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aliquota al 6,10 o al 6,91
lupacchiotto ha scritto:Siete sicuri che il 6,91 sarà tutto a carico dell'ente?
secondo me ci sarà la sorpresina, e cioè che è vero che non ci sarà più la trattenuta del 2,5 a carico del dipendente, ma il contributo che andrà nelle casse dell'inpdap sarà solo quello a carico dell'ente (3.6% sull 80%), come avviene attualmente, con tutte le consueguenze ai fini assistenziali, oppure si sanerà il tutto al momento della cessazione ovvero della pensione
spero che non sia così
Saluti
Avendo riletto la circolare 17/2010 dell'Inpdap, in cui si diceva che anche dopo l'introduzione del DL 78/2010 le aliquote a carico ente e a carico dipendente non cambiavano ( e quindi comportavano un totale del 6,10 di cui il 2,50 a carico dipendente ), ritengo logico che gli enti continueranno a versare il 6,10, sia pur interamente a loro carico. La differenza tra il 6,91 e il 6,10 dovrebbe scaturire dalla gestione finanziaria che l'Inpdap compie con i contributi ricevuti. In ogni caso spero che l'Inpadp emetta urgentemente una nuova circolare.
Marco Pulici- Messaggi : 80
Data d'iscrizione : 11.03.11
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
"La differenza tra il 6,91 e il 6,10 dovrebbe scaturire dalla gestione finanziaria che l'Inpdap compie con i contributi ricevuti."
Non capisco cosa vuol dire!
Non capisco cosa vuol dire!
lupacchiotto- Messaggi : 321
Data d'iscrizione : 28.03.12
x lupacchiotto
Intendevo dire che se i Comuni versano il 6,10 e l'aliquota di computo del TFR deve essere il 6,91, la differenza ( 0,81 ) ce la mette l'Inpdap. Come fa? Mi immagino che utilizzerà il capitale versato al fine di ottenere un interesse almeno pari allo 0,81%. Se così non fosse, proprio non capirei perchè a fronte di un'aliquota di computo del 6,91 si versi un contributo pari al 6,10.
Marco Pulici- Messaggi : 80
Data d'iscrizione : 11.03.11
sentenza 223
Ma a fronte delle diffide (minacce) che i resposabili stanno iniziando a ricevere di rimborso e per la non applicazione della percentuale ...che cosa state rispondendo?
serio- Messaggi : 526
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Infatti è l'atteggiamento migliore da assumere alle tante domande poste, ad oggi possiamo solo fare supposizioni basate sul niente, considerato che una tale sentenza mette in discussione tutta una serie di provvedimenti che si stanno prendendo a livello governativo in tema di spesa pubblica.Paolo Gros ha scritto:Non ruispondo affatto, ne daro' adempimento quando vi saranno gli strumenti.
Per la cronaca la percentuale del 6,91% del settore privato riviene dall'articolo 2120 del c.c. che prevede una quota di tfr dovuta non superiore all retribuzione dovuta nell'anno divisa per 13,5.
Successivamente tale quota è stata ridotta dello 0,5% della retribuzione imponibile in base all'art.3 della legge n.297/1982.
In pratica il 6,91% scaturisce dalla seguente formula (100:13,5)-0,5= 6,91.
Ciao
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Andreina ha scritto:Ciao Paolo,
scusa l'ignoranza ma sto facendo confusion, la quota da restituire ai dipendenti è il contributo ex inadel del 2,5% trattenuto a decorrere dal 1/1/2011 (a seguito dell'entrata in vigore della legge 122/2010 che ha detto che per il tfs valgono le stesse regole del tfr - art. 2120 c.c.)
non centra niente l'importo decurtato dalla retribuzione lorda ai dipendenti in regime di TFR giusto?
Grazie A.
E' così??
lucia- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 12.10.10
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Qualcuno già si è mosso
http://flpdifesa.org/wp-content/uploads/2012/10/Circolare-del-Comando-Generale-Guardia-di-Finanza2.pdf
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GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
L'Anci chiede lumi al Ministero:
P.A.: Delrio a Grilli, chiarire su Tfr dipendenti pubblici
Un pronunciamento del Ministero dell'Economia in merito agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della trattenuta sul Tfr dei dipendenti pubblici operata dal dl 78/2010. E' questa la richiesta contenuta nella lettera che il Presidente dell'ANCI, Graziano Delrio ha inviato al Ministro dell'Economia, Vittorio Grilli.
Dopo aver ricordato che ''secondo il ragionamento della Corte, la disposizione viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione in quanto la stessa consente allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perche' non collegata con la qualita' e quantita' del lavoro prestato e perche', a parita' di retribuzione, ''determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro'' Delrio evidenzia il fatto che ''gli effetti di tale pronuncia hanno un impatto fortissimo sui bilanci dei Comuni; si tratta complessivamente di circa 200 milioni di euro, il cui esborso da parte di ciascuna Amministrazione rischia di portare al dissesto i piccoli Comuni e si scontra con i vigenti limiti in materia di spese di personale e con i cogenti vincoli in materia di Patto di stabilita'''.
Da qui la richiesta che il presidente Delrio rivolge al ministro Grilli ''di volersi esprimere in merito alle conseguenti determinazioni da assumere data la rilevanza della situazione e i profili di responsabilita' ad essa connessi''.
(FONTE: Asca)
P.A.: Delrio a Grilli, chiarire su Tfr dipendenti pubblici
Un pronunciamento del Ministero dell'Economia in merito agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della trattenuta sul Tfr dei dipendenti pubblici operata dal dl 78/2010. E' questa la richiesta contenuta nella lettera che il Presidente dell'ANCI, Graziano Delrio ha inviato al Ministro dell'Economia, Vittorio Grilli.
Dopo aver ricordato che ''secondo il ragionamento della Corte, la disposizione viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione in quanto la stessa consente allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perche' non collegata con la qualita' e quantita' del lavoro prestato e perche', a parita' di retribuzione, ''determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro'' Delrio evidenzia il fatto che ''gli effetti di tale pronuncia hanno un impatto fortissimo sui bilanci dei Comuni; si tratta complessivamente di circa 200 milioni di euro, il cui esborso da parte di ciascuna Amministrazione rischia di portare al dissesto i piccoli Comuni e si scontra con i vigenti limiti in materia di spese di personale e con i cogenti vincoli in materia di Patto di stabilita'''.
Da qui la richiesta che il presidente Delrio rivolge al ministro Grilli ''di volersi esprimere in merito alle conseguenti determinazioni da assumere data la rilevanza della situazione e i profili di responsabilita' ad essa connessi''.
(FONTE: Asca)
tributi69- Messaggi : 193
Data d'iscrizione : 12.12.11
223
...Da qui la richiesta che il presidente Delrio rivolge al ministro Grilli ''di volersi esprimere in merito alle conseguenti determinazioni da assumere data la rilevanza della situazione e i profili di responsabilita' ad essa connessi''.
...
lo dico oggi in tempi non sospetti ...verra' emanata norma inchiappettadipendenti per il passato ...chi ha avuto ha avuto ....
...
lo dico oggi in tempi non sospetti ...verra' emanata norma inchiappettadipendenti per il passato ...chi ha avuto ha avuto ....
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
lo penso anche io, secondo me la trattenuta non andrà fatta, ma anche il contributo non verrà versato, con la conseguenza di una minore liquidazione...
vediamo cosa accadrà
vediamo cosa accadrà
lupacchiotto- Messaggi : 321
Data d'iscrizione : 28.03.12
223
riporto
Buongiorno da ALMA.
Com’è noto la Corte Costituzionale (con sentenza n. 223 depositata l’11 ottobre 2012) ha dichiarato illegittima la trattenuta a titolo di rivalsa TFR nella misura del 2,50% sull'80% della base imponibile, operata sulla busta paga (da gennaio 2011) ai lavoratori che a tale data risultavano in regime TFS.
Vedremo ora di analizzare i seguenti punti:
SOSPENSIONE DELLA TRATTENUTA SULLA BUSTA PAGA AL LAVORATORE
Innanzitutto va chiarito che si tratta di una sospensione che riguarda tutte le Pubbliche amministrazioni d’Italia i cui dipendenti risultano "toccati" dalla disposizione, ovvero solo i dipendenti che al 31/12/2010 erano in regime di Trattamento di Fine Servizio (ex INADEL). E’ quindi importante, al fine di adottare un comportamento univoco sul territorio Nazionale, attendere le direttive sia dell’Inps che degli Istituti competenti titolari della materia(Funzione Pubblica, Ragioneria generale dello Stato, ecc).
A seguito ns/ contatti con la Direzione Centrale dell’Inps di Roma (ex Inpdap) ci è stato infatti confermata l’ imminente emanazione di disposizioni in tal senso. I Funzionari ci hanno comunque ribadito che anche qualora il contributo a carico del lavoratore venisse sospeso, l’Ente è in ogni caso tenuto a versare la percentuale contributiva intera nella misura del 6,10 % (2,50% carico dipendente + 3,60% carico ente).
Non è da sottovalutare inoltre che la procedura di controllo INPS della ListaPosPA (ex DMA) blocca la trasmissione qualora l'imponibile INADEL x 6,10% non coincida con il contributo indicato nella denuncia. In tal caso nè la ListaPosPA nè l'Uniemens potranno essere trasmessi!
E' parere della scrivente, che in carenza dei dovuti chiarimenti, sospendere l'applicazione del contributo al lavoratore, accollando all'ente l'onere, non è inequivocabilmente una soluzione adottabile.
Pare altresì che il governo, già con la Legge di Stabilità, inserisca apposita norma che “scongiuri” il rimborso ai lavoratori (probabilmente riducendo lo stipendio dello stesso importo corrispondente alla trattenuta come già avviene per i dipendenti in regime di TFR assunti dal 2001).
Alla luce di quanto esposto, sospendere la trattenuta al dipendente (o imputarla a carico Ente) per poi doverla successivamente nuovamente applicare con modalità diverse (oltre a macchinosi conguagli retroattivi) non può che risultare controproducente sia per il lavoratore che per l’Ente.
Senza poi sottovalutare l'impatto di tali integrazioni sulla nuova denuncia INPS (ex INPDAP) denominata LISTA POS PA (ex DMA2) in vigore da ottobre 2012.
Attendere le direttive degli Istituti competenti è quindi di fondamentale importanza.
EVENTUALI RIMBORSI AI LAVORATORI CON DECORRENZA GENNAIO 2011
Fatte salve le premesse di cui sopra, risulta inoltre evidente che l’Ente non può ovviamente accollarsi l’onere di un rimborso ai lavoratori interessati (trattenuto da gennaio 2011) di un contributo, che, di fatto, è già stato versato all’INPS (ex INPDAP).
La restituzione contributiva a carico dei lavoratori (qualora la normativa ne confermi la spettanza), sarà di esclusiva competenza dell'Inps, previa la definizione dei tempi e delle modalità dei rimborsi.
Sarà nostra cura informarvi tempestivamente sugli sviluppi del tema in questione.
Notizie dell'ultima ora (FONTE: Asca 25/10/2012)
Un pronunciamento del Ministero dell'Economia in merito agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della trattenuta sul Tfr dei dipendenti pubblici operata dal dl 78/2010. E' questa la richiesta contenuta nella lettera che il Presidente dell'ANCI, Graziano Delrio ha inviato al Ministro dell'Economia, Vittorio Grilli.
Dopo aver ricordato che ''secondo il ragionamento della Corte, la disposizione viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione in quanto la stessa consente allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perche' non collegata con la qualita' e quantita' del lavoro prestato e perche', a parita' di retribuzione, ''determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro'' Delrio evidenzia il fatto che ''gli effetti di tale pronuncia hanno un impatto fortissimo sui bilanci dei Comuni; si tratta complessivamente di circa 200 milioni di euro, il cui esborso da parte di ciascuna Amministrazione rischia di portare al dissesto i piccoli Comuni e si scontra con i vigenti limiti in materia di spese di personale e con i cogenti vincoli in materia di Patto di stabilita'''.
Da qui la richiesta che il presidente Delrio rivolge al ministro Grilli ''di volersi esprimere in merito alle conseguenti determinazioni da assumere data la rilevanza della situazione e i profili di responsabilita' ad essa connessi''.
ALMA S.p.A.
Centro Servizi Enti Pubblici
Buongiorno da ALMA.
Com’è noto la Corte Costituzionale (con sentenza n. 223 depositata l’11 ottobre 2012) ha dichiarato illegittima la trattenuta a titolo di rivalsa TFR nella misura del 2,50% sull'80% della base imponibile, operata sulla busta paga (da gennaio 2011) ai lavoratori che a tale data risultavano in regime TFS.
Vedremo ora di analizzare i seguenti punti:
SOSPENSIONE DELLA TRATTENUTA SULLA BUSTA PAGA AL LAVORATORE
Innanzitutto va chiarito che si tratta di una sospensione che riguarda tutte le Pubbliche amministrazioni d’Italia i cui dipendenti risultano "toccati" dalla disposizione, ovvero solo i dipendenti che al 31/12/2010 erano in regime di Trattamento di Fine Servizio (ex INADEL). E’ quindi importante, al fine di adottare un comportamento univoco sul territorio Nazionale, attendere le direttive sia dell’Inps che degli Istituti competenti titolari della materia(Funzione Pubblica, Ragioneria generale dello Stato, ecc).
A seguito ns/ contatti con la Direzione Centrale dell’Inps di Roma (ex Inpdap) ci è stato infatti confermata l’ imminente emanazione di disposizioni in tal senso. I Funzionari ci hanno comunque ribadito che anche qualora il contributo a carico del lavoratore venisse sospeso, l’Ente è in ogni caso tenuto a versare la percentuale contributiva intera nella misura del 6,10 % (2,50% carico dipendente + 3,60% carico ente).
Non è da sottovalutare inoltre che la procedura di controllo INPS della ListaPosPA (ex DMA) blocca la trasmissione qualora l'imponibile INADEL x 6,10% non coincida con il contributo indicato nella denuncia. In tal caso nè la ListaPosPA nè l'Uniemens potranno essere trasmessi!
E' parere della scrivente, che in carenza dei dovuti chiarimenti, sospendere l'applicazione del contributo al lavoratore, accollando all'ente l'onere, non è inequivocabilmente una soluzione adottabile.
Pare altresì che il governo, già con la Legge di Stabilità, inserisca apposita norma che “scongiuri” il rimborso ai lavoratori (probabilmente riducendo lo stipendio dello stesso importo corrispondente alla trattenuta come già avviene per i dipendenti in regime di TFR assunti dal 2001).
Alla luce di quanto esposto, sospendere la trattenuta al dipendente (o imputarla a carico Ente) per poi doverla successivamente nuovamente applicare con modalità diverse (oltre a macchinosi conguagli retroattivi) non può che risultare controproducente sia per il lavoratore che per l’Ente.
Senza poi sottovalutare l'impatto di tali integrazioni sulla nuova denuncia INPS (ex INPDAP) denominata LISTA POS PA (ex DMA2) in vigore da ottobre 2012.
Attendere le direttive degli Istituti competenti è quindi di fondamentale importanza.
EVENTUALI RIMBORSI AI LAVORATORI CON DECORRENZA GENNAIO 2011
Fatte salve le premesse di cui sopra, risulta inoltre evidente che l’Ente non può ovviamente accollarsi l’onere di un rimborso ai lavoratori interessati (trattenuto da gennaio 2011) di un contributo, che, di fatto, è già stato versato all’INPS (ex INPDAP).
La restituzione contributiva a carico dei lavoratori (qualora la normativa ne confermi la spettanza), sarà di esclusiva competenza dell'Inps, previa la definizione dei tempi e delle modalità dei rimborsi.
Sarà nostra cura informarvi tempestivamente sugli sviluppi del tema in questione.
Notizie dell'ultima ora (FONTE: Asca 25/10/2012)
Un pronunciamento del Ministero dell'Economia in merito agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della trattenuta sul Tfr dei dipendenti pubblici operata dal dl 78/2010. E' questa la richiesta contenuta nella lettera che il Presidente dell'ANCI, Graziano Delrio ha inviato al Ministro dell'Economia, Vittorio Grilli.
Dopo aver ricordato che ''secondo il ragionamento della Corte, la disposizione viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione in quanto la stessa consente allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perche' non collegata con la qualita' e quantita' del lavoro prestato e perche', a parita' di retribuzione, ''determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro'' Delrio evidenzia il fatto che ''gli effetti di tale pronuncia hanno un impatto fortissimo sui bilanci dei Comuni; si tratta complessivamente di circa 200 milioni di euro, il cui esborso da parte di ciascuna Amministrazione rischia di portare al dissesto i piccoli Comuni e si scontra con i vigenti limiti in materia di spese di personale e con i cogenti vincoli in materia di Patto di stabilita'''.
Da qui la richiesta che il presidente Delrio rivolge al ministro Grilli ''di volersi esprimere in merito alle conseguenti determinazioni da assumere data la rilevanza della situazione e i profili di responsabilita' ad essa connessi''.
ALMA S.p.A.
Centro Servizi Enti Pubblici
223
Personalmente condivido le linee operative visionabili al link
http://www.gianlucabertagna.it/2012/10/25/corte-costituzionale-sentenza-n-2232012/
http://www.gianlucabertagna.it/2012/10/25/corte-costituzionale-sentenza-n-2232012/
Il Governo si è mosso sulla trattenuta TFR 2,5
E' appena uscito il decreto del Governo che recepisce la sentenza della Corte Costituzionale. Sul sito della CGIL si legge:
"E' di qualche minuto fa la notizia che il Consiglio dei Ministri ha licenziato un decreto legge sulla ormai nota vicenda della ritenuta del 2,50% sul TFS/TFR.
Il comunicato del Governo, che riportiamo integralmente di seguito, non permette di comprendere i termini esatti dell'intervento contenuto nell'emanando Decreto Legge, ma sembrerebbe che sia stato eliminato il comma 10 dell'articolo 12 del Decreto legge 78/2011, ripristinando la situazione antecedente (TFS).
Sarà nostra cura fornire una lettura più approfondita sugli effetti della decisione, non appena saremo in possesso del decreto legge.
TESTO COMUNICATO DEL GOVERNO:
"...........Il Consiglio ha poi approvato un decreto legge che, in attuazione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia. Per quanto riguarda le altre parti della sentenza della Consulta, il Consiglio ha stabilito che si procederà in via amministrativa attraverso un DPCM ai sensi della legislazione vigente........."
A FeFra: Come vedi qualche volta ci azzecco....
"E' di qualche minuto fa la notizia che il Consiglio dei Ministri ha licenziato un decreto legge sulla ormai nota vicenda della ritenuta del 2,50% sul TFS/TFR.
Il comunicato del Governo, che riportiamo integralmente di seguito, non permette di comprendere i termini esatti dell'intervento contenuto nell'emanando Decreto Legge, ma sembrerebbe che sia stato eliminato il comma 10 dell'articolo 12 del Decreto legge 78/2011, ripristinando la situazione antecedente (TFS).
Sarà nostra cura fornire una lettura più approfondita sugli effetti della decisione, non appena saremo in possesso del decreto legge.
TESTO COMUNICATO DEL GOVERNO:
"...........Il Consiglio ha poi approvato un decreto legge che, in attuazione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia. Per quanto riguarda le altre parti della sentenza della Consulta, il Consiglio ha stabilito che si procederà in via amministrativa attraverso un DPCM ai sensi della legislazione vigente........."
A FeFra: Come vedi qualche volta ci azzecco....
fradel- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 26.10.12
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Ma tu guarda è proprio quello che avevo previsto qui
https://entilocali.forumattivo.it/t15759-sentenza-corte-costituzionale-223-2012
Il problema è capire se effettivamente bisogna applicare la Sentenza o se lo Stato (governo) farà un passo indietro. Norma incostituzionale = norma inesistente - si applica la vecchia normativa. Di questi tempi tutto è possibile. Tanto chi è andato in pensione dopo il 31/12/2010 il TFS o TFR ancora non l'ha percepito e per quei pochi fino ad agosto 2011 che l'hanno incassato si corre il rischio che debbano restituire qualcosa!!!!!!!!
https://entilocali.forumattivo.it/t15759-sentenza-corte-costituzionale-223-2012
Il problema è capire se effettivamente bisogna applicare la Sentenza o se lo Stato (governo) farà un passo indietro. Norma incostituzionale = norma inesistente - si applica la vecchia normativa. Di questi tempi tutto è possibile. Tanto chi è andato in pensione dopo il 31/12/2010 il TFS o TFR ancora non l'ha percepito e per quei pochi fino ad agosto 2011 che l'hanno incassato si corre il rischio che debbano restituire qualcosa!!!!!!!!
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
2,5
da un post di Piero Falorsi
REUTERS ITALIA
Tfr, governo ripristina normativa Pa dopo sentenza Consulta
venerdì 26 ottobre 2012 14:26
ROMA (Reuters) - Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che, in attuazione della recente sentenza della Corte costituzionale, ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale della pubblica amministrazione, eliminando quindi il prelievo del 2,5% che era stato introdotto dalla manovra 2010 del governo Berlusconi.
Lo rende noto il comunicato di palazzo Chigi .
La Cgil aveva stimato in 3,8 miliardi di maggiori oneri per lo Stato la sentenza della Corte.
REUTERS ITALIA
Tfr, governo ripristina normativa Pa dopo sentenza Consulta
venerdì 26 ottobre 2012 14:26
ROMA (Reuters) - Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che, in attuazione della recente sentenza della Corte costituzionale, ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale della pubblica amministrazione, eliminando quindi il prelievo del 2,5% che era stato introdotto dalla manovra 2010 del governo Berlusconi.
Lo rende noto il comunicato di palazzo Chigi .
La Cgil aveva stimato in 3,8 miliardi di maggiori oneri per lo Stato la sentenza della Corte.
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Non so se sarà così, ma da quello che si apprende ci sarà un diverso trattamento tra quelli assunti prima del 2001 e quelli dopo.
Saluti
Saluti
lupacchiotto- Messaggi : 321
Data d'iscrizione : 28.03.12
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
in termini di ns bilancio significa:
che da novembre si abbassa l'aliquota previdenziale da versare solo a carico dell'Ente con minore tfr finale per il dipendente oppure che mi debbo far carico anche del 2,50 % che prima mi rivalevo sul dipendente ? e per il periodo 1/1/2011 fino al DL del 26/10/2012 debbo restituire a tutti o solo post 2001 in regime tfr ?
fintributi2012- Messaggi : 498
Data d'iscrizione : 27.03.12
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
ma possibile mai che solo in italia si fanno norme fatte a posta per non essere comprese? Prima esce una d.l., poi una sentenza che non si capisce cosa faccia, poi esce un decreto che la recepisce, ma che ancora non dice nulla, in attasa di un d.p.c.m. ad oggi nessuno ancora sa cosa si deve fare.
l'unica cosa certa è che al dipendente non si deve fare la trattenuta, ma non si sa se a tutti o meno
poveri noi
l'unica cosa certa è che al dipendente non si deve fare la trattenuta, ma non si sa se a tutti o meno
poveri noi
lupacchiotto- Messaggi : 321
Data d'iscrizione : 28.03.12
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Se, come riporta la CGIL, è stato abrogato il comma 10 dell'articolo 12 del d.l. numero 78 del 2010, dal mero punto di vista operativo mi sembra tutto più semplice.
Sui cedolini non cambia nulla rispetto a come si stava procedendo prima della sentenza e, per i soggetti in regime TFS, viene ripristinato il vecchio calcolo del trattamento di fine servizio, più favorevole per il dipendente.
Vedremo
Sui cedolini non cambia nulla rispetto a come si stava procedendo prima della sentenza e, per i soggetti in regime TFS, viene ripristinato il vecchio calcolo del trattamento di fine servizio, più favorevole per il dipendente.
Vedremo
Ultima modifica di Dario B il Sab 27 Ott 2012 - 4:41 - modificato 2 volte.
Dario B- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 07.09.12
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Se come sembra è stato ripristinato dal 2011 il tfs sui cedolini non dovrebbe cambiare nulla , i dipendenti cessati dal 2011 potranno chiedere la riliquidazione del fine servizio con le vecchie e più vantaggiose regole .
Emiliano- Messaggi : 49
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Emiliano ha scritto:Se come sembra è stato ripristinato dal 2011 il tfs sui cedolini non dovrebbe cambiare nulla , i dipendenti cessati dal 2011 potranno chiedere la riliquidazione del fine servizio con le vecchie e più vantaggiose regole .
rimane il problema degli arretrati.....
tributi69- Messaggi : 193
Data d'iscrizione : 12.12.11
Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012
Non credo neppure che ci saranno ricadute sugli arretrati.
Eventualmente sarà l'ex-INPDAP che dovrà riliquidare il TFS erogato ai cessati dallo scorso anno.
Eventualmente sarà l'ex-INPDAP che dovrà riliquidare il TFS erogato ai cessati dallo scorso anno.
Dario B- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 07.09.12
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