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indennità revisori
Cari colleghi vi pongo un quesito.
la riduzione del 10% dell'indennità del collegio dei revisori si applica solo al compenso o anche al 50% della maggiorazione per il presidente?
Il mio presidente riduce del 10% solo la base per calcolare il compenso e non la maggiorazione. E' corretto?
la riduzione del 10% dell'indennità del collegio dei revisori si applica solo al compenso o anche al 50% della maggiorazione per il presidente?
Il mio presidente riduce del 10% solo la base per calcolare il compenso e non la maggiorazione. E' corretto?
annarita- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 25.02.11
Indennita' revisori
Anche no , a tale riguardo verifica il post
https://entilocali.forumattivo.it/t348-si-ai-tagli-ai-revisori-la-corte-conti-toscana-e-lombardia
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rinnovo collegio
il relazione al rinnovo del collegio dei revisori vorrei sapere se l'iscritto solo all'albo dei revisori e non a quello dei commercialisti ed esperti contabili può fare il componente e inoltre se nel silenzio del regolamento di contabilità l'elezione può avvenire con modalità libere da comunicare in consiglio nella seduta stessa prima della votazione.grazie a chi vorrà darmi una mano a chiarire il dubbio..
mp.rossini- Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 18.07.11
Re: indennità revisori
TAR PUGLIA-Lecce, Sez. I – sentenza 15 giugno 2011, n. 1078: modalità di elezione del collegio dei revisori dei conti
Il dottore commercialista e il perito ragioniere partecipano ad armi pari al procedimento di nomina del collegio dei revisori contabili di un ente locale, ai sensi dell’art. 234 del T.U.E.L di cui al d.lgs 267/2000. Tuttavia, per pervenire al risultato della elezione quale membro del collegio dei revisori occorre considerare le concrete modalità di svolgimento della votazione all’interno dell’organo assembleare. Sotto tale profilo, il Collegio osserva che la disposizione applicabile alla fattispecie si limita a stabilire che “i consigli comunali ... eleggono con voto limitato a due componenti , un collegio di revisori composto da tre membri” (art 234, comma 1 dlgs 267/2000). In difetto di ulteriore previsione atta a regolamentare in dettaglio la procedura di elezione del collegio , si deve ritenere che lo stesso consiglio comunale sia detentore di una potestà decisionale in materia , in quanto organo sovrano dell’ente locale. Ciò significa che, quando non risulta possibile attingere al regolamento di disciplina del funzionamento del consiglio comunale – attesa la mancanza di una norma deputata ad occuparsi della nomina del collegio dei revisori – occorre avere riguardo a quanto il Consiglio comunale stabilisce seduta stante, nell’esercizio di prerogative che devono considerarsi più che legittime trattandosi di una proiezione della potestà di auto organizzazione dell’ente . Nella specie, è accaduto che i membri del consiglio comunale partecipanti alle operazioni di voto non si sono limitati ad esprimere la preferenza nei riguardi di uno dei candidati ,ma hanno anche aggiunto in quale ruolo specifico hanno inteso votare per un candidato o per un altro. Ed il ricorrente ha riportato 12 preferenze proprio quale presidente del Collegio, risultando minoritario rispetto a Semeraro Giuseppe che, invece, ne ha conseguite 14. Ma la pretesa di far valere lo stesso numero di voti quale componente del collegio non ha giustificazione prima di tutto, perché tradisce la volontà dell’elettorato attivo, ossia di coloro i quali hanno inteso sì votare per il ricorrente ma, si ribadisce, in veste di presidente del collegio dei revisori ; in secondo luogo, perché così facendo, si riconosce al voto una valenza plurima capace di alterare il risultato finale della votazione; in ultima analisi perché la regola del voto limitato a due componenti deve essere interpretata nel senso che la preferenza espressa nei riguardi di un componente non può essere oggetto di plurima considerazione.
Se dunque un candidato alla elezione del collegio dei revisori dei conti riporta 12 preferenze quale presidente dello stesso collegio, significa che solo in questa particolare veste egli è stato suffragato dagli elettori , ma non può giovarsi dello stesso numero di voti per entrare a fare parte del collegio quale componente del medesimo. La volontà dell’elettore si dirige , in un caso del genere, inequivocabilmente perché accanto al nome del candidato prescelto si esprime addirittura la funzione apicale che si vuole sia svolta dallo stesso in seno al collegio
Il dottore commercialista e il perito ragioniere partecipano ad armi pari al procedimento di nomina del collegio dei revisori contabili di un ente locale, ai sensi dell’art. 234 del T.U.E.L di cui al d.lgs 267/2000. Tuttavia, per pervenire al risultato della elezione quale membro del collegio dei revisori occorre considerare le concrete modalità di svolgimento della votazione all’interno dell’organo assembleare. Sotto tale profilo, il Collegio osserva che la disposizione applicabile alla fattispecie si limita a stabilire che “i consigli comunali ... eleggono con voto limitato a due componenti , un collegio di revisori composto da tre membri” (art 234, comma 1 dlgs 267/2000). In difetto di ulteriore previsione atta a regolamentare in dettaglio la procedura di elezione del collegio , si deve ritenere che lo stesso consiglio comunale sia detentore di una potestà decisionale in materia , in quanto organo sovrano dell’ente locale. Ciò significa che, quando non risulta possibile attingere al regolamento di disciplina del funzionamento del consiglio comunale – attesa la mancanza di una norma deputata ad occuparsi della nomina del collegio dei revisori – occorre avere riguardo a quanto il Consiglio comunale stabilisce seduta stante, nell’esercizio di prerogative che devono considerarsi più che legittime trattandosi di una proiezione della potestà di auto organizzazione dell’ente . Nella specie, è accaduto che i membri del consiglio comunale partecipanti alle operazioni di voto non si sono limitati ad esprimere la preferenza nei riguardi di uno dei candidati ,ma hanno anche aggiunto in quale ruolo specifico hanno inteso votare per un candidato o per un altro. Ed il ricorrente ha riportato 12 preferenze proprio quale presidente del Collegio, risultando minoritario rispetto a Semeraro Giuseppe che, invece, ne ha conseguite 14. Ma la pretesa di far valere lo stesso numero di voti quale componente del collegio non ha giustificazione prima di tutto, perché tradisce la volontà dell’elettorato attivo, ossia di coloro i quali hanno inteso sì votare per il ricorrente ma, si ribadisce, in veste di presidente del collegio dei revisori ; in secondo luogo, perché così facendo, si riconosce al voto una valenza plurima capace di alterare il risultato finale della votazione; in ultima analisi perché la regola del voto limitato a due componenti deve essere interpretata nel senso che la preferenza espressa nei riguardi di un componente non può essere oggetto di plurima considerazione.
Se dunque un candidato alla elezione del collegio dei revisori dei conti riporta 12 preferenze quale presidente dello stesso collegio, significa che solo in questa particolare veste egli è stato suffragato dagli elettori , ma non può giovarsi dello stesso numero di voti per entrare a fare parte del collegio quale componente del medesimo. La volontà dell’elettore si dirige , in un caso del genere, inequivocabilmente perché accanto al nome del candidato prescelto si esprime addirittura la funzione apicale che si vuole sia svolta dallo stesso in seno al collegio
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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