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http://www.irpef.info/non rispetto patto 2013
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non rispetto patto 2013
ciao a tutti, qualcuno sa dirmi quelle che sono le sanzioni definitive per il non rispetto del patto 2013? posto che dell'indennità degli amministratori non me ne può importare di meno e del blocco dei mutui ci godo, quello che mi preoccupa è la "restituzione" dell'importo del trasferimento. Non è che poi, anche quest'anno, hanno introdotto un limite del 3%?
enzo luca- Messaggi : 50
Data d'iscrizione : 06.05.13
re
In caso di mancato rispetto del patto di stabilità, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza l’Ente:
é assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (fondo di solidarietà comunale per il 2013 e il 2014) o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio (il mancato rispetto del patto di stabilità nel 2012 determina che nell’anno 2013 non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2010-2012, senza esclusioni);
non può ricorrere all'indebitamento (mutui, prestiti obbligazionari, leasing finanziario, ecc.) per gli investimenti. Non rientrano nel divieto le devoluzioni di mutui contratti in anni precedenti e le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività;
non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. La riduzione si applica per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno.
Nel caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni sopra evidenziate. L’Ente locale inadempiente, inoltre, è tenuto a comunicare l’inadempienza entro trenta giorni dall’accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Si evidenzia che nel caso in cui sia evidenteanche nel corso dell’anno che, alla fine dell’esercizio stesso, il patto non sarà rispettato, l’Ente deve autoapplicare le sanzioni nel corso dell’esercizio stesso configurandosi una sorte di intervento correttivo e di contenimento che l’ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sforamento del patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell’anno.
Fonte :http://www.servizipa.net
é assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (fondo di solidarietà comunale per il 2013 e il 2014) o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio (il mancato rispetto del patto di stabilità nel 2012 determina che nell’anno 2013 non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2010-2012, senza esclusioni);
non può ricorrere all'indebitamento (mutui, prestiti obbligazionari, leasing finanziario, ecc.) per gli investimenti. Non rientrano nel divieto le devoluzioni di mutui contratti in anni precedenti e le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività;
non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. La riduzione si applica per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno.
Nel caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni sopra evidenziate. L’Ente locale inadempiente, inoltre, è tenuto a comunicare l’inadempienza entro trenta giorni dall’accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Si evidenzia che nel caso in cui sia evidenteanche nel corso dell’anno che, alla fine dell’esercizio stesso, il patto non sarà rispettato, l’Ente deve autoapplicare le sanzioni nel corso dell’esercizio stesso configurandosi una sorte di intervento correttivo e di contenimento che l’ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sforamento del patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell’anno.
Fonte :http://www.servizipa.net
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