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http://www.irpef.info/IMU Terreni agricoli comune con aliquota invariata
4 partecipanti
IMU Terreni agricoli comune con aliquota invariata
Salve, ho bisogno del vostro aiuto per capire come calcolare il saldo IMU 2013 su terreni agricoli non condotti da impreditore agricolo in un comune in cui l'aliquota 2013 è rimasta la stessa del 2012.
La prima rata non è stata pagata perchè sospesa.
grazie
nicoletta
La prima rata non è stata pagata perchè sospesa.
grazie
nicoletta
pidocchio- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 21.05.12
Re: IMU Terreni agricoli comune con aliquota invariata
Anch'io ho le stesse aliquote del 2013 con la particolarità di avere una aliquota terreni agricoli del 6 per mille , quindi inferiore a quella base in comune non montano.
In questo caso mi sembra che:
1) per quanto riguarda i terreni agricoli, a prescindere che siano coltivati, non posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola devono pagare pienamente la 2^ rata IMU per noi nella misura del 6 per mille;
2) per quanto riguarda i terreni agricoli, a prescindere che siano coltivati, che invece siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non devono pagare alcuna 2^ rata IMU.
In questo caso mi sembra che:
1) per quanto riguarda i terreni agricoli, a prescindere che siano coltivati, non posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola devono pagare pienamente la 2^ rata IMU per noi nella misura del 6 per mille;
2) per quanto riguarda i terreni agricoli, a prescindere che siano coltivati, che invece siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non devono pagare alcuna 2^ rata IMU.
MARIO58- Messaggi : 214
Data d'iscrizione : 07.06.11
Località : sardegna
Re: IMU Terreni agricoli comune con aliquota invariata
l calcolo è su base annua
pertanto è una abolizione simbolica delle 2 rate e viene creata una rata "suppletiva" al 16.01.2014, per effetto della quale deve essere versato il 40% della differenza di calcolo su base annua
1) calcolo imu dovuta per l’intero anno 2013 con aliquota comunale 8,8
2) calcolo imu dovuta per l'intero anno 2013 con aliquota base 7,6
3) differenza 1) meno 2)
4) il contribuente versa il 40% della differenza di cui al punto 3)
5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.
Penso, o meglio spero, che entro il 16 gennaio 2014 interverranno con qualche disposizione che possa modificare lo scempio e le ingiustizie che hanno fatto
pertanto è una abolizione simbolica delle 2 rate e viene creata una rata "suppletiva" al 16.01.2014, per effetto della quale deve essere versato il 40% della differenza di calcolo su base annua
1) calcolo imu dovuta per l’intero anno 2013 con aliquota comunale 8,8
2) calcolo imu dovuta per l'intero anno 2013 con aliquota base 7,6
3) differenza 1) meno 2)
4) il contribuente versa il 40% della differenza di cui al punto 3)
5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.
Penso, o meglio spero, che entro il 16 gennaio 2014 interverranno con qualche disposizione che possa modificare lo scempio e le ingiustizie che hanno fatto
Re: IMU Terreni agricoli comune con aliquota invariata
rimango del parere che I proprietari di terreni non coltivatori devono versare la 2 rata (quindi computo su base semestrale )integralmente in base alla aliquota imu del comune di riferimento questo perchè la 1 rata è stata pagata(rimborsata) dallo stato ai comuni ,mentre I fondi previsti per il ristoro della seconda rata imu sono assolutamenti insufficienti a coprire l'altro metodo di calcolo
in ogni caso I sindaci dei miei comuni hanno inviato lettera ad anci per segnalare le difficoltà di interpretazione
in ogni caso I sindaci dei miei comuni hanno inviato lettera ad anci per segnalare le difficoltà di interpretazione
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: IMU Terreni agricoli comune con aliquota invariata
non penso che il comma 5 lasci spazio a tale interpretazione
la prima e seconda rata sono state abolite :
1. Per l’anno 2013 NON È DOVUTA LA PRIMA RATA dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto‐legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:
viene così creata una ipotetica rata suppletiva, dove non viene minimamente fatto riferimento ad una rata o ad un semestre, ma anzi si indica "per l'anno 2013"
5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.
questo è quello che hanno scritto ..... quello che volevano scrivere non lo so
la prima e seconda rata sono state abolite :
1. Per l’anno 2013 NON È DOVUTA LA PRIMA RATA dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto‐legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:
viene così creata una ipotetica rata suppletiva, dove non viene minimamente fatto riferimento ad una rata o ad un semestre, ma anzi si indica "per l'anno 2013"
5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.
questo è quello che hanno scritto ..... quello che volevano scrivere non lo so
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