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MICOL
Paolo Gros
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Amministrazione aperta , le sanzioni
Parecchi siti istituzionali non rtispondono alle norme vigenti e taluni non pubblicano ad oggi quanto previsto dalla norma.
ricordo
Nel Dl Sviluppo è presente un’importante norma che riguarda tutte le tutte le Pubbliche Amministrazioni in tema di “amministrazione aperta”: Si tratta dell’obbligo di pubblicare specifiche informazioni circa tutte le somme superiori ai 1.000 euro, erogate a favore di imprese e professionisti da ciascuna Amministrazione. Gli enti hanno 6 mesi per adeguarsi. E’ previsto che :
“La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenze e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, di importo complessivo superiore a mille Euro nel corso dell’anno solare, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”
Inoltre
“Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell’ente obbligato sono indicati: a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.”
ancora
“Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare che ne consente l’esportazione e il trattamento ai sensi delll’articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”
Sanzioni e Responsabilità
Dal 1° gennaio 2013 la pubblicazione dei dati sul sito internet dell’Ente, costituirà condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni a imprese, professionisti e consulenti.
La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni, configurando una violazione di legge, rappresenta elemento ostativo alla erogazioni degli importi stabiliti/dovuti.
Inoltre, è espressamente previsto che l’inottemperanza alla norma è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da parte dell’amministrazione, mediante azione davanti al tribunale amministrativo regionale competente.
ricordo
Nel Dl Sviluppo è presente un’importante norma che riguarda tutte le tutte le Pubbliche Amministrazioni in tema di “amministrazione aperta”: Si tratta dell’obbligo di pubblicare specifiche informazioni circa tutte le somme superiori ai 1.000 euro, erogate a favore di imprese e professionisti da ciascuna Amministrazione. Gli enti hanno 6 mesi per adeguarsi. E’ previsto che :
“La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenze e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, di importo complessivo superiore a mille Euro nel corso dell’anno solare, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”
Inoltre
“Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell’ente obbligato sono indicati: a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.”
ancora
“Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare che ne consente l’esportazione e il trattamento ai sensi delll’articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”
Sanzioni e Responsabilità
Dal 1° gennaio 2013 la pubblicazione dei dati sul sito internet dell’Ente, costituirà condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni a imprese, professionisti e consulenti.
La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni, configurando una violazione di legge, rappresenta elemento ostativo alla erogazioni degli importi stabiliti/dovuti.
Inoltre, è espressamente previsto che l’inottemperanza alla norma è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da parte dell’amministrazione, mediante azione davanti al tribunale amministrativo regionale competente.
Re: Amministrazione aperta , le sanzioni
mi collego a questo post per fare un ragionamento più ampio sulla trasparenza e su quanto invece detto dal garante della privacy
qui siamo ancora a chiederci se nelle determine di :
1 concessione contributo
2 concessione rateizzo di un pagamento es rata affitto
3 determine che riguardano il personale (es valutazione ,progressione orizzontale)
si deve/ si può scrivere nome e cognome
si deve mettere solo le iniziali
posso indicare residenza e luogo/data di nascita
insomma nelle determine posso/devo individuare il soggetto o tutto deve essere anonimizzato ...e allora mi tocca fare un allegato a parte
voi come state operando?
qui siamo ancora a chiederci se nelle determine di :
1 concessione contributo
2 concessione rateizzo di un pagamento es rata affitto
3 determine che riguardano il personale (es valutazione ,progressione orizzontale)
si deve/ si può scrivere nome e cognome
si deve mettere solo le iniziali
posso indicare residenza e luogo/data di nascita
insomma nelle determine posso/devo individuare il soggetto o tutto deve essere anonimizzato ...e allora mi tocca fare un allegato a parte
voi come state operando?
MICOL- Messaggi : 514
Data d'iscrizione : 06.03.12
Amministrazione aperta
MICOL ha scritto:mi collego a questo post per fare un ragionamento più ampio sulla trasparenza e su quanto invece detto dal garante della privacy
qui siamo ancora a chiederci se nelle determine di :
1 concessione contributo
2 concessione rateizzo di un pagamento es rata affitto
3 determine che riguardano il personale (es valutazione ,progressione orizzontale)
si deve/ si può scrivere nome e cognome
si deve mettere solo le iniziali
posso indicare residenza e luogo/data di nascita
insomma nelle determine posso/devo individuare il soggetto o tutto deve essere anonimizzato ...e allora mi tocca fare un allegato a parte
voi come state operando?
Noi operiamo così, fermo restando le prescrizioni sulla privacy:
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
TESTO DELLA PROPOSTA
RICHIAMATO l’articolo 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, rubricato “Amministrazione aperta” con cui sono state introdotte importanti novità in materia di attuazione del principio di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
ATTESO che tale disposizione normativa comporta nuovi e rilevanti adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto prevede:
- al comma 1, che “la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”;
- al comma 2 che “nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati:
a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b) l'importo;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio”;
- al comma 3, che “le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009;
- al comma 4, che le previsioni contenute nel succitato articolo 18 ”costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni;
- al comma 5, che “a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1”
RILEVATO che:
- l’inadempimento alle previsioni del comma 5 comporta che lo stesso sia rilevato d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico;
- la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione;
VALUTATA pertanto l’opportunità di adottare apposito atto d’ indirizzo ai Responsabili dei Settori, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all’ articolo in parola, garantendo nel contempo il rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
P R O P O N E
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Per i provvedimenti relativi ai casi previsti dall’ articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, l’ ufficio proponente, in concomitanza con la redazione degli stessi, dà atto degli elementi richiesti dal 2° comma del citato articolo 18, inserendo nel dispositivo la seguente disposizione:
- DARE ATTO che gli elementi richiesti dal 2° comma dell’ articolo 18 del decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012 sono i seguenti:
Beneficiario
Dati Fiscali
Importo (iva inclusa)
Norma/Titolo a base dell'attribuzione
Modalità individuazione beneficiario
Ufficio proponente
Dirigente responsabile del procedimento
Allegati
- DEMANDARE all’ ufficio informativo la pubblicazione dei suddetti elementi nella
sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale, al fine di dare
efficacia al presente provvedimento.
3. Per gli stessi provvedimenti di cui al precedente punto 2) i responsabili dei settori avranno cura di allegare la documentazione prevista dal comma 2°, lettera f, dell’ articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012 (progetto, curriculum, contratto, capitolato, ecc…).
4. Di dare atto che restano ferme le modalità, già consolidate, di trasmissione degli atti per la pubblicazione all’ albo pretorio on line e sul sito istituzionale.
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Settori per gli adempimenti di propria competenza;
6. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 , comma 2° della L. R. n. 44/1991, stante la necessità di dare corso alle attività.
Re: Amministrazione aperta , le sanzioni
alcune domande a cui non sono ancora riuscito a darmi una risposta:
- è sufficiente pubblicare le determine di impegno o anche le liquidazioni/indicazioni di pagamento?
- in caso si paghi a residuo, come bisogna comportarsi?
- va pubblicato qualsiasi movimento finanziario a qualsiasi soggetto, sia questo libero professionista, dipendente, impresa?
grazie in anticipo
- è sufficiente pubblicare le determine di impegno o anche le liquidazioni/indicazioni di pagamento?
- in caso si paghi a residuo, come bisogna comportarsi?
- va pubblicato qualsiasi movimento finanziario a qualsiasi soggetto, sia questo libero professionista, dipendente, impresa?
grazie in anticipo
lucac88- Messaggi : 462
Data d'iscrizione : 15.11.11
amministrazione aperta
ti consiglio
http://liviosigot.blogspot.it/2013/01/amministrazione-aperta-la-pubblicazione.html
http://liviosigot.blogspot.it/2013/01/amministrazione-aperta-la-pubblicazione.html
Re: Amministrazione aperta , le sanzioni
Grazie della delibera ma poi quindi pubblicate tutti i dati ?
MICOL- Messaggi : 514
Data d'iscrizione : 06.03.12
AMMINISTRAZIONE APERTA
all'art. 18 comma 7 si dice: Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alle attivita' previste si fara' fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
la spesa per l'espansione del sito web istituzionale per inserire il nuovo adempimento non è quindi consentito?
[i]
grazie per la risposta
la spesa per l'espansione del sito web istituzionale per inserire il nuovo adempimento non è quindi consentito?
[i]
grazie per la risposta
martino.g- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 22.02.13
Re: Amministrazione aperta , le sanzioni
il tenore letterale dice no...bisogna provvedere in proprio con i mezzi e le risorse umane che si hanno
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
AMMINISTRAZIONE APERTA
lo immaginavo, quella è considerata una "risorsa strumentale" e quindi spesa non consentita
grazie per la conferma
grazie per la conferma
martino.g- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 22.02.13
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