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http://www.irpef.info/RIDUZIONI TARES- Come applicare lo 0,30
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Lucio Guerra
Piranha
6 partecipanti
RIDUZIONI TARES- Come applicare lo 0,30
Se una riduzione TARES è applicata SOLO ALLA PARTE VARIABILE, come conteggiare la componente servizi?
Se fosse del 30% su fissa e variabile , riduco del 30% anche la componente servizi, ma se il 30% è solo sulla parte variabile come mi comporto?
Se fosse del 30% su fissa e variabile , riduco del 30% anche la componente servizi, ma se il 30% è solo sulla parte variabile come mi comporto?
Piranha- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 05.07.13
Re: RIDUZIONI TARES- Come applicare lo 0,30
ritengo nel caso che la maggiorazione vada calcolata su mq della parte fissa
RIDUZIONI INDOTTE SU MAGGIORAZIONE
Scusate l'intromissione,
quindi la previsione nel regolamento di ipotesi di riduzione della sola parte variabile, coperte con fondi diversi dal tributo, non incide sulla maggiorazione che l'utente versa allo Stato (e che rimane pertanto di € 0,30 mq.)?
quindi la previsione nel regolamento di ipotesi di riduzione della sola parte variabile, coperte con fondi diversi dal tributo, non incide sulla maggiorazione che l'utente versa allo Stato (e che rimane pertanto di € 0,30 mq.)?
GIUSEPPE- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 07.03.11
Re: RIDUZIONI TARES- Come applicare lo 0,30
Salve, scusate se mi intrometto ma mi servirebbe sapere in quale articolo/comma della normativa viene regolamentato questo aspetto della riduzione/maggiorazione.
Grazie mille
Grazie mille
DOM- Messaggi : 15
Data d'iscrizione : 05.06.13
riduzioni su maggiorazione standard
Io invece ritengo che tutte le riduzioni applicate sia sulla sola parte variabile che sull'intera la tariffa debbano esere applicate alla maggiorazione di competenza dello stato in quanto al comma 21 del D.L. 201/2011 riporta "Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche
alla maggiorazione di cui al comma 13. nel D.L. 201 vedi stralcio.
15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni tariffarie,
nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e'
dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
18. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione
proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed
esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio
al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della
tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei
rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione
della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio
per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi
che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita'
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche
alla maggiorazione di cui al comma 13.
alla maggiorazione di cui al comma 13. nel D.L. 201 vedi stralcio.
15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni tariffarie,
nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e'
dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
18. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione
proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed
esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio
al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della
tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei
rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione
della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio
per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi
che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita'
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche
alla maggiorazione di cui al comma 13.
daniela58- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 01.03.13
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