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http://www.irpef.info/proroga contratti di lavoro a tempo determinato
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proroga contratti di lavoro a tempo determinato
vorrei sapere se dopo la data del 31 dicembre 2013 il comune può prorogare contratti di lavoro a tempo determinato, considerato che alla data odierna il comune ha stipulato contratti di diritto privato per n. 39 unita di cat. C da più di 5 anni ininterrottamente.
Alla luce del decreto 101 e non ultimo dalla notizia data al telegiornale di un'ulteriore proroga fino al 31/12/2014 possono essere prorogati contratti di diritto privato per lo stesso numero di unita per un altro anno?
grazie
forse dovevo mettere in evidenza che si tratta di un comune della sicilia dove le leggi in materia di precariato sono diverse rispetto a quelle nazionali.
con il decreto 101 il governo aveva posto dei paletti anche in sicilia e pertanto il 31/12/2013 i contratti in essere vanno tutti a scadere, ma siccome la sicilia è sempre diversa dalle altre regioni d'italia, in questi giorni il presidente della regione ha presentato un subementamento all'art. 4 del decreto legge 101 nella legge di stabilità e pertanto i contratti di quasi 22.000 precari verranno prorogati fino al 31/12/2014.
quello che vorrei capire tutto questo è possibile perché non sto più a capirci niente ma soprattutto credo che si sta calpestando la dignità di questi lavoratori grazie ancora
Alla luce del decreto 101 e non ultimo dalla notizia data al telegiornale di un'ulteriore proroga fino al 31/12/2014 possono essere prorogati contratti di diritto privato per lo stesso numero di unita per un altro anno?
grazie
forse dovevo mettere in evidenza che si tratta di un comune della sicilia dove le leggi in materia di precariato sono diverse rispetto a quelle nazionali.
con il decreto 101 il governo aveva posto dei paletti anche in sicilia e pertanto il 31/12/2013 i contratti in essere vanno tutti a scadere, ma siccome la sicilia è sempre diversa dalle altre regioni d'italia, in questi giorni il presidente della regione ha presentato un subementamento all'art. 4 del decreto legge 101 nella legge di stabilità e pertanto i contratti di quasi 22.000 precari verranno prorogati fino al 31/12/2014.
quello che vorrei capire tutto questo è possibile perché non sto più a capirci niente ma soprattutto credo che si sta calpestando la dignità di questi lavoratori grazie ancora
Ultima modifica di dafne il Mer 18 Dic 2013 - 12:49 - modificato 1 volta.
dafne- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 07.09.13
re
... ha stipulato contratti di diritto privato per n. 39 unita di cat. C da più di 5 anni ininterrottamente.
...
consiglio di ....porre rimedio
...
consiglio di ....porre rimedio
e la proroga di un contratto TD su concorso pubblico?
Come da oggetto, sarebbe possibile prorogare un contratto TD (triennale - scadenza 30 dicembre) stipulato a seguito di procedura concorsuale pubblica?
viser- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 27.12.10
Re: proroga contratti di lavoro a tempo determinato
Paolo Gros ha scritto:in tal caso e' possibile
Allora, Ti prego di darmi ogni utile spunto perchè riguarda una vicenda urgentissima (non mia) e un funzionario oppone l'impossibilità normativa.
Naturalmente ringrazio per la disponibilità.
viser- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 27.12.10
Re: proroga contratti di lavoro a tempo determinato
http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=32617
Il decreto-legge affronta il tema mediante la previsione, in alcuni commi dell'articolo 4, di procedure di reclutamento speciale dettate per un graduale superamento del precariato e per porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi a seguito del ricorso improprio ai contratti di lavoro flessibile per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario. Pur non potendo fornire una piena soluzione del problema, attesa la difficile situazione della finanza pubblica e le conseguenti limitazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche, le previsioni normative forniscono, nei limiti previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa pubblica, efficaci strumenti d'intervento. Si raccomandono le amministrazioni di dare attuazione al decreto-legge nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di non favorire infondate attese in capo ai destinatari delle disposizioni laddove non ricorrano margini per la loro assunzione a tempo indeterminato. In tal senso assume rilievo primario l'applicazione corretta della disciplina della "proroga finalizzata" dei contratti da esercitare a fronte di possibilità di stabilizzare i rapporti.
In sede di conversione del decreto-legge è stato introdotto, all'articolo 4, il comma 6-quater, secondo cui "Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016."
Possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data del 30 ottobre 2013, almeno tre anni di servizio solo per le amministrazioni che prevedono di effettuare, nel quadriennio 2013-2016, procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 dell'articolo 4, comprese le procedure di cui al comma 8;
Rispetto vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Proroga disposta in relazione al proprio fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti nel quadriennio indicati nella programmazione del fabbisogno;
Proroga non oltre il 31 dicembre 2016.
Al di fuori del comma le proroghe possono svolgersi nel rispetto del d.lgs. 368/2001.
Il decreto-legge affronta il tema mediante la previsione, in alcuni commi dell'articolo 4, di procedure di reclutamento speciale dettate per un graduale superamento del precariato e per porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi a seguito del ricorso improprio ai contratti di lavoro flessibile per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario. Pur non potendo fornire una piena soluzione del problema, attesa la difficile situazione della finanza pubblica e le conseguenti limitazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche, le previsioni normative forniscono, nei limiti previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa pubblica, efficaci strumenti d'intervento. Si raccomandono le amministrazioni di dare attuazione al decreto-legge nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di non favorire infondate attese in capo ai destinatari delle disposizioni laddove non ricorrano margini per la loro assunzione a tempo indeterminato. In tal senso assume rilievo primario l'applicazione corretta della disciplina della "proroga finalizzata" dei contratti da esercitare a fronte di possibilità di stabilizzare i rapporti.
In sede di conversione del decreto-legge è stato introdotto, all'articolo 4, il comma 6-quater, secondo cui "Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016."
Possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data del 30 ottobre 2013, almeno tre anni di servizio solo per le amministrazioni che prevedono di effettuare, nel quadriennio 2013-2016, procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 dell'articolo 4, comprese le procedure di cui al comma 8;
Rispetto vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Proroga disposta in relazione al proprio fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti nel quadriennio indicati nella programmazione del fabbisogno;
Proroga non oltre il 31 dicembre 2016.
Al di fuori del comma le proroghe possono svolgersi nel rispetto del d.lgs. 368/2001.
Re: proroga contratti di lavoro a tempo determinato
Lucio Guerra ha scritto:http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=32617
ipotesi 1) [...] che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. [...]
ipotesi 2) Al di fuori del comma le proroghe possono svolgersi nel rispetto del d.lgs. 368/2001.
ipotesi 1): Il problema sta nel fatto che al 30 ottobre l'interessato ha maturato 34 mesi ( i tre anni si completano il 30 dicembre p.v.)
ipotesi 2): Per quanto riguarda il D.Lgs 368/2001, mi pare di aver capito che la proroga è possibile "entro i tre anni" (ma, nel caso di specie, al 30 dicembre saremo già al limite dei tre anni e quindi non ci sarebbe capienza per una eventuale proroga).
E' così o mi sto sbagliando?
viser- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 27.12.10
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