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RISPETTO PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013
Se il rispetto del patto di stabilità 2013 da parte di un ente avviene grazie ad una differenza tra le detrazioni presenti nel titolo IV per le riscossioni (entrate fondi UE) e quelle del titolo II per i pagamenti (spese fondi Ue), tale esposizione dei dati risulta essere corretta?
Per completezza di informazioni , se tra le detrazioni del TITOLO IV __ rigo E15__ “Entrate in conto capitali ..………Unione europea” viene indicato il valore 100. mentre, tra le detrazioni del TITOLO II __ rigo S13 __“Spese in conto capitali …….…. Unione Europea” viene indicato il valore 130.
Considerato che tale situazione è dovuta al pagamento di alcune fatture “scadute nell’anno 2013” relative a lavori appaltati a seguito di un decreto dirigenziale di liquidazione della regione competente per erogazione di fondi UE per i quali il comune nell’anno 2013 ha incassato solo 100 dalla regione ed incasserà i restanti 30 nell’anno successivo.
La suddetta esposizione dei dati rispetta le norme vigenti ? ci sono pareri della corte dei conti in merito ?
CI SONO ALTRI DOCUMENTI OLTRE ALLA CIRCOLARE 5/2013 PER VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELLE PREDETTE DETRAZIONI
La disciplina del patto di stabilità interno per le province e i comuni per il triennio 2013-2015
5. Le spese escluse dal computo del saldo
le risorse provenienti dall’Unione europea e le relative spese sostenute dalle province e dai comuni (commi 10-11). L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. Come precisato nella circolare n. 5/2013, non sono considerate nel saldo finanziario le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall’Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni.
Per completezza di informazioni , se tra le detrazioni del TITOLO IV __ rigo E15__ “Entrate in conto capitali ..………Unione europea” viene indicato il valore 100. mentre, tra le detrazioni del TITOLO II __ rigo S13 __“Spese in conto capitali …….…. Unione Europea” viene indicato il valore 130.
Considerato che tale situazione è dovuta al pagamento di alcune fatture “scadute nell’anno 2013” relative a lavori appaltati a seguito di un decreto dirigenziale di liquidazione della regione competente per erogazione di fondi UE per i quali il comune nell’anno 2013 ha incassato solo 100 dalla regione ed incasserà i restanti 30 nell’anno successivo.
La suddetta esposizione dei dati rispetta le norme vigenti ? ci sono pareri della corte dei conti in merito ?
CI SONO ALTRI DOCUMENTI OLTRE ALLA CIRCOLARE 5/2013 PER VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELLE PREDETTE DETRAZIONI
La disciplina del patto di stabilità interno per le province e i comuni per il triennio 2013-2015
5. Le spese escluse dal computo del saldo
le risorse provenienti dall’Unione europea e le relative spese sostenute dalle province e dai comuni (commi 10-11). L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. Come precisato nella circolare n. 5/2013, non sono considerate nel saldo finanziario le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall’Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni.
dottormau- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 20.03.14
RE RISPETTO PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013
Circolare MEF 5/2013 :
<< La ratio dell’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali per realizzare interventi finanziati con fondi U.E. risiede nella necessità di non ritardare l’attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l’Unione Europea, tenuto conto che si tratta di importi che vengono poi rimborsati dall’U.E. all’Italia, previa rendicontazione.>>
Pertanto, anche alla luce dei chiarimenti forniti nella stessa circolare :
<< In proposito si precisa che l’esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all’accertamento (per la parte corrente) o all’incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto nell’anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell’anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento. Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell’effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell’Unione Europea.>>
ne discende la possibilità di operare le detrazioni come suesposte.
L’ulteriore incasso di 30 sarà escluso dal patto di stabilità dell’anno in cui si è verificato, salvo il caso che l’Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati con la conseguenza di dover dare applicazione all’ipotesi contemplata nell’art.31, c 11, l.183/2011.
<< La ratio dell’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali per realizzare interventi finanziati con fondi U.E. risiede nella necessità di non ritardare l’attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l’Unione Europea, tenuto conto che si tratta di importi che vengono poi rimborsati dall’U.E. all’Italia, previa rendicontazione.>>
Pertanto, anche alla luce dei chiarimenti forniti nella stessa circolare :
<< In proposito si precisa che l’esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all’accertamento (per la parte corrente) o all’incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto nell’anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell’anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento. Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell’effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell’Unione Europea.>>
ne discende la possibilità di operare le detrazioni come suesposte.
L’ulteriore incasso di 30 sarà escluso dal patto di stabilità dell’anno in cui si è verificato, salvo il caso che l’Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati con la conseguenza di dover dare applicazione all’ipotesi contemplata nell’art.31, c 11, l.183/2011.
Fabiocar- Messaggi : 50
Data d'iscrizione : 13.12.11
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