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Diritto rogito vicesegretaria

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diritti - Diritto rogito vicesegretaria Empty Diritto rogito vicesegretaria

Messaggio  Valeriana Lun 5 Set 2011 - 5:00

Nel nostro comune la dipendente x, è stata nominata vicesegretaria, a fine 2009. In questi anni ha spesso sostituito il segretario, per le giunte.
La sostituzione ha riguardato sia i casi in cui il segretario era assente per ferie, sia diversi giorni quando il segretario andava via prima (ad esempio il segretario è andato via alle 14 e la giunta si è tenuta alle 18).
La sede, nel 2011, è stata vacante per 5 mesi

Nel 2011 la vice ha rogato, in questi mesi, diversi contratti.
Come determinare i diritti di rogito? In base ai giorni di effettiva assenza del segretario (per vacanza della sede)? limitare il calcolo solo al 2011 dei giorni di effettiva sostituzione?
e se c'è poi questo caso: nel primo mese di vacanza della sede la vice ha rogato un contratto di importo molto consistente. In questo caso i diritti di segreteria vanno conteggiati soltanto in referimento ad un mese? o sono dovuti per l'intero importo?
A me tutto questo non mi sembra "corretto". Si deve tener conto del limite di 1/3, ma effettuare questa limitazione non mi pare giusto, neanche nei confronti della collega, che ha lavorato.
Mi date un consiglio, indicandomi anche, per favore, qualche articolo da leggere al riguardo?
Grazie

Valeriana

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diritti - Diritto rogito vicesegretaria Empty Diritti rogito vice segretario

Messaggio  Paolo Gros Lun 5 Set 2011 - 6:05

L’art.41,ult.co. della legge nr.312/1980 dispone che una quota dei diritti di segreteria che il Comune deve riscuotere per la stipula di una determinata tipologia di contratti comunali” è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento”.

Successivamente l’art.21, ult.co. del d.lgs nr.465/1997 ha esteso l’obbligo della riscossione dei diritti di segreteria a tutti i contratti ed atti unilaterali rogati dal segretario comunale, ampliando di conseguenza l’ambito di estensione della predetta disposizione normativa.

Il vicesegretario,naturalmente,risulta destinatario delle predette disposizioni in quanto, nell’esercizio delle funzioni vicarie del segretario comunale,assume lo stesso ruolo di quest’ultimo.

A seguito della cd.”privatizzazione” del rapporto di lavoro pubblico ad opera della legge nr.421/1992 e del relativo decreto legislativo nr.29/1993(ora d.lgs nr.165/2001), la predetta disposizione della legge nr.312/1980, per i suoi risvolti nel trattamento economico del segretario, ha perso immediata rilevanza giuridica.

Ai sensi,infatti,dell’art.2,3°comma del d.lgs nr.165/2001(già art.2 d.lgs nr.29/1993):”..l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale.”

In coerenza con quest’ultima disposizione, il secondo CCNL riguardante i segretari comunali e sottoscritto il 16-5-2001,ha previsto (art.37) tra le componenti della retribuzione del segretario,anche i diritti di segreteria ed ha escluso dalla base imponibile per il calcolo dell’ammontare da corrispondere al segretario la voce relativa alla retribuzione di risultato.

Dalla data di stipula del predetto contratto,quindi, la fonte che legittima la corresponsione dei diritti di segreteria al segretario non è più la legge, ma il contratto di lavoro. Poiché la clausola contrattuale si limita al semplice riferimento ai diritti di segreteria, è da ritenere che le parti contrattuali, per la disciplina di dettaglio, abbiano voluto rinviare (tacitamente) a quanto previsto dal precitato art.41,anziché definire una specifica regolazione contrattuale.

La conseguenza di un tale modo di procedere è stata che la disposizione contenuta all’art.41 della legge nr.312/1980 non ha cessato di produrre effetto,sebbene non per rango legislativo,ma contrattuale.

Della disciplina del riparto dei diritti di segreteria conseguenti all’attività di rogito, un aspetto che ha suscitato controversie è quello relativo al concetto di stipendio “in godimento”.

In merito ha avuto modo di pronunciarsi recentemente il TAR del Piemonte con la sentenza nr.4093/05 .

In tale decisione, il giudice amministrativo dopo aver esposto le differenti interpretazioni in materia,conclude condividendo la tesi espressa dal Consiglio di Stato (Sez. V, n. 441 del 18 aprile 1996) e seguita da diversi T.A.R e cioè che ” l’espressione “stipendio in godimento” deve riferirsi,…, alla retribuzione teorica spettante al segretario comunale, non a quella effettivamente percepita e ragguagliata al periodo di servizio prestato”.

Una tale conclusione, ad avviso del giudice amministrativo, si giustifica con l’assenza nel testo normativo di ogni riferimento allo stipendio mensile, “limite non previsto dalla legge che, se lo avesse voluto, avrebbe dovuto espressamente specificarlo”.

Il pregio delle argomentazioni contenute nella predetta decisione giurisdizionale e l’autorevolezza dei precedenti giurisprudenziali alla quale la stessa fa riferimento, si ritiene possano essere un sicuro conforto per pervenire alla stessa conclusione circa la definizione di stipendio “in godimento”.

Le argomentazioni fin qui esposte si ritengono essere sufficienti per pervenire ad una prima conclusione e cioè che attualmente ai segretari comunali per l’attività di rogito dai medesimi svolta sono dovuti per contratto il 75% dei diritti di segreteria riscossi dal Comune in connessione con la predetta attività e nel limite del terzo dello stipendio in godimento degli stessi, calcolato in misura annua e sulle voci retributive previste dall’art. 37 del CCNL del 2001 così come determinate con il provvedimento di nomina (o dal contratto individuale di lavoro).

Trattandosi di disciplina contrattuale e non legislativa,la predetta regolamentazione del compenso per i diritti di segreteria,non ha efficacia generale,ma limitata alla sola categoria dei soggetti che hanno sottoscritto il contratto collettivo, quella dei segretari comunali, con la conseguenza che la stessa non potrà trovare applicazione, neppure in via analogica, ai vicesegretari, per i quali vige la specifica disciplina contrattuale di comparto.

Per i vicesegretari privi della qualifica dirigenziale, il contratto collettivo del comparto autonomie locali sottoscritto il 9-5-2006 all’art.11 contempla la possibilità che i medesimi possano percepire i diritti di segreteria per l’attività di rogito e dispone che ”La percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall'art.41, comma 4, della legge n.312 del 1980, costituisce l'importo massimo che può essere erogato dall'ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l'ente medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari.

3. La percentuale di 1/3 dello stipendio, di cui all'art.41, comma 4, della legge n.312 del 1980, deve essere individuata in relazione al periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario.”



Tenendo sempre presente che anche quest’ultima disciplina trova fondamento in un contratto e non in una legge, i reali destinatari della medesima non potranno che essere i soli vicesegretari di qualifica non dirigenziale in quanto facenti parte del comparto del personale che ha stipulato il contratto collettivo che contiene la predetta clausola.

Poiché la contrattazione collettiva dei segretari comunali non contiene una disciplina dei diritti di segreteria identica a quella prevista per i vicesegretari (non dirigenti), ne deriva che mentre per questi ultimi, il riparto dei diritti di segreteria per l’attività di rogito è condizionato anche dagli importi già corrisposti al segretario comunale, viceversa, le somme percepite dal vicesegretario risulteranno ininfluenti ai fini del computo del limite del terzo dello stipendio per ripartire i diritti spettanti al segretario comunale.

Ad un’analoga conclusione si perviene se si ha riguardo alla disciplina dei diritti da ripartire ai vicesegretari di qualifica dirigenziale.

Per questi ultimi occorre riferirsi al contratto collettivo dell’area dirigenza stipulato il 22-2-2006 che così recita all’art.25: ” Ai dirigenti incaricati delle funzioni di vice-segretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione”.

Con il predetto riferimento all’ordinamento vigente, le parti negoziali, al pari di quanto avvenuto con il contratto dei segretari comunali, hanno ancora una volta operato la cd.”contrattualizzazione” dell’art.41 della legge 312/1980 altrimenti non più vigente.

Trattasi evidentemente di una scelta discrezionale delle parti contraenti diversa da quella operata con il contratto collettivo del personale comunale dove invece si è preferito introdurre una specifica disciplina per il riparto dei diritti di segreteria al vicesegretario (non dirigente).

Un tale convincimento trova conferma anche nella relazione dell’Aran illustrativa del predetto contratto collettivo dei dirigenti laddove, nel commentare l’art.25, dopo aver chiarito che la previsione contrattuale dei diritti di segreteria ai vicesegretari (dirigenti) era necessaria per colmare la lacuna prodotta dalla disapplicazione dell’art.41 della legge nr.312/1980 dal 23-12-1999 , si afferma che ”La disciplina contrattuale in materia si è limitata solo a prevedere la possibilità di erogazione anche a favore dei vice segretari dei diritti di segreteria, senza incidere in alcun modo sui contenuti della vigente regolamentazione legislativa di tale istituto”.

Una volta chiarito che il contratto collettivo dei dirigenti, per il riparto dei diritti di segreteria ai vicesegretari ha inteso riferirsi “fedelmente” alla disciplina contenuta all’art.41 della legge nr.312/1980, la sua applicazione concreta non potrà che essere l’automatica trasposizione delle modalità di riparto previste per i segretari comunali, analogamente a quanto già avveniva anteriormente alla “contrattualizzazione” del rapporto di lavoro.

Ne consegue quindi, che al vicesegretario dirigente dal 22-2-2006, occorre corrispondere il 75% dei diritti di segreteria riscossi in relazione alla sua attività di rogito fino al raggiungimento del terzo del suo stipendio in godimento (teorico annuo) e senza tener conto, ai fini del calcolo del terzo, dei diritti corrisposti al segretario comunale.

Alla stessa conclusione, tuttavia, non giunge l’Aran laddove afferma nella predetta relazione illustrativa che “..la percentuale di 1/3 dello stipendio come limite massimo attribuibile per i diritti di rogito, ai sensi dell'art.41 della legge n.312/1980, deve essere riferita unicamente allo specifico periodo in cui il vice segretario ha sostituito il titolare e non essere rapportata allo stipendio teorico annuale del dirigente rogante. In ogni caso, tale limite deve essere inteso come l'importo massimo che può essere erogato dall'ente, e quindi come massimo teorico onere finanziario per l'ente medesimo, a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari di esso”

Una tale affermazione in quanto deriva da una sola parte negoziale,non è in grado di stabilire vincoli contrattuali. La stessa,inoltre,non può costituire interpretazione autentica della clausola contrattuale in quanto oltre a non essere adottata nei modi previsti dall’art.49 del d.lgs nr.165/2001 è priva del consenso di tutte le parti negoziali.

In ogni caso il tenore dell’affermazione è tale che, più che un’interpretazione (estensiva) dell’art.41 della legge nr.312/1980,sembra quasi un’aggiunta alla clausola contrattuale, un modo, forse, per ovviare “unilateralmente” ad una ritenuta dimenticanza.

La conclusione alla quale giunge l’Aran, infatti, contrariamente alla massima della citata sentenza del Tar Piemonte,risulta priva di ogni collegamento con il dato letterale della norma e che la medesima non si presti ad un’interpretazione nel senso voluto dall’Aran lo dimostra anche la soluzione adottata dal contratto collettivo dei vicesegretari non dirigenti,che a tal fine ha previsto una specifica disciplina contrattuale.

In attesa,quindi, di un’eventuale analoga soluzione per i vicesegretari dirigenti, si ritiene debba rigettarsi la predetta tesi dell’Aran e conformemente all’attuale contesto negoziale attenersi alla disciplina contenuta all’art.41 della legge nr.312/1980, nel riparto ai predetti soggetti dei diritti di segreteria.

Quest’ultima disposizione, riferisce il tetto massimo per il riparto dei diritti, al terzo dello stipendio del segretario comunale (persona e non ufficio) e non “come massimo teorico finanziario ..a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari” (relazione Aran).

In quanto il vicesegretario nell’esercizio dell’attività rogante svolge un compito da segretario comunale,l’applicazione nei suoi confronti dell’art.41/1980 dovrebbe avvenire come se fosse un segretario comunale e quindi, tenendo conto, ai fini del calcolo del “suo” terzo, esclusivamente delle somme per diritti di segreteria al medesimo corrisposte. Per lo stesso motivo,lo stipendio in godimento sarà da riferire alla retribuzione teorica annua spettante al vicesegretario e “.. non a quella effettivamente percepita e ragguagliata al periodo di servizio prestato” (Tar Piemonte sent. nr.4093/05).

Tutte le predette considerazioni portano a concludere che il riparto dei diritti di segreteria per l’attività di rogito dei segretari comunali e vicesegretari nell’attuale contesto della contrattazione collettiva debbano avvenire nel seguente modo:

a) quanto al segretario comunale, il 75% dei diritti riscossi in pendenza dell’attività di rogito del medesimo fino al raggiungimento del terzo della retribuzione annua in godimento (esclusa la retribuzione di risultato), computando a tal fine le somme per il medesimo titolo percepite esclusivamente dallo stesso segretario;

b) quanto al vicesegretario non dirigente il 75% dei diritti riscossi in pendenza dell’attività di rogito del medesimo fino al raggiungimento del terzo della retribuzione rapportata al periodo di effettivo svolgimento della funzione, computando a tal fine le somme per il medesimo titolo percepite sia dallo stesso vicesegretario, che dal segretario;

c) quanto al vicesegretario dirigente, il 75% dei diritti riscossi in pendenza dell’attività di rogito del medesimo fino al raggiungimento del terzo della retribuzione annua in godimento, computando a tal fine le somme per il medesimo titolo percepite esclusivamente dallo stesso vicesegretario.

E’ appena, infine, il caso di precisare che trattandosi di distinte discipline negoziale con differenti ambiti soggettivi di efficacia, non è possibile individuare nella differente disciplina del riparto dei diritti di segreteria, una disparità di trattamento.

Costituendo, infatti, questi ultimi elementi della retribuzione dei segretari e dei vicesegretari, la loro determinazione (terzo dello stipendio) risponde a politiche negoziali differenti per ogni categoria di lavoratori e non riferibili ad una semplice misura della prestazione dalla quale nasce il diritto al compenso.


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