
il DL pubblicto ora in GU in realtà cancella tutto. cioè, chi è in TFS continuerà a veder calcolata la sua liquidazione con le regole del TFS ... quindi cade totalmente la questione del contendere ...

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Messaggio  PAOLO1971 Mer 31 Ott 2012 - 6:10

..pertanto per tale tipologia di personale (TFS) si ritorna al sistema del dicembre 2010...sospeso per 22 mesi.

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Messaggio  an.bal Mer 31 Ott 2012 - 6:30

ripristinato .... a partire dal 01.01.2011

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Messaggio  Paolo Gros Mer 31 Ott 2012 - 7:02

Bravissimo Andrea, questa volta mi trovi in accordo ed hai ben delineato il problema
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Messaggio  an.bal Mer 31 Ott 2012 - 7:18

questa volta mi trovi in accordo Very Happy Very Happy Very Happy

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Messaggio  PAOLO1971 Ven 2 Nov 2012 - 2:47

COSA SIGNIFICA IL COMMA 1, SECONDO PERIODO DE PREDETTO DECRETO 185/12...
"i trattamenti di fine servizio comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione, prima de presente decreto, sono riliquidati d'ufficio entro un anno ai sensi della disciplian previgente"?

non è che significa che gli accantonamenti de 2,5 devono essere restituiti in modo da riallinearsi alla disciplina previgente???

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Messaggio  Paolo Gros Ven 2 Nov 2012 - 2:50

No, d significa che se un soeggtto in regime di TFS e' andato in pensione nel 2011 o 2012 la seconda quota di TFS ( calcolata a montante come il TFR) sar' ricalcolata e riliquidata dalle'ex Inpdap come completo periodo TFSm con le vecchie regole
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Messaggio  an.bal Ven 2 Nov 2012 - 4:21

Paolo Gros ha scritto:No, d significa che se un soeggtto in regime di TFS e' andato in pensione nel 2011 o 2012 la seconda quota di TFS ( calcolata a montante come il TFR) sar' ricalcolata e riliquidata dalle'ex Inpdap come completo periodo TFSm con le vecchie regole

confermo.

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