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CORTE CONTI LOMBARDIA - CORRETTO UTILIZZO DEI PROVENTI CDS
Il quesito proposto verte sulla corretta interpretazione della disposizione contenuta
nell’art. 208 comma 4 lett. b) del codice della Strada, circa la destinazione dei proventi riscossi
dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie quale conseguenza punitiva alle
violazioni alle norme in tema di circolazione stradale.
L’amministrazione interpellante ritiene che un’interpretazione restrittiva di tale
disposizione, limitata alle spese che siano in correlazione immediata e diretta con le specifiche
destinazioni previste dalla legge, non consenta di acquistare mezzi ed attrezzature ritenute utili
per il potenziamento dell’attività di controllo, nonché di stanziare somme per la
programmazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale.
L’amministrazione prefigura quindi uno scenario paradossale nel quale la rigidità
normativa produce effetti contrari rispetto alla finalità cui la norma è preordinata.
Soccorrono a dirimere i dubbi prospettati dalla provincia di Pavia, le regole
ermeneutiche su cui si fonda l’interpretazione della norma di legge, nonché la preferenza verso
opzioni interpretative che consentono alle disposizioni normative di realizzare l’effetto utile in
vista del quale sono state emanate.
E’ noto che il legislatore, modificando il testo dell’art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992,
n.285, ha inteso rafforzare la deroga al principio di unicità del bilancio, consentendo che i 4
proventi da sanzione amministrativa in tema di circolazione stradale siano vincolati a specifiche
destinazioni previste per legge, al fine di correlare parte delle somme incassate dalle
amministrazioni locali al miglioramento della sicurezza e potenziamento delle attività di
controllo sulla circolazione stradale.
In particolare l’art. 208 comma 4 lett. b) ha previsto che in misura non inferiore ad un
quarto della quota di detti proventi spettanti agli enti (1/4 del 50 per cento) sia destinata “…al
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi
e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale..”.
Orbene, la legge individua con esattezza la specifica destinazione delle risorse
(potenziamento dei controlli in funzione preventiva ed accertamento con finalità repressiva
delle violazioni), limitandosi ad esemplificare talune categorie di spesa che si pongono in
stretta correlazione con gli scopi predeterminati in sede legislativa.
L’utilizzo vincolato dei proventi è direttamente connesso con l’acquisto (in piena
proprietà o nella disponibilità) di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi di polizia locale
(provinciale e municipale).
Il legislatore ha quindi ampliato a beneficio delle amministrazioni locali la facoltà di
reperire gli strumenti ed i mezzi fisici e tecnici necessari all’espletamento del servizio.
Non v’è dubbio che il riferimento agli automezzi e ai mezzi, si riferisca alle dotazioni di
beni del reparto o del Corpo considerato nel suo insieme. Tuttavia, l’uso del termine
“attrezzature” evidenzia l’ammissibilità di spese sostenute per incrementare i dispositivi
individuali in dotazione al singolo agente o ufficiale che presta il servizio di Polizia locale.
Rientrano de plano nella nozione di attrezzature quasi tutti gli esempi annotati
dall’amministrazione richiedente (divise e buffetteria, armi di reparto o individuali corredati da
cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei
veicoli, apparecchiature informatiche portatili).
Occorre inoltre evidenziare come l’esemplificazione delle categorie di acquisto
vincolato alla specifica destinazione non sia tassativa, ma sia, invero, connessa con l’inerenza
della spesa rispetto alle finalità individuate dalla legge.
Alla luce del dato testuale, ricavabile dall’art. 208 comma 4 lett. b, il potenziamento
delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito “anche” mediante gli
acquisti di che trattasi. Ne consegue che l’amministrazione locale, nell’esercizio della propria
sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare
quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di
servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo
normativo.
Venendo alla classificazione enunciata dall’amministrazione richiedente, non v’è dubbio
che lo svolgimento di esercitazioni di tiro, peraltro obbligatorie, siano attività finanziabili 5
con la quota dei proventi de quibus, poiché attengono al mantenimento di efficienza
organizzativa e professionale dell’appartenente al Corpo di Polizia locale.
Non di meno, anche se in via apparentemente meno evidente, non può essere
revocato in dubbio che la programmazione e lo svolgimento di corsi di formazione e di
aggiornamento professionale siano da annoverarsi fra le spese sostenibili ai sensi dell’art.
208 comma 4 lett. b del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, purché la spesa per l’attività formativa
sia congrua e strettamente inerente alla finalità di aggiornamento professionale nelle materia
della circolazione stradale ed abbia lo scopo di accrescere il livello professionale del personale
dipendente nell’espletamento dell’attività di controllo e di repressione delle violazioni al Codice
della Strada.
In conclusione, la corretta interpretazione della disposizione oggetto del quesito si
fonda sulla valorizzazione del significato testuale delle parole utilizzate dal legislatore e, in via
sussidiaria, dall’accertamento della ratio legis, tesa sempre, nel caso di specie, ad assicurare
l’incremento dei controlli preventivi e repressivi nel settore della circolazione stradale.
nell’art. 208 comma 4 lett. b) del codice della Strada, circa la destinazione dei proventi riscossi
dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie quale conseguenza punitiva alle
violazioni alle norme in tema di circolazione stradale.
L’amministrazione interpellante ritiene che un’interpretazione restrittiva di tale
disposizione, limitata alle spese che siano in correlazione immediata e diretta con le specifiche
destinazioni previste dalla legge, non consenta di acquistare mezzi ed attrezzature ritenute utili
per il potenziamento dell’attività di controllo, nonché di stanziare somme per la
programmazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale.
L’amministrazione prefigura quindi uno scenario paradossale nel quale la rigidità
normativa produce effetti contrari rispetto alla finalità cui la norma è preordinata.
Soccorrono a dirimere i dubbi prospettati dalla provincia di Pavia, le regole
ermeneutiche su cui si fonda l’interpretazione della norma di legge, nonché la preferenza verso
opzioni interpretative che consentono alle disposizioni normative di realizzare l’effetto utile in
vista del quale sono state emanate.
E’ noto che il legislatore, modificando il testo dell’art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992,
n.285, ha inteso rafforzare la deroga al principio di unicità del bilancio, consentendo che i 4
proventi da sanzione amministrativa in tema di circolazione stradale siano vincolati a specifiche
destinazioni previste per legge, al fine di correlare parte delle somme incassate dalle
amministrazioni locali al miglioramento della sicurezza e potenziamento delle attività di
controllo sulla circolazione stradale.
In particolare l’art. 208 comma 4 lett. b) ha previsto che in misura non inferiore ad un
quarto della quota di detti proventi spettanti agli enti (1/4 del 50 per cento) sia destinata “…al
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi
e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale..”.
Orbene, la legge individua con esattezza la specifica destinazione delle risorse
(potenziamento dei controlli in funzione preventiva ed accertamento con finalità repressiva
delle violazioni), limitandosi ad esemplificare talune categorie di spesa che si pongono in
stretta correlazione con gli scopi predeterminati in sede legislativa.
L’utilizzo vincolato dei proventi è direttamente connesso con l’acquisto (in piena
proprietà o nella disponibilità) di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi di polizia locale
(provinciale e municipale).
Il legislatore ha quindi ampliato a beneficio delle amministrazioni locali la facoltà di
reperire gli strumenti ed i mezzi fisici e tecnici necessari all’espletamento del servizio.
Non v’è dubbio che il riferimento agli automezzi e ai mezzi, si riferisca alle dotazioni di
beni del reparto o del Corpo considerato nel suo insieme. Tuttavia, l’uso del termine
“attrezzature” evidenzia l’ammissibilità di spese sostenute per incrementare i dispositivi
individuali in dotazione al singolo agente o ufficiale che presta il servizio di Polizia locale.
Rientrano de plano nella nozione di attrezzature quasi tutti gli esempi annotati
dall’amministrazione richiedente (divise e buffetteria, armi di reparto o individuali corredati da
cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei
veicoli, apparecchiature informatiche portatili).
Occorre inoltre evidenziare come l’esemplificazione delle categorie di acquisto
vincolato alla specifica destinazione non sia tassativa, ma sia, invero, connessa con l’inerenza
della spesa rispetto alle finalità individuate dalla legge.
Alla luce del dato testuale, ricavabile dall’art. 208 comma 4 lett. b, il potenziamento
delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito “anche” mediante gli
acquisti di che trattasi. Ne consegue che l’amministrazione locale, nell’esercizio della propria
sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare
quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di
servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo
normativo.
Venendo alla classificazione enunciata dall’amministrazione richiedente, non v’è dubbio
che lo svolgimento di esercitazioni di tiro, peraltro obbligatorie, siano attività finanziabili 5
con la quota dei proventi de quibus, poiché attengono al mantenimento di efficienza
organizzativa e professionale dell’appartenente al Corpo di Polizia locale.
Non di meno, anche se in via apparentemente meno evidente, non può essere
revocato in dubbio che la programmazione e lo svolgimento di corsi di formazione e di
aggiornamento professionale siano da annoverarsi fra le spese sostenibili ai sensi dell’art.
208 comma 4 lett. b del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, purché la spesa per l’attività formativa
sia congrua e strettamente inerente alla finalità di aggiornamento professionale nelle materia
della circolazione stradale ed abbia lo scopo di accrescere il livello professionale del personale
dipendente nell’espletamento dell’attività di controllo e di repressione delle violazioni al Codice
della Strada.
In conclusione, la corretta interpretazione della disposizione oggetto del quesito si
fonda sulla valorizzazione del significato testuale delle parole utilizzate dal legislatore e, in via
sussidiaria, dall’accertamento della ratio legis, tesa sempre, nel caso di specie, ad assicurare
l’incremento dei controlli preventivi e repressivi nel settore della circolazione stradale.
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