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Lucio Guerra
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Messaggio  giambafe Mar 16 Lug 2013 - 0:57

Un contribuente presenta autocertificazione ai sensi DPR 445/2000 attestando di essere in possesso di una perizia (che non allega) accertante l'inagibilità di un immobile sito nel nostro Comune, non presenta dichiarazione imu, né dichiara contestualmente di applicare la riduzione della base imponibile riconosciuta agli immobili inagibili, mi chiedo che valore debba dare a questa autocertificazione
Grazie

giambafe

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Messaggio  Lucio Guerra Mar 16 Lug 2013 - 2:48

ritengo sia necessario acquisire perizia con sopralluogo per verifica dell'ufficio tecnico comunale, sulla base di quanto previsto dal regolamento imu
Lucio Guerra
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Messaggio  iadon Mar 16 Lug 2013 - 2:57

[quote="giambafe"]Un contribuente presenta autocertificazione ai sensi DPR 445/2000 attestando di essere in possesso di una perizia (che non allega) accertante l'inagibilità di un immobile sito nel nostro Comune, non presenta dichiarazione imu, né dichiara contestualmente di applicare la riduzione della base imponibile riconosciuta agli immobili inagibili, mi chiedo che valore debba dare a questa autocertificazione
Grazie[/quot
Ricollegandomi a quanto scritto da Lucio ritengo che di solito i Regolamenti prevedono che: Il contribuente deve allegare perizia fatta da un tecnico di fiducia......il contribuente CHIEDE la verifica all'ufficio tecnico comunale con spese a carico.
Nel caso prospettato l'autocertificazione (fatta in quel modo) non ha nessun valore (visto che non ha presentato nemmeno la dichiarazione IMU per inagibilità), forse sarebbe opportuno comunicare al contribuente di integrare l'autocertificazione con annessa perizia e di presentare eventuale dichiarazione IMU per aver diritto alla riduzione.

iadon

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Messaggio  Unborn Mar 16 Lug 2013 - 6:38

Concorso con quanto detto da lucio. Chiedete al contribuente la perizia (meglio se con delle foto) e se poi lo ritenente opportuno, vista la perizia stessa e le eventuali foto, andate a fare comunque un sopralluogo. Molto spesso può accadere questo:

http://www.paologros.net/t25890-inagibilita-come-se-piovesse

Unborn

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Messaggio  Giosuè Lun 22 Lug 2013 - 0:53

Buongiorno!Io vorrei verificare un paio di dichiarazioni di inagibilità (Evil or Very Mad ), ma, nel mio comune non è mai stato fatto un sopralluogo per verificare una dichiarzione e il regolamento non prevede nulla al rigurado per cui mi chiedevo se posso inviare un tecnico o bisogna prima con delibera predeterminare i criteri per il controllo a "campione" ?Qualcuno ha esperienza al riguardo?grazie

Giosuè

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Messaggio  Lucio Guerra Lun 22 Lug 2013 - 8:48

puoi cmq effettuare un sopralluogo per verificare l'effettivo stato di fatiscenza

se poi vuoi regolamentare in maniera più specifica cosa si intende per stato di fatriscenza sarebbe utile, ma nulla osta al sopralluogo
Lucio Guerra
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Messaggio  Fede12 Mar 25 Mar 2014 - 3:15

E' possibile prevedere nel regolamento comunale che la dichiarazione di inagibilità (ex dpr 445/2000) adeguatamente documentata debba essere presentata entro 60 giorni da quando è iniziato lo stato di inagibilità o in ogni caso vige il termine del 30/06/anno successivo? Grazie

Fede12

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Messaggio  Lucio Guerra Mar 25 Mar 2014 - 3:19

questa parte personalemnet l'ho regolamentata così


- La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L’ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

testo completo articolo

ARTICOLO 11
RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI
E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. L’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L’ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.
Lucio Guerra
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