Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 2 Empty Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012

Messaggio  tributi69 Ven 19 Ott 2012 - 0:53

Paolo Gros ha scritto:Appunto e come detto il depostio in cancelleria e' del 12.10.2012 e vi rimane per dieci giorni per cui ad oggi non e' pubblicata.

..dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

E questa non e' la pubblicazione in GU:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-10-17&task=dettaglio&numgu=41&redaz=T-120223&tmstp=1350567670858 ?

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Messaggio  kkk1972 Ven 19 Ott 2012 - 1:30

kkk1972 ha scritto:La sentenza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17/10/2012:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-10-17&task=dettaglio&numgu=41&redaz=T-120223&tmstp=1350567670858

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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 2 Empty Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012

Messaggio  giacco71 Ven 19 Ott 2012 - 1:48

"Se non hai avuto detrazioni sulla busta non ti può essere restituito nulla.
Elementare.."
Scusami seppur elementare non ho capito cosa intendi

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Messaggio  MARA08 Ven 19 Ott 2012 - 1:49

[quote="giacco71"]Riguarda i dipendenti in regime di TFS quindi quelli assunti prima del 31/12/2000.
L'assunto nel 2003 non dovrebbe rientrare perchè non Tfs ma Tfr.
Ma proprio per quelli già in regime di Tfr non dovrebbero essere fatte le stesse considerazioni?
I dipendenti in regime di Tfr non hanno la trattenuta ma hanno un abbattimento della competenza di pari importo.
La sostanza non cambia perchè 2 dipendenti uno Tfs e uno Tfr hanno a parità di livello, detrazioni etc. stesso netto ciò significa che la trattenuta in un modo o nell'altro viene effettuata o meglio una quota, sia nel caso Tfs che Tfr, è a carico del dipendente.
O mi manca qualche pezzo!?!

Sono d'accordo con giacco71!!!! Manca lo stesso pezzo anche a me.La sentenza 223 stabilisce l'illegittimità della trattenuta del 2,5% TFS a carico del dipendente dal 01.01.2011, visto che dal 01.01.2011 l'art. 12 , comma 10, D.L. 78/2010 estende il regime TFR agli assoggettati TFS , per cui l'accontamento TFR è tutto a carico del datore di lavoro. La differenza nel calcolo contributivo tra TFS e TFR è che per il personale in TFR il contributo del 2,5% a carico del lavoratore viene soppresso e il versamento del 9,60% è a totale carico del datore di lavoro.Ma L’effetto dell’abolizione del contributo a carico del lavoratore, che avrebbe creato un incremento della
retribuzione dei dipendenti soggetti a TFR, è stato di fatto vanificato da una disposizione del DPCM del 20/12/1999 che stabilisce che la retribuzione del personale in TFR sia ridotta di una ritenuta figurativa pari al contributo ex opera previdenza (2,5%).
Ora mi chiedo, allora in base alla sentenza 223 , sarebbe illegittimo anche l'abbattimento della retribuzione del 2,5% per gli assoggettati a TFR, o no?

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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 2 Empty Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012

Messaggio  STEFYDP Ven 19 Ott 2012 - 2:36

Anche io ho lo stesso dubbio....visto che la sentenza parla della trattenuta del 9,6% e questa aliquota riguarda solo gli statali e non anche i dipendenti delle ASl e degli enti pubblici per quali l'aliquota è del 6,1%.

serio ha scritto:questo è quanto affermato dalla sentenza:

4).................................

5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);

rientrano tutti i dipendenti pubblici?

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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 2 Empty Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012

Messaggio  FeFra Ven 19 Ott 2012 - 3:22

Dal sito della corte costituzionale:
[“Con le decisioni additive, la declaratoria di incostituzionalità colpisce la disposizione «nella parte in cui non prevede» un qualcosa, con conseguente aggiunta, da parte della sentenza, di un frammento alla norma oggetto del giudizio. La pronuncia additiva presuppone l’impossibilità di superare la «norma negativa» affetta da incostituzionalità per via d’interpretazione, nonché l’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata.
Le sentenze additive di prestazione
Le decisioni additive presentano talune particolarità non trascurabili allorché il frammento normativo che la Corte aggiunge si concreta nell’addizione di una prestazione a carico dei pubblici poteri. Tale tipologia di decisioni, strettamente connessa all’esplicarsi dei postulati del Welfare State e definita, appunto, sentenza additiva di prestazione, non si caratterizza tanto per il dispositivo, quanto per la motivazione che lo sorregge. In effetti, la circostanza che la Corte introduca, nel tessuto normativo, una prestazione «nuova» (o, più frequentemente, una «nuova» categoria di beneficiari di una determinata prestazione) ha inevitabili riflessi di ordine finanziario. Sul punto, si pone, dunque, il problema relativo alla applicabilità dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ai termini del quale ogni «legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte»: la c.d. «copertura finanziaria», necessaria per le fonti di matrice politica, non si applica, a rigori, alle decisioni della Corte costituzionale. Ciò nondimeno, la Corte, nell’introdurre nuove o maggiori spese, non può ritenere la disposizione costituzionale citata tamquam non esset, imponendosi un bilanciamento tra i diritti garantiti dalle prestazioni aggiunte ed il rispetto del principio cardine della corretta gestione delle finanze pubbliche.
Questo bilanciamento ha avuto effetti rilevanti, ad esempio, allorché la disposizione oggetto del controllo di costituzionalità risultava viziata per violazione del principio di eguaglianza: la mancata considerazione per la situazione delle finanze pubbliche avrebbe condotto ad una equiparazione «verso l’alto», nel senso di estendere il novero dei destinatari, inserendovi coloro che, incostituzionalmente, non erano stati contemplati; l’avvenuto bilanciamento tra contrapposte esigenze ha invece condotto la Corte anche ad equiparazioni «verso il basso», alla luce delle quali il rispetto del principio di eguaglianza è stato ripristinato limitando il novero dei destinatari di una determinata prestazione, escludendo così quei soggetti che si trovavano in una condizione assimilabile a quella di altri non presi in considerazione nel dettato legislativo. Questa tecnica decisoria trova la propria matrice nella impossibilità di non tener conto «che esiste il limite delle risorse disponibili e che in sede di manovra finanziaria spetta al Governo e al Parlamento introdurre modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario a salvaguardare l’equilibrio del bilancio dello Stato ed a perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria»; del resto, è incontestabile che «spett[i] al legislatore, nell’equilibrato esercizio della sua discrezionalità e tenendo conto anche delle esigenze fondamentali di politica economica, bilanciare tutti i fattori giuridicamente rilevanti» (sentenza n. 99 del 1995).
D’altronde, «l’operatività del principio di eguaglianza non è unidirezionalmente e necessariamente diretta ad estendere la portata di una disciplina più favorevole evocata come tertium comparationis, ma può dispiegarsi anche nel senso di rimuovere l’ingiustificato privilegio di una disciplina più favorevole rispetto a quella indicata a comparazione» (così, sentenza n. 421 del 1995). Il «possibile livellamento al “basso” delle categorie messe a confronto» è stato imposto, ad esempio nella sentenza n. 421 del 1995, dalla «evoluzione della coscienza sociale» oltreché dalla «grave crisi della finanza pubblica», e – pur operando
retroattivamente – non ha inciso negativamente sul principio dell’affidamento del cittadino. In ogni caso, «la caducazione della norma di favore non interferisce nella discrezionalità del legislatore, il quale rimane libero di intervenire come meglio crede per riordinare la materia riconducendone la disciplina a razionalità».
Ovviamente, queste considerazioni non possono impedire alla Corte, allorché ravvisi un vizio di costituzionalità, di intervenire in maniera conseguente. Ora, nell’ambito delle sentenze «che costano», una peculiare rilevanza assumono le sentenze costituzionali attinenti principalmente a materie come l’impiego pubblico, la previdenza sociale, l’assistenza pubblica (ad es. su minimi retributivi, assistenza sociale e sanitaria, capacità contributiva, integrazione al minimo dei trattamenti previdenziali); decisioni comportanti aggravi finanziari non solo per lo Stato, ma anche a carico degli enti rientranti nella cosiddetta «finanza pubblica allargata». Tali pronunce costituiscono la risposta della Corte costituzionale ai comportamenti omissivi del legislatore, una risposta in positivo, cioè, rispetto a ciò che il legislatore ha omesso di dettare, allo scopo di rimediare alla violazione della Costituzione; da ciò scaturiscono, appunto, implicazioni molto rilevanti circa il rapporto tra il giudizio di costituzionalità delle leggi e la sfera di azione del Parlamento.
In questo senso, particolare rilevanza assume la sentenza n. 455 del 1990, in cui la Corte ha evidenziato che gli stessi diritti fondamentali, allorché richiedano prestazioni positive a carico di strutture pubbliche, sono soggetti a condizioni ben precise, specie sul versante della spesa occorrente. Si è stabilito in proposito che, sotto il profilo del diritto a trattamenti sanitari, il diritto alla salute è soggetto alla «determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione» della relativa tutela da parte del legislatore ordinario. Quest’ultima dimensione del diritto alla salute comporta che, al pari di ogni diritto a prestazioni positive, il diritto ad ottenere trattamenti sanitari, essendo basato su norme costituzionali impositive di un determinato fine da raggiungere, è garantito ad ogni persona come un diritto costituzionale condizionato dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento. Questo principio, che è comune ad ogni altro diritto costituzionale a prestazioni positive, non implica certo una degradazione della tutela primaria assicurata dalla Costituzione ad una puramente legislativa, ma comporta che l’attuazione della tutela, costituzionalmente obbligatoria, di un determinato bene (la salute) avvenga gradualmente a seguito di un ragionevole bilanciamento con altri interessi o beni che godono di pari tutela costituzionale e con la possibilità reale ed obiettiva di disporre delle risorse necessarie per la medesima attuazione. ]

Ora, se la sentenza N.223/2012 è una sentenza additiva di prestazione, il legislatore che ha equiparato la modalità di calcolo della prestazione di fine servizio per i dipendenti pubblici e privati, deve anche equiparare le modalità di contribuzione che al momento sono le seguenti:
ENTI LOCALI
TFS – INADEL 2,88% sul 100% (cioè 3,60% sull’80%) a carico Ente
2% sul 100% (cioè 2,50% sull’80%) a carico iscritto

TFR – INADEL 2,88% sul 100% (cioè 3,60% sull’80%) a carico Ente
Diminuzione Stip.Lordo D.P.C.M 20/12/1999 del 2% sul 100%
(cioè 2,50% sull'80%) a carico iscritto

STATO 5,68% sul 100% (cioè 7,10% sull'80%) a carico Ente
TFS – ENPAS 2% sul 100% (cioè 2,50% sull'80%) a carico iscritto

Lavoratori privati
6,91% a carico datore lavoro


Cosa succederà? Ne vedremo delle belle….
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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 2 Empty Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012

Messaggio  LINO Ven 19 Ott 2012 - 3:50

STEFYDP ha scritto:Anche io ho lo stesso dubbio....visto che la sentenza parla della trattenuta del 9,6% e questa aliquota riguarda solo gli statali e non anche i dipendenti delle ASl e degli enti pubblici per quali l'aliquota è del 6,1%.

serio ha scritto:questo è quanto affermato dalla sentenza:

4).................................

5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);

rientrano tutti i dipendenti pubblici?
Infatti! per gli enti locali la fonte normativa si rinviene nella Legge 8 marzo 1968, n.152

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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 2 Empty Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012

Messaggio  STEFYDP Ven 19 Ott 2012 - 4:40

Quindi convenite con me che la sentenza della corte costituzionale n. 223/2012 vada applicata SOLO ai dipendenti STATALI!!

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Messaggio  Paolo Gros Ven 19 Ott 2012 - 4:45

A mio avviso e' applicabile alla pluralita' dei pubblici dipendenti riferibili all'ex Inpdap .

peraltro

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-10-17&task=sommario&numgu=41&tmstp=1350643530008

e' incredibilmente giaì' pubblicata Rolling Eyes Rolling Eyes
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http://paologros.oneminutesite.it/

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Messaggio  STEFYDP Ven 19 Ott 2012 - 4:50

Il problema è che ognuno ha un'opinione e da' una diversa interpretazione a questa sentenza!!!
Si spera che almeno per l'elaborazione dei prossimi stipendi di novembre ci siano direttive certe in materia!!!

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Messaggio  tributi69 Ven 19 Ott 2012 - 4:52

STEFYDP ha scritto:Quindi convenite con me che la sentenza della corte costituzionale n. 223/2012 vada applicata SOLO ai dipendenti STATALI!!

Il riferimento è fatto sicuramente alla buonauscita degli statali.
Tuttavia siccome la norma cassata riguardava "...il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati..." (così recita la norma) per "... i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)..." gli effetti dell sentenza investono anche gli altri comparti.

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Messaggio  STEFYDP Ven 19 Ott 2012 - 5:06

Altro dubbio amletico: nel caso in cui dovesse trovare applicazione questa sentenza il contributo che dovrà pagare l'ente sarà pari al 6,91% sul 100 della retribuzione come nel settore privato oppure l'aliquota resta quella attuale cioè 6,1% per enti locali e 9,6% per gli statali da calcolarsi invece sull'80% della retribuzione??

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Messaggio  kkk1972 Ven 19 Ott 2012 - 5:28

E' inutile scervellarsi e farsi dei viaggi....

Propongo una mozione d'ordine:

ASPETTIAMO ISTRUZIONI DALL'INPS GESTIONE EX-INPDAP
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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 2 Empty Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012

Messaggio  STEFYDP Ven 19 Ott 2012 - 5:33

kkk1972 ha scritto:E' inutile scervellarsi e farsi dei viaggi....

Propongo una mozione d'ordine:

ASPETTIAMO ISTRUZIONI DALL'INPS GESTIONE EX-INPDAP
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Hai ragione!! Anche io ho detto la stessa cosa hai dipendenti che premono per avere questi soldi!!!
Ma sai cosa mi hanno risposto??? L'INPDAP può dire quello che vuole.....una sentenza della Corte Costituzionale avrà certo più valore di una qualsiasi circolare INPDAP!!!! Vai a ragionare poi con la gente!!!

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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 2 Empty Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012

Messaggio  STEFYDP Ven 19 Ott 2012 - 5:36

STEFYDP ha scritto:
kkk1972 ha scritto:E' inutile scervellarsi e farsi dei viaggi....

Propongo una mozione d'ordine:

ASPETTIAMO ISTRUZIONI DALL'INPS GESTIONE EX-INPDAP
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Hai ragione!! Anche io ho detto la stessa cosa hai dipendenti che premono per avere questi soldi!!!
Ma sai cosa mi hanno risposto??? L'INPDAP può dire quello che vuole.....una sentenza della Corte Costituzionale avrà certo più valore di una qualsiasi circolare INPDAP!!!! Vai a ragionare poi con la gente!!!

Ops.... AI DIPENDENTI, mi è scappata un'H.....
Scusate ma questi sono momenti estremamente concitati per chi lavora in un ufficio paghe di un ente pubblico!!!!

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Messaggio  kkk1972 Ven 19 Ott 2012 - 5:40

La Sentenza ha sicuramente più valore, però:
1. non è ancora chiaro al 100% se vale anche per i dipendenti degli enti locali (penso di sì, ma la sentenza non lo dice);
2. non è certo che possa valere per chi è già in regime di TFR anziché in regime di IPS (penso di sì, ma la sentenza non lo dice);
3. la trattenuta viene fatta anche ai dipendenti dell'ufficio stipendi, che sarebbero ben contenti di non farla.

In ogni caso se il dipendente non è d'accordo sul fatto che la trattenuta verrà sospesa dalla prossima mensilità può sempre fare causa al Comune, dove è il problema...
La cosa che mi fa arrabbiare è che i colleghi si inca22ano... nemmeno se la trattenuta se la mettesse in tasca quello che fa le paghe. Evil or Very Mad

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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 2 Empty Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012

Messaggio  tributi69 Ven 19 Ott 2012 - 6:43

Mentre è piu facile sostenere l'applicabilità della sentenza agli altri comparti in quanto la norma censurata riguarda tutti i lavoratori pubblici, è piu' difficile sostenere l'applicazione di essa a coloro che erano in regime di TFR, in quanto la norma cassata non li riguarda.
Tra le tante considerazioni svolte dalla Corte vi è anche quella relativa al fatto che l'obbligo di rivalsa sul dipendente nella misura del 2,5% deve intendersi implicitamente abrogato nel momento in cui il legislatore norma la materia in modo diverso prevedendo l'applicazione del TFR per tutti.
Coloro che sono in regime di TFR lo sono per effetto di un DPCM 2 marzo 2001 attuativo di una norma precedentamente emanta.
La loro situazione non risulta mutata con l'avvento della norma censurata ovvero dal dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010.


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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 2 Empty restituzione 2,5%

Messaggio  Andreina Mar 23 Ott 2012 - 15:17

Ciao Paolo,
scusa l'ignoranza ma sto facendo confusion, la quota da restituire ai dipendenti è il contributo ex inadel del 2,5% trattenuto a decorrere dal 1/1/2011 (a seguito dell'entrata in vigore della legge 122/2010 che ha detto che per il tfs valgono le stesse regole del tfr - art. 2120 c.c.)

non centra niente l'importo decurtato dalla retribuzione lorda ai dipendenti in regime di TFR giusto?
Grazie A.

Andreina

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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012  - Pagina 2 Empty Re: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 223/2012

Messaggio  PAOLO1971 Mer 24 Ott 2012 - 0:29

A ME RISULTA che la sentenza non solo è in cancelleria dal 11/10/2012, ma addirittura (a voler aderire ad un'interpretazione più ampia del concetto di pubblicazione) è sulla GURI de 17/10 come rilevato dal collega.

A noi non resta che salvare il salvabile.

Pertanto, sorvolando sula sorte di queste 22 mensilità (da gennaio 2011 a ottobre 2012), sulle quali probabilmente interverrà un provvedimantro normativo "salva P.A", DOBBIAMO PRENDERE ATTO DI QUESTA NOVITA' DALLA LIQUIDAZIONE DEL PROSSIMO STIPENDIO, non trattenendo più il 2,50 (del complessivo 6,91) a carico del dipendente.

ERGO: Dal prox stipendio tutto il 6,91 è a carico del datore di lavoro.
A fronte dela pronuncia che ha sostanzialmente un valore normativo-additivo, a mio modesto parere, poco importa il punto di vista del'impdap generando dal 17 ottobre la nostra inerzia unicamente un aggravamento dell'indebito (e probabile responsabilità erariale)

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Messaggio  PAOLO1971 Mer 24 Ott 2012 - 0:43

scusate..dove sta scritto che in cancelleria deve starci 10 giorni? è stata pubblicata giorno 11, cosa osta dal concludere che dal 12 ha efficazia?

PAOLO1971

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Messaggio  Paolo Gros Mer 24 Ott 2012 - 0:44

non rilva piu' poiche' comunque tale sentenza e' stata pubblicata il 12.10.2012
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Messaggio  lupacchiotto Mer 24 Ott 2012 - 0:57

Siete sicuri che il 6,91 sarà tutto a carico dell'ente?

secondo me ci sarà la sorpresina, e cioè che è vero che non ci sarà più la trattenuta del 2,5 a carico del dipendente, ma il contributo che andrà nelle casse dell'inpdap sarà solo quello a carico dell'ente (3.6% sull 80%), come avviene attualmente, con tutte le consueguenze ai fini assistenziali, oppure si sanerà il tutto al momento della cessazione ovvero della pensione

spero che non sia così

Saluti

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Messaggio  STEFYDP Mer 24 Ott 2012 - 1:00

lupacchiotto ha scritto:Siete sicuri che il 6,91 sarà tutto a carico dell'ente?

secondo me ci sarà la sorpresina, e cioè che è vero che non ci sarà più la trattenuta del 2,5 a carico del dipendente, ma il contributo che andrà nelle casse dell'inpdap sarà solo quello a carico dell'ente (3.6% sull 80%), come avviene attualmente, con tutte le consueguenze ai fini assistenziali, oppure si sanerà il tutto al momento della cessazione ovvero della pensione

spero che non sia così

Saluti

Infatti non capisco...........perchè si parla di aliquota del 6,91%. Secondo me l'aliquota resta ferma al 6,1% ma tutto il contributo verrà pagato dall'ente e non più diviso come si è fatto finora (2,5% dipendente e 3,6% ente). O sbaglio??

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Messaggio  candelora crisafulli Mer 24 Ott 2012 - 1:06

lo stesso rimborso bisogna applicarlo sia all'inadel che alla trattenuta tfr o è la stessa cosa?

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Messaggio  STEFYDP Mer 24 Ott 2012 - 1:20

candelora crisafulli ha scritto: lo stesso rimborso bisogna applicarlo sia all'inadel che alla trattenuta tfr o è la stessa cosa?

Brava!!! anche questa è una bella domanda!!! Alcuni sostengono che questo contributo del 2,5% vada abolito solo per chi era in regime di tfs (ex inadel), mentre per noi assunti dopo il 2001 no!!! Scusate ma perchè???? Noi abbiamo una riduzione dello stipendio lordo del 2,5% per far si che lo stipendio netto di un dipendente in TFR sia uguale ad un in regime di TFS. Se per loro la quota del 2,5% va tolta mi sembra logico che anche per noi la rivalsa dell'ente del 2,5% vada eliminata!!!

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