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3 partecipanti
Dimissioni o esonero da p.o. responsabile del servizio
Secondo voi un responsabile del Servizio D (pos. organiz.), nominato con decreto sindacale annuale, può dimettersi anticipatamente dalla responsabilità del servizio?
A cosa va incontro il dipendente eventualmente dal punto di vista disciplinare o di altro tipo?
Il comune è inferiore a 3000 ab. ed ha come figura D solo questo mio collega.
Un mio collega vorrebbe motivare la decisione con fatto che:
-corsi di aggiornamento a sue spese e durante le ferie
-in alcune occasioni usa il suo pc portatile con softw specifici aggiornati
-straordinari non pagati e ferie rimandate
-diminuzione personale da 3 unità a ormai 1 con carichi di lavoro crescenti
Le ipotesi potrebbero essere due:
-richiesta di esonero dalla responsabilità
-comunicare la rinuncia alla responsabilità
ovviamente motivato come sopra in quanto la situazione condiziona l'esercizio pieno e sereno delle responsabilità attribuite.
A cosa si va incontro? è possibile che AC possa licenziare o prendere altro (quale?) provvedimento nei confronti del dipendente? grazie infinite
A cosa va incontro il dipendente eventualmente dal punto di vista disciplinare o di altro tipo?
Il comune è inferiore a 3000 ab. ed ha come figura D solo questo mio collega.
Un mio collega vorrebbe motivare la decisione con fatto che:
-corsi di aggiornamento a sue spese e durante le ferie
-in alcune occasioni usa il suo pc portatile con softw specifici aggiornati
-straordinari non pagati e ferie rimandate
-diminuzione personale da 3 unità a ormai 1 con carichi di lavoro crescenti
Le ipotesi potrebbero essere due:
-richiesta di esonero dalla responsabilità
-comunicare la rinuncia alla responsabilità
ovviamente motivato come sopra in quanto la situazione condiziona l'esercizio pieno e sereno delle responsabilità attribuite.
A cosa si va incontro? è possibile che AC possa licenziare o prendere altro (quale?) provvedimento nei confronti del dipendente? grazie infinite
Libero- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 30.04.13
PO
come spesso ripetuto in numerosi post la posizione non e' rifiutabile e non e' possibile proporre dimissioni ( se non per motivi di salute che sono intattaccabili ).
Le motivazxioni poi sono del tutto inconsistenti poiche' nessun obbligo ricorre all'utilizzo di proprio pc o rinuncia a ferie tec etc .
Parere Aran
399-9A2. Il dipendente può rifiutare l'incarico di posizione
organizzativa che l'ente abbia deciso di conferirgli ?
Si ritiene che, in generale, il dipendente al quale viene conferito un incarico di
posizione organizzativa non possa rifiutare l'incarico stesso. Infatti, nel
contesto generale della disciplina contenuta negli artt. 8 e ss. del CCNL del
31.3.99, la titolarità di posizione organizzativa costituisce il contenuto possibile
ed eventuale, sempre e non necessario, dei profili collocati nella categoria D.
A tal fine è sufficiente richiamare l'art. 8, c. 2, del CCNL del 31.3.99 secondo il
quale le posizioni organizzative "possono essere assegnate esclusivamente a
dipendenti classificati nella categoria D, ....".
Conseguente, con il conferimento dell'incarico di tali posizioni, non viene in
considerazione l'esercizio di un potere negoziale, e quindi la sottoscrizione di
un nuovo contratto di lavoro.
Si tratta, piuttosto, dell'esercizio di un potere del datore di lavoro di
determinare unilateralmente l'oggetto del contratto di lavoro, in virtù del quale
lo stesso può esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di
inquadramento, (ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 3, del CCNL
del 31.3.99 .
Ad analoghe conclusioni si può pervenire anche nel caso di enti privi non solo
di posizioni dirigenziali ma anche di posizioni di lavoro collocati nella categoria
D (quindi con dipendenti apicali collocati in categorie C o B).
Infatti, in tali casi, alla luce della previsione della L. n. 191, la titolarità della
posizione organizzativa coincide con la responsabilità degli uffici e dei servizi
formalmente individuati. Pertanto, anche in questa ipotesi viene in
considerazione l'esercizio di un potere unilaterale del datore di lavoro pubblico
in quanto nel momento stesso in cui il sindaco conferisce al personale
inquadrato nella categoria C o B, la responsabilità degli uffici e dei servizi
(sempre che si tratti di strutture apicali) finisce automaticamente con il
coincidere con la titolarità della posizione organizzativa.
Pertanto, alla luce di quanto detto, poiché il conferimento delle posizioni
organizzative rappresenta estrinsecazione del potere direttivo del datore di
lavoro, sotto il profilo della specificazione delle mansioni esigibili, e poiché tali
incarichi si inquadrano sicuramente, sulla base delle previsioni contrattuali, tra
le mansioni proprie della categoria D, il lavoratore in presenza di un atto di
incarico di posizione organizzativa non può rifiutarlo. Infatti, si tratterebbe di
un inadempimento contrattuale in quanto il lavoratore è tenuto a rendere le
prestazioni dovute sulla base della declaratoria delle mansioni della categoria e
del profilo di appartenenza, secondo le indicazioni e le esigenza del datore di
lavoro e non secondo le proprie autonome valutazioni.
Le motivazxioni poi sono del tutto inconsistenti poiche' nessun obbligo ricorre all'utilizzo di proprio pc o rinuncia a ferie tec etc .
Parere Aran
399-9A2. Il dipendente può rifiutare l'incarico di posizione
organizzativa che l'ente abbia deciso di conferirgli ?
Si ritiene che, in generale, il dipendente al quale viene conferito un incarico di
posizione organizzativa non possa rifiutare l'incarico stesso. Infatti, nel
contesto generale della disciplina contenuta negli artt. 8 e ss. del CCNL del
31.3.99, la titolarità di posizione organizzativa costituisce il contenuto possibile
ed eventuale, sempre e non necessario, dei profili collocati nella categoria D.
A tal fine è sufficiente richiamare l'art. 8, c. 2, del CCNL del 31.3.99 secondo il
quale le posizioni organizzative "possono essere assegnate esclusivamente a
dipendenti classificati nella categoria D, ....".
Conseguente, con il conferimento dell'incarico di tali posizioni, non viene in
considerazione l'esercizio di un potere negoziale, e quindi la sottoscrizione di
un nuovo contratto di lavoro.
Si tratta, piuttosto, dell'esercizio di un potere del datore di lavoro di
determinare unilateralmente l'oggetto del contratto di lavoro, in virtù del quale
lo stesso può esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di
inquadramento, (ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 3, del CCNL
del 31.3.99 .
Ad analoghe conclusioni si può pervenire anche nel caso di enti privi non solo
di posizioni dirigenziali ma anche di posizioni di lavoro collocati nella categoria
D (quindi con dipendenti apicali collocati in categorie C o B).
Infatti, in tali casi, alla luce della previsione della L. n. 191, la titolarità della
posizione organizzativa coincide con la responsabilità degli uffici e dei servizi
formalmente individuati. Pertanto, anche in questa ipotesi viene in
considerazione l'esercizio di un potere unilaterale del datore di lavoro pubblico
in quanto nel momento stesso in cui il sindaco conferisce al personale
inquadrato nella categoria C o B, la responsabilità degli uffici e dei servizi
(sempre che si tratti di strutture apicali) finisce automaticamente con il
coincidere con la titolarità della posizione organizzativa.
Pertanto, alla luce di quanto detto, poiché il conferimento delle posizioni
organizzative rappresenta estrinsecazione del potere direttivo del datore di
lavoro, sotto il profilo della specificazione delle mansioni esigibili, e poiché tali
incarichi si inquadrano sicuramente, sulla base delle previsioni contrattuali, tra
le mansioni proprie della categoria D, il lavoratore in presenza di un atto di
incarico di posizione organizzativa non può rifiutarlo. Infatti, si tratterebbe di
un inadempimento contrattuale in quanto il lavoratore è tenuto a rendere le
prestazioni dovute sulla base della declaratoria delle mansioni della categoria e
del profilo di appartenenza, secondo le indicazioni e le esigenza del datore di
lavoro e non secondo le proprie autonome valutazioni.
Re: Dimissioni o esonero da p.o. responsabile del servizio
Quindi se un dip. p.o. non ha mezzi/personale a sufficienza e può incorrere in ritardi nell'istruire e concludere le pratiche nei tempi previsti, come può tutelarsi in merito?
grazie
grazie
Libero- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 30.04.13
Re: Dimissioni o esonero da p.o. responsabile del servizio
Grazie sei stato molto chiaro.
Libero- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 30.04.13
po
Per approfondire il tema già iniziato, se il rapporto tra AC e titolare di p.o. fosse costantemente caratterizzato da discussioni molto accese e colorite con ingerenza nelle prerogative del titolare p.o. cambia lo scenario?
Ho una collega di altro Ente locale che è sottoposta a continue discussioni e pressioni sulla sua attività e mi dice che la situazione è insostenibile. Ha continue discussioni accese con il sindaco e assessore.
grzie e ciao ciao
Ho una collega di altro Ente locale che è sottoposta a continue discussioni e pressioni sulla sua attività e mi dice che la situazione è insostenibile. Ha continue discussioni accese con il sindaco e assessore.
grzie e ciao ciao
Libero- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 30.04.13
Re: Dimissioni o esonero da p.o. responsabile del servizio
Caso simile...
Il responsabile di P.O., comandante dei vigili di un paese di 10.000 abitanti (6 vigili) nomina Tizio Vicecomandante e gli assegna un'indennità di procedimento di euro 1.000 all'anno.
Tizio può rifiutare?
In pratica il titolare di P.O. fa gestire tutto al vice-comandante e questo si sente eccessivamente gravato ... e non gli dà nemmeno il tmpo sufficiente perché lo fa stare in ufficio solamente 18 ore a settimana...
Tutti gli atti, che vengono firmati dasl responsabile di P.O., questo li fa firmare anche a Tizio come responsabile del procedimento ... così che anche questo sia responsabile in caso di problemi.
Il responsabile di P.O., comandante dei vigili di un paese di 10.000 abitanti (6 vigili) nomina Tizio Vicecomandante e gli assegna un'indennità di procedimento di euro 1.000 all'anno.
Tizio può rifiutare?
In pratica il titolare di P.O. fa gestire tutto al vice-comandante e questo si sente eccessivamente gravato ... e non gli dà nemmeno il tmpo sufficiente perché lo fa stare in ufficio solamente 18 ore a settimana...
Tutti gli atti, che vengono firmati dasl responsabile di P.O., questo li fa firmare anche a Tizio come responsabile del procedimento ... così che anche questo sia responsabile in caso di problemi.
SOFRONISCO- Messaggi : 253
Data d'iscrizione : 28.09.12
PO
...nomina Tizio Vicecomandante e gli assegna un'indennità di procedimento di euro 1.000 all'anno....
e chi sara' mai ?????
Il responsabile di po mnon puo' subdeklegare nessuno poiche' esercita la sua posizione per delega sindacale.
L'indennita' per particolari responsabilita' poi e' oggetto di contrattazione decentrata
e chi sara' mai ?????
Il responsabile di po mnon puo' subdeklegare nessuno poiche' esercita la sua posizione per delega sindacale.
L'indennita' per particolari responsabilita' poi e' oggetto di contrattazione decentrata
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