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Rimborso spese legali

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Messaggio  serio Gio 28 Feb 2013 - 4:43

Ci risiamo....dovrei esprimere un parere tecnico e contabile su una deliberazione di giunta che approva il rimborso di spese legali ad amministratori e dipendente (segretario).

da cosa potrei essere supportato a tale compito così difficile ? (revisore dei conti)

in caso di condanna in primo grado ed assoluzione in appello, il rimborso va fatto per tutto?

posso chiedere un parere di congruità delle parcelle all'avvocatura dello stato?

lo so che sono molte le domande, ma i dubbi sono almeno 4 volte tanti e mi viene di fargli una comunicazione alla giunta dicendo che non sono in grado di dare questi pareri, anche perchè alla fine dovrei anchefirmare i mandati di pagamento!!!!

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Messaggio  francodan Gio 28 Feb 2013 - 4:58

bisogna leggersi i pareri e le sentenze della corte sull'argomento che con riferimento a casi concreti dicono cosa si può rimborsare e cosa no....
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Messaggio  serio Gio 28 Feb 2013 - 5:05

francodan ha scritto:bisogna leggersi i pareri e le sentenze della corte sull'argomento che con riferimento a casi concreti dicono cosa si può rimborsare e cosa no....

ho letto 50000 pareri, alcuni contrastanti, e qualcuno dice.....bisogna trovare nell'ambito della sentenza se ci sono conflitti di interessi o meno....
ma signori.....siamo ragionieri o impiegati amministrativi .......non siamo magistrati o giuristi..almeno, non siamo retribuiti per quello!!!!

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Messaggio  francodan Gio 28 Feb 2013 - 5:13

appunto parlavo di casi concreti oggetto di sentenza o parere della corte .....cercando di individuare quello più simile al caso trattato....sicuramente sarebbe opportuno anche essere affiancati dal segretario o da dirigente con laurea equivalente....
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Messaggio  serio Gio 28 Feb 2013 - 5:20

qualche ragguaglio sulle domande specifiche?

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Messaggio  francodan Gio 28 Feb 2013 - 5:34

una recente sentenza della corte basilicata 165 2012 ha distinto tra amministratori cui non spetta alcun rimborso per spese legali penali(manca una norma che lo consenta ) e dipendenti per i quali invece occorre l'assenza di conflitti di interesse,l'assenso dell'amminsitrazione nella scelta del legale ,l'assoluzione con formula ampia
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Messaggio  vgiannotti Gio 28 Feb 2013 - 5:46

La corte di cassazione nel 2010 (parere ripreso dal ministero degli interni e dalla corte dei conti citata) ha evidenziato come per gli amministratori nonpossa applicarsi il rapporto di pubblico impiego neppure per assimilazione, il D.Lgs.267/00 prevede per loro solo l'eventuale assicurazione per la tutela legale e se l'amministrazione non l'ha fatta tecnicamente non potrebbe ricorrere al rimborso. Per quanto riguarda il segretario generale l'ANCI attualmente è dell'opinione del rimborso anche se i contratti collettivi sulla tutela legale non lo prevedono, ma essendo pubblici dipendenti ad essi si applica la stessa normativa. In merito al rimborso la sentenza deve essere pienamente assolutaria, non sono infatti rimborsabili le spese in caso di prescrizione del reato, del patteggiamento ecc. o altre formule che non precisano esattamente la mancanza psicologica della colpa grave (esempio in caso di dolo generico e non specifico, o perchè il fatto non costituisce reato ecc.).
Ultimo fatto il rimborso va verificato puntualmente nelle singole voci e non è vincolante l'eventuale parere espresso dall'Ordine, per cui in tale caso andrebbe fatta una riduzione. Inoltre, la legge parla di un legale (e non due) di comune gradimento. In questo caso molte corte dei conti non ammettono il rimborso se effettuato ex post.

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Messaggio  serio Gio 28 Feb 2013 - 6:05

grazie mille per i chiarimenti ....

1) per l'appello è stato sempre lo stesso legale...

2) alcune sentenze sono chiuse ..perche il fatto non costituisce reato...o perche il fatto non sussiste.

3) non c'è assenso dell'amministrazione per la scelta del legale

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Messaggio  Paolo Gros Gio 28 Feb 2013 - 6:09

nelle formule indicate ( assoluzione piena) il rimborso spetta
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Messaggio  vgiannotti Gio 28 Feb 2013 - 10:02

Il rimborso non è dovuto per le seguenti rilevanti ragioni:
Rimborso spese legali amministratori
In una recente sentenza la Corte di Cassazione Civile sez.I^, n.12645 del 25/05/2010, riprendendo le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale, ritiene non applicabile agli amministratori il rimborso delle spese legali, così come previste per i dipendenti e dirigenti delle amministrazioni pubbliche. In linea con tale orientamento, sono intervenuti i pareri da parte del Ministero degli Interni che cambiando i precedenti orientamenti ha disposto la non rimborsabilità delle spese legali agli amministratori. Tale impostazione si rinviene nel parere del 13/05/2011, a seguito di specifica domanda formulata da un Comune, a tal fine il Viminale precisa quanto segue:
“Si fa riferimento alla nota sopra evidenziata, con la quale codesto Ente ha chiesto se possano essere rimborsate le spese di giudizio richieste da alcuni amministratori assolti in un procedimento penale nel quale sono stati coinvolti a causa delle funzioni di amministratori pubblici. Al riguardo, si rileva che non è dato rinvenire nell’ordinamento vigente norme che prevedono la possibilità di rimborsare agli amministratori locali le spese legali sostenute per giudizi instaurati in relazione a fatti asseritamente posti in essere nell’esercizio delle proprie funzioni. Benché in passato parte della giurisprudenza abbia ritenuto di poter estendere in via analogica agli amministratori locali la normativa che consente, a determinate condizioni, tale rimborso per i dipendenti degli enti locali, secondo orientamenti ermeneutici più recenti la possibilità di tale ricorso all’analogia nella materia in questione è stata decisamente negata. In base ai suddetti orientamenti è stato infatti ritenuto non pertinente il richiamo all’analogia, che risulta correttamente evocabile quando emerga un vuoto normativo nell’ordinamento, vuoto che nella specie non è configurabile, atteso che il legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni non identiche fra loro, e la detta diversità non appare priva di razionalità, atteso che gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell’ente ma sono eletti dai cittadini, ai quali rispondono ( e quindi non all’ente) del loro operato (cfr. sent. Cass. Civ., Sez. I, n. 12645 del 25.05.2010)”

Per i dipendenti.
Corte dei Conti Sezione Regionale Controllo della Lombardia n.92 del 12/07/2011 ha avuto modo di precisare che la questione se ed entro quali limiti sia ammissibile la rimborsabilità delle spese legali a posteriori, cioè nel caso in cui la richiesta del dipendente sia stata avanzata a procedimento concluso anziché sin dall’apertura del procedimento stesso, e specificamente nell’ipotesi in cui il dipendente abbia omesso di sottoporre la scelta del difensore alla condivisione da parte dell’ente, non può non rilevarsi che il dato testuale dell’art. 67 del D.P.R. n. 268/ 1987 (ed oggi dell’art. 28 del CCNL di comparto) fa riferimento espresso alla necessità che il legale, che assumerà la difesa del dipendente con relativo onere a carico dell’ente locale, sia “di comune gradimento” (ex multis, Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12 novembre 2009, n. 1000; Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 21 dicembre 2009, n. 1135). Ergo, è esclusa “la possibilità per l’ente di prevedere il rimborso delle spese legali a carico dell’Ente se vi è stata una scelta del tutto autonoma e personale del dipendente nella nomina del proprio difensore, senza che sia stata data la possibilità all’Amministrazione di essere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio legale” (Corte dei Conti, Sez. regionale controllo Lombardia n. 1137 del 21 dicembre 2009). Ciò risulta coerente con l’esclusione di ogni automatismo nell’accollo delle spese legali in capo all’ente, valorizzando, al contrario, la valutazione dell’Amministrazione anche in ordine all’incarico fiduciario del legale (che comporta la condivisione della relativa strategia difensiva), proprio perché gli interessi in gioco da tutelare non sono esclusivi del dipendente ma coinvolgono anche l’ente di appartenenza.

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Messaggio  serio Ven 1 Mar 2013 - 4:53

serio ha scritto:grazie mille per i chiarimenti ....

1) per l'appello è stato sempre lo stesso legale...

2) alcune sentenze sono chiuse ..perche il fatto non costituisce reato...o perche il fatto non sussiste,

3) non c'è assenso dell'amministrazione per la scelta del legale

aggiungo alla precedente : PER NON AVER COMMESSO IL FATTO

Vorrei esimermi dal pagare queste somme.....come posso fare?

serio

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Messaggio  serio Ven 1 Mar 2013 - 4:57

.........Tale impostazione si rinviene nel parere del 13/05/2011, a seguito di specifica domanda formulata da un Comune, a tal fine il Viminale..........

non riesco a trovare quel parere del 13/05/2011.......

serio

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Messaggio  vgiannotti Ven 1 Mar 2013 - 8:49

Ecco il link:
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1539
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1612

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Messaggio  vgiannotti Ven 1 Mar 2013 - 14:22

Nel merito delle formule dei reati, ad adiuvandum, è possibile sostenere che la giurisprudenza della Corte dei conti, al riguardo, ha enunciato il principio secondo cui “ la liquidazione delle spese legali ai convenuti prosciolti in un procedimento penale possa disporsi quando i medesimi sono stati assolti con la formula più ampia e liberatoria e cioè con una sentenza che abbia riconosciuto la non sussistenza del fatto criminoso o la non attribuibilità ai medesimi ( ex multis Sezione giurisdizionale Lazio 12 ottobre 2009, 1908). Invero l’assoluzione dell’imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, è riferita alla inconfigurabilità del reato, ma non attesta la insussistenza di condotte censurabili ad altro titolo. In altri termini, la formula “il fatto non costituisce reato”, non rappresenterebbe un proscioglimento pieno per l’imputato e lascerebbe ampi margini di dubbio sull’effettiva assenza di situazioni di conflitto di interesse, sotto il profilo della violazione dell’interesse dell’ente ad una gestione conforme al principio di buon andamento ed imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione.

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Messaggio  vgiannotti Ven 1 Mar 2013 - 14:37

Sempre in tema di non rimborsabilità, ancora una sentenza più recente della Corte di Cassazione.
Con la Sentenza n. 25690 dell'01/12/2011, la Suprema Corte ha accolto il ricorso. Il ricorrente ha dedotto che il rimborso delle spese legali è previsto solo per i dipendenti e non già anche per gli amministratori comunali, categoria alla quale apparteneva, all’epoca dei fatti, uno degli imputati. La Corte ha richiamato la norma citata, nonché ‘art. 67, comma 1, del dpr n. 268/1987 il quale prevede che l’ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. Risulta di piana evidenza che la particolare forma di tutela di cui si controverte è contemplata unicamente per i “dipendenti”, ovvero per coloro che sono legati da un rapporto di pubblico impiego con l’amministrazione e, in difetto di diversa previsione, non può esser estesa ai soggetti che, pur operando nell’ambito dell’amministrazione pubblica, svolgano le proprie funzioni in base a altro titolo, segnatamente di amministratore comunale.

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Messaggio  Responsabilità Avvocati Lun 4 Mar 2013 - 1:53

1. Per il rimborso delle spese legali all’amministratore sono necessari almeno tre elementi basilari:
a) il gradimento del legale da parte dell’amministrazione interessata;
b) la conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione e assenza di conflitto di interessi;
c) la presenza del nesso causale tra mansioni e fatti giuridicamente rilevanti.

2. Il problema con la giurisprudenza è l’interpretazione di queste tre regole, ossia lo stabilire se sono applicabili o meno al caso di specie. L’assenza di conflitto d’interessi e la presenza del nesso causale, ad esempio, sono demandate all’interpretazione dell’amministrazione; qualora l’interessato ricorra agli uffici giudiziari, l’interpretazione è rimessa al corpo decidente.

3. In definitiva, è assente una linea netta da potere seguire. In caso di contestazione in giudizio, il giudice dovrebbe tenere conto di questa circostanza.

4. Di conseguenza, un comportamento ragionevole può essere il seguente:
a) chiedere la notula spese. La parcella è dovuta in base all’attività effettivamente svolta e documentata, che il causidico deve provare dettagliatamente per ogni singola voce. L’avvocato deve informare di tutto ciò che richiede a titolo di parcella e l’ammontare di questa deve essere, oltre che equo, altresì giustificato;
b) ricalcolare, dunque, quanto richiesto dal difensore;
c) liquidare il 50% dell’ammontare ricalcolato per due ragioni: quella descritta al punto 3 e il fatto che le parcelle degli avvocati sono, in linea di massima, piuttosto “gonfiate”. È, poi, generalmente facile riscontrare un loro errore quale, ad esempio, scelte procedurali che hanno allungato la durata del processo e simili.

Responsabilità Avvocati

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