Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'
+5
Anna Lisa
Lucio Guerra
DanieleGE
Paolo Gros
Martina 83
9 partecipanti
RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'
Alcuni contribuenti hanno presentato la dichiarazione sostitutiva relativa all'inagibilita' e/o inabitabilità dei fabbricati in loro possesso allegando copia del Permesso di costruire. Può bastare o devono presentare regolare dichiarazione Imu?
Ringrazio in anticipo.
Martina 83- Messaggi : 129
Data d'iscrizione : 25.01.12
inagibilia'
e' sufficiente e non si rende necessaria denuncia alcuna ...
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione
Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'
Mi era sorto il dubbio dopo aver letto la sentenza n. 9111 del 06.06.2012, nella quale la Corte di Cassazione ricordava che non spetta al Comune applicare la riduzione per inagibilità pur conoscendo lo stato dell'immobili e avendo rilasciato la concessione edilizia. Il caso della Corte di Cassazione era quello in cui il contribuente non aveva presentato nulla! Come non detto!
La ringrazio infinitamente per la conferma che mi ha dato.
Martina 83- Messaggi : 129
Data d'iscrizione : 25.01.12
Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'
Ma se stanno costruendo non dovrebbe pagare come "Area fabbricabile"?
DanieleGE- Messaggi : 460
Data d'iscrizione : 26.04.12
Età : 56
Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'
a prescindere dalla dichiarazione e dal permesso di costruire che è del tutto ininfluente ai fini della dichiarazione, sarebbe opportuna una verifica dello stato di fatiscenza su dei criteri ben precisi stabiliti dall'amministrazione, potendo regolamentare anche l'eventuale decorrenza
Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'
Con questa inagibilità mi confondo. Ora due contribuenti che hanno ricevuto degli accertamenti ICI per minor versamento chiedono l'annullamento degli accertamenti in quanto hanno pagato applicandosi la riduzione del 50% per inagibilità dato che in quegli anni stavano ristrutturando. Mi hanno allegato tutta documentazione che ovviamente è anche in possesso dell'ufficio tecnico in quanto parte della pratica edilizia (dichiarazioni tecniche e denuncia lavori).
Ma non hanno mai presentato richiesta di riduzione ICI all'ufficio tributi, quindi per me non avevano diritto alla riduzione dell'imposta del 50%.
Mi sta bene che c'era una pratica edilizia correttamente presentata ma dovevano dichiarare anche all'ufficio tributi
Ma non hanno mai presentato richiesta di riduzione ICI all'ufficio tributi, quindi per me non avevano diritto alla riduzione dell'imposta del 50%.
Mi sta bene che c'era una pratica edilizia correttamente presentata ma dovevano dichiarare anche all'ufficio tributi
Anna Lisa- Messaggi : 69
Data d'iscrizione : 28.05.13
Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'
Anna Lisa ha scritto:Con questa inagibilità mi confondo. Ora due contribuenti che hanno ricevuto degli accertamenti ICI per minor versamento chiedono l'annullamento degli accertamenti in quanto hanno pagato applicandosi la riduzione del 50% per inagibilità dato che in quegli anni stavano ristrutturando. Mi hanno allegato tutta documentazione che ovviamente è anche in possesso dell'ufficio tecnico in quanto parte della pratica edilizia (dichiarazioni tecniche e denuncia lavori).
Ma non hanno mai presentato richiesta di riduzione ICI all'ufficio tributi, quindi per me non avevano diritto alla riduzione dell'imposta del 50%.
Mi sta bene che c'era una pratica edilizia correttamente presentata ma dovevano dichiarare anche all'ufficio tributi
Premesso che nel caso di inagibilità avrebbero dovutopresentare la dichiarazione, qui siamo di fornte ad una fattispecie imponibile completamente divera: un'immobile oggetto di ristrutturazione deve versare l'imposta come area edificabile, non come immobile inagibile, quindi avete errato voi a mandargli l'accertamento sulla rendita del fabbricato e loro a pagare come inagibile ed ora a richiedervi l'annullamento.
Unborn- Messaggi : 123
Data d'iscrizione : 24.03.13
Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'
in realtà mi sono espressa scorrettamente. Non si trattava di ristrutturazione, in quanto nella dichiarazione tecnica viene citato modifiche interne, con demolizione pavimentazione e sostituzione apparecchi igienico-sanitari Adattabilità di appartamento unifamiliare.
Però senza richiesta di riduzione all'ufficio tributi per me non ha valenza la pratica edilizia
Però senza richiesta di riduzione all'ufficio tributi per me non ha valenza la pratica edilizia
Anna Lisa- Messaggi : 69
Data d'iscrizione : 28.05.13
Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'
L'inagibilità ai fini ICI/IMU, a cui hanno diritto per il pagamento al 50%, si intende rilasciata a quei fabbricati che possono essere "ristrutturati" mediante ordinari lavori di manutenzione. Qualora un fabbricato sia in pessimo stato strutturale e il cui recupero può avvenire solo tramite "straordinaria manutenzione" il pagamento dell'imposta avviene considerandolo come area edificabile.Unborn ha scritto:Anna Lisa ha scritto:Con questa inagibilità mi confondo. Ora due contribuenti che hanno ricevuto degli accertamenti ICI per minor versamento chiedono l'annullamento degli accertamenti in quanto hanno pagato applicandosi la riduzione del 50% per inagibilità dato che in quegli anni stavano ristrutturando. Mi hanno allegato tutta documentazione che ovviamente è anche in possesso dell'ufficio tecnico in quanto parte della pratica edilizia (dichiarazioni tecniche e denuncia lavori).
Ma non hanno mai presentato richiesta di riduzione ICI all'ufficio tributi, quindi per me non avevano diritto alla riduzione dell'imposta del 50%.
Mi sta bene che c'era una pratica edilizia correttamente presentata ma dovevano dichiarare anche all'ufficio tributi
Premesso che nel caso di inagibilità avrebbero dovutopresentare la dichiarazione, qui siamo di fornte ad una fattispecie imponibile completamente divera: un'immobile oggetto di ristrutturazione deve versare l'imposta come area edificabile, non come immobile inagibile, quindi avete errato voi a mandargli l'accertamento sulla rendita del fabbricato e loro a pagare come inagibile ed ora a richiedervi l'annullamento.
Di norma i regolamenti comunali "contemplano" i requisiti che determinano il diritto alla riduzione.
Sarebbe opportuno che ogni qualvolta viene rilasciato un certificato di inagibilità o rilasciato una scia/dia su un fabbricato, darne comunicazione anche all'ufficio tributi per evitare casi del genere.
La norma stabilisce che "Un ente non può richiedere al cittadino un'atto di cui l'ente stesso ne è a conoscenza", (anche se il cittadino, per farsi riconoscere un'agevolazione, deve presentare apposita istanza)...
iadon- Messaggi : 578
Data d'iscrizione : 20.01.12
Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'
ok ma la normativa parla di presentazione della dichiarazione ICI con allegata certificazione dell'ufficio tecnico, o in alternativa presentazione di dichiarazione sostitutiva comunque da allegare alla dichiarazione ICI. Altrimenti meta popolazione avrebbe diritto all'inagibilità. Se i contribuenti che l'hanno ottenuta hanno presentato regolare richiesta non vedo perché a qualche caso raro dovrei concedere diverso beneficio, dal momento che si è autoagevolato senza presentare straccio di documentazione.
Anna Lisa- Messaggi : 69
Data d'iscrizione : 28.05.13
Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'
Anche ammesso che l'immobile non fosse oggetto di ristrutturazione ( e dunque area edificabile) ma di manutenzione ordinaria o straordinaria, esso a maggior ragione non è da considerarsi inagibile. Perlomeno noi valutiamo inagibile un immobile che presenta un avanzato stato di degrado anche strutturale e di conseguenza che necessita di ristrutturazione, non di manutenzione (nel tuo caso poi parliamo di sostituzione pavimenti e sanitari, figuriamoci) . Poi dipende da cosa avete previsto voi nel vostro regolamento in termini di inagibilità.
Detto ciò si, serviva la dichiarazione del contribuente. Se non c'è stata, a mio avviso, i provvedimenti sono legittimi, ma anche se ci fosse stata sarebbe stata irrilevante visto lo stato delle cose
Detto ciò si, serviva la dichiarazione del contribuente. Se non c'è stata, a mio avviso, i provvedimenti sono legittimi, ma anche se ci fosse stata sarebbe stata irrilevante visto lo stato delle cose
Unborn- Messaggi : 123
Data d'iscrizione : 24.03.13
Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'
La norma stabilisce inagibile/inabitabile...(nel caso...se l'immobile era adibito ad abitazione e vengono eseguiti lavori di: ripavimentazione - impianti idrici e da considerarsi (se non inagibile) inabitabile)Unborn ha scritto:Anche ammesso che l'immobile non fosse oggetto di ristrutturazione ( e dunque area edificabile) ma di manutenzione ordinaria o straordinaria, esso a maggior ragione non è da considerarsi inagibile. Perlomeno noi valutiamo inagibile un immobile che presenta un avanzato stato di degrado anche strutturale e di conseguenza che necessita di ristrutturazione, non di manutenzione (nel tuo caso poi parliamo di sostituzione pavimenti e sanitari, figuriamoci) . Poi dipende da cosa avete previsto voi nel vostro regolamento in termini di inagibilità.
Detto ciò si, serviva la dichiarazione del contribuente. Se non c'è stata, a mio avviso, i provvedimenti sono legittimi, ma anche se ci fosse stata sarebbe stata irrilevante visto lo stato delle cose
iadon- Messaggi : 578
Data d'iscrizione : 20.01.12
Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'
iadon ha scritto:
La norma stabilisce inagibile/inabitabile...(nel caso...se l'immobile era adibito ad abitazione e vengono eseguiti lavori di: ripavimentazione - impianti idrici e da considerarsi (se non inagibile) inabitabile)
Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ( e la norma dell'ICI riportava anche ordinaria e straordinaria se non erro)
.....poi ognuno regolamenta come vuole, ma se un proprietario mi rifà il bagno di casa non gli considero certo l'immobile inabitabile per mancanza dei servizi igienici....e men che meno inagibile. Noi cerchiamo di essere molto restrittivi in tal senso, altrimenti moltissimi immobili sarebbero inagibili/inabitabili....
Unborn- Messaggi : 123
Data d'iscrizione : 24.03.13
Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'
IL CASO...viene citato modifiche interne, con demolizione pavimentazione e sostituzione apparecchi igienico-sanitari Adattabilità di appartamento unifamiliare...come lo considerì? abitabile?Unborn ha scritto:iadon ha scritto:
La norma stabilisce inagibile/inabitabile...(nel caso...se l'immobile era adibito ad abitazione e vengono eseguiti lavori di: ripavimentazione - impianti idrici e da considerarsi (se non inagibile) inabitabile)
Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ( e la norma dell'ICI riportava anche ordinaria e straordinaria se non erro)
.....poi ognuno regolamenta come vuole, ma se un proprietario mi rifà il bagno di casa non gli considero certo l'immobile inabitabile per mancanza dei servizi igienici....e men che meno inagibile. Noi cerchiamo di essere molto restrittivi in tal senso, altrimenti moltissimi immobili sarebbero inagibili/inabitabili....
iadon- Messaggi : 578
Data d'iscrizione : 20.01.12
Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'
iadon ha scritto:
IL CASO...viene citato modifiche interne, con demolizione pavimentazione e sostituzione apparecchi igienico-sanitari Adattabilità di appartamento unifamiliare...come lo considerì? abitabile?
1 - se l'intervento è qualificato come ristrutturazione lo considero area durante i lavori come da norma
2- se l'intervento è qualificato come manutenzione ordinaria o straordinaria lo considero fabbricato ma senza agevolazione del 50%, come da norma, sia prima che durante i lavori.
Considero il fabbricato inagibile/inabitabile e dunque con agevolazione del 50% quello che è tale sino alla data di inizio lavori di ristrutturazione (lavori dovuti sempre a stato di fatiscenza chiaramente), previa dichiarazione.
Poi ripeto, ognuno regolamenta come meglio crede....fate vobis, era solo una linea di comportamento del nostro ufficio, non volevo imporre il mio Credo....
Unborn- Messaggi : 123
Data d'iscrizione : 24.03.13
Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'
In effetti, ognuno esprime il proprio pensiero (Condivisibile o no).Unborn ha scritto:iadon ha scritto:
IL CASO...viene citato modifiche interne, con demolizione pavimentazione e sostituzione apparecchi igienico-sanitari Adattabilità di appartamento unifamiliare...come lo considerì? abitabile?
1 - se l'intervento è qualificato come ristrutturazione lo considero area durante i lavori come da norma
2- se l'intervento è qualificato come manutenzione ordinaria o straordinaria lo considero fabbricato ma senza agevolazione del 50%, come da norma, sia prima che durante i lavori.
Considero il fabbricato inagibile/inabitabile e dunque con agevolazione del 50% quello che è tale sino alla data di inizio lavori di ristrutturazione, previa dichiarazione.
Poi ripeto, ognuno regolamenta come meglio crede....fate vobis, era solo una linea di comportamento del nostro ufficio, non volevo imporre il mio Credo....
iadon- Messaggi : 578
Data d'iscrizione : 20.01.12
Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'
annalisa:
L'Imu colpisce anche fabbricati che non producono reddito: è il caso degli immobili inagibili, inabitabili, che pagano con base imponibile al 50% (articolo 13, comma 3 del Dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e modificato dalla legge 44/2012).
Le situazioni da tener presenti sono l'inagibilità e l'inabitabilità dei fabbricati: il primo è un requisito di natura statica, cioè connesso a pericoli per carenze strutturali. Inabitabili sono invece i fabbricati che, pur essendo staticamente idonei, sono privi di caratteristiche che li rendano fruibili (ad esempio, l'acqua corrente o i vetri alle finestre). La normativa Imu equipara inagibilità all'inabitabilità, come in precedenza avveniva per l'Ici (articolo 8 del Dlgs 504/1992).
Ai due presupposti dell'inagibilità o dell'inabitabilità deve poi aggiungersi un terzo requisito per abbattere la base imponibile, e cioè i fabbricati devono essere «di fatto non utilizzati»: ciò significa che, se un'unità immobiliare non agibile è comunque utilizzata (circostanza desumibile dai consumi di acqua e luce), l'Imu va versata con base imponibile piena. Conferma di ciò si trae dalla lettura dell'articolo 13 comma 9-bis dello stesso Dl 201/2011, che a proposito dei fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, consente che i Comuni prevedano riduzioni di aliquota fino allo 0,38%, se le unità immobiliari non siano locate. In altri termini, il legislatore ha tenuto presente che per ottenere riduzioni Imu, i fabbricati non devono produrre reddito.
Per ottenere la riduzione della base imponibile al 50%, continua a essere necessaria una documentazione dell'Ufficio tecnico comunale (Cassazione, sentenza 661/2005), con perizia a carico del proprietario. In alternativa, basta una dichiarazione sostitutiva come previsto dall'articolo 48 del Dpr 445/2000 (con dichiarazioni mendaci punite come falso ideologico).
I Comuni possono arginare le manovre di chi ritiene di abbassare la base imponibile attraverso situazioni di degrado scaturenti da mancata manutenzione: l'ultima parte della lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 prevede infatti che gli enti locali possano specificare in appositi atti quali situazioni di fatiscenza sopravvenuta non siano superabili con interventi di manutenzione. Da tale norma si ricava che il Comune ha il potere di ritenere elusivo del dovere fiscale la mera negligenza nella manutenzione, come la mancata sostituzione di vetri rotti o l'assenza di espurgo fognario. Questi comportamenti non sono quindi utili per ottenere un'inabitabilità e la riduzione della base imponibile Imu.
L'inagibilità dell'unità immobiliare non deve essere di entità tale da far identificare il bene come collabente (cioè poco più di un rudere): il dissesto totale priva il fabbricato di attitudine contributiva Imu. Ma anche qui non mancano le distinzioni: un manufatto collabente ma ancora in piedi, non produce reddito Imu; un manufatto già quasi raso al suolo, con poche file di mattoni fuori terra, va invece valutato come area edificabile (Cassazione, sentenza 4308/2010). Lo stesso principio è applicato anche nell'urbanistica, in tema di diritti alla ricostruzione: l'edifico dissestato può essere ristrutturato a parità di volumi ma se il dissesto ha reso illeggibile la struttura preesistente l'immobile perde di valore edificatorio e l'area può essere considerata inedificabile (Consiglio di Stato, sentenza 1731/2010).
Tutte queste regole non si applicano alle zone di recente colpite da eventi sismici, sia per la proroga locale del pagamento di imposte, sia perché l'Imu ha una base imponibile reale cui occorre fare riferimento, indipendentemente dalla residenza del contribuente. Inoltre, l'incertezza del regime statico dei fabbricati può giustificare atteggiamenti prudenziali, soprattutto nei casi in cui non vi è, di fatto, utilizzazione abitativa. Per il periodo antecedente il sisma, l'Imu andrà versata (vale infatti il criterio dei mesi di godimento), con irretroattività delle modifiche catastali (Cassazione, sentenza 4308/2010).
I proprietari che non risiedono nelle aree colpite (e che quindi non beneficiano della sospensione) possono contare sull'incertezza delle condizioni statiche, ma anche per loro la capacità contributiva espressa fino alla fine di maggio 2012 genera un obbligo di pagamento.
la fonte è il sole 24 ore
a mio avviso è ben fatta
L'Imu colpisce anche fabbricati che non producono reddito: è il caso degli immobili inagibili, inabitabili, che pagano con base imponibile al 50% (articolo 13, comma 3 del Dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e modificato dalla legge 44/2012).
Le situazioni da tener presenti sono l'inagibilità e l'inabitabilità dei fabbricati: il primo è un requisito di natura statica, cioè connesso a pericoli per carenze strutturali. Inabitabili sono invece i fabbricati che, pur essendo staticamente idonei, sono privi di caratteristiche che li rendano fruibili (ad esempio, l'acqua corrente o i vetri alle finestre). La normativa Imu equipara inagibilità all'inabitabilità, come in precedenza avveniva per l'Ici (articolo 8 del Dlgs 504/1992).
Ai due presupposti dell'inagibilità o dell'inabitabilità deve poi aggiungersi un terzo requisito per abbattere la base imponibile, e cioè i fabbricati devono essere «di fatto non utilizzati»: ciò significa che, se un'unità immobiliare non agibile è comunque utilizzata (circostanza desumibile dai consumi di acqua e luce), l'Imu va versata con base imponibile piena. Conferma di ciò si trae dalla lettura dell'articolo 13 comma 9-bis dello stesso Dl 201/2011, che a proposito dei fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, consente che i Comuni prevedano riduzioni di aliquota fino allo 0,38%, se le unità immobiliari non siano locate. In altri termini, il legislatore ha tenuto presente che per ottenere riduzioni Imu, i fabbricati non devono produrre reddito.
Per ottenere la riduzione della base imponibile al 50%, continua a essere necessaria una documentazione dell'Ufficio tecnico comunale (Cassazione, sentenza 661/2005), con perizia a carico del proprietario. In alternativa, basta una dichiarazione sostitutiva come previsto dall'articolo 48 del Dpr 445/2000 (con dichiarazioni mendaci punite come falso ideologico).
I Comuni possono arginare le manovre di chi ritiene di abbassare la base imponibile attraverso situazioni di degrado scaturenti da mancata manutenzione: l'ultima parte della lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 prevede infatti che gli enti locali possano specificare in appositi atti quali situazioni di fatiscenza sopravvenuta non siano superabili con interventi di manutenzione. Da tale norma si ricava che il Comune ha il potere di ritenere elusivo del dovere fiscale la mera negligenza nella manutenzione, come la mancata sostituzione di vetri rotti o l'assenza di espurgo fognario. Questi comportamenti non sono quindi utili per ottenere un'inabitabilità e la riduzione della base imponibile Imu.
L'inagibilità dell'unità immobiliare non deve essere di entità tale da far identificare il bene come collabente (cioè poco più di un rudere): il dissesto totale priva il fabbricato di attitudine contributiva Imu. Ma anche qui non mancano le distinzioni: un manufatto collabente ma ancora in piedi, non produce reddito Imu; un manufatto già quasi raso al suolo, con poche file di mattoni fuori terra, va invece valutato come area edificabile (Cassazione, sentenza 4308/2010). Lo stesso principio è applicato anche nell'urbanistica, in tema di diritti alla ricostruzione: l'edifico dissestato può essere ristrutturato a parità di volumi ma se il dissesto ha reso illeggibile la struttura preesistente l'immobile perde di valore edificatorio e l'area può essere considerata inedificabile (Consiglio di Stato, sentenza 1731/2010).
Tutte queste regole non si applicano alle zone di recente colpite da eventi sismici, sia per la proroga locale del pagamento di imposte, sia perché l'Imu ha una base imponibile reale cui occorre fare riferimento, indipendentemente dalla residenza del contribuente. Inoltre, l'incertezza del regime statico dei fabbricati può giustificare atteggiamenti prudenziali, soprattutto nei casi in cui non vi è, di fatto, utilizzazione abitativa. Per il periodo antecedente il sisma, l'Imu andrà versata (vale infatti il criterio dei mesi di godimento), con irretroattività delle modifiche catastali (Cassazione, sentenza 4308/2010).
I proprietari che non risiedono nelle aree colpite (e che quindi non beneficiano della sospensione) possono contare sull'incertezza delle condizioni statiche, ma anche per loro la capacità contributiva espressa fino alla fine di maggio 2012 genera un obbligo di pagamento.
la fonte è il sole 24 ore
a mio avviso è ben fatta
Ide- Messaggi : 170
Data d'iscrizione : 05.06.12
Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'
Unborn ha scritto:
1 - se l'intervento è qualificato come ristrutturazione lo considero area durante i lavori come da norma
2- se l'intervento è qualificato come manutenzione ordinaria o straordinaria lo considero fabbricato ma senza agevolazione del 50%, come da norma, sia prima che durante i lavori.
Considero il fabbricato inagibile/inabitabile e dunque con agevolazione del 50% quello che è tale sino alla data di inizio lavori di ristrutturazione (lavori dovuti sempre a stato di fatiscenza chiaramente), previa dichiarazione.
Poi ripeto, ognuno regolamenta come meglio crede....fate vobis, era solo una linea di comportamento del nostro ufficio, non volevo imporre il mio Credo....
Sono pienamente d'accordo su questo modus operandi
davide79- Messaggi : 156
Data d'iscrizione : 20.12.10
Argomenti simili
» ICI inagibilità riduzione retroattiva
» INAGIBILITA' E INABITABILITA'
» Imu autocertificazione immobili inagibili
» INAGIBILITA' E INABITABILITA'
» Imu autocertificazione immobili inagibili
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin