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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Empty CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Messaggio  mara72 Ven 24 Gen 2014 - 2:51

Buongiorno, avrei cortesemente bisogno di avere delucidazioni in merito alla centrale unica di committenza.
la legge di stabilità 2014 (comma 343) sembra esonerare i comuni sotto i 5000 abitanti dall'obblico di utilizzo della centrale di committenza.
oggi il mio segretario comunale sostiene di aver letto che è stata prorogata al 31.12.2004 da un emendamento approvato al decreto mille proroghe e quindi è un esonero solo temporaneo.
qualcuno per favore mi sa chiarire questo dubbio?
grazie infinite e buon lavoro a tutti

mara72

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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Empty re

Messaggio  Paolo Gros Ven 24 Gen 2014 - 2:54

343. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi
e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta,
nonche' nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo
periodo del comma 11 dell'articolo 1
25».

non mi pare un esonero riferito alla popolazione o a rinvio
Paolo Gros
Paolo Gros
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Empty proroghe a posteriori.....

Messaggio  nomade Ven 24 Gen 2014 - 5:20

secondo un articolo di Italia Oggi del 24 gennaio, al decreto milleproroghe 150/2013 sono stati presentati emendamenti per prorogare al 31.12.2014 l'obbligo per i comuni < 5000 ab di utilizzare centrali uniche di committenza.

Anche l'obbligo di utilizzare l'AVCPASS (teoricamente già in vigore) è oggetto di emendamento per spostare l'obbligo al 1.07.2014.

Naturalmente fino all'approvazione definitiva della legge di conversione non ci sono certezze, anche se pare che sia coperto anche il periodo transitorio... ma a quanto pare la certezza del diritto nel nostro paese non serve più.

nomade

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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Empty termini disdetta contratto fornitura energia elettrica

Messaggio  adriana fabris Gio 20 Feb 2014 - 1:19

Scusatemi, so che questa domanda non c'entra con l'argomento, ma ho bisogno di aiuto.
Abbiamo aderito alla centrale di committenza della Regione Piemonte dal mese di febbraio 2014 per la fornitura di energia elettrica. Ora il precedente fornitore ci ha addebitato sanzioni per mancato rispetto del termine di preavviso che dovrebbe essere di gg. 90 pe le imprese per un importo di € 11.000,00 circa.
Il nuovo gestore ha detto che dovrebbe esserci una deliberazione dell'antitrust che stabilisce che il termine dei 90 gg. non vale per gli enti pubblici che devono passare a centrali di committenza per le utenze in base ad obbligo di legge.
qualcuno mi può aiutare. grazie
Adriana

adriana fabris

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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Empty Re: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Messaggio  nomade Gio 20 Feb 2014 - 2:44

Legge 7 agosto 2012, n. 135
art 1 comma 13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 153, legge n. 228 del 2012)

nomade

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