Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

Ultimi argomenti attivi
» Cambio compensativo
RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Mobilità compensativa tra infermieri
RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Verifica Equitalia
RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin

» split payment
RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin

» codice univoco fatture - IPA
RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' EmptyMer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin

» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' EmptyMer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin

» graduatoria a T.D.-riflessione
RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' EmptyLun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin

» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' EmptyLun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin

» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» congedo parentale
RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» conflitto di interesse???
RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» campo da calcio comunale
RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» Antenne. microcelle outdoor
RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' EmptyGio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin

Navigazione
 Portale
 Forum
 Lista utenti
 Profilo
 FAQ
 Cerca
Partner
creare un forum
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

+5
Anna Lisa
Lucio Guerra
DanieleGE
Paolo Gros
Martina 83
9 partecipanti

Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

Messaggio  Martina 83 Ven 18 Gen 2013 - 5:51


Alcuni contribuenti hanno presentato la dichiarazione sostitutiva relativa all'inagibilita' e/o inabitabilità dei fabbricati in loro possesso allegando copia del Permesso di costruire. Può bastare o devono presentare regolare dichiarazione Imu?

Ringrazio in anticipo.
Martina 83
Martina 83

Messaggi : 129
Data d'iscrizione : 25.01.12

Torna in alto Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty inagibilia'

Messaggio  Paolo Gros Ven 18 Gen 2013 - 6:13

e' sufficiente e non si rende necessaria denuncia alcuna ...

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

Messaggio  Martina 83 Ven 18 Gen 2013 - 6:21


Mi era sorto il dubbio dopo aver letto la sentenza n. 9111 del 06.06.2012, nella quale la Corte di Cassazione ricordava che non spetta al Comune applicare la riduzione per inagibilità pur conoscendo lo stato dell'immobili e avendo rilasciato la concessione edilizia. Il caso della Corte di Cassazione era quello in cui il contribuente non aveva presentato nulla! Come non detto! Wink

La ringrazio infinitamente per la conferma che mi ha dato.
Martina 83
Martina 83

Messaggi : 129
Data d'iscrizione : 25.01.12

Torna in alto Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

Messaggio  DanieleGE Ven 18 Gen 2013 - 14:25

Ma se stanno costruendo non dovrebbe pagare come "Area fabbricabile"?

DanieleGE

Messaggi : 460
Data d'iscrizione : 26.04.12
Età : 56

Torna in alto Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

Messaggio  Lucio Guerra Sab 19 Gen 2013 - 1:31

a prescindere dalla dichiarazione e dal permesso di costruire che è del tutto ininfluente ai fini della dichiarazione, sarebbe opportuna una verifica dello stato di fatiscenza su dei criteri ben precisi stabiliti dall'amministrazione, potendo regolamentare anche l'eventuale decorrenza
Lucio Guerra
Lucio Guerra
Admin

Messaggi : 8124
Data d'iscrizione : 18.01.12
Località : federer resterà sempre il re del tennis

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp

Torna in alto Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

Messaggio  Anna Lisa Mar 24 Giu 2014 - 6:37

Con questa inagibilità mi confondo. Ora due contribuenti che hanno ricevuto degli accertamenti ICI per minor versamento chiedono l'annullamento degli accertamenti in quanto hanno pagato applicandosi la riduzione del 50% per inagibilità dato che in quegli anni stavano ristrutturando. Mi hanno allegato tutta documentazione che ovviamente è anche in possesso dell'ufficio tecnico in quanto parte della pratica edilizia (dichiarazioni tecniche e denuncia lavori).
Ma non hanno mai presentato richiesta di riduzione ICI all'ufficio tributi, quindi per me non avevano diritto alla riduzione dell'imposta del 50%.
Mi sta bene che c'era una pratica edilizia correttamente presentata ma dovevano dichiarare anche all'ufficio tributi

Anna Lisa

Messaggi : 69
Data d'iscrizione : 28.05.13

Torna in alto Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

Messaggio  Unborn Mar 24 Giu 2014 - 6:47

Anna Lisa ha scritto:Con questa inagibilità mi confondo. Ora due contribuenti che hanno ricevuto degli accertamenti ICI per minor versamento chiedono l'annullamento degli accertamenti in quanto hanno pagato applicandosi la riduzione del 50% per inagibilità dato che in quegli anni stavano ristrutturando. Mi hanno allegato tutta documentazione che ovviamente è anche in possesso dell'ufficio tecnico in quanto parte della pratica edilizia (dichiarazioni tecniche e denuncia lavori).
Ma non hanno mai presentato richiesta di riduzione ICI all'ufficio tributi, quindi per me non avevano diritto alla riduzione dell'imposta del 50%.
Mi sta bene che c'era una pratica edilizia correttamente presentata ma dovevano dichiarare anche all'ufficio tributi

Premesso che nel caso di inagibilità avrebbero dovutopresentare la dichiarazione, qui siamo di fornte ad una fattispecie imponibile completamente divera: un'immobile oggetto di ristrutturazione deve versare l'imposta come area edificabile, non come immobile inagibile, quindi avete errato voi a mandargli l'accertamento sulla rendita del fabbricato e loro a pagare come inagibile ed ora a richiedervi l'annullamento.

Unborn

Messaggi : 123
Data d'iscrizione : 24.03.13

Torna in alto Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

Messaggio  Anna Lisa Mar 24 Giu 2014 - 6:57

in realtà mi sono espressa scorrettamente. Non si trattava di ristrutturazione, in quanto nella dichiarazione tecnica viene citato modifiche interne, con demolizione pavimentazione e sostituzione apparecchi igienico-sanitari Adattabilità di appartamento unifamiliare.
Però senza richiesta di riduzione all'ufficio tributi per me non ha valenza la pratica edilizia

Anna Lisa

Messaggi : 69
Data d'iscrizione : 28.05.13

Torna in alto Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

Messaggio  iadon Mar 24 Giu 2014 - 7:09

Unborn ha scritto:
Anna Lisa ha scritto:Con questa inagibilità mi confondo. Ora due contribuenti che hanno ricevuto degli accertamenti ICI per minor versamento chiedono l'annullamento degli accertamenti in quanto hanno pagato applicandosi la riduzione del 50% per inagibilità dato che in quegli anni stavano ristrutturando. Mi hanno allegato tutta documentazione che ovviamente è anche in possesso dell'ufficio tecnico in quanto parte della pratica edilizia (dichiarazioni tecniche e denuncia lavori).
Ma non hanno mai presentato richiesta di riduzione ICI all'ufficio tributi, quindi per me non avevano diritto alla riduzione dell'imposta del 50%.
Mi sta bene che c'era una pratica edilizia correttamente presentata ma dovevano dichiarare anche all'ufficio tributi

Premesso che nel caso di inagibilità avrebbero dovutopresentare la dichiarazione, qui siamo di fornte ad una fattispecie imponibile completamente divera: un'immobile oggetto di ristrutturazione deve versare l'imposta come area edificabile, non come immobile inagibile, quindi avete errato voi a mandargli l'accertamento sulla rendita del fabbricato e loro a pagare come inagibile ed ora a richiedervi l'annullamento.
L'inagibilità ai fini ICI/IMU, a cui hanno diritto per il pagamento al 50%, si intende rilasciata a quei fabbricati che possono essere "ristrutturati" mediante ordinari lavori di manutenzione. Qualora un fabbricato sia in pessimo stato strutturale e il cui recupero può avvenire solo tramite "straordinaria manutenzione" il pagamento dell'imposta avviene considerandolo come area edificabile.
Di norma i regolamenti comunali "contemplano" i requisiti che determinano il diritto alla riduzione.
Sarebbe opportuno che ogni qualvolta viene rilasciato un certificato di inagibilità o rilasciato una scia/dia su un fabbricato, darne comunicazione anche all'ufficio tributi per evitare casi del genere.
La norma stabilisce che "Un ente non può richiedere al cittadino un'atto di cui l'ente stesso ne è a conoscenza", (anche se il cittadino, per farsi riconoscere un'agevolazione, deve presentare apposita istanza)...

iadon

Messaggi : 578
Data d'iscrizione : 20.01.12

Torna in alto Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

Messaggio  Anna Lisa Mar 24 Giu 2014 - 7:14

ok ma la normativa parla di presentazione della dichiarazione ICI con allegata certificazione dell'ufficio tecnico, o in alternativa presentazione di dichiarazione sostitutiva comunque da allegare alla dichiarazione ICI. Altrimenti meta popolazione avrebbe diritto all'inagibilità. Se i contribuenti che l'hanno ottenuta hanno presentato regolare richiesta non vedo perché a qualche caso raro dovrei concedere diverso beneficio, dal momento che si è autoagevolato senza presentare straccio di documentazione.

Anna Lisa

Messaggi : 69
Data d'iscrizione : 28.05.13

Torna in alto Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

Messaggio  Unborn Mar 24 Giu 2014 - 7:31

Anche ammesso che l'immobile non fosse oggetto di ristrutturazione ( e dunque area edificabile) ma di manutenzione ordinaria o straordinaria, esso a maggior ragione non è da considerarsi inagibile. Perlomeno noi valutiamo inagibile un immobile che presenta un avanzato stato di degrado anche strutturale e di conseguenza che necessita di ristrutturazione, non di manutenzione (nel tuo caso poi parliamo di sostituzione pavimenti e sanitari, figuriamoci) . Poi dipende da cosa avete previsto voi nel vostro regolamento in termini di inagibilità.
Detto ciò si, serviva la dichiarazione del contribuente. Se non c'è stata, a mio avviso, i provvedimenti sono legittimi, ma anche se ci fosse stata sarebbe stata irrilevante visto lo stato delle cose

Unborn

Messaggi : 123
Data d'iscrizione : 24.03.13

Torna in alto Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

Messaggio  iadon Mar 24 Giu 2014 - 7:39

Unborn ha scritto:Anche ammesso che l'immobile non fosse oggetto di ristrutturazione ( e dunque area edificabile) ma di manutenzione ordinaria o straordinaria, esso a maggior ragione non è da considerarsi inagibile. Perlomeno noi valutiamo inagibile un immobile che presenta un avanzato stato di degrado anche strutturale e di conseguenza che necessita di ristrutturazione, non di manutenzione (nel tuo caso poi parliamo di sostituzione pavimenti e sanitari, figuriamoci) . Poi dipende da cosa avete previsto voi nel vostro regolamento in termini di inagibilità.
Detto ciò si, serviva la dichiarazione del contribuente. Se non c'è stata, a mio avviso, i provvedimenti sono legittimi, ma anche se ci fosse stata sarebbe stata irrilevante visto lo stato delle cose  
La norma stabilisce inagibile/inabitabile...(nel caso...se l'immobile era adibito ad abitazione e vengono eseguiti lavori di: ripavimentazione - impianti idrici e da considerarsi (se non inagibile) inabitabile)

iadon

Messaggi : 578
Data d'iscrizione : 20.01.12

Torna in alto Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

Messaggio  Unborn Mar 24 Giu 2014 - 7:48

iadon ha scritto:
La norma stabilisce inagibile/inabitabile...(nel caso...se l'immobile era adibito ad abitazione e vengono eseguiti lavori di: ripavimentazione - impianti idrici e da considerarsi (se non inagibile) inabitabile)

Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ( e la norma dell'ICI riportava anche ordinaria e straordinaria se non erro)

.....poi ognuno regolamenta come vuole, ma se un proprietario mi rifà il bagno di casa non gli considero certo l'immobile inabitabile per mancanza dei servizi igienici....e men che meno inagibile. Noi cerchiamo di essere molto restrittivi in tal senso, altrimenti moltissimi immobili sarebbero inagibili/inabitabili....

Unborn

Messaggi : 123
Data d'iscrizione : 24.03.13

Torna in alto Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

Messaggio  iadon Mar 24 Giu 2014 - 8:04

Unborn ha scritto:
iadon ha scritto:
La norma stabilisce inagibile/inabitabile...(nel caso...se l'immobile era adibito ad abitazione e vengono eseguiti lavori di: ripavimentazione - impianti idrici e da considerarsi (se non inagibile) inabitabile)

Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ( e la norma dell'ICI riportava anche ordinaria e straordinaria se non erro)

.....poi ognuno regolamenta come vuole, ma se un proprietario mi rifà il bagno di casa non gli considero certo l'immobile inabitabile per mancanza dei servizi igienici....e men che meno inagibile. Noi cerchiamo di essere molto restrittivi in tal senso, altrimenti moltissimi immobili sarebbero inagibili/inabitabili....
IL CASO...viene citato modifiche interne, con demolizione pavimentazione e sostituzione apparecchi igienico-sanitari Adattabilità di appartamento unifamiliare...come lo considerì? abitabile?

iadon

Messaggi : 578
Data d'iscrizione : 20.01.12

Torna in alto Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

Messaggio  Unborn Mar 24 Giu 2014 - 8:16

iadon ha scritto:
IL CASO...viene citato modifiche interne, con demolizione pavimentazione e sostituzione apparecchi igienico-sanitari Adattabilità di appartamento unifamiliare...come lo considerì? abitabile?

1 - se l'intervento è qualificato come ristrutturazione lo considero area durante i lavori come da norma
2- se l'intervento è qualificato come manutenzione ordinaria o straordinaria lo considero fabbricato ma senza agevolazione del 50%, come da norma, sia prima che durante i lavori.

Considero il fabbricato inagibile/inabitabile e dunque con agevolazione del 50% quello che è tale sino alla data di inizio lavori di ristrutturazione (lavori dovuti sempre a stato di fatiscenza chiaramente), previa dichiarazione.
Poi ripeto, ognuno regolamenta come meglio crede....fate vobis, era solo una linea di comportamento del nostro ufficio, non volevo imporre il mio Credo....

Unborn

Messaggi : 123
Data d'iscrizione : 24.03.13

Torna in alto Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

Messaggio  iadon Mar 24 Giu 2014 - 8:21

Unborn ha scritto:
iadon ha scritto:
IL CASO...viene citato modifiche interne, con demolizione pavimentazione e sostituzione apparecchi igienico-sanitari Adattabilità di appartamento unifamiliare...come lo considerì? abitabile?

1 - se l'intervento è qualificato come ristrutturazione lo considero area durante i lavori come da norma
2- se l'intervento è qualificato come manutenzione ordinaria o straordinaria lo considero fabbricato ma senza agevolazione del 50%, come da norma, sia prima che durante i lavori.

Considero il fabbricato inagibile/inabitabile e dunque con agevolazione del 50% quello che è tale sino alla data di inizio lavori di ristrutturazione, previa dichiarazione.
Poi ripeto, ognuno regolamenta come meglio crede....fate vobis, era solo una linea di comportamento del nostro ufficio, non volevo imporre il mio Credo....
In effetti, ognuno esprime il proprio pensiero (Condivisibile o no).

iadon

Messaggi : 578
Data d'iscrizione : 20.01.12

Torna in alto Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

Messaggio  Ide Mar 24 Giu 2014 - 10:59

annalisa:

L'Imu colpisce anche fabbricati che non producono reddito: è il caso degli immobili inagibili, inabitabili, che pagano con base imponibile al 50% (articolo 13, comma 3 del Dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e modificato dalla legge 44/2012).

Le situazioni da tener presenti sono l'inagibilità e l'inabitabilità dei fabbricati: il primo è un requisito di natura statica, cioè connesso a pericoli per carenze strutturali. Inabitabili sono invece i fabbricati che, pur essendo staticamente idonei, sono privi di caratteristiche che li rendano fruibili (ad esempio, l'acqua corrente o i vetri alle finestre). La normativa Imu equipara inagibilità all'inabitabilità, come in precedenza avveniva per l'Ici (articolo 8 del Dlgs 504/1992).

Ai due presupposti dell'inagibilità o dell'inabitabilità deve poi aggiungersi un terzo requisito per abbattere la base imponibile, e cioè i fabbricati devono essere «di fatto non utilizzati»: ciò significa che, se un'unità immobiliare non agibile è comunque utilizzata (circostanza desumibile dai consumi di acqua e luce), l'Imu va versata con base imponibile piena. Conferma di ciò si trae dalla lettura dell'articolo 13 comma 9-bis dello stesso Dl 201/2011, che a proposito dei fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, consente che i Comuni prevedano riduzioni di aliquota fino allo 0,38%, se le unità immobiliari non siano locate. In altri termini, il legislatore ha tenuto presente che per ottenere riduzioni Imu, i fabbricati non devono produrre reddito.

Per ottenere la riduzione della base imponibile al 50%, continua a essere necessaria una documentazione dell'Ufficio tecnico comunale (Cassazione, sentenza 661/2005), con perizia a carico del proprietario. In alternativa, basta una dichiarazione sostitutiva come previsto dall'articolo 48 del Dpr 445/2000 (con dichiarazioni mendaci punite come falso ideologico).

I Comuni possono arginare le manovre di chi ritiene di abbassare la base imponibile attraverso situazioni di degrado scaturenti da mancata manutenzione: l'ultima parte della lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 prevede infatti che gli enti locali possano specificare in appositi atti quali situazioni di fatiscenza sopravvenuta non siano superabili con interventi di manutenzione. Da tale norma si ricava che il Comune ha il potere di ritenere elusivo del dovere fiscale la mera negligenza nella manutenzione, come la mancata sostituzione di vetri rotti o l'assenza di espurgo fognario. Questi comportamenti non sono quindi utili per ottenere un'inabitabilità e la riduzione della base imponibile Imu.

L'inagibilità dell'unità immobiliare non deve essere di entità tale da far identificare il bene come collabente (cioè poco più di un rudere): il dissesto totale priva il fabbricato di attitudine contributiva Imu. Ma anche qui non mancano le distinzioni: un manufatto collabente ma ancora in piedi, non produce reddito Imu; un manufatto già quasi raso al suolo, con poche file di mattoni fuori terra, va invece valutato come area edificabile (Cassazione, sentenza 4308/2010). Lo stesso principio è applicato anche nell'urbanistica, in tema di diritti alla ricostruzione: l'edifico dissestato può essere ristrutturato a parità di volumi ma se il dissesto ha reso illeggibile la struttura preesistente l'immobile perde di valore edificatorio e l'area può essere considerata inedificabile (Consiglio di Stato, sentenza 1731/2010).

Tutte queste regole non si applicano alle zone di recente colpite da eventi sismici, sia per la proroga locale del pagamento di imposte, sia perché l'Imu ha una base imponibile reale cui occorre fare riferimento, indipendentemente dalla residenza del contribuente. Inoltre, l'incertezza del regime statico dei fabbricati può giustificare atteggiamenti prudenziali, soprattutto nei casi in cui non vi è, di fatto, utilizzazione abitativa. Per il periodo antecedente il sisma, l'Imu andrà versata (vale infatti il criterio dei mesi di godimento), con irretroattività delle modifiche catastali (Cassazione, sentenza 4308/2010).

I proprietari che non risiedono nelle aree colpite (e che quindi non beneficiano della sospensione) possono contare sull'incertezza delle condizioni statiche, ma anche per loro la capacità contributiva espressa fino alla fine di maggio 2012 genera un obbligo di pagamento.

la fonte è il sole 24 ore

a mio avviso è ben fatta Smile
Ide
Ide

Messaggi : 170
Data d'iscrizione : 05.06.12

Torna in alto Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

Messaggio  davide79 Mar 24 Giu 2014 - 23:54

Unborn ha scritto:

1 - se l'intervento è qualificato come ristrutturazione lo considero area durante i lavori come da norma
2- se l'intervento è qualificato come manutenzione ordinaria o straordinaria lo considero fabbricato ma senza agevolazione del 50%, come da norma, sia prima che durante i lavori.

Considero il fabbricato inagibile/inabitabile e dunque con agevolazione del 50% quello che è tale sino alla data di inizio lavori di ristrutturazione (lavori dovuti sempre a stato di fatiscenza chiaramente), previa dichiarazione.
Poi ripeto, ognuno regolamenta come meglio crede....fate vobis, era solo una linea di comportamento del nostro ufficio, non volevo imporre il mio Credo....

Sono pienamente d'accordo su questo modus operandi
davide79
davide79

Messaggi : 156
Data d'iscrizione : 20.12.10

Torna in alto Andare in basso

RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA' Empty Re: RIDUZIONE IMU PER INAGIBILITA'

Messaggio  Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.